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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4411/2021 RG promossa da:
, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Parte_1
Borsellino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Nicola Manenti, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Teresina Procopio, che lo rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 838/2022 pronunciata da questo
Tribunale il 7 giugno 2022, pubblicata il successivo 5 luglio 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 30 novembre 2021, - premesso che aveva Parte_1
contratto matrimonio a Napoli il 29 marzo 2019 con (atto trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 11, Parte II, Serie A, Sez. B, Anno 2019), dalla cui unione coniugale era nata il [...] la figlia minore – chiedeva al Tribunale Per_1
adito la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
A sostegno del ricorso, la esponeva che l'unione coniugale era entrato in crisi a causa Parte_1 dell'incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi e delle numerose incomprensioni insorte nel corso della vita matrimoniale. Assumeva la ricorrente che, malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la convivenza era divenuta sempre più insostenibile, tant'è che il 5 agosto 2021 il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a Parma, in via Vittime Civili di Guerra n. 10.
Successivamente all'allontanamento dall'abitazione familiare, il resistente aveva contribuito al mantenimento della figlia minore esclusivamente con il versamento dell'esigua somma di Per_1
euro 740,00, corrisposta in tre soluzioni.
Con riferimento alla situazione economica dei coniugi, la ricorrente allegava di aver lavorato come dipendente part time presso McDonald's Italia fino al mese di agosto 2021, conseguendo una retribuzione annua pari ad euro 6.864,00. Allo stato lavorava come apprendista presso la ditta
“Europa s.n.c. di Sola Barbara & C”, percependo uno stipendio mensile di circa 1.284,13 euro lordi.
Affermava, inoltre, di condurre in locazione l'immobile adibito a casa coniugale sito in
Montechiarugolo, fraz. Monticelli Terme (PR), versando un canone mensile di euro 550,00.
Quanto al marito, la esponeva che il era dipendente a tempo indeterminato Parte_1 CP_1 presso la ditta “Davines s.p.a.”, percependo uno stipendio di circa euro 24.000,00 annui, pari ad euro 2.000,00 mensili. Lo stesso era proprietario esclusivo di un immobile sito in Mariglianella
(NA), nonché comproprietario, per una quota di 250/1000, di altri tre immobili siti nella stessa località.
Tanto premesso, la , oltre alla pronuncia sul vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso Parte_1 della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale sita in Montechiarugolo fraz. Monticelli Terme (PR), in Viale G. di Vittorio n. 19; la corresponsione, da parte del marito, di un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo Per_1
complessivo di 350,00 euro mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, che il marito fosse condannato al rimborso delle spese straordinarie per la minore da lei sostenute dopo l'allontanamento dalla casa coniugale.
Domandava, inoltre, il versamento, fino al mese di settembre 2023, di una somma pari ad euro
250,00 mensili a titolo di contributo per le spese di locazione dell'abitazione.
Con comparsa di costituzione del 26/01/2022, si costituiva in giudizio il resistente , CP_1
2 contestando in toto quanto ex adverso asserito. In particolare, il resistente allegava che, successivamente all'allontanamento dalla casa familiare, egli aveva contribuito al mantenimento della figlia, oltre ad aver partecipato alle spese straordinarie, avendo pagato la metà della retta dell'asilo.
Quanto alla sua situazione economica, il asseriva di percepire un reddito mensile di CP_1 appena euro 1.400,00, con il quale doveva far fronte al canone di locazione dell'appartamento in cui viveva, pari ad euro 450,00 mensili, e doveva anche provvedere al pagamento della rata di rimborso del mutuo contratto con AGOS in costanza di matrimonio, pari ad euro 230,00 mensili. Con riferimento al proprio patrimonio immobiliare, il resistente ammetteva di essere proprietario di un immobile e della quota di ¼ di un altro, con relative pertinenze, assumendo tuttavia di non percepire alcun canone, in quanto gli immobili erano occupati a titolo gratuito da una zia e da un nipote.
Ciò premesso, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma instava per il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla moglie. Quanto alla figlia minore, il chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della stessa, con collocazione CP_1
prevalente presso la madre, affermando di essere disponibile a versare la somma di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, dott. Pio Massa, adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé tutti i martedì, due weekend al mese, per cinque giorni durante le vacanze natalizie, per due giorni durante le vacanze pasquali. Inoltre, assegnava la casa coniugale, condotta in locazione, alla ricorrente e poneva a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per la figlia oltre al Per_1
60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, nonché un assegno di euro
200,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, la ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 5 aprile 2022, reiterava la domanda di corresponsione, da parte del marito, di un assegno di mantenimento per la figlia minore di 350,00 euro mensili, indicizzati ISTAT, Per_1
oltre al versamento della somma di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo per le spese di locazione dell'immobile, e oltre al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. In via subordinata, chiedeva che fossero confermati i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale e quindi instava per la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili, così come disposto in sede di provvedimenti provvisori.
3 Il resistente, dal canto suo, contestava le richieste avversarie e reiterava tutte le domande formulate in sede di costituzione nella fase presidenziale.
All'udienza dell'11 maggio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al
Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 838/2022 pronunciata in data 7 giugno 2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more del giudizio, con ricorso urgente depositato in data 10 marzo 2023, originante il sub- procedimento iscritto al n. 4411-1/2021 RG, il ricorrente lamentava il comportamento inosservante dei provvedimenti provvisori assunto dalla moglie, volto ad ostacolare il suo rapporto di frequentazione con la figlia minore. Chiedeva pertanto che fossero assunti tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'effettività del suo diritto di visita. Inoltre, censurava il provvedimento presidenziale in quanto affetto dal vizio di ultrapetizione, nella parte in cui aveva posto a suo carico
– senza che fosse stata avanzata alcuna richiesta in tal senso- l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie. Pertanto, chiedeva che fosse disposta la revoca di tale assegno, rappresentando inoltre, quale ulteriore circostanza idonea a giustificare la revoca, che la moglie aveva nel frattempo intrapreso una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Istruita la causa documentalmente, nonché mediante l'espletamento della CTU, all'udienza del 19 dicembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni.
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, con diritto di visita del padre secondo il calendario di frequentazione predisposto dalla
CTU. Quanto alle statuizioni economiche, in via principale, chiedeva la conferma delle condizioni disposte nell'ordinanza presidenziale dell'8/03/2022 (obbligo a carico del di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili e di corrispondere un contributo di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, a far data dal rilascio della casa familiare avvenuto il 5/08/2021, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie). In subordine, nell'ipotesi di revoca del contributo al mantenimento per sé, domandava di imporre al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro Per_1
400,00, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Chiedeva infine di condannare CP_1
a rimborsare le spese straordinarie sostenute per l'iscrizione della minore ai corsi di nuoto e
[...] danza nonché a corrispondere l'importo di euro 103,95 dovuto a titolo di rivalutazione del contributo di mantenimento.
Il resistente, dal canto suo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione
4 prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del suo diritto di visita, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CTU. Si opponeva, invece, alle richieste economiche avanzate dalla moglie, chiedendo di accertare unicamente la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti un termine ridotto di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già pronunciato, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione della figlia nonché alle richieste economiche Per_1
avanzate dalla per sé e per la figlia. Parte_2
Quanto alla casa coniugale, nulla deve essere disposto sul punto, posto che è pacifico e non contestato che la ricorrente, nel corso del giudizio, ha lasciato l'abitazione adibita a casa familiare e si è trasferita nell'appartamento del suo nuovo compagno, con cui ha intrapreso una stabile convivenza.
Sull'affidamento e sulla collocazione della figlia minore Per_1
In merito all'affidamento e alla collocazione della figlia, preme rilevare che, in sede di provvedimenti provvisori, è stato disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e frequentarla liberamente, previo avviso e accordo con la madre e comunque quanto meno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 21:00, il martedì dopo l'uscita dall'asilo con possibilità di pernotto o fino alle ore 21:00, quindici giorni nel periodo estivo, cinque giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze pasquali.
Come innanzi detto, il in data 24/02/2023, ha depositato istanza urgente per l'emissione CP_1
di provvedimenti cautelari in corso di causa, assumendo che la , in violazione dei Parte_1
provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale, ha ostacolato il suo diritto di vedere e frequentare la figlia, ragione per cui, in diverse occasioni, sarebbe stato costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere querela nei confronti della moglie.
Al fine di verificare la situazione personale e familiare della piccola , il Giudice Istruttore Per_1 ha disposto l'espletamento di una CTU psicodiagnostica, mediante il conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa Persona_2
Pur non ravvisando la presenza di disturbi psicopatologici di entità tale da interferire in modo
5 rilevante sulla capacità genitoriale, il CTU ha ravvisato dei limiti del funzionamento psicologico delle parti. Il padre presenta un'ideazione di tipo rigido, con scarse risorse adattive e tendenza ad assumere un atteggiamento anaclitico. Il soggetto mostra aspetti di passività, di scarsa autostima, di difficoltà introspettive. La madre presenta un pensiero rigido e poco propenso all'autocritica. Le risorse empatiche sono limitate. La si mostra assertiva ma poco capace di mentalizzare i Parte_1
propri vissuti in modo tale da modificare i propri convincimenti. Il ruolo eccessivamente attivo, decisionista e svalutante verso l'altro genitore della madre offusca e limita la responsività paterna.
La dimensione di coordinazione genitoriale appare molto problematica soprattutto sul fronte comunicativo.
Il percorso osservativo ha evidenziato che, nonostante la coppia possieda scarse risorse comunicative e non sia pienamente in grado di proteggere la minore dal conflitto intragenitoriale, entrambi i genitori hanno instaurato con la figlia un legame di attaccamento positivo. Tuttavia, mentre la madre rappresenta la figura di riferimento principale per la bambina, avendo con la stessa mantenuto un rapporto continuativo e privilegiato, il padre ha sempre avuto un ruolo più marginale soprattutto a causa degli impegni lavorativi che lo costringevano ad una maggiore assenza, anche se dopo la separazione lo stesso è riuscito a recuperare un rapporto maggiormente significativo con la figlia.
La si presenta come l'unica depositaria della conoscenza della figlia e come il genitore Parte_1
“migliore”, ossia più esperto, accudente, normativo. La madre adotta dei criteri identificatori con i bisogni della figlia, assimilandoli ai propri. La ricorrente è apparsa poco disponibile a rivisitare il suo ruolo genitoriale in termini di autocritica ed è rimasta autocentrata nel pensiero e nell'interpretazione della realtà. La stessa non ha mostrato disponibilità verso la comprensione delle dinamiche legate al conflitto di lealtà della figlia e non ha ravvisato l'opportunità di decodificare le narrazioni della figlia confrontandosi con l'altro genitore per una loro corretta interpretazione. La
ha mostrato un'attitudine assertiva e sanzionatoria verso l'altro genitore. Parte_1
Il padre non è apparso in grado di riflettere sulla fragilità della relazione genitoriale. Lo stesso ha assunto un atteggiamento passivo, lamentoso, a sua volta recriminatorio, desideroso di un'alleanza idealizzata e delegante con l'altro genitore. Il resistente mostra bisogni anaclitici di supporto e di direttive esterne dato che possiede scarsa autostima e limitate capacità di mentalizzazione.
Nel corso dell'iter osservativo, la conflittualità intragenitoriale è apparsa tuttavia suscettibile di composizione, anche se bisognosa di essere supportata da interventi facilitanti esterni, in ragione del profondo legame affettivo che ciascun genitore nutre per la figlia.
La declinazione del principio di bigenitorialità appare un elemento cardine ed imprescindibile per lo sviluppo psico-emotivo di Per_3
6 Nel corso della CTU, non sono state rilevate criticità inerenti all'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le responsabilità legate al ruolo (come il non rispetto degli obblighi) e la presenza di carenze di entità tali da far propendere per il regime di affidamento esclusivo a favore di uno o dell'altro genitore.
Secondo il perito, il regime di affidamento più idoneo nell'interesse della minore è quello condiviso ad entrambi i genitori sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Infatti, entrambi i genitori mostrano potenziali buone competenze genitoriali che appaiono però limitate dalla presenza di difficoltà nella funzione di coordinazione genitoriale. La coppia non riesce a scindere nella propria mente l'immagine dell'altro dal ruolo di ex partner. I genitori mantengono un canale comunicativo poco efficace nei contenuti ed a volte anche nella forma. La madre avoca a sé le competenze inerenti la gestione organizzativa ed educativa della figlia, assumendo un ruolo direttivo ed assertivo che tende a volte ad assumere una dimensione monogenitoriale. Il padre tende al contrario ad essere remissivo, passivo o anassertivo, ritenendosi vittima dell'altro genitore e lamentandosi per l'impossibilità ad assumere decisioni concordate.
Gli equilibri relazionali risultano precari ed il conflitto tende ad irrigidirsi in una spirale di rivendicazioni che possono creare delle paralisi di ordine decisionale nelle questioni di principale interesse della minore.
In base a tali considerazioni, così come suggerito dal CTU, si ritiene che al momento il regime di affidamento condiviso debba essere praticato sotto la funzione di monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali competenti rispetto al territorio di residenza della minore.
Il mandato degli operatori sarà quello di:
-monitorare l'applicazione del calendario concordato in CTU, verificando il mantenimento della continuità del legame della minore con il genitore non collocatario prevalente;
-proporre interventi di sostegno a favore della coppia e della minore finalizzati all'abbassamento della conflittualità ed al miglioramento del canale comunicativo della coppia.
Deve essere, infine, confermata la collocazione di presso la madre. La vive Per_1 Parte_1 attualmente insieme al nuovo compagno presso l'abitazione di costui sita in Parma, Strada
Budellungo. In tale contesto la bambina si trova maggiormente a suo agio in ragione della presenza del fratellino, nato il [...] dalla nuova relazione intrapresa dalla con il Parte_1 CP_2 nonché della possibilità di usufruire di un ampio spazio all'aperto.
Quanto al calendario degli incontri padre-figlia, le parti hanno concordato uno schema di frequentazione, così articolato:
- il padre terrà con sé la figlia un giorno infrasettimanale fisso, al martedì (tutte le settimane), provvedendo al ritiro della bambina presso la scuola, presso la madre o eventualmente presso il
7 campo estivo alle ore 15:30; riporterà la figlia a scuola o presso l'abitazione della madre o in altro luogo concordato tra genitori al mercoledì mattina alle 7:30;
- i fine settimana saranno attribuiti in modo alternato ai genitori;
il padre potrà tenere con sé la minore due fine settimana al mese dal venerdì alle 15:30 fino alla domenica sera alle 21:00. Il
[...] si recherà all'uscita della scuola, a casa della madre o in altro luogo concordato con l'altro CP_1
genitore e riporterà la figlia a casa della madre o in altro luogo concordato;
- ferie estive: a ciascun genitore verranno attribuite due settimane anche non consecutive di ferie da comunicare tramite mail entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- vacanze di Natale: a ciascun genitore verrà attribuito un periodo di una settimana, alternando la festività di Natale con il Capodanno. Negli anni dispari la minore trascorrerà le ferie dal 23 dicembre alle ore 15:30 fino al 30 dicembre, compreso il pernottamento, con il padre. La bimba starà con la madre dal 31 dicembre alle ore 10:00 (salvo diverso accordo dei genitori) fino al 6 gennaio, compreso il pernottamento, con la madre. Negli anni pari la bimba starà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre, compreso il pernottamento, con la madre e dal 31 dicembre alle ore 10:00 fino al 6 gennaio, compreso il pernottamento, con il padre.
