Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1110
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità accertamento e tassazione redditi esteri

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. La Corte ha fatto riferimento a una pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 10642/2025) che stabilisce che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero non opera come causa di decadenza dal beneficio fiscale del credito d'imposta per le imposte assoggettate all'estero, in virtù degli obblighi internazionali assunti dall'Italia per evitare la doppia imposizione. Il credito d'imposta può essere recuperato entro il termine ordinario di prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1110
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo