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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1596/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], C.F. ; nato a [...], il C.F._2 Parte_3 01.01.1975, C.F. in proprio e quali eredi del Sig. , nato a C.F._3 Persona_1 Genova il 4 luglio 1973 e deceduto in 22 giugno 2019, tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente ricorso ex art. 696 bis cpc, dall'avv. Michele Scolamiero unitamente all'avv. Ciro Pacilio, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Monica Russo in Genova, alla via XII ottobre n. 12/2 Sc. B,
ATTORI contro
in persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. , con sede legale a CP_1 Controparte_2 Genova, Via Bertani, 4 (P.I. e C.F.: difesa e rappresentata dall' Avv. Fausto Camerieri P.IVA_1 (C.F.: ) presso il cui studio sito in Genova, Via G. D'Annunzio n° 2 int. 11 sc. C.F._4 D elegge domicilio e dal quale è assistita, rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato congiunto alla presente comparsa di costituzione e risposta nonché in base alla Deliberazione del Direttore Generale dell' n.164 del 03/04/2024 ( doc.2 ) Pt_4
CONVENUTO
Dott. (C.F. ), residente in Genova ed agli effetti Controparte_3 C.F._5 del presente procedimento ivi elettivamente domiciliato in via XX Settembre n. 14/31 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Pizzorni ( ) che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_6 procura conferita su supporto cartaceo depositato in copia informatica autenticata anche con firma digitale, con l'indicazione del numero di fax: 010/5451723 e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove dichiara di voler ricevere le notifiche e le Email_1 comunicazioni pagina 1 di 34 CONVENUTO
(C.F e P.IVA ) con sede legale in Milano alla Via Clerici Controparte_4 P.IVA_2
n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...] il [...], CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Zerbo (C.F. ) del Foro di Milano, – C.F._7 fax 010/ 5704955 - e domiciliata presso il suo studio in Milano, Email_2 Via Melegari n. 4 in virtù del mandato allegato telematicamente alla comparsa.
ER CH
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_5 Parte_2 Parte_3
“Voglia il Tribunale di GENOVA, in accoglimento del ricorso, costituente merito dell'originario ricorso ex art. 696 bis cpc, condannare i convenuti a RISARCIRE i danni jure proprio e jure hereditatis subiti dai Sig.ri , e , come nel corpo Parte_1 Parte_2 Parte_3 del presente atto specificati, ai paragrafi III e IV, come di seguito riportati solo per gli importi chiesti: Parte_6
--- A --- Il danno biologico/catastrofale e danno da invalidità temporanea - euro 423.000,00; - danno da invalidità temporanea totale euro 35.723,80.
--- B --- Danni per violazione della legge 15 marzo 2010 n. 38 - liquidazione in un importo in via equitativa ex art. 1226 cod. civile, non meno di euro 50.000,00.
--- C --- Liquidazione di capacità lavorativa specifica e/o generica nel periodo che va dal primo intervento al decesso - €. 252.000,00.
--- D --- Rimborso spese mediche documentate - €. 2.000,00
--- E --- Danno morale AL se ritenuto compreso nel criterio di calcolo del danno catastrofale, si chiede sia fissato in misura pari almeno del 35% del danno biologico e/ in via equitativa, con adeguata personalizzazione.
--- F --- Criterio di attribuzione danno ereditato: Per i predetti danni si chiede vi sia attribuzione secondo il criterio della successione legittima, come segue: ciascuno. a) per la sig.ra , mamma del Parte_1 de cuius, la quota del 50%; b) per i fratelli del de cuius sigg.ri e , la quota Pt_2 Parte_3 del 25% DANNI PROPRIO DEI RICORRENTI Pt_6
Per i danni jure proprio dei ricorrenti, quali congiunti,
- per la sig.ra , quale genitrice del de cuius, €. 313.814,40; Parte_1
- per il sig. , quale fratello del de cuius, €. 127.487,10 Parte_2
- per il sig. , anche questi quale fratello del de cuius, €. 127.487,10. Interessi Su Parte_3 tutti gli importi indicati si chiede che vi sia condanna alla corresponsione anche degli interessi che, se attribuiti come interessi di mora (come quelli delle transazioni commerciali), essendovi responsabilità contrattuale, escludendosi la rivalutazione, individuando il momento di decorrenza dall'evento, sia pur su somma devalutata, diversamente si chiede attribuirsi anche la rivalutazione anno per anno, dal pagina 2 di 34 fatto. Spese e competenze di giudizio
Con condanna alle spese e competenze professionali da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori (per ricorso per accertamento tecnico preventivo e giudizio di merito), antistatari, tenendosi conto che il Giudice del ricorso ex art. 696 bis cpc ha liquidato ai CCTTUU i seguenti importi: € 2.746,23 al dott. € 2.746,23 al dott. ed € 2.763,23 al dott. oltre Persona_2 Persona_3 Parte_7 accessori di legge. In uno alla condanna alla corresponsione dei compensi spettanti ai consulenti di parte, Prof. dott. e dott. di cui si sono dovuti necessariamente Persona_4 Persona_5 avvalere i ricorrenti, a tutt'oggi non fatturate (per disponibilità ad attendere esito del giudizio), somma da ragguagliarsi al compenso determinato per i CCTTUU, aumentato del 100% tenendo conto delle riduzioni previste per questi tenuto conto della funzione pubblica espletata (a differenza di un libero professionista).”
Per : Parte_8
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste e, in particolare, previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova allegazione e/o domanda da chiunque proposta sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio nonché previa, ove ritenuto, rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione e/o il supplemento della C.T.U. medico-legale espletata nel procedimento ex art.696 bis c.p.c.RGn:5964/2021 svoltosi innanzi al Tribunale di Genova:
1) Nel merito, accertare secondo stretto diritto il fondamento delle domande proposte dagli attori e, per l'effetto, liquidare nella giusta misura quanto eventualmente dovuto dall' a titolo risarcitorio CP_1 per danni di natura iatrogena, rigettata ogni non pertinente, infondata ed incongrua pretesa risarcitoria.
2)Respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte anche in via riconvenzionale per surrogazione ex art.1916 c.c, e/o regresso ex art.1299 c.c. e/o art.2055 c.c. nonchè a titolo di manleva da
[...] nei confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto. Controparte_4 CP_1 3) Con ogni conseguenziale pronuncia in punto spese di lite”
Per : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario e delle domande ivi azionate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Dott.
per i fatti controversi – accertare l'eventuale grado di responsabilità e di colpa nella causazione CP_3 dell'evento e, per l'effetto, limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità e, sempre per l'effetto, dichiarare l' responsabile Parte_8 dell'operato del Dott. ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. e tenuta al CP_3 risarcimento dei danni ai ricorrenti come accertati nel corso del giudizio;
- in ogni caso, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualche fondamento alle domande avversarie, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Clerici Controparte_4 n. 14, a tenere indenne e manlevare l'esponente dalle domande avversarie, nonché dichiarare tenuta e condannare la medesima a risarcire all'esponente ogni e qualsiasi onere, spesa e/o danno che lo stesso dovesse patire per effetto delle avverse domande, con rivalutazione e interessi, nella misura meglio vista dal Tribunale Ill.mo. pagina 3 di 34 Vinte le spese - anche tecniche - i diritti e gli onorari anche relative al precedente procedimento per ATP”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis.
