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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7892/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ALESSANDRO RONCAGLIA e Parte_1 C.F._1
l'avv. FRANCESCA OBICI
ATTRICE
contro
(c.f. con l'avv. LUCA TREVISI BORSARI e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ALBERTO LEARDINI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, ex art. 2043 e 2051 C.C. del
[...] in persona del suo sindaco pro tempore, per omessa manutenzione della CP_2 scalinata lato SUD del ponte sul Naviglio con direzione forese centro abitato di per CP_1
i danni subiti dalla Sig in occasione del sinistro occorso in data 18/08/2020, Parte_1 per i motivi di cui in narrativa premessa - condannarsi, conseguentemente, il in persona del suo sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore che si quantificano indicativamente nella complessiva somma di € 145.000,00// o quella diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui non sia ravvisata una responsabilità di natura oggettiva, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, ex art. 2043 C.C. del CP_1
conseguentemente condannarsi lo stesso, nella persona del Suo Sindaco pro
[...] tempore, al pagamento dei danni subiti dalla Sig.ra in occasione del sinistro in oggetto;
Pt_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si attribuisca un concorso di colpa in capo alla Sig
ex art. 1227, accertarsi e dichiararsi una responsabilità concorsuale del Parte_1 nella persona del Suo Sindaco pro tempore e lo si condanni al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella percentuale che sarà accertata in corso di istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
RESPINGERSI le domande tutte avanzate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate anche per quanto riguarda la quantificazione dei presunti danni.
IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità del Controparte_3 la quota di corresponsabilità imputabile ad imprudenza e/o distrazione della
[...]
Sig.ra e proporzionalmente ridursi (ai sensi dell'art.1227 cod. civ.) il risarcimento alla Pt_1 medesima spettante così per come provato in corso di causa DICENDOSI TENUTA
l'Amministrazione convenuta ad indennizzare solo la restante parte.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi tutti di causa.
2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.12.2022 conviene in giudizio il Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna ex art. 2051 e/o 2043 c.c. al risarcimento del danno
[...] patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla caduta occorsa nel primo pomeriggio del
18.8.2020 in quando, scendendo la scala di accesso alla passarella sopraelevata CP_2 del Canale Naviglio, perdeva l'equilibrio a causa del distacco di parte del rivestimento dei gradini dalla caldana.
Costituitosi in giudizio, il contesta le difese avversarie ed eccepisce la Controparte_1 colpa esclusiva del pedone.
La causa, mutato il giudice istruttore, è istruita con documenti, testimonianze e consulenza d'ufficio medico-legale; è posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe con ordinanza
25.11.2025, previo deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
1.
In caso di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. chi agisce deve provare la custodia del bene ed il suo rapporto causale con l'evento dannoso (CC SU 30.6.2022 n. 20943).
Essendo l'imputazione della responsabilità di natura oggettiva, l'eventuale colpa del custode ha rilevanza solo se è diretta a sostenere la prova del nesso eziologico (cfr. CC SU 30.6.2022 n.
20943), poiché la res inerte o statica, come il piano stradale, deve versare in una condizione che abbia reso il danno obiettivamente probabile affinché diventi causa e non solo occasione dell'evento lesivo (cfr. CC III 1.6.2016 n. 12744; CC VI-3 11.5.2017 n. 11526).
La mera difformità della res da specifiche cautele tecniche non è sufficiente a connotarne la pericolosità, da valutarsi secondo le peculiarità del caso (cfr. CC III 31.5.2023 n. 15447).
Analogamente, la rilevanza eziologica della condotta del creditore, tenuto a una ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), deve essere valutata considerando la natura e le caratteristiche della res (art. 12271 c.c.): minore è la sua pericolosità intrinseca, maggiore è l'evitabilità dell'evento lesivo, ma il comportamento colposo del creditore non recide il nesso di causa, se costituisce «un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (CC VI-3 3.4.2019 n. 9315; CC VI-3 17.11.2021 n. 34886).
In particolare, può assurgere al caso fortuito (art. 2051 c.c.) solo se è caratterizzato da profili di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità (CC III 18.9.2015 n. 18317; CC III
22.6.2016 n. 12895; CC III 31.10.2017 n. 25837; CC III 5.5.2023 n. 11942; CC III 27.5.2023 n.
3 di 9 11152), che comportino una «definitiva cesura» nel processo causale originato dalla res, azzerandosi altrimenti l'alterità concettuale del primo dal secondo;
quindi, ove il danno consegua all'interazione del bene in custodia con l'agire umano, la condotta lato sensu colposa del danneggiato non recide il nesso causale (CC III 14.12.2021 n. 39965; diff. CC III 23.5.2023 n.
14228, che ha confermato la sentenza di merito per aver ascritto interamente al pedone, caduto in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, la causazione dell'evento sull'assunto delle loro agevoli visibilità ed evitabilità; CC III 24.1.2024 n. 2376).
2.
La custodia è incontroversa, come lo è lo stato della scala all'epoca della caduta riprodotto nelle fotografie (docc. 2, 3 e 11 att.).
La condizione ivi raffigurata dei gradini, il cui rivestimento è in parte assente e in parte distaccato dal massetto, è stata accertata dagli agenti di pubblica sicurezza sopraggiunti in loco e che hanno interdetto l'accesso dei pedoni alla scala (rapporto di servizio 18.8.2020 sub doc. 4 att.: «provvedevano altresì a documentare lo stato dei luoghi (da cui si evince che alcuni gradini erano danneggiati e mal collocati) e ad interdire – con cordella biancorossa il transito ai pedoni per motivi di sicurezza;
di ciò veniva informato l'Ufficio Tecnico Comunale che provvedeva nella successiva giornata del 19/08 al relativo ripristino»).
L'indubbia carenza di manutenzione della res, sistemata solo dopo l'infortunio, si combina all'assenza di segnaletica indicante il pericolo, già denunciato all'ente locale («2.Vero che sin dal 2017 gli abitanti della zona avevano richiesto al di la realizzazione di CP_1 CP_1 strisce pedonali per permettere di utilizzare anche strada alternativa all'utilizzo della scalinata?»; «Sì, confermo. L'ho sentito dire anche dalla parte attrice»).
L'istruttoria orale ha riscontrato la caduta di cui la teste escussa, , ha avuto Tes_1 cognizione diretta, avendo visto scivolare mentre scendeva le scale («Ero in Parte_1 macchina, stavo andando dall'incrocio dove c'è il ponte verso Modena». «Confermo di averla vista cadere mentre scendeva le scale, ma non so dire se avesse appoggiato il piede su una mattonella instabile. L'ho vista scivolare»).
Benché la teste non abbia saputo confermare se la parte poggiò il piede su una piastrella sconnessa, il nesso di causalità tra la scala e la caduta, la cui prova compete al danneggiato (ex multis CC III 25.7.2025 n. 21317), è presuntivamente affermabile.
4 di 9 Una scala insicura ha un'indubbia attitudine lesiva quando interagisce con la condotta umana e l'instabilità del suo rivestimento non costituisce una fisiologica variabile del piano viario urbano, ma una variabile patologica della sua negligente conservazione.
La comprovata e obiettiva pericolosità della res, riconosciuta persino dal Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta, p. 3: «La sig.ra infatti, pur conoscendo alla Pt_1 perfezione lo stato della scalinata ha autonomamente deciso di affrontare la situazione di pericolo anziché percorrere la più sicura banchina-marciapiede posta a fianco della carreggiata») consente, quindi, di presumere che abbia calcato un gradino Parte_1 sconnesso, ossia un gradino avente una pavimentazione instabile, come indicato in citazione, o assente, come potrebbe inferirsi dalla sua previa dichiarazione spontanea (doc. 10 conv.: «non mi sono accorta che mancavano dei mattoni») e conseguentemente di affermare che la res è stata causa e non mera occasione dell'infortunio.
3.
Il convenuto ha provato la colpa del pedone (art. 12271 c.c.), essendo accertati:
a. l'orario diurno dell'infortunio (14.55);
b. la normale visibilità dell'area di interesse, confermata dalle foto (doc. 1, 3 e 11 att.);
c. la documentata residenza anagrafica di (via Ravarino-Carpi n. 16) in prossimità Parte_1 della scala (doc. 3-4, 8-9 conv.; citazione, p. 1: «decideva di percorrere l'unica via disponibile attraversando il canale naviglio utilizzando il lato pedonale sinistro (con direzione dalla sua abitazione al centro del paese)»), che fa presumere la cognizione della sua pericolosità;
d. la disponibilità di un percorso alternativo, ossia la banchina-marciapiede laterale alla careggiata e delimitata da segnaletica indicante il transito di pedoni (doc. 4 att.: rapporto di servizio;
doc. 5 conv.: mappe estratte da applicativo web riproduttive della banchina);
e. l'omesso impiego del corrimano spontaneamente riconosciuto dalla parte, che ha intrapreso la discesa a mani libere (doc. 10 conv.: «ho cominciato a scendere la scalinata, ma non mi sono accorta che mancavano dei mattoni pertanto ho perso l'equilibrio perché il piede è andato a vuoto e non ho fatto in tempo a reggermi»).
In conformità alla richiamata giurisprudenza che sottolinea l'alterità concettuale della colpa, sia pur grave, dal caso fortuito, deve escludersi che l'imprudenza e la negligenza del pedone siano state causa esclusiva dell'evento, poiché la condotta tenuta da rientra nella Parte_1 tipologia di rischi che le norme tecniche di costruzione di una scala mirano a prevenire;
non possiede, quindi, l'eccentricità dell'esimente.
5 di 9 Ciò specificato, l'inosservanza della cautela primaria (impiego del corrimano) e la verosimile efficacia impeditiva della condotta alternativa portano a ritenere la pari incidenza causale della colpa del creditore, quale andrebbe ugualmente affermata in caso di dubbio (art. 20553 c.c.,
«principio generale applicabile in ogni caso di concorso»: CC III 21.1.2010 n. 1002). Deve escludersene, invece, la preponderanza essendo lo stato gravemente deteriorato della res indice di un'elevata negligenza nella sua manutenzione.
4.
Affermato l'an debeatur, si procede all'accertamento del quantum (danno non patrimoniale alla salute e danno patrimoniale per spese mediche).
4.1.
Ai fini del risarcimento il danno biologico va inteso quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona esplicante un'incidenza negativa sulla sua quotidianità e sui suoi profili dinamico-relazionali, ossia in tutti gli ambiti in cui si svolge la sua personalità
(Cost. 14.7.1986 n. 184; Cost. 18.7.1991 n. 356).
Con accertamento coerente sotto il profilo intrinseco ed estrinseco e non sottoposto a rilievi di parte, il consulente d'ufficio ha riscontrato le lesioni documentate in atti (trauma contusivo alla spalla destra, frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata della testa dell'omero, curate con sostituzione protesica dell'articolazione) e le ha imputate causalmente alla caduta riconoscendo:
a. un'inabilità temporanea di centotrentatré (133) giorni, totale (100%) per giorni cinque (5), parziale (75%) per quarantotto (48) e (50%) ottanta (80) giorni;
b. un'invalidità permanente del venticinque per cento (25%), costituita da una severa limitazione funzionale, che non è compensata dalla mobilizzazione dell'articolazione scapolo-toracica, attendibili artralgie croniche alla spalla, intensificate dai tentativi di ulteriore mobilizzazione e di sollecitazione funzionale, ipotonotrofia muscolare del cingolo e conseguente deficit stenico dell'arto superiore destro.
Il danno non patrimoniale può essere quantificato equitativamente secondo i valori della
Tabella predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, edizione del 2024 (cfr. CC
III 13.12.2016 n. 25485; CC III 13.9.2018 n. 22265), poiché i criteri ivi indicati consentono di valutare autonomamente i profili anatomo-funzionali, dinamico-relazionali ed emotivi del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica.
6 di 9 Al momento della stabilizzazione dei postumi (centotrentatré giorni dal sinistro del 18.8.2020:
29.12.2020), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897),
nata il [...], aveva sessantadue (62) anni. Parte_1
In assenza di specifici elementi assertivi e conformi rilievi del consulente d'ufficio, si assume il valore diario medio di € 115,00, che congloba l'equivalente monetario dell'allegata e presumibile sofferenza;
quindi, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad €
9.315,00. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente, invece, è pari ad € 108.012,00 (€
76.604,00 + € 31.408,00).
Il credito globale di € 117.327,00, dimidiato (art. 12271 c.c.: € 58.663,50) e rivalutato dall'1.1.2024 (data dell'aggiornamento della Tabella) alla data odierna secondo l'indice Istat-Foi,
è pari ad € 59.719,44.
4.2.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini.
L'incisione della sfera dinamico-relazionale comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III
29.7.2014 n. 17219). Autonoma è la valutazione del dolore interiormente patito per la compromissione della salute (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469).
La parte si limita a chiedere la personalizzazione del danno senza allegare elementi che inducano un incremento del suo equivalente monetario (citazione, p. 4: «e a tale importo ben si può sommare una personalizzazione almeno di € 20.000,00»). Non è accertabile, quindi, una sua peculiare condizione che, distinguendola dalla normalità delle persone lese da identica menomazione, renda insufficiente la compensazione del nocumento dinamico-relazionale e morale già inglobato nel valore tabellare.
4.3.
Il consulente d'ufficio ha valutato come necessarie e congrue le spese mediche documentate sub n. 9 di cui € 1.181,55 per prestazioni sanitarie ed € 350,00 per spese di perizia.
Le prime, dimidiate (art. 12271 c.c.: € 590,77) e rivalutate dalla data intermedia degli esborsi
(18.4.2021), sono pari ad € 691,79.
7 di 9 Le seconde non possono essere considerate un danno risarcibile, poiché costituiscono esborsi anteriori legati al processo da «un nesso di pertinenza e rilevanza»; quindi, sono regolate in un
«unico contesto» ex artt. 91-92 c.p.c. (CC III 27.7.2005 n. 15672; CC III 8.6.2017 n. 14268; CC
III 6.7.2022 n. 21402).
4.4.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica
(«oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo»: citazione, p. 9).
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441 e ivi: «Se è vero che il danno da tardivo adempimento d'una obbligazione di valore può essere accertato col ricorso alle presunzioni semplici, non è men vero che la presunzione semplice non può ridursi ad una congettura né ad un responso oracolare») il credito
è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione in crediti di valuta. In particolare:
a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC
III 20.4.2020 n. 7966);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, quale non è il credito di valore, illiquido.
Inoltre, l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate (CC I 22.10.2025 n.
28036).
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (studio, introduzione e trattazione: valori medi;
decisione: valore dimidiato).
8 di 9 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- condanna il , a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore Controparte_1 di di € 59.719,44 ed € 691,79 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 350 ed € 545,00 per esborsi, € 11.977,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo alla parte convenuta.
Modena, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NA DI
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7892/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ALESSANDRO RONCAGLIA e Parte_1 C.F._1
l'avv. FRANCESCA OBICI
ATTRICE
contro
(c.f. con l'avv. LUCA TREVISI BORSARI e Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. ALBERTO LEARDINI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, ex art. 2043 e 2051 C.C. del
[...] in persona del suo sindaco pro tempore, per omessa manutenzione della CP_2 scalinata lato SUD del ponte sul Naviglio con direzione forese centro abitato di per CP_1
i danni subiti dalla Sig in occasione del sinistro occorso in data 18/08/2020, Parte_1 per i motivi di cui in narrativa premessa - condannarsi, conseguentemente, il in persona del suo sindaco pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore che si quantificano indicativamente nella complessiva somma di € 145.000,00// o quella diversa maggiore o minore somma che parrà di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui non sia ravvisata una responsabilità di natura oggettiva, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva, ex art. 2043 C.C. del CP_1
conseguentemente condannarsi lo stesso, nella persona del Suo Sindaco pro
[...] tempore, al pagamento dei danni subiti dalla Sig.ra in occasione del sinistro in oggetto;
Pt_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si attribuisca un concorso di colpa in capo alla Sig
ex art. 1227, accertarsi e dichiararsi una responsabilità concorsuale del Parte_1 nella persona del Suo Sindaco pro tempore e lo si condanni al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella percentuale che sarà accertata in corso di istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
RESPINGERSI le domande tutte avanzate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate anche per quanto riguarda la quantificazione dei presunti danni.
IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità del Controparte_3 la quota di corresponsabilità imputabile ad imprudenza e/o distrazione della
[...]
Sig.ra e proporzionalmente ridursi (ai sensi dell'art.1227 cod. civ.) il risarcimento alla Pt_1 medesima spettante così per come provato in corso di causa DICENDOSI TENUTA
l'Amministrazione convenuta ad indennizzare solo la restante parte.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi tutti di causa.
2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.12.2022 conviene in giudizio il Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna ex art. 2051 e/o 2043 c.c. al risarcimento del danno
[...] patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla caduta occorsa nel primo pomeriggio del
18.8.2020 in quando, scendendo la scala di accesso alla passarella sopraelevata CP_2 del Canale Naviglio, perdeva l'equilibrio a causa del distacco di parte del rivestimento dei gradini dalla caldana.
Costituitosi in giudizio, il contesta le difese avversarie ed eccepisce la Controparte_1 colpa esclusiva del pedone.
La causa, mutato il giudice istruttore, è istruita con documenti, testimonianze e consulenza d'ufficio medico-legale; è posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe con ordinanza
25.11.2025, previo deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
1.
In caso di domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. chi agisce deve provare la custodia del bene ed il suo rapporto causale con l'evento dannoso (CC SU 30.6.2022 n. 20943).
Essendo l'imputazione della responsabilità di natura oggettiva, l'eventuale colpa del custode ha rilevanza solo se è diretta a sostenere la prova del nesso eziologico (cfr. CC SU 30.6.2022 n.
20943), poiché la res inerte o statica, come il piano stradale, deve versare in una condizione che abbia reso il danno obiettivamente probabile affinché diventi causa e non solo occasione dell'evento lesivo (cfr. CC III 1.6.2016 n. 12744; CC VI-3 11.5.2017 n. 11526).
La mera difformità della res da specifiche cautele tecniche non è sufficiente a connotarne la pericolosità, da valutarsi secondo le peculiarità del caso (cfr. CC III 31.5.2023 n. 15447).
Analogamente, la rilevanza eziologica della condotta del creditore, tenuto a una ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), deve essere valutata considerando la natura e le caratteristiche della res (art. 12271 c.c.): minore è la sua pericolosità intrinseca, maggiore è l'evitabilità dell'evento lesivo, ma il comportamento colposo del creditore non recide il nesso di causa, se costituisce «un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (CC VI-3 3.4.2019 n. 9315; CC VI-3 17.11.2021 n. 34886).
In particolare, può assurgere al caso fortuito (art. 2051 c.c.) solo se è caratterizzato da profili di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità (CC III 18.9.2015 n. 18317; CC III
22.6.2016 n. 12895; CC III 31.10.2017 n. 25837; CC III 5.5.2023 n. 11942; CC III 27.5.2023 n.
3 di 9 11152), che comportino una «definitiva cesura» nel processo causale originato dalla res, azzerandosi altrimenti l'alterità concettuale del primo dal secondo;
quindi, ove il danno consegua all'interazione del bene in custodia con l'agire umano, la condotta lato sensu colposa del danneggiato non recide il nesso causale (CC III 14.12.2021 n. 39965; diff. CC III 23.5.2023 n.
14228, che ha confermato la sentenza di merito per aver ascritto interamente al pedone, caduto in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, la causazione dell'evento sull'assunto delle loro agevoli visibilità ed evitabilità; CC III 24.1.2024 n. 2376).
2.
La custodia è incontroversa, come lo è lo stato della scala all'epoca della caduta riprodotto nelle fotografie (docc. 2, 3 e 11 att.).
La condizione ivi raffigurata dei gradini, il cui rivestimento è in parte assente e in parte distaccato dal massetto, è stata accertata dagli agenti di pubblica sicurezza sopraggiunti in loco e che hanno interdetto l'accesso dei pedoni alla scala (rapporto di servizio 18.8.2020 sub doc. 4 att.: «provvedevano altresì a documentare lo stato dei luoghi (da cui si evince che alcuni gradini erano danneggiati e mal collocati) e ad interdire – con cordella biancorossa il transito ai pedoni per motivi di sicurezza;
di ciò veniva informato l'Ufficio Tecnico Comunale che provvedeva nella successiva giornata del 19/08 al relativo ripristino»).
L'indubbia carenza di manutenzione della res, sistemata solo dopo l'infortunio, si combina all'assenza di segnaletica indicante il pericolo, già denunciato all'ente locale («2.Vero che sin dal 2017 gli abitanti della zona avevano richiesto al di la realizzazione di CP_1 CP_1 strisce pedonali per permettere di utilizzare anche strada alternativa all'utilizzo della scalinata?»; «Sì, confermo. L'ho sentito dire anche dalla parte attrice»).
L'istruttoria orale ha riscontrato la caduta di cui la teste escussa, , ha avuto Tes_1 cognizione diretta, avendo visto scivolare mentre scendeva le scale («Ero in Parte_1 macchina, stavo andando dall'incrocio dove c'è il ponte verso Modena». «Confermo di averla vista cadere mentre scendeva le scale, ma non so dire se avesse appoggiato il piede su una mattonella instabile. L'ho vista scivolare»).
Benché la teste non abbia saputo confermare se la parte poggiò il piede su una piastrella sconnessa, il nesso di causalità tra la scala e la caduta, la cui prova compete al danneggiato (ex multis CC III 25.7.2025 n. 21317), è presuntivamente affermabile.
4 di 9 Una scala insicura ha un'indubbia attitudine lesiva quando interagisce con la condotta umana e l'instabilità del suo rivestimento non costituisce una fisiologica variabile del piano viario urbano, ma una variabile patologica della sua negligente conservazione.
La comprovata e obiettiva pericolosità della res, riconosciuta persino dal Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta, p. 3: «La sig.ra infatti, pur conoscendo alla Pt_1 perfezione lo stato della scalinata ha autonomamente deciso di affrontare la situazione di pericolo anziché percorrere la più sicura banchina-marciapiede posta a fianco della carreggiata») consente, quindi, di presumere che abbia calcato un gradino Parte_1 sconnesso, ossia un gradino avente una pavimentazione instabile, come indicato in citazione, o assente, come potrebbe inferirsi dalla sua previa dichiarazione spontanea (doc. 10 conv.: «non mi sono accorta che mancavano dei mattoni») e conseguentemente di affermare che la res è stata causa e non mera occasione dell'infortunio.
3.
Il convenuto ha provato la colpa del pedone (art. 12271 c.c.), essendo accertati:
a. l'orario diurno dell'infortunio (14.55);
b. la normale visibilità dell'area di interesse, confermata dalle foto (doc. 1, 3 e 11 att.);
c. la documentata residenza anagrafica di (via Ravarino-Carpi n. 16) in prossimità Parte_1 della scala (doc. 3-4, 8-9 conv.; citazione, p. 1: «decideva di percorrere l'unica via disponibile attraversando il canale naviglio utilizzando il lato pedonale sinistro (con direzione dalla sua abitazione al centro del paese)»), che fa presumere la cognizione della sua pericolosità;
d. la disponibilità di un percorso alternativo, ossia la banchina-marciapiede laterale alla careggiata e delimitata da segnaletica indicante il transito di pedoni (doc. 4 att.: rapporto di servizio;
doc. 5 conv.: mappe estratte da applicativo web riproduttive della banchina);
e. l'omesso impiego del corrimano spontaneamente riconosciuto dalla parte, che ha intrapreso la discesa a mani libere (doc. 10 conv.: «ho cominciato a scendere la scalinata, ma non mi sono accorta che mancavano dei mattoni pertanto ho perso l'equilibrio perché il piede è andato a vuoto e non ho fatto in tempo a reggermi»).
In conformità alla richiamata giurisprudenza che sottolinea l'alterità concettuale della colpa, sia pur grave, dal caso fortuito, deve escludersi che l'imprudenza e la negligenza del pedone siano state causa esclusiva dell'evento, poiché la condotta tenuta da rientra nella Parte_1 tipologia di rischi che le norme tecniche di costruzione di una scala mirano a prevenire;
non possiede, quindi, l'eccentricità dell'esimente.
5 di 9 Ciò specificato, l'inosservanza della cautela primaria (impiego del corrimano) e la verosimile efficacia impeditiva della condotta alternativa portano a ritenere la pari incidenza causale della colpa del creditore, quale andrebbe ugualmente affermata in caso di dubbio (art. 20553 c.c.,
«principio generale applicabile in ogni caso di concorso»: CC III 21.1.2010 n. 1002). Deve escludersene, invece, la preponderanza essendo lo stato gravemente deteriorato della res indice di un'elevata negligenza nella sua manutenzione.
4.
Affermato l'an debeatur, si procede all'accertamento del quantum (danno non patrimoniale alla salute e danno patrimoniale per spese mediche).
4.1.
Ai fini del risarcimento il danno biologico va inteso quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona esplicante un'incidenza negativa sulla sua quotidianità e sui suoi profili dinamico-relazionali, ossia in tutti gli ambiti in cui si svolge la sua personalità
(Cost. 14.7.1986 n. 184; Cost. 18.7.1991 n. 356).
