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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4518/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Portaccio Monica e dell'avv. Birardi Massimo Parte_1
ricorrente contro
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Rosa Colangelo convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 05.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 22.3.2019 , assegnatario dell' Parte_1 appartamento di proprietà dell' facente parte dello stabile sito in Adelfia alla via Controparte_1
della Resistenza n. 7/A, interno 7 piano quarto, lamentando gravi anomalie nel funzionamento della caldaia ivi presente a causa del malfunzionamento del generatore di calore- denunciate alla locatrice, a mezzo lettere racc. a.r. del 21.03.2016 e del 13.4.2016, rimaste prive di riscontro – ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pagina 1 di 4 sostituzione della caldaia AR8.21M matr. 90120295 kw 26,7 non più funzionante con altra CP_2 caldaia idonea all'uso e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza degli impianti;
per l'effetto condannare l' (già in persona Controparte_1 Controparte_3
del legale rappr.te p.t., con sede in alla via F. Crispi n. 85/A, alla sostituzione della caldaia CP_3
matr. kw 26,7; condannare l' al Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_1
risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, non avendo adeguato la caldaia alle normative vigenti, da quantificarsi nella misura di € 2.000,00 ovvero a quell'altra minore e/o maggiore ritenuta di
Giustizia; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa depositata il 12.7.2019 si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda deducendo che le doglianze di parte ricorrente ed afferenti alla presenza di calcare ostruente il passaggio dell'acqua, alla usura dei componenti della caldaia, alla vetustà del bruciatore avrebbero richiesto una attività di ordinaria manutenzione a carico del conduttore
Parte ai sensi della Carta dei Servizi disciplinante i diritti e gli obblighi degli assegnatari ha aggiunto che il non formulava la richiesta di intervento mediante sistema Global Service e Pt_1
rappresentato di essersi resa disponibile ad un sopralluogo, nel corso del primo incontro di mediazione, finalizzato a verificare la ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della caldaia a cui il conduttore si era opposto.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e prova testimoniale, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 5.2.2025.
In via preliminare, non può tenersi conto ai fini della decisione della “memoria difensiva” depositata da parte ricorrente in data 24.1.2025 in quanto non autorizzata.
Passando al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Parte La Carta dei Servizi regolante i diritti e gli obblighi dell'assegnatario di alloggio e dell'Ente gestore, al paragrafo C.2, lettera E) (in atti) pone a carico dell'inquilino le riparazioni delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento manovrabili dall'assegnatario, la pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore e delle canne fumarie, nonché la manutenzione ordinaria obbligatoria con le relative prove di combustione e verifiche in conformità della Legge 9.1.1991, n. 10
e di cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 142.
La sostituzione della caldaia o di parti della stessa grava, invece, sulla convenuta.
Orbene, nei termini perentori destinati al completamento dell'attività assertiva, da valutarsi in relazione al rito regolante il presente giudizio, il ha allegato problematiche all'evidenza Pt_1
pagina 2 di 4 riconducibili alla manutenzione del generatore di calore [“presenza di calcare, che intasando lo scambiatore primario, ostruiva il passaggio dell'acqua; usura di vari organi della caldaia;
bruciatore vetusto e usurato;
spegnimento improvviso della caldaia”].
Né a distinte conclusioni può pervenirsi sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, invero inidoneo a supplire all'inadempimento assertivo.
La teste moglie del escussa nel corso della udienza celebrata il 19.4.2021, Tes_1 Pt_1 ha dichiarato “in riferimento alla posizione sub a) posso dire che la caldaia non funziona da molti anni, nel senso che dopo circa mezz'ora si spegne da sola, quindi non la accendiamo più (…) il manutentore sig. venne a controllare la caldaia ed io ero presente quanto segnalò i problemi indicati Pt_3
[presenza di calcare che intasava lo scambiatore primario, con ostruzione del passaggio dell'acqua; usura di vari organi della caldaia, vetustà del bruciatore] e consigliò di cambiarla”.
La teste figlia del ricorrente, ha riferito che la caldaia si “guastò nei primi Testimone_2 mesi del 2016” ed ha aggiunto che il manutentore ne consigliava la sostituzione avendo Persona_1 riscontrato “calcare che intasava lo scambiatore, usura di vari organi e che il bruciatore era vecchio
(…) nell'occasione disse pure che la caldaia non era a norma”.
Il teste ha, a sua volta, riferito di aver effettuato un intervento presso l'abitazione Persona_1 del nell'anno 2016 e di aver riscontrato la vetustà della caldaia “che non funzionava per Pt_1 problemi indipendenti dalla manutenzione ordinaria (…) presentava calcare che intasava lo scambiatore primario, con ostruzione del passaggio dell'acqua, usura di vari organi e vetustà del bruciatore. La valvola gas peraltro non era più reperibile e necessitava di essere sostituita”.
Le dichiarazioni dei testimoni escussi non trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti dal ricorrente e richiamata dalla stessa convenuta (cfr. verbale di udienza del 25.11.2019).
Il libretto di manutenzione della caldaia riporta, quale ultimo controllo effettuato dal manutentore quello del 09.01.2018. Detto “rapporto di controllo di efficienza energetica” reca Pt_3
quanto si seguito riportato: “canale di fumo o condotti di scarico idonei: sì; sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante: sì; assenza perdite di combustibile liquido: nc;
idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore: sì; dispositivi di comando e relazione funzionanti correttamente: sì; dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircultati: sì; valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero: sì; presenza riflusso dei prodotti della combustione: nc;
risultati controllo, secondo UNI 10389-1 conformi alla legge: sì”
Reca, nella parte finale, la dichiarazione del tecnico “in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati) l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini della efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali, dei beni. L'impianto può
pagina 3 di 4 funzionare: sì”.
Al rapporto di controllo, prodotto in atti dal , è apposta in calce la firma di Pt_1 Per_1
.
[...]
La scheda di controllo dell'efficienza energetica – facente, a sua volta, parte del libretto di manutenzione, in atti – riporta, a sua volta, il timbro e la firma del manutentore e l'assenza di Pt_3
raccomandazioni o prescrizioni a seguito delle verifiche effettuate il 27.3.2015, il 17.3.2016 ed il
9.1.2018.
Infine, non può tenersi conto ai fini della decisione della “relazione di intervento” stilata dagli operatori della convenuta a seguito di sopralluogo effettuato all'esito della udienza celebrata il 15 luglio 2019.
Questa, in ogni caso inidonea a comprovare i fatti posti a fondamento della domanda - e la cui “ inconferenza” è stata eccepita dallo stesso ricorrente nel corso della udienza celebrata il 25.11.2019 – non è presente in atti né è stata depositata, pur essendo sopravvenuta alla instaurazione del giudizio, nelle forme previste dalle norme regolanti il processo civile telematico.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 2) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 05.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4518/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Portaccio Monica e dell'avv. Birardi Massimo Parte_1
ricorrente contro
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Rosa Colangelo convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 05.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 22.3.2019 , assegnatario dell' Parte_1 appartamento di proprietà dell' facente parte dello stabile sito in Adelfia alla via Controparte_1
della Resistenza n. 7/A, interno 7 piano quarto, lamentando gravi anomalie nel funzionamento della caldaia ivi presente a causa del malfunzionamento del generatore di calore- denunciate alla locatrice, a mezzo lettere racc. a.r. del 21.03.2016 e del 13.4.2016, rimaste prive di riscontro – ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pagina 1 di 4 sostituzione della caldaia AR8.21M matr. 90120295 kw 26,7 non più funzionante con altra CP_2 caldaia idonea all'uso e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza degli impianti;
per l'effetto condannare l' (già in persona Controparte_1 Controparte_3
del legale rappr.te p.t., con sede in alla via F. Crispi n. 85/A, alla sostituzione della caldaia CP_3
matr. kw 26,7; condannare l' al Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_1
risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, non avendo adeguato la caldaia alle normative vigenti, da quantificarsi nella misura di € 2.000,00 ovvero a quell'altra minore e/o maggiore ritenuta di
Giustizia; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa depositata il 12.7.2019 si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_1
contestato la fondatezza della domanda deducendo che le doglianze di parte ricorrente ed afferenti alla presenza di calcare ostruente il passaggio dell'acqua, alla usura dei componenti della caldaia, alla vetustà del bruciatore avrebbero richiesto una attività di ordinaria manutenzione a carico del conduttore
Parte ai sensi della Carta dei Servizi disciplinante i diritti e gli obblighi degli assegnatari ha aggiunto che il non formulava la richiesta di intervento mediante sistema Global Service e Pt_1
rappresentato di essersi resa disponibile ad un sopralluogo, nel corso del primo incontro di mediazione, finalizzato a verificare la ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della caldaia a cui il conduttore si era opposto.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e prova testimoniale, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 5.2.2025.
In via preliminare, non può tenersi conto ai fini della decisione della “memoria difensiva” depositata da parte ricorrente in data 24.1.2025 in quanto non autorizzata.
Passando al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Parte La Carta dei Servizi regolante i diritti e gli obblighi dell'assegnatario di alloggio e dell'Ente gestore, al paragrafo C.2, lettera E) (in atti) pone a carico dell'inquilino le riparazioni delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento manovrabili dall'assegnatario, la pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore e delle canne fumarie, nonché la manutenzione ordinaria obbligatoria con le relative prove di combustione e verifiche in conformità della Legge 9.1.1991, n. 10
e di cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 142.
La sostituzione della caldaia o di parti della stessa grava, invece, sulla convenuta.
Orbene, nei termini perentori destinati al completamento dell'attività assertiva, da valutarsi in relazione al rito regolante il presente giudizio, il ha allegato problematiche all'evidenza Pt_1
pagina 2 di 4 riconducibili alla manutenzione del generatore di calore [“presenza di calcare, che intasando lo scambiatore primario, ostruiva il passaggio dell'acqua; usura di vari organi della caldaia;
bruciatore vetusto e usurato;
spegnimento improvviso della caldaia”].
Né a distinte conclusioni può pervenirsi sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, invero inidoneo a supplire all'inadempimento assertivo.
La teste moglie del escussa nel corso della udienza celebrata il 19.4.2021, Tes_1 Pt_1 ha dichiarato “in riferimento alla posizione sub a) posso dire che la caldaia non funziona da molti anni, nel senso che dopo circa mezz'ora si spegne da sola, quindi non la accendiamo più (…) il manutentore sig. venne a controllare la caldaia ed io ero presente quanto segnalò i problemi indicati Pt_3
[presenza di calcare che intasava lo scambiatore primario, con ostruzione del passaggio dell'acqua; usura di vari organi della caldaia, vetustà del bruciatore] e consigliò di cambiarla”.
La teste figlia del ricorrente, ha riferito che la caldaia si “guastò nei primi Testimone_2 mesi del 2016” ed ha aggiunto che il manutentore ne consigliava la sostituzione avendo Persona_1 riscontrato “calcare che intasava lo scambiatore, usura di vari organi e che il bruciatore era vecchio
(…) nell'occasione disse pure che la caldaia non era a norma”.
Il teste ha, a sua volta, riferito di aver effettuato un intervento presso l'abitazione Persona_1 del nell'anno 2016 e di aver riscontrato la vetustà della caldaia “che non funzionava per Pt_1 problemi indipendenti dalla manutenzione ordinaria (…) presentava calcare che intasava lo scambiatore primario, con ostruzione del passaggio dell'acqua, usura di vari organi e vetustà del bruciatore. La valvola gas peraltro non era più reperibile e necessitava di essere sostituita”.
Le dichiarazioni dei testimoni escussi non trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti dal ricorrente e richiamata dalla stessa convenuta (cfr. verbale di udienza del 25.11.2019).
Il libretto di manutenzione della caldaia riporta, quale ultimo controllo effettuato dal manutentore quello del 09.01.2018. Detto “rapporto di controllo di efficienza energetica” reca Pt_3
quanto si seguito riportato: “canale di fumo o condotti di scarico idonei: sì; sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante: sì; assenza perdite di combustibile liquido: nc;
idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore: sì; dispositivi di comando e relazione funzionanti correttamente: sì; dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircultati: sì; valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero: sì; presenza riflusso dei prodotti della combustione: nc;
risultati controllo, secondo UNI 10389-1 conformi alla legge: sì”
Reca, nella parte finale, la dichiarazione del tecnico “in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati) l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini della efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali, dei beni. L'impianto può
pagina 3 di 4 funzionare: sì”.
Al rapporto di controllo, prodotto in atti dal , è apposta in calce la firma di Pt_1 Per_1
.
[...]
La scheda di controllo dell'efficienza energetica – facente, a sua volta, parte del libretto di manutenzione, in atti – riporta, a sua volta, il timbro e la firma del manutentore e l'assenza di Pt_3
raccomandazioni o prescrizioni a seguito delle verifiche effettuate il 27.3.2015, il 17.3.2016 ed il
9.1.2018.
Infine, non può tenersi conto ai fini della decisione della “relazione di intervento” stilata dagli operatori della convenuta a seguito di sopralluogo effettuato all'esito della udienza celebrata il 15 luglio 2019.
Questa, in ogni caso inidonea a comprovare i fatti posti a fondamento della domanda - e la cui “ inconferenza” è stata eccepita dallo stesso ricorrente nel corso della udienza celebrata il 25.11.2019 – non è presente in atti né è stata depositata, pur essendo sopravvenuta alla instaurazione del giudizio, nelle forme previste dalle norme regolanti il processo civile telematico.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 2) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 05.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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