- in via preliminare nel rito, qualora, ai fini dell'estensione del contraddittorio, il Giudice dovesse ravvisare la necessità di notificare la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
autorizzare, per le ragioni di cui in parte narrativa, la chiamata in causa e l'estensione del Pt_8 contraddittorio nei confronti della predetta struttura e a tal uopo, differire ex art. 269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la citazione ex art.106 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge;
- Nel merito del rapporto assicurativo invocato dal Dott. , in via preliminare e principale, CP_3 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, l'inaccoglibilità della domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti di e rigettare ogni domanda CP_3 Controparte_4 promossa dal sanitario nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata nel rapporto assicurativo, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario di verso il Dott. , in ogni caso, delimitare CP_4 CP_3 l'esposizione della Compagnia alla manleva entro le delimitazioni ed esclusioni di polizza descritte in parte narrativa per come previste dal contratto assicurativo ex adverso invocato;
- Ancora sul rapporto assicurativo e rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata verso
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di un obbligo alla manleva da parte Pt_8 di in favore del Dott. anche e non solo per quote di danno derivanti dal Controparte_4 CP_3 vincolo solidale con accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della stessa Parte_8 ex art. 1916 c.c. a rivalersi su esercitando nei suoi confronti il diritto di CP_4 Parte_8 regresso dell'assicurato Dott. ex art. 1299 e/o art. 2055 c.c., con contestuale condanna dell' CP_3 [...] a rifondere ad quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare ai ricorrenti in Parte_8 CP_4 manleva del Dott. e ciò in ragione dell'obbligo della predetta di tenere indenne CP_3 Parte_8 il citato Dott. dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dall'accoglimento delle CP_3 domande dei ricorrenti in adempimento al dettato di cui all'art. 10 comma 1 L. 24/2017, all'art 65 CCNL di riferimento ovvero, in subordine, per effetto dell'art. 2043 c.c. in caso di violazione ai precitati obblighi di legge e contrattuali da parte dell' ; Parte_9
- Nel merito del rapporto principale, accertate e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Dott. e, per l'effetto, respingere le stesse in quanto infondate in CP_3 fatto e diritto;
- in subordine nel rapporto principale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità comunque esclusiva della
[...] ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. anche rispetto all'operato del Dott. e comunque Pt_8 CP_3 l'obbligo di a tenere indenne il Dott. a mente di quanto stabilito dall'art. 10 Parte_8 CP_3 comma 1 L. 24/2017 e dal CCNL di riferimento art. 65 e, in ogni caso, anche a mente dell'art. 2043 c.c.;
- in via di ulteriore subordine, salvo gravame, dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la sussistenza di una responsabilità solidale tra e il Dott. , affermando, quanto ai rapporti Parte_8 CP_3 interni, una quota di responsabilità preponderante a carico della struttura;
- In ogni caso, limitare il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- In via istruttoria: - ove l'Ente non avesse aderito al Fondo Regionale per la gestione diretta del rischio, disporre nei confronti della l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della Parte_8 polizza assicurativa operante per il sinistro oggetto di giudizio e delle condizioni di operatività della medesima copertura, sottoscritta dalla struttura a garanzia della responsabilità civile propria e del pagina 4 di 34 personale medico in essa operante;
- disporre un supplemento e/o integrazione della CTU resa in sede di ATP per le ragioni esposte in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parti attrici hanno chiesto accertarsi la responsabilità di e di Parte_8 Controparte_3 in ordine al decesso del sig. verificatosi in data 22 giugno 2019 per “sepsi. Shock Persona_1 settico. Insuff. multiorgano. Arresto cardiaco irreversibile”, dopo una serie di interventi chirurgici volti a curare una grave patologia otologica (recidiva di colesteatoma interessante l'orecchio medio destro) non rispondente alle terapie antibiotiche.
In particolare, gli attori, hanno allegato che il sig. , affetto dalla nascita da talassemia major Parte_2 ben compensata con emotrasfusioni e terapie mediche, si sottoponeva, nel periodo compreso tra il 3 agosto 2018 e il 22 giugno 2019 – e presso diverse strutture sanitarie – a cinque diversi interventi chirurgici:
▪ il primo, presso il reparto ORL del P.O. eseguito in data 3 agosto 2018 (primo Parte_10 operatore dott. , ove il paziente era ricoverato con diagnosi all'ingresso di CP_3
“Otite media purulenta cronica. Colesteatoma recidivante a destra”. In quella sede venne praticato intervento chirurgico avente finalità di eliminare la patologia di cui alla diagnosi in accettazione ed il paziente veniva dimesso in data 7 agosto 2018 con diagnosi “Otite media, otomastoidite cronica destra, colesteomatosa necrotizzata in Beta talassemico”;
▪ il secondo, sempre presso il P.O. eseguito in data 9 ottobre 2018 (secondo Parte_10 operatore dott. : tale intervento si era reso necessario dopo una permanenza in CP_3 regime di ricovero ospedaliero (durato dal 23 agosto 2018 al 27 settembre 2018) presso l'Ospedale GALLIERA di Genova, Reparto Malattie Infettive, ove era stata diagnosticata una meningoencefalite. In particolare, il primo intervento del 3 agosto non aveva avuto esito favorevole in quanto era residuata una lesione permanente del VII nervo cranico di destra e, soprattutto, l'insorgenza di un processo infettivo che si era esteso alle meningi (cfr diagnosi all'ingresso presso Ospedale GALLIERA “Paziente trasferito dal P.S. del P.O. MICONE per meningite verosimilmente secondaria a recente intervento ORL per colesteatoma orecchio destro. All'ingresso si presentava soporoso, senza chiari segni di meningite. Una PL dimostrava una pleiorrachia con glucosio ridotto, negatività colturale e anche antigenica per i comuni agenti batterici, virali e fungini. Durante la degenza è stato sempre presente gemizio siero-purulento dall'orecchio destro.”). Da qui la necessità di reintervenire chirurgicamente in data 9 ottobre 2018 (diagnosi di ingresso “Otomastoidite cronica destra riacutizzata.
. Revisione di timpano plastica destra in meningoencefalite”) con dimissione del CP_6 19 ottobre 2018 (“Otomastoidite cronica riacutizzata”);
▪ il terzo, eseguito in data 24 gennaio 2019, presso la (diagnosi di Controparte_7 ingresso “Esiti di timpano plastica destra con due episodi di meningite otogena e paralisi di IV° grado del nervo faciale di destra”. Anamnesi Patologica Remota: “23.8.2018 episodio di meningite con ricovero in ospedale per sette giorni, con paralisi del VII N.C. a destra. Circa 20 giorni fa per vertigini acute caduta a terra e frattura femore destro”). Da qui il sig. Parte_2 veniva dimesso in data 6 febbraio 2019 (Lettera di dimissione del 6.2.2019: “Trasferiamo in data odierna il paziente operato il 24.1.2019 di petrosectomia subtotale Persona_1 pagina 5 di 34 per osteite della base cranica di destra con otoliquorrea in esiti di plurimi interventi di timpano plastica. La cavità è stata bonificata dal tessuto infetto e rimosso l'osso malacico. L'arteria carotidea interna intrapetrosa e l'articolazione temporomandibolare risultavano scoperte ed avvolte da tessuto patologico. Il nervo faciale di destra era interrotto e la coclea aperta con tessuto patologico all'interno del lume fino al vestibolo. Il paziente si è presentato piretico durante tutto il ricovero tranne nella giornata di oggi. Ricontrolleremo il paziente fra circa 1 mese”;
▪ il quarto ed il quinto eseguiti, rispettivamente, in data 9 e 24 maggio 2019 presso la S.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera di Genova, per rimediare alle conseguenze dell'infezione che aveva provocato l'ostruzione del circolo liquorale e l'insorgenza di idro-encefalo, che non avevano, purtroppo, esito positivo.
A seguito delle complicanze insorte e del peggioramento delle condizioni generali il sig. Parte_2 decedeva, infine, presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Galliera in data 22.06.2019.
La tesi sostenuta dagli attori – e supportata dall'elaborato tecnico depositato in atp – è che il secondo degli interventi in questione, praticato presso il presidio ospedaliero (e non in un centro Pt_10 otorinolaringoiatrico di livello specialistico con comprovata esperienza chirurgica per interventi sull'orecchio medio ed interno), sia stato inadeguato rispetto al quadro complessivo preoperatorio del paziente che, invece, avrebbe imposto delle attività diagnostiche più approfondite e un trattamento chirurgico diverso da quello concretamente praticato.
Tale malpractice sanitaria, unitamente all'insorgenza di complicanze infettive meningee, avrebbe comportato l'inesorabile progressione della malattia che aveva portato, infine, al decesso del sig.
. Parte_2
In particolare, le parti attrici hanno ravvisato profili di criticità per:
(i) un'insufficiente indagine radiodiagnostica preliminare al secondo intervento (alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti significative erosioni ossee espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto [e ciò era indicato nel referto della TC]) (cfr. pag. 17 ricorso);
(ii) l'inadeguatezza del trattamento chirurgico effettuato (intervento palliativo di “revisione di impanoplastica”), essendo necessario, invece, un intervento radicale di eradicazione del focolaio osteomielitico (la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva un trattamento chirurgico radicale (petrosectomia) con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico) e l'obliterazione della cavità con grasso autologo e chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio. Dagli atti operatori risulta invece come l'intervento sia stato di breve durata (poco più di un'ora) e si sia limitato alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen) (cfr. pagg. 17-18 ricorso).
Hanno infatti evidenziato come l'intervento, limitato alla mera rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen,
pagina 6 di 34 non fosse stato “in grado di eradicare completamente l'osteomielite complicata del basicranio che è ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite a cui le pur complete e corrette terapie effettuate presso l'Ospedale Galliera non hanno impedito il progredire dell'infezione ed il decesso del paziente, al cui stadio terminale si sono sopraggiunte inevitabili infezioni da germi nosocomiali che lo hanno condotto all'exitus per shock settico”(cfr. pagg. 19-20 ricorso).
Gli attori hanno quindi ritenuto provato il nesso causale – secondo la regola del “più probabile che non” – tra l'operato del sanitario e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnostico-terapeutico corretto, in quanto l'intervento radicale di bonifica avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia.
Hanno perciò chiesto, nei confronti della struttura sanitaria e del medico:
a) il risarcimento del danno patito in vita dal sig. e trasmesso iure haereditatis Persona_1 agli eredi, in base alle rispettive quote ereditarie (50% per la sig.ra ; 25% ciascuno per i Pt_1 sig.ri ) così indicato: Pt_11
▪ danno biologico\catastrofale (come da Tabelle di Roma 2023): Euro 50.0000 per i primi cinque giorni (dal 3 agosto al 7 agosto 2018); Euro 50.000,00 per i successivi dieci giorni (dall'8 agosto al 17 agosto 2018); Euro 30.000,00 per i successivi quindici giorni (dal 18 agosto al primo settembre 2018); Euro 293.000,00 per i successivi giorni eccedenti i trenta (dal 2 settembre 2018 al 22 giugno 2019 ovvero 293 giorni). Per un totale, per tale voce di danno, di euro 423.000,00, per il quale si è chiesta personalizzazione, anche in via equitativa;
▪ danno da invalidità temporanea (patito in vita dal sig. e trasmesso iure Persona_1 haereditatis agli eredi) calcolato sulla base di tutti i giorni dal 3 agosto 2018 al 22 giugno 2019
– quindi per 323 giorni complessivi – per ognuno dei quali è stato chiesto l'importo di euro 110,60, come da tabelle Tribunale Roma del 2023, per un totale di euro 35.723,80;
▪ danni per violazione del consenso informato e della l. n. 38/2010 in materia di cure palliative e terapia del dolore, da liquidarsi in via equitativa in un importo pari ad almeno 50.000 euro;
▪ danno morale in misura pari almeno al 35% del danno biologico, e sempre con adeguata personalizzazione;
▪ danno relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica nel periodo di interesse, calcolato moltiplicando la retribuzione media mensile ai fini pensionistici pari a € 1.000,00 per 21 anni – cioè, gli anni compresi tra età effettiva (46) e il raggiungimento dell'età pensionabile, fissata a 67 anni – per un totale di €. 252.000,00.
▪ danno patrimoniale per spese mediche e farmacologiche sostenute pari a
2.000 euro forfettari;
b) il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, così quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma:
▪ alla sig.ra quale madre del de cuius, (sulla scorta di 32 punti totali) € Parte_1
313.814,40;
pagina 7 di 34 ▪ al sig. , quale fratello del de cuius, (sulla scorta di 13 punti totali) € Parte_2
127.487,10
▪ al sig. , quale fratello del de cuius, (sulla scorta di 13 punti totali) € Parte_3
127.487,10.
Si è costituita che ha negato la configurabilità in capo ai sanitari del CP_1 Controparte_8 dei profili di colpa delineati nel ricorso nonché la sussistenza del rapporto di causa-effetto tra
[...] l'operato di detti sanitari ed il decesso del sig. . Persona_1
In particolare, ha evidenziato che il Sig. (paziente affetto dalla nascita da Persona_1 [...] in terapia trasfusionale ogni 3 settimana e che era portatore di ulteriori patologie per Persona_6 le quali nel corso degli anni aveva eseguito numerosi accessi e ricoveri presso l'Istituto AN Gaslini e presso la Divisione di Ematologia Centro Microcitemia ed Anemie Congenite dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera), nel corso del 2017, era giunto all'osservazione dei Sanitari della di Genova Sestri Ponente poiché Controparte_9 affetto da Otite-Mastoidite Media Purulenta Cronica Colesteatomatosa Destra Recidivante in pregressa Timpanoplastica eseguita in altra sede 15 anni prima.
Allegava che tale intervento, evidentemente, non aveva sortito beneficio persistendo una necrosi del tessuto cutaneo di rivestimento del condotto uditivo esterno destro con osso timpanico ' scoperto ', mastoidite cronica ed un'abbondante otorrea.
In particolare, all'esame obiettivo, il condotto uditivo esterno (CUE ) appariva completamente privo del rivestimento cutaneo per cui l'osso timpanico era del tutto ' scoperto ', la cute residuale presentava margini iperplastici e iperemici.
Vi era altresì la presenza di abbondantissima otorrea siero purulenta, aspirata la quale, si evidenziava una massa di aspetto biancastro che occupava per ¾ il CUE riferibile in primo luogo a CP_6 ricorrente.
Rilevava che la TAC eseguita l'11/06/2018 dimostrava i noti esiti chirurgici a destra, la presenza di tessuto della densità dei parenchimi molli localizzato in sede antro-mastoidea con maggiore quita rispetto al precedente nel contesto dell'orecchio medio, con aspetto aggettante nel mesotimpano e maggior quota anche in PO , il tessuto dimostrava maggior aspetto erosivo sul tegmen timpano eroso in più punti, anche la cavità glenoidea appariva discontinua per un ampio tratto, il tessuto segnalato a carico dell'orecchio destro mostrava caratteristiche di aggressività.
Osservava che l'esame audiometrico dimostrava una gravissima ipocausica misto-percettiva destra.
Secondo parte convenuta, dunque, l'intervento del 03/08/2018 era indicato ed era stato preceduto da un'ampia informativa fornita dal Dott. circa anche i possibili rischi di complicanze a carico delle CP_3 strutture dell'orecchio medio (n.facciale, canali, semicircolari, labirinto,ecc ) e/o della meninge.
Ciononostante, il Sig , edotto della situazione, confermava e la decisione di essere operato e Parte_2 firmava il consenso informato, presente, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella cartella clinica (doc.4).
pagina 8 di 34 Secondo parte convenuta, dalla descrizione dell'intervento di aperta” e “Canaplastica Parte_12 destra” non risultava alcun errore tecnico.
Più precisamente:
▪ stante la asepsi della sala operatoria, era verosimile