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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 746/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100347/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino Resistente_1, generalizzata e difesa come in atti, lavoratrice residente in Italia ma temporaneamente impiegata in lavoro subordinato in Grecia, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2018, con accertamento, ai sensi dell'art. 41 Bis del DPR n.600 /1973, di un reddito imponibile ai fini della tassazione ordinaria Irpef e delle addizionali regionali pari ad € 46.646,00 certificati nel modello CU 2019 rispettivamente da : * Società_1 spa per € 46.618,00 ed assoggettato a ritenuta e versato al governo greco per € 8.739,59; * INPS per € 28,00 , e determinando imposte omesse pari ad € 8.745,00 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente, dopo aver affermato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto il reddito era già stato comunicato dal datore di lavoro che praticava le dovute ritenute fiscali, deduceva l'illegittimità dell'avviso pretendendosi con lo stesso l'imposta in violazione della convenzione Italia -Grecia del divieto di doppia imposizione (nel paese di produzione del reddito e nel paese di residenza del contribuente).
L' Agenzia, costituitasi, invocava la legittimità dell'accertamento evidenziando che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi era ostativa, ex art. 164, co. 8, del TUIR, alla possibilità di riconoscimento e fruizione della detrazione delle imposte assolte in Grecia.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese.
Ha interposto appello l'Ufficio reiterando le precedenti argomentazioni;
si è costituita la contribuente ribadendo, conseguentemente, le precedenti difesa.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, poiché infondato, non può trovare accoglimento.
A sostegno di tale conclusione si riporta, per quanto di rilievo ed afferendo ad una fattispecie sovrapponibile a quella in disamina, la parte motiva della ordinanza della S.C. 10642/2025 “.. Con l'unico motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 165, commi 4, 7 e 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.” l'Ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso delle imposte pagate a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero negli anni di imposta dal 2009 al 2011 e 2013 nonostante la mancata indicazione del credito nella relativa dichiarazione dei redditi, affermando anche che l'indicazione del credito può intervenire nel termine decennale.
2. In primo luogo, va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” dell'intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso) secondo quanto autorevolmente sostenuto
(Cass. 20/10/2017, n. 24835): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – mercé la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218;
Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ.; pertanto, sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand'anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell'adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.
3. Di poi, occorre premettere che il nostro sistema tributario, così come le Convenzioni internazionali, prevedono una serie di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all'estero. Tra i correttivi promossi da parte dei singoli Stati a favore dei propri residenti, vi è l'applicazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Il riconoscimento di questo credito, in Italia, è legato alla possibilità di soddisfare i requisiti indicati all'interno dell'art. 165 del
TUIR. L'attribuzione di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in relazione a redditi tassati anche in Italia opera sia ai fini della determinazione dell'IRES, sia ai fini dell'IRPEF.
3.1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 TUIR, il credito d'imposta è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate: – conseguimento di un reddito prodotto all'estero; -concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo;
– pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo. Il comma 4 del suindicato articolo, poi, stabilisce la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
3.2. Nell'ipotesi in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, si procede, ex comma 7 dell'art. 165 TUIR, ad una nuova liquidazione dell'imposta dovuta per tale periodo. In tal caso, il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero, fermo restando che la quota d'imposta italiana e l'imposta netta dovuta, rilevanti ai fini del computo della detrazione, saranno quelle relative al periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo.
3.3. Il comma 8 dell'art. 165 TUIR nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Pertanto, in base a tale disposizione, il contribuente non può fruire del credito di cui all'art. 165 TUIR qualora la dichiarazione relativa all'annualità oggetto di controllo sia omessa o il reddito estero non sia stato dichiarato. Il contribuente “”deve” dichiarare il reddito percepito all'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione” (Cass. n.
23193/2023).
3.4. Soccorre, all'uopo, giurisprudenza di questa Corte (Cass. 08/11/2024, n. 28801) che ha recentemente inaugurato un orientamento nomofilattico in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta (Cass.
19/06/2024, n. 24205). Pertanto, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale.
3.5. Nel caso di specie ciò che risulta oggetto di controversia è l'esistenza di una decadenza dalla possibilità di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nel caso in cui non si sia proceduto all'espressa indicazione di questo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato. Ebbene, dalla disciplina e i principi summenzionati, non si rinviene di certo un termine di decadenza entro il quale il credito d'imposta va indicato per l'utilizzo, facendosi invece riferimento al diverso adempimento della presentazione della dichiarazione afferente all'anno d'imposta in oggetto ed all'espresso inserimento in essa dei redditi prodotti all'estero.
3.6. L'art. 165 TUIR, invero, non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia “calcolato” con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto. E ciò differentemente dal previgente art. 15 TUIR, che invece disponeva un'espressa decadenza: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo”. Siffatta previsione di decadenza, tuttavia, è stata volutamente e specificatamente abrogata con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165
TUIR. Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre (e quindi usufruire) della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
3.7. Deve, dunque, condividersi la decisone della C.t.r. qui impugnata laddove ha riconosciuto corretta l'esposizione del credito solo nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2014
(Mod. Unico 2015), essendo il credito stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto e mancando uno specifico termine di decadenza per usufruire della detrazione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato…”.
Le spese, per la natura peculiare delle questioni affrontate e risolte, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US GU FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 746/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100347/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Avellino Resistente_1, generalizzata e difesa come in atti, lavoratrice residente in Italia ma temporaneamente impiegata in lavoro subordinato in Grecia, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2018, con accertamento, ai sensi dell'art. 41 Bis del DPR n.600 /1973, di un reddito imponibile ai fini della tassazione ordinaria Irpef e delle addizionali regionali pari ad € 46.646,00 certificati nel modello CU 2019 rispettivamente da : * Società_1 spa per € 46.618,00 ed assoggettato a ritenuta e versato al governo greco per € 8.739,59; * INPS per € 28,00 , e determinando imposte omesse pari ad € 8.745,00 oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente, dopo aver affermato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto il reddito era già stato comunicato dal datore di lavoro che praticava le dovute ritenute fiscali, deduceva l'illegittimità dell'avviso pretendendosi con lo stesso l'imposta in violazione della convenzione Italia -Grecia del divieto di doppia imposizione (nel paese di produzione del reddito e nel paese di residenza del contribuente).
L' Agenzia, costituitasi, invocava la legittimità dell'accertamento evidenziando che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi era ostativa, ex art. 164, co. 8, del TUIR, alla possibilità di riconoscimento e fruizione della detrazione delle imposte assolte in Grecia.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese.
Ha interposto appello l'Ufficio reiterando le precedenti argomentazioni;
si è costituita la contribuente ribadendo, conseguentemente, le precedenti difesa.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, poiché infondato, non può trovare accoglimento.
A sostegno di tale conclusione si riporta, per quanto di rilievo ed afferendo ad una fattispecie sovrapponibile a quella in disamina, la parte motiva della ordinanza della S.C. 10642/2025 “.. Con l'unico motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 165, commi 4, 7 e 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.” l'Ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso delle imposte pagate a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero negli anni di imposta dal 2009 al 2011 e 2013 nonostante la mancata indicazione del credito nella relativa dichiarazione dei redditi, affermando anche che l'indicazione del credito può intervenire nel termine decennale.
2. In primo luogo, va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” dell'intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso) secondo quanto autorevolmente sostenuto
(Cass. 20/10/2017, n. 24835): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – mercé la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218;
Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ.; pertanto, sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand'anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell'adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.
3. Di poi, occorre premettere che il nostro sistema tributario, così come le Convenzioni internazionali, prevedono una serie di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all'estero. Tra i correttivi promossi da parte dei singoli Stati a favore dei propri residenti, vi è l'applicazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Il riconoscimento di questo credito, in Italia, è legato alla possibilità di soddisfare i requisiti indicati all'interno dell'art. 165 del
TUIR. L'attribuzione di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in relazione a redditi tassati anche in Italia opera sia ai fini della determinazione dell'IRES, sia ai fini dell'IRPEF.
3.1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 TUIR, il credito d'imposta è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate: – conseguimento di un reddito prodotto all'estero; -concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo;
– pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo. Il comma 4 del suindicato articolo, poi, stabilisce la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
3.2. Nell'ipotesi in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, si procede, ex comma 7 dell'art. 165 TUIR, ad una nuova liquidazione dell'imposta dovuta per tale periodo. In tal caso, il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero, fermo restando che la quota d'imposta italiana e l'imposta netta dovuta, rilevanti ai fini del computo della detrazione, saranno quelle relative al periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo.
3.3. Il comma 8 dell'art. 165 TUIR nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Pertanto, in base a tale disposizione, il contribuente non può fruire del credito di cui all'art. 165 TUIR qualora la dichiarazione relativa all'annualità oggetto di controllo sia omessa o il reddito estero non sia stato dichiarato. Il contribuente “”deve” dichiarare il reddito percepito all'estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l'imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione” (Cass. n.
23193/2023).
3.4. Soccorre, all'uopo, giurisprudenza di questa Corte (Cass. 08/11/2024, n. 28801) che ha recentemente inaugurato un orientamento nomofilattico in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta (Cass.
19/06/2024, n. 24205). Pertanto, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all'estero e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale.
3.5. Nel caso di specie ciò che risulta oggetto di controversia è l'esistenza di una decadenza dalla possibilità di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nel caso in cui non si sia proceduto all'espressa indicazione di questo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato. Ebbene, dalla disciplina e i principi summenzionati, non si rinviene di certo un termine di decadenza entro il quale il credito d'imposta va indicato per l'utilizzo, facendosi invece riferimento al diverso adempimento della presentazione della dichiarazione afferente all'anno d'imposta in oggetto ed all'espresso inserimento in essa dei redditi prodotti all'estero.
3.6. L'art. 165 TUIR, invero, non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia “calcolato” con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto. E ciò differentemente dal previgente art. 15 TUIR, che invece disponeva un'espressa decadenza: “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo”. Siffatta previsione di decadenza, tuttavia, è stata volutamente e specificatamente abrogata con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165
TUIR. Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre (e quindi usufruire) della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
3.7. Deve, dunque, condividersi la decisone della C.t.r. qui impugnata laddove ha riconosciuto corretta l'esposizione del credito solo nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2014
(Mod. Unico 2015), essendo il credito stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto e mancando uno specifico termine di decadenza per usufruire della detrazione.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato…”.
Le spese, per la natura peculiare delle questioni affrontate e risolte, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.