Dal 7 gennaio riprenderà il calendario normale;
la bimba trascorrerà il primo fine settimana con il genitore che non ha avuto l'attribuzione della settimana del Capodanno.
- vacanze di Pasqua: il periodo di Pasqua verrà diviso in due parti di tre giorni ciascuna, alternate negli anni pari e dispari. Negli anni pari la bimba starà con la madre dal Giovedì Santo al mattino fino al mattino alle ore 10:00 del giorno di Pasqua. La bimba rimarrà con il padre dal mattino del giorno di Pasqua alle ore 10:00 fino al mercoledì della settimana successiva (dopo il Lunedì dell'Angelo) con rientro a scuola alle ore 7:30. Negli anni dispari la bimba starà con il padre dal
Giovedì Santo alle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del giorno di Pasqua. La bimba rimarrà con la madre dal mattino del giorno di Pasqua alle ore 10:00 fino al mercoledì della settimana successiva
(dopo il Lunedì dell'Angelo) con rientro a scuola alle ore 8:00.
- le festività laiche e religiose durante l'anno scolastico/eventuali ponti scolastici (come il 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) seguiranno come attribuzione il calendario ordinario;
- compleanno della minore: il giorno del compleanno sarà attribuito ad anni alterni a ciascun genitore. Negli anni pari verrà attribuito alla madre, negli anni dispari al padre.
Quanto ai contatti telefonici della minore con ciascun genitore, le telefonate, necessarie a mantenere il contatto costante della minore con il genitore presso il quale non è al momento collocata, dovranno avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 20. Il genitore presso il quale si trova la bimba dovrà avviare la telefonata entro la fascia oraria concordata. In caso di mancata
8 risposta, l'altro genitore dovrà richiamare per garantire il contatto. In caso di improvvisi ritardi o imprevisti di varia natura ciascun genitore è tenuto ad avvisare l'altro tramite sms.
Ciascun genitore potrà autonomamente (o se possibile in modo congiunto, in caso di necessità) acquisire informazioni dalla pediatra tramite mail o concordando appuntamenti. I genitori dovranno scambiarsi i referti medici e gli esiti delle valutazioni sanitarie.
Ciascun genitore potrà assumere informazioni e chiedere colloqui con le docenti in modo autonomo
(o se possibile congiunto). Il materiale scolastico dovrà essere messo a disposizione di entrambi i genitori.
I genitori potranno, nell'ambito dei turni di loro spettanza, prendere iniziative per permettere la partecipazione della figlia a corsi ed attività inerenti tale area;
nel corso dell'anno scolastico la minore potrebbe partecipare ad iniziative verso le quali mostra particolare interesse e dedizione.
I documenti di identità, fiscali e sanitari dovranno essere messi a disposizione di entrambi i genitori.
Sul mantenimento della figlia.
Permane tuttora un forte contrasto tra le parti in ordine alla determinazione della misura e del modo in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della figlia minore. Con il provvedimento provvisorio datato 8 marzo 2022, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 250,00 mensili indicizzati ISTAT quale contributo per il mantenimento della figlia oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute Per_1 nell'interesse della stessa.
Ebbene, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita della figlia, occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti sulla base dei dati acquisiti nel corso del presente procedimento.
Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che ha lavorato, fino al Parte_1
mese di agosto del 2021, come dipendente part-time presso McDonald's Italia, con una retribuzione annua di circa 6.864,00 euro, mentre nel mese di agosto 2021 è stata assunta come dipendente presso “Europa s.n.c. di Sola Barbara & C” con un contratto di apprendistato professionalizzante e con una retribuzione mensile netta pari a euro 1.115,00 (vd. doc. 5 fascicolo ricorrente: busta paga relativa al mese di ottobre 2021). Dal 19 settembre 2022 lavora, con contratto a tempo indeterminato, presso la società NSA S.r.l.
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che la ha percepito: Parte_1
- nell'anno di imposta 2021 un reddito annuo netto pari ad euro 9.477,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 789,75);
- nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari ad euro 14.937,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.244,75);
9 - nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito annuo netto pari ad euro 19.528,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.627,33).
La ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili. Dal certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia - prodotto dalla difesa del su espressa autorizzazione del Giudice CP_1
Istruttore, nell'ambito del sub procedimento - emerge che la , a far data dal mese di Parte_1
ottobre 2022, si è trasferita a Parma e ha intrapreso una stabile convivenza con , CP_3
dalla cui unione sono nati due figli. La ricorrente non è più gravata da alcun onere abitativo, in quanto vive, con il nuovo nucleo familiare, nell'appartamento di proprietà del suo compagno.
Alla luce dei dati fiscali innanzi riportati, appare evidente il miglioramento della situazione economica della ricorrente verificatosi nel corso del giudizio.
Quanto al resistente, dagli atti di causa emerge che è impiegato come CP_1
magazziniere, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Davines Spa. Lo stesso ha percepito:
- nell'anno di imposta 2021 un reddito annuo netto pari ad euro 20.411,65 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.700,97);
- nell'anno di imposta 2022 un reddito annuo netto pari ad euro 22.356,78 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.863,06);
- nell'anno di imposta 2023 un reddito annuo netto pari ad euro 21.733,27 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.811,10).
Il resistente risulta essere proprietario esclusivo di un immobile sito in Mariglianella (NA) in Via
Corso Umberto I n. 260, che, a suo dire, viene utilizzato gratuitamente da una zia e da un nipote;
nonché è comproprietario per ¼ di un altro immobile ubicato anch'esso in Mariglianella (NA) in
Via Corso Umberto I n. 260, ceduto in locazione a far data dall'11 luglio 2020 con un canone annuo pari ad € 5.040,00.
È altresì proprietario di un'automobile marca Audi modello A3 Sportback, acquistata nell'aprile del
2010 e pagata 19.500 euro, nonché di un'automobile Suzuki Swift, acquistata nel novembre del
2011 per euro 7.000 e in uso al di lui fratello.
Quanto agli oneri passivi gravanti su , occorre evidenziare che il resistente è gravato CP_1 dal canone di locazione, pari ad euro 450,00 mensili, dell'immobile presso cui vive in Parma.
Inoltre, a far data dal mese di ottobre 2023 sino al mese di novembre 2027 - a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata all'Agenzia delle Entrate- il resistente è tenuto al versamento di rate mensili pari ad euro 118,00 per i mesi di ottobre e novembre 2023 e pari ad euro 59,00 per i mesi successivi. Il debito fiscale, in base al piano di rateizzazione, sarà completamente estinto nel mese di settembre 2027 (doc. 21 fascicolo resistente).
10 Per quanto riguarda, invece, il prestito contratto con AGOS, che prevedeva la cessione del quinto dello stipendio per 36 mensilità, con rate di importo pari a 230,00 euro mensili, rileva il Giudice che tale prestito risulta attualmente estinto.
Ciò precisato, appare evidente come la , a differenza del marito, non sia gravata da oneri Parte_1
incidenti negativamente sulla situazione economica. Infatti, la ricorrente, che dal mese di settembre
2022 percepisce un reddito pari a 1.600,00 euro netti, derivanti da un impiego stabile, non risulta più gravata da oneri connessi alla locazione dell'immobile, in quanto da ottobre 2022 vive nell'immobile di proprietà del compagno. La condivisione della vita domestica con il CP_2
comporta di fatto una riduzione del peso economico gravante sulla ricorrente, la quale può fare affidamento, quanto alle spese di gestione della casa (utenze e oneri condominiali), sul supporto economico del proprio compagno. E ciò a differenza del il quale, se pure può contare su CP_1
una retribuzione di euro 1.800,00 mensili netti, è comunque costretto a sostenere un esborso di euro
450,00 mensili per soddisfare le proprie esigenze abitative ed è gravato dalle rate mensili di circa euro 59,00 relative a un debito nei confronti del Fisco. Pertanto, detratti gli oneri passivi, il
[...]
dispone di una somma pari a euro 1.300,00 mensili netti, oltre ad essere proprietario CP_1
esclusivo di un immobile e comproprietario per la quota di ¼ di un altro immobile, che può comunque mettere a reddito.
Alla luce delle complessive condizioni personali ed economiche delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e delle presumibili esigenze di vita correlate alla sua età ( ha appena sei anni) appare equo porre a carico del a far data dalla Per_1 CP_1 domanda (novembre 2021), l'obbligo di contribuire, al mantenimento della figlia minore Per_1
nella misura di euro 350,00 mensili, indicizzati ISTAT, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese a favore della , sul conto corrente personale di quest'ultima, oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
11 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
12 ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
13 acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, l'assegno unico per la figlia deve essere riconosciuto per metà a e Parte_1
per metà a . CP_1
Sull'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla . Parte_1
Ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.c., <il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
Presupposti che devono concorrere affinché il Giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, pertanto, la non addebitabilità della separazione al coniuge a favore del quale viene disposto il mantenimento, la mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello di cui ha goduto nel corso della vita
14 matrimoniale (e che avrebbe presumibilmente continuato a godere nel caso di prosecuzione del rapporto matrimoniale) e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di una equivalenza o affinità di condizioni economiche non si può imporre all'uno di corrispondere alcunché all'altro.
Nell'ipotesi in esame, deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé solo in sede di costituzione dinanzi al Giudice Istruttore, con la memoria integrativa depositata in data 5 aprile 2022, sicché – in difetto di un'espressa domanda - nessun assegno di mantenimento poteva essere riconosciuto in favore della in sede di Parte_1 provvedimenti provvisori, posto che l'assegno al coniuge può essere corrisposto solo se oggetto di espressa richiesta. Non è assolutamente condivisibile la tesi attorea, secondo cui l'art. 708, comma
3, cpc attribuirebbe al Presidente del Tribunale il potere di ufficio di adottare tutti quei provvedimenti ritenuti provvisori e urgenti, a protezione anche del coniuge, con la conseguenza che il contenuto dell'ordinanza presidenziale non sarebbe vincolato alle richieste delle parti. Il principio enunciato dalla difesa dell'attore trova applicazione soltanto con riferimento alla prole minorenne: invero, soltanto con riferimento ai figli minori il Giudice dispone di pieni poteri officiosi e non è vincolato dalle richieste delle parti, mentre la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento del coniuge e dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, è soggetta al principio della domanda e decorre dalla data della domanda (Cass. n.
41232/2021; Cass. n. 2997/2009).
Esclusa, pertanto, la sussistenza in capo al Presidente di pieni poteri officiosi, svincolati dalle richieste formulate dalle parti, rileva il Collegio che nella specie le richieste economiche avanzate per sé dalla ricorrente possano trovare solo parziale riconoscimento, con esclusivo riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (aprile 2022) sino all'inizio della convivenza con il (quindi, dal mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022), mentre per il periodo CP_2 successivo la lieve disparità reddituale sussistente tra le parti e l'inizio da parte della di Parte_1
una stabile convivenza inducono questo Tribunale a non riconoscere in capo alla ricorrente il diritto di ottenere un assegno di mantenimento. Infatti. da un lato, deve considerarsi l'incremento della capacità reddituale della ricorrente verificatosi nel corso del giudizio (le entrate economiche della sono passate dai 789,75 euro mensili dell'anno 2021 ai 1.244,75 dell'anno 2022 per poi Parte_1
attestarsi sui 1.627,33 euro mensili nell'anno 2023), e dall'altro lato, risulta documentalmente provato che la nel mese di ottobre 2022 ha trasferito la propria residenza presso Parte_1
l'abitazione di proprietà del nuovo compagno, sita in Parma, Strada Budellungo n. 201 (vd. doc. 3 fascicolo resistente), presso cui vive unitamente alla figlia e ai due figli nati dalla nuova Per_1
15 relazione intrapresa. Tale circostanza assume particolare rilievo in tale sede. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 dicembre 2023 n.
34728). L'ordinamento non tollera, infatti, la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell'assistenza materiale del vecchio coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente.
Nella specie, deve presumersi – in assenza di prova contraria - che il nuovo convivente della contribuisca con le proprie risorse economiche al ménage familiare, come peraltro Parte_1
dimostrato dal fatto che lo stesso ha messo a disposizione del nuovo nucleo familiare, costituito con la , un immobile di sua proprietà. Parte_1
In conclusione, per il periodo precedente all'inizio della convivenza, ossia, dal mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022, alla luce delle complessive condizioni economiche dei coniugi, deve essere confermata la misura dell'assegno, pari a euro 200,00 mensili, riconosciuta a favore della ricorrente nell'ordinanza presidenziale. Invece, per il periodo successivo, tenuto conto delle maggiori entrate di cui gode la e considerato il nuovo progetto di vita dalla stessa Parte_1 intrapreso, deve essere disposta la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
in sede di provvedimenti provvisori, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
Infine, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla anteriormente all'introduzione del presente giudizio e deve essere pure Parte_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda, avanzata da di restituzione delle somme dallo CP_1
stesso corrisposte a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie nel corso del presente giudizio, stante il difetto di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. delle predette domande con la domanda di separazione. Tali richieste devono essere fatte valere in un separato giudizio.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, queste sono poste per metà a carico della ricorrente e per metà a carico del resistente, posto che l'incarico peritale risulta conferito
16 nell'anno 2024, quando ormai la ricorrente non era più in possesso dei requisiti reddituali di cui agli artt. 74 e ss del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale;
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore sotto la vigilanza dei Servizi Persona_4
Sociali di Parma. Demanda ai predetti Servizi il compito di:
-monitorare l'applicazione del calendario concordato in CTU, verificando il mantenimento della continuità del legame della minore con il genitore non collocatario prevalente;
-proporre interventi di sostegno a favore della coppia e della minore finalizzati all'abbassamento della conflittualità ed al miglioramento del canale comunicativo della coppia
3) Dispone che la minore abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente Persona_4
presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo il calendario di frequentazione indicato in parte motiva;
4) Pone a carico di a far data dal mese di novembre 2021, l'obbligo di CP_1
corrispondere a , entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Parte_1
mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento Per_1 del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva;
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla figlia venga percepito per metà da Per_1 [...]
e per metà da;
Parte_1 CP_1
6) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a far dal CP_1
mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022, la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.
A far data dal mese di ottobre 2022, il resistente nulla è più tenuto a corrispondere per il mantenimento della moglie.
7) Dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese straordinarie avanzata dalla e della domanda di restituzione somme avanzate dal Parte_1 CP_1
8) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico del resistente.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 10 marzo 2025.
17 Il giudice relatore-estensore
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
18
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4411/2021 RG promossa da:
, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Parte_1
Borsellino n. 22, presso lo studio dell'Avv. Nicola Manenti, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Ricorrente nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Teresina Procopio, che lo rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 838/2022 pronunciata da questo
Tribunale il 7 giugno 2022, pubblicata il successivo 5 luglio 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 30 novembre 2021, - premesso che aveva Parte_1
contratto matrimonio a Napoli il 29 marzo 2019 con (atto trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 11, Parte II, Serie A, Sez. B, Anno 2019), dalla cui unione coniugale era nata il [...] la figlia minore – chiedeva al Tribunale Per_1
adito la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
A sostegno del ricorso, la esponeva che l'unione coniugale era entrato in crisi a causa Parte_1 dell'incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi e delle numerose incomprensioni insorte nel corso della vita matrimoniale. Assumeva la ricorrente che, malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, la convivenza era divenuta sempre più insostenibile, tant'è che il 5 agosto 2021 il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a Parma, in via Vittime Civili di Guerra n. 10.
Successivamente all'allontanamento dall'abitazione familiare, il resistente aveva contribuito al mantenimento della figlia minore esclusivamente con il versamento dell'esigua somma di Per_1
euro 740,00, corrisposta in tre soluzioni.
Con riferimento alla situazione economica dei coniugi, la ricorrente allegava di aver lavorato come dipendente part time presso McDonald's Italia fino al mese di agosto 2021, conseguendo una retribuzione annua pari ad euro 6.864,00. Allo stato lavorava come apprendista presso la ditta
“Europa s.n.c. di Sola Barbara & C”, percependo uno stipendio mensile di circa 1.284,13 euro lordi.
Affermava, inoltre, di condurre in locazione l'immobile adibito a casa coniugale sito in
Montechiarugolo, fraz. Monticelli Terme (PR), versando un canone mensile di euro 550,00.
Quanto al marito, la esponeva che il era dipendente a tempo indeterminato Parte_1 CP_1 presso la ditta “Davines s.p.a.”, percependo uno stipendio di circa euro 24.000,00 annui, pari ad euro 2.000,00 mensili. Lo stesso era proprietario esclusivo di un immobile sito in Mariglianella
(NA), nonché comproprietario, per una quota di 250/1000, di altri tre immobili siti nella stessa località.
Tanto premesso, la , oltre alla pronuncia sul vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso Parte_1 della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale sita in Montechiarugolo fraz. Monticelli Terme (PR), in Viale G. di Vittorio n. 19; la corresponsione, da parte del marito, di un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo Per_1
complessivo di 350,00 euro mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, che il marito fosse condannato al rimborso delle spese straordinarie per la minore da lei sostenute dopo l'allontanamento dalla casa coniugale.
Domandava, inoltre, il versamento, fino al mese di settembre 2023, di una somma pari ad euro
250,00 mensili a titolo di contributo per le spese di locazione dell'abitazione.
Con comparsa di costituzione del 26/01/2022, si costituiva in giudizio il resistente , CP_1
2 contestando in toto quanto ex adverso asserito. In particolare, il resistente allegava che, successivamente all'allontanamento dalla casa familiare, egli aveva contribuito al mantenimento della figlia, oltre ad aver partecipato alle spese straordinarie, avendo pagato la metà della retta dell'asilo.
Quanto alla sua situazione economica, il asseriva di percepire un reddito mensile di CP_1 appena euro 1.400,00, con il quale doveva far fronte al canone di locazione dell'appartamento in cui viveva, pari ad euro 450,00 mensili, e doveva anche provvedere al pagamento della rata di rimborso del mutuo contratto con AGOS in costanza di matrimonio, pari ad euro 230,00 mensili. Con riferimento al proprio patrimonio immobiliare, il resistente ammetteva di essere proprietario di un immobile e della quota di ¼ di un altro, con relative pertinenze, assumendo tuttavia di non percepire alcun canone, in quanto gli immobili erano occupati a titolo gratuito da una zia e da un nipote.
Ciò premesso, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma instava per il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla moglie. Quanto alla figlia minore, il chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della stessa, con collocazione CP_1
prevalente presso la madre, affermando di essere disponibile a versare la somma di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, dott. Pio Massa, adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé tutti i martedì, due weekend al mese, per cinque giorni durante le vacanze natalizie, per due giorni durante le vacanze pasquali. Inoltre, assegnava la casa coniugale, condotta in locazione, alla ricorrente e poneva a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per la figlia oltre al Per_1
60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, nonché un assegno di euro
200,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, la ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 5 aprile 2022, reiterava la domanda di corresponsione, da parte del marito, di un assegno di mantenimento per la figlia minore di 350,00 euro mensili, indicizzati ISTAT, Per_1
oltre al versamento della somma di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo per le spese di locazione dell'immobile, e oltre al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. In via subordinata, chiedeva che fossero confermati i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale e quindi instava per la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili, così come disposto in sede di provvedimenti provvisori.
3 Il resistente, dal canto suo, contestava le richieste avversarie e reiterava tutte le domande formulate in sede di costituzione nella fase presidenziale.
All'udienza dell'11 maggio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al
Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 838/2022 pronunciata in data 7 giugno 2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more del giudizio, con ricorso urgente depositato in data 10 marzo 2023, originante il sub- procedimento iscritto al n. 4411-1/2021 RG, il ricorrente lamentava il comportamento inosservante dei provvedimenti provvisori assunto dalla moglie, volto ad ostacolare il suo rapporto di frequentazione con la figlia minore. Chiedeva pertanto che fossero assunti tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'effettività del suo diritto di visita. Inoltre, censurava il provvedimento presidenziale in quanto affetto dal vizio di ultrapetizione, nella parte in cui aveva posto a suo carico
– senza che fosse stata avanzata alcuna richiesta in tal senso- l'obbligo di versare un assegno di mantenimento a favore della moglie. Pertanto, chiedeva che fosse disposta la revoca di tale assegno, rappresentando inoltre, quale ulteriore circostanza idonea a giustificare la revoca, che la moglie aveva nel frattempo intrapreso una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Istruita la causa documentalmente, nonché mediante l'espletamento della CTU, all'udienza del 19 dicembre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni.
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, con diritto di visita del padre secondo il calendario di frequentazione predisposto dalla
CTU. Quanto alle statuizioni economiche, in via principale, chiedeva la conferma delle condizioni disposte nell'ordinanza presidenziale dell'8/03/2022 (obbligo a carico del di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili e di corrispondere un contributo di mantenimento per la figlia di euro 250,00 mensili, a far data dal rilascio della casa familiare avvenuto il 5/08/2021, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie). In subordine, nell'ipotesi di revoca del contributo al mantenimento per sé, domandava di imporre al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro Per_1
400,00, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Chiedeva infine di condannare CP_1
a rimborsare le spese straordinarie sostenute per l'iscrizione della minore ai corsi di nuoto e
[...] danza nonché a corrispondere l'importo di euro 103,95 dovuto a titolo di rivalutazione del contributo di mantenimento.
Il resistente, dal canto suo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione
4 prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del suo diritto di visita, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CTU. Si opponeva, invece, alle richieste economiche avanzate dalla moglie, chiedendo di accertare unicamente la debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti un termine ridotto di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già pronunciato, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione della figlia nonché alle richieste economiche Per_1
avanzate dalla per sé e per la figlia. Parte_2
Quanto alla casa coniugale, nulla deve essere disposto sul punto, posto che è pacifico e non contestato che la ricorrente, nel corso del giudizio, ha lasciato l'abitazione adibita a casa familiare e si è trasferita nell'appartamento del suo nuovo compagno, con cui ha intrapreso una stabile convivenza.
Sull'affidamento e sulla collocazione della figlia minore Per_1
In merito all'affidamento e alla collocazione della figlia, preme rilevare che, in sede di provvedimenti provvisori, è stato disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e frequentarla liberamente, previo avviso e accordo con la madre e comunque quanto meno a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle 21:00, il martedì dopo l'uscita dall'asilo con possibilità di pernotto o fino alle ore 21:00, quindici giorni nel periodo estivo, cinque giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze pasquali.
Come innanzi detto, il in data 24/02/2023, ha depositato istanza urgente per l'emissione CP_1
di provvedimenti cautelari in corso di causa, assumendo che la , in violazione dei Parte_1
provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale, ha ostacolato il suo diritto di vedere e frequentare la figlia, ragione per cui, in diverse occasioni, sarebbe stato costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere querela nei confronti della moglie.
Al fine di verificare la situazione personale e familiare della piccola , il Giudice Istruttore Per_1 ha disposto l'espletamento di una CTU psicodiagnostica, mediante il conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa Persona_2
Pur non ravvisando la presenza di disturbi psicopatologici di entità tale da interferire in modo
5 rilevante sulla capacità genitoriale, il CTU ha ravvisato dei limiti del funzionamento psicologico delle parti. Il padre presenta un'ideazione di tipo rigido, con scarse risorse adattive e tendenza ad assumere un atteggiamento anaclitico. Il soggetto mostra aspetti di passività, di scarsa autostima, di difficoltà introspettive. La madre presenta un pensiero rigido e poco propenso all'autocritica. Le risorse empatiche sono limitate. La si mostra assertiva ma poco capace di mentalizzare i Parte_1
propri vissuti in modo tale da modificare i propri convincimenti. Il ruolo eccessivamente attivo, decisionista e svalutante verso l'altro genitore della madre offusca e limita la responsività paterna.
La dimensione di coordinazione genitoriale appare molto problematica soprattutto sul fronte comunicativo.
Il percorso osservativo ha evidenziato che, nonostante la coppia possieda scarse risorse comunicative e non sia pienamente in grado di proteggere la minore dal conflitto intragenitoriale, entrambi i genitori hanno instaurato con la figlia un legame di attaccamento positivo. Tuttavia, mentre la madre rappresenta la figura di riferimento principale per la bambina, avendo con la stessa mantenuto un rapporto continuativo e privilegiato, il padre ha sempre avuto un ruolo più marginale soprattutto a causa degli impegni lavorativi che lo costringevano ad una maggiore assenza, anche se dopo la separazione lo stesso è riuscito a recuperare un rapporto maggiormente significativo con la figlia.
La si presenta come l'unica depositaria della conoscenza della figlia e come il genitore Parte_1
“migliore”, ossia più esperto, accudente, normativo. La madre adotta dei criteri identificatori con i bisogni della figlia, assimilandoli ai propri. La ricorrente è apparsa poco disponibile a rivisitare il suo ruolo genitoriale in termini di autocritica ed è rimasta autocentrata nel pensiero e nell'interpretazione della realtà. La stessa non ha mostrato disponibilità verso la comprensione delle dinamiche legate al conflitto di lealtà della figlia e non ha ravvisato l'opportunità di decodificare le narrazioni della figlia confrontandosi con l'altro genitore per una loro corretta interpretazione. La
ha mostrato un'attitudine assertiva e sanzionatoria verso l'altro genitore. Parte_1
Il padre non è apparso in grado di riflettere sulla fragilità della relazione genitoriale. Lo stesso ha assunto un atteggiamento passivo, lamentoso, a sua volta recriminatorio, desideroso di un'alleanza idealizzata e delegante con l'altro genitore. Il resistente mostra bisogni anaclitici di supporto e di direttive esterne dato che possiede scarsa autostima e limitate capacità di mentalizzazione.
Nel corso dell'iter osservativo, la conflittualità intragenitoriale è apparsa tuttavia suscettibile di composizione, anche se bisognosa di essere supportata da interventi facilitanti esterni, in ragione del profondo legame affettivo che ciascun genitore nutre per la figlia.
La declinazione del principio di bigenitorialità appare un elemento cardine ed imprescindibile per lo sviluppo psico-emotivo di Per_3
6 Nel corso della CTU, non sono state rilevate criticità inerenti all'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le responsabilità legate al ruolo (come il non rispetto degli obblighi) e la presenza di carenze di entità tali da far propendere per il regime di affidamento esclusivo a favore di uno o dell'altro genitore.
Secondo il perito, il regime di affidamento più idoneo nell'interesse della minore è quello condiviso ad entrambi i genitori sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Infatti, entrambi i genitori mostrano potenziali buone competenze genitoriali che appaiono però limitate dalla presenza di difficoltà nella funzione di coordinazione genitoriale. La coppia non riesce a scindere nella propria mente l'immagine dell'altro dal ruolo di ex partner. I genitori mantengono un canale comunicativo poco efficace nei contenuti ed a volte anche nella forma. La madre avoca a sé le competenze inerenti la gestione organizzativa ed educativa della figlia, assumendo un ruolo direttivo ed assertivo che tende a volte ad assumere una dimensione monogenitoriale. Il padre tende al contrario ad essere remissivo, passivo o anassertivo, ritenendosi vittima dell'altro genitore e lamentandosi per l'impossibilità ad assumere decisioni concordate.
Gli equilibri relazionali risultano precari ed il conflitto tende ad irrigidirsi in una spirale di rivendicazioni che possono creare delle paralisi di ordine decisionale nelle questioni di principale interesse della minore.
In base a tali considerazioni, così come suggerito dal CTU, si ritiene che al momento il regime di affidamento condiviso debba essere praticato sotto la funzione di monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali competenti rispetto al territorio di residenza della minore.
Il mandato degli operatori sarà quello di:
-monitorare l'applicazione del calendario concordato in CTU, verificando il mantenimento della continuità del legame della minore con il genitore non collocatario prevalente;
-proporre interventi di sostegno a favore della coppia e della minore finalizzati all'abbassamento della conflittualità ed al miglioramento del canale comunicativo della coppia.
Deve essere, infine, confermata la collocazione di presso la madre. La vive Per_1 Parte_1 attualmente insieme al nuovo compagno presso l'abitazione di costui sita in Parma, Strada
Budellungo. In tale contesto la bambina si trova maggiormente a suo agio in ragione della presenza del fratellino, nato il [...] dalla nuova relazione intrapresa dalla con il Parte_1 CP_2 nonché della possibilità di usufruire di un ampio spazio all'aperto.
Quanto al calendario degli incontri padre-figlia, le parti hanno concordato uno schema di frequentazione, così articolato:
- il padre terrà con sé la figlia un giorno infrasettimanale fisso, al martedì (tutte le settimane), provvedendo al ritiro della bambina presso la scuola, presso la madre o eventualmente presso il
7 campo estivo alle ore 15:30; riporterà la figlia a scuola o presso l'abitazione della madre o in altro luogo concordato tra genitori al mercoledì mattina alle 7:30;
- i fine settimana saranno attribuiti in modo alternato ai genitori;
il padre potrà tenere con sé la minore due fine settimana al mese dal venerdì alle 15:30 fino alla domenica sera alle 21:00. Il
[...] si recherà all'uscita della scuola, a casa della madre o in altro luogo concordato con l'altro CP_1
genitore e riporterà la figlia a casa della madre o in altro luogo concordato;
- ferie estive: a ciascun genitore verranno attribuite due settimane anche non consecutive di ferie da comunicare tramite mail entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- vacanze di Natale: a ciascun genitore verrà attribuito un periodo di una settimana, alternando la festività di Natale con il Capodanno. Negli anni dispari la minore trascorrerà le ferie dal 23 dicembre alle ore 15:30 fino al 30 dicembre, compreso il pernottamento, con il padre. La bimba starà con la madre dal 31 dicembre alle ore 10:00 (salvo diverso accordo dei genitori) fino al 6 gennaio, compreso il pernottamento, con la madre. Negli anni pari la bimba starà dal 23 dicembre fino al 30 dicembre, compreso il pernottamento, con la madre e dal 31 dicembre alle ore 10:00 fino al 6 gennaio, compreso il pernottamento, con il padre.
Dal 7 gennaio riprenderà il calendario normale;
la bimba trascorrerà il primo fine settimana con il genitore che non ha avuto l'attribuzione della settimana del Capodanno.
- vacanze di Pasqua: il periodo di Pasqua verrà diviso in due parti di tre giorni ciascuna, alternate negli anni pari e dispari. Negli anni pari la bimba starà con la madre dal Giovedì Santo al mattino fino al mattino alle ore 10:00 del giorno di Pasqua. La bimba rimarrà con il padre dal mattino del giorno di Pasqua alle ore 10:00 fino al mercoledì della settimana successiva (dopo il Lunedì dell'Angelo) con rientro a scuola alle ore 7:30. Negli anni dispari la bimba starà con il padre dal
Giovedì Santo alle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del giorno di Pasqua. La bimba rimarrà con la madre dal mattino del giorno di Pasqua alle ore 10:00 fino al mercoledì della settimana successiva
(dopo il Lunedì dell'Angelo) con rientro a scuola alle ore 8:00.
- le festività laiche e religiose durante l'anno scolastico/eventuali ponti scolastici (come il 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) seguiranno come attribuzione il calendario ordinario;
- compleanno della minore: il giorno del compleanno sarà attribuito ad anni alterni a ciascun genitore. Negli anni pari verrà attribuito alla madre, negli anni dispari al padre.
Quanto ai contatti telefonici della minore con ciascun genitore, le telefonate, necessarie a mantenere il contatto costante della minore con il genitore presso il quale non è al momento collocata, dovranno avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 20. Il genitore presso il quale si trova la bimba dovrà avviare la telefonata entro la fascia oraria concordata. In caso di mancata
8 risposta, l'altro genitore dovrà richiamare per garantire il contatto. In caso di improvvisi ritardi o imprevisti di varia natura ciascun genitore è tenuto ad avvisare l'altro tramite sms.
Ciascun genitore potrà autonomamente (o se possibile in modo congiunto, in caso di necessità) acquisire informazioni dalla pediatra tramite mail o concordando appuntamenti. I genitori dovranno scambiarsi i referti medici e gli esiti delle valutazioni sanitarie.
Ciascun genitore potrà assumere informazioni e chiedere colloqui con le docenti in modo autonomo
(o se possibile congiunto). Il materiale scolastico dovrà essere messo a disposizione di entrambi i genitori.
I genitori potranno, nell'ambito dei turni di loro spettanza, prendere iniziative per permettere la partecipazione della figlia a corsi ed attività inerenti tale area;
nel corso dell'anno scolastico la minore potrebbe partecipare ad iniziative verso le quali mostra particolare interesse e dedizione.
I documenti di identità, fiscali e sanitari dovranno essere messi a disposizione di entrambi i genitori.
Sul mantenimento della figlia.
Permane tuttora un forte contrasto tra le parti in ordine alla determinazione della misura e del modo in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della figlia minore. Con il provvedimento provvisorio datato 8 marzo 2022, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 250,00 mensili indicizzati ISTAT quale contributo per il mantenimento della figlia oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute Per_1 nell'interesse della stessa.
Ebbene, al fine di valutare la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita della figlia, occorre procedere all'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti sulla base dei dati acquisiti nel corso del presente procedimento.
Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che ha lavorato, fino al Parte_1
mese di agosto del 2021, come dipendente part-time presso McDonald's Italia, con una retribuzione annua di circa 6.864,00 euro, mentre nel mese di agosto 2021 è stata assunta come dipendente presso “Europa s.n.c. di Sola Barbara & C” con un contratto di apprendistato professionalizzante e con una retribuzione mensile netta pari a euro 1.115,00 (vd. doc. 5 fascicolo ricorrente: busta paga relativa al mese di ottobre 2021). Dal 19 settembre 2022 lavora, con contratto a tempo indeterminato, presso la società NSA S.r.l.
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che la ha percepito: Parte_1
- nell'anno di imposta 2021 un reddito annuo netto pari ad euro 9.477,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 789,75);
- nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari ad euro 14.937,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.244,75);
9 - nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito annuo netto pari ad euro 19.528,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.627,33).
La ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili. Dal certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia - prodotto dalla difesa del su espressa autorizzazione del Giudice CP_1
Istruttore, nell'ambito del sub procedimento - emerge che la , a far data dal mese di Parte_1
ottobre 2022, si è trasferita a Parma e ha intrapreso una stabile convivenza con , CP_3
dalla cui unione sono nati due figli. La ricorrente non è più gravata da alcun onere abitativo, in quanto vive, con il nuovo nucleo familiare, nell'appartamento di proprietà del suo compagno.
Alla luce dei dati fiscali innanzi riportati, appare evidente il miglioramento della situazione economica della ricorrente verificatosi nel corso del giudizio.
Quanto al resistente, dagli atti di causa emerge che è impiegato come CP_1
magazziniere, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Davines Spa. Lo stesso ha percepito:
- nell'anno di imposta 2021 un reddito annuo netto pari ad euro 20.411,65 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.700,97);
- nell'anno di imposta 2022 un reddito annuo netto pari ad euro 22.356,78 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.863,06);
- nell'anno di imposta 2023 un reddito annuo netto pari ad euro 21.733,27 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.811,10).
Il resistente risulta essere proprietario esclusivo di un immobile sito in Mariglianella (NA) in Via
Corso Umberto I n. 260, che, a suo dire, viene utilizzato gratuitamente da una zia e da un nipote;
nonché è comproprietario per ¼ di un altro immobile ubicato anch'esso in Mariglianella (NA) in
Via Corso Umberto I n. 260, ceduto in locazione a far data dall'11 luglio 2020 con un canone annuo pari ad € 5.040,00.
È altresì proprietario di un'automobile marca Audi modello A3 Sportback, acquistata nell'aprile del
2010 e pagata 19.500 euro, nonché di un'automobile Suzuki Swift, acquistata nel novembre del
2011 per euro 7.000 e in uso al di lui fratello.
Quanto agli oneri passivi gravanti su , occorre evidenziare che il resistente è gravato CP_1 dal canone di locazione, pari ad euro 450,00 mensili, dell'immobile presso cui vive in Parma.
Inoltre, a far data dal mese di ottobre 2023 sino al mese di novembre 2027 - a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata all'Agenzia delle Entrate- il resistente è tenuto al versamento di rate mensili pari ad euro 118,00 per i mesi di ottobre e novembre 2023 e pari ad euro 59,00 per i mesi successivi. Il debito fiscale, in base al piano di rateizzazione, sarà completamente estinto nel mese di settembre 2027 (doc. 21 fascicolo resistente).
10 Per quanto riguarda, invece, il prestito contratto con AGOS, che prevedeva la cessione del quinto dello stipendio per 36 mensilità, con rate di importo pari a 230,00 euro mensili, rileva il Giudice che tale prestito risulta attualmente estinto.
Ciò precisato, appare evidente come la , a differenza del marito, non sia gravata da oneri Parte_1
incidenti negativamente sulla situazione economica. Infatti, la ricorrente, che dal mese di settembre
2022 percepisce un reddito pari a 1.600,00 euro netti, derivanti da un impiego stabile, non risulta più gravata da oneri connessi alla locazione dell'immobile, in quanto da ottobre 2022 vive nell'immobile di proprietà del compagno. La condivisione della vita domestica con il CP_2
comporta di fatto una riduzione del peso economico gravante sulla ricorrente, la quale può fare affidamento, quanto alle spese di gestione della casa (utenze e oneri condominiali), sul supporto economico del proprio compagno. E ciò a differenza del il quale, se pure può contare su CP_1
una retribuzione di euro 1.800,00 mensili netti, è comunque costretto a sostenere un esborso di euro
450,00 mensili per soddisfare le proprie esigenze abitative ed è gravato dalle rate mensili di circa euro 59,00 relative a un debito nei confronti del Fisco. Pertanto, detratti gli oneri passivi, il
[...]
dispone di una somma pari a euro 1.300,00 mensili netti, oltre ad essere proprietario CP_1
esclusivo di un immobile e comproprietario per la quota di ¼ di un altro immobile, che può comunque mettere a reddito.
Alla luce delle complessive condizioni personali ed economiche delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e delle presumibili esigenze di vita correlate alla sua età ( ha appena sei anni) appare equo porre a carico del a far data dalla Per_1 CP_1 domanda (novembre 2021), l'obbligo di contribuire, al mantenimento della figlia minore Per_1
nella misura di euro 350,00 mensili, indicizzati ISTAT, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese a favore della , sul conto corrente personale di quest'ultima, oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
11 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
12 ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
13 acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, l'assegno unico per la figlia deve essere riconosciuto per metà a e Parte_1
per metà a . CP_1
Sull'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla . Parte_1
Ai sensi dell'art. 156, comma primo, c.c., <il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
Presupposti che devono concorrere affinché il Giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, pertanto, la non addebitabilità della separazione al coniuge a favore del quale viene disposto il mantenimento, la mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello di cui ha goduto nel corso della vita
14 matrimoniale (e che avrebbe presumibilmente continuato a godere nel caso di prosecuzione del rapporto matrimoniale) e la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di una equivalenza o affinità di condizioni economiche non si può imporre all'uno di corrispondere alcunché all'altro.
Nell'ipotesi in esame, deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé solo in sede di costituzione dinanzi al Giudice Istruttore, con la memoria integrativa depositata in data 5 aprile 2022, sicché – in difetto di un'espressa domanda - nessun assegno di mantenimento poteva essere riconosciuto in favore della in sede di Parte_1 provvedimenti provvisori, posto che l'assegno al coniuge può essere corrisposto solo se oggetto di espressa richiesta. Non è assolutamente condivisibile la tesi attorea, secondo cui l'art. 708, comma
3, cpc attribuirebbe al Presidente del Tribunale il potere di ufficio di adottare tutti quei provvedimenti ritenuti provvisori e urgenti, a protezione anche del coniuge, con la conseguenza che il contenuto dell'ordinanza presidenziale non sarebbe vincolato alle richieste delle parti. Il principio enunciato dalla difesa dell'attore trova applicazione soltanto con riferimento alla prole minorenne: invero, soltanto con riferimento ai figli minori il Giudice dispone di pieni poteri officiosi e non è vincolato dalle richieste delle parti, mentre la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento del coniuge e dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, è soggetta al principio della domanda e decorre dalla data della domanda (Cass. n.
41232/2021; Cass. n. 2997/2009).
Esclusa, pertanto, la sussistenza in capo al Presidente di pieni poteri officiosi, svincolati dalle richieste formulate dalle parti, rileva il Collegio che nella specie le richieste economiche avanzate per sé dalla ricorrente possano trovare solo parziale riconoscimento, con esclusivo riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (aprile 2022) sino all'inizio della convivenza con il (quindi, dal mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022), mentre per il periodo CP_2 successivo la lieve disparità reddituale sussistente tra le parti e l'inizio da parte della di Parte_1
una stabile convivenza inducono questo Tribunale a non riconoscere in capo alla ricorrente il diritto di ottenere un assegno di mantenimento. Infatti. da un lato, deve considerarsi l'incremento della capacità reddituale della ricorrente verificatosi nel corso del giudizio (le entrate economiche della sono passate dai 789,75 euro mensili dell'anno 2021 ai 1.244,75 dell'anno 2022 per poi Parte_1
attestarsi sui 1.627,33 euro mensili nell'anno 2023), e dall'altro lato, risulta documentalmente provato che la nel mese di ottobre 2022 ha trasferito la propria residenza presso Parte_1
l'abitazione di proprietà del nuovo compagno, sita in Parma, Strada Budellungo n. 201 (vd. doc. 3 fascicolo resistente), presso cui vive unitamente alla figlia e ai due figli nati dalla nuova Per_1
15 relazione intrapresa. Tale circostanza assume particolare rilievo in tale sede. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 dicembre 2023 n.
34728). L'ordinamento non tollera, infatti, la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell'assistenza materiale del vecchio coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente.
Nella specie, deve presumersi – in assenza di prova contraria - che il nuovo convivente della contribuisca con le proprie risorse economiche al ménage familiare, come peraltro Parte_1
dimostrato dal fatto che lo stesso ha messo a disposizione del nuovo nucleo familiare, costituito con la , un immobile di sua proprietà. Parte_1
In conclusione, per il periodo precedente all'inizio della convivenza, ossia, dal mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022, alla luce delle complessive condizioni economiche dei coniugi, deve essere confermata la misura dell'assegno, pari a euro 200,00 mensili, riconosciuta a favore della ricorrente nell'ordinanza presidenziale. Invece, per il periodo successivo, tenuto conto delle maggiori entrate di cui gode la e considerato il nuovo progetto di vita dalla stessa Parte_1 intrapreso, deve essere disposta la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
in sede di provvedimenti provvisori, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
Infine, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla anteriormente all'introduzione del presente giudizio e deve essere pure Parte_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda, avanzata da di restituzione delle somme dallo CP_1
stesso corrisposte a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie nel corso del presente giudizio, stante il difetto di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c. delle predette domande con la domanda di separazione. Tali richieste devono essere fatte valere in un separato giudizio.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, queste sono poste per metà a carico della ricorrente e per metà a carico del resistente, posto che l'incarico peritale risulta conferito
16 nell'anno 2024, quando ormai la ricorrente non era più in possesso dei requisiti reddituali di cui agli artt. 74 e ss del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale;
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore sotto la vigilanza dei Servizi Persona_4
Sociali di Parma. Demanda ai predetti Servizi il compito di:
-monitorare l'applicazione del calendario concordato in CTU, verificando il mantenimento della continuità del legame della minore con il genitore non collocatario prevalente;
-proporre interventi di sostegno a favore della coppia e della minore finalizzati all'abbassamento della conflittualità ed al miglioramento del canale comunicativo della coppia
3) Dispone che la minore abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente Persona_4
presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo il calendario di frequentazione indicato in parte motiva;
4) Pone a carico di a far data dal mese di novembre 2021, l'obbligo di CP_1
corrispondere a , entro il giorno dieci di ogni mese, un contributo di Parte_1
mantenimento per la figlia di euro 350,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al pagamento Per_1 del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva;
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla figlia venga percepito per metà da Per_1 [...]
e per metà da;
Parte_1 CP_1
6) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a far dal CP_1
mese di aprile 2022 sino al mese di settembre 2022, la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.
A far data dal mese di ottobre 2022, il resistente nulla è più tenuto a corrispondere per il mantenimento della moglie.
7) Dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese straordinarie avanzata dalla e della domanda di restituzione somme avanzate dal Parte_1 CP_1
8) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico del resistente.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 10 marzo 2025.
17 Il giudice relatore-estensore
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
Il Presidente
Dott. Simone Medioli Devoto
18