Con accertamento coerente sotto il profilo intrinseco ed estrinseco e non sottoposto a rilievi di parte, il consulente d'ufficio ha riscontrato le lesioni documentate in atti (trauma contusivo alla spalla destra, frattura pluriframmentaria scomposta ed ingranata della testa dell'omero, curate con sostituzione protesica dell'articolazione) e le ha imputate causalmente alla caduta riconoscendo:
a. un'inabilità temporanea di centotrentatré (133) giorni, totale (100%) per giorni cinque (5), parziale (75%) per quarantotto (48) e (50%) ottanta (80) giorni;
b. un'invalidità permanente del venticinque per cento (25%), costituita da una severa limitazione funzionale, che non è compensata dalla mobilizzazione dell'articolazione scapolo-toracica, attendibili artralgie croniche alla spalla, intensificate dai tentativi di ulteriore mobilizzazione e di sollecitazione funzionale, ipotonotrofia muscolare del cingolo e conseguente deficit stenico dell'arto superiore destro.
Il danno non patrimoniale può essere quantificato equitativamente secondo i valori della
Tabella predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, edizione del 2024 (cfr. CC
III 13.12.2016 n. 25485; CC III 13.9.2018 n. 22265), poiché i criteri ivi indicati consentono di valutare autonomamente i profili anatomo-funzionali, dinamico-relazionali ed emotivi del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica.
6 di 9 Al momento della stabilizzazione dei postumi (centotrentatré giorni dal sinistro del 18.8.2020:
29.12.2020), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897),
nata il [...], aveva sessantadue (62) anni. Parte_1
In assenza di specifici elementi assertivi e conformi rilievi del consulente d'ufficio, si assume il valore diario medio di € 115,00, che congloba l'equivalente monetario dell'allegata e presumibile sofferenza;
quindi, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad €
9.315,00. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente, invece, è pari ad € 108.012,00 (€
76.604,00 + € 31.408,00).
Il credito globale di € 117.327,00, dimidiato (art. 12271 c.c.: € 58.663,50) e rivalutato dall'1.1.2024 (data dell'aggiornamento della Tabella) alla data odierna secondo l'indice Istat-Foi,
è pari ad € 59.719,44.
4.2.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini.
L'incisione della sfera dinamico-relazionale comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III
29.7.2014 n. 17219). Autonoma è la valutazione del dolore interiormente patito per la compromissione della salute (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469).
La parte si limita a chiedere la personalizzazione del danno senza allegare elementi che inducano un incremento del suo equivalente monetario (citazione, p. 4: «e a tale importo ben si può sommare una personalizzazione almeno di € 20.000,00»). Non è accertabile, quindi, una sua peculiare condizione che, distinguendola dalla normalità delle persone lese da identica menomazione, renda insufficiente la compensazione del nocumento dinamico-relazionale e morale già inglobato nel valore tabellare.
4.3.
Il consulente d'ufficio ha valutato come necessarie e congrue le spese mediche documentate sub n. 9 di cui € 1.181,55 per prestazioni sanitarie ed € 350,00 per spese di perizia.
Le prime, dimidiate (art. 12271 c.c.: € 590,77) e rivalutate dalla data intermedia degli esborsi
(18.4.2021), sono pari ad € 691,79.
7 di 9 Le seconde non possono essere considerate un danno risarcibile, poiché costituiscono esborsi anteriori legati al processo da «un nesso di pertinenza e rilevanza»; quindi, sono regolate in un
«unico contesto» ex artt. 91-92 c.p.c. (CC III 27.7.2005 n. 15672; CC III 8.6.2017 n. 14268; CC
III 6.7.2022 n. 21402).
4.4.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica
(«oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo»: citazione, p. 9).
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441 e ivi: «Se è vero che il danno da tardivo adempimento d'una obbligazione di valore può essere accertato col ricorso alle presunzioni semplici, non è men vero che la presunzione semplice non può ridursi ad una congettura né ad un responso oracolare») il credito
è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito convertito in valuta sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione in crediti di valuta. In particolare:
a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC
III 20.4.2020 n. 7966);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, quale non è il credito di valore, illiquido.
Inoltre, l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate (CC I 22.10.2025 n.
28036).
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (studio, introduzione e trattazione: valori medi;
decisione: valore dimidiato).
8 di 9 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- condanna il , a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore Controparte_1 di di € 59.719,44 ed € 691,79 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 350 ed € 545,00 per esborsi, € 11.977,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
3- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo alla parte convenuta.
Modena, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NA DI
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