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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJZTJZM000407 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in rubrica, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo
L'Agenzia si è costituita assumendo di aver provveduto, in autotutela, all'annullamento dell'atto.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che in conseguenza dell'emissione del documentato atto di autotutela è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite si compensano in considerazione della condotta dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJZTJZM000407 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in rubrica, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo
L'Agenzia si è costituita assumendo di aver provveduto, in autotutela, all'annullamento dell'atto.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che in conseguenza dell'emissione del documentato atto di autotutela è cessata la materia del contendere.
Le spese di lite si compensano in considerazione della condotta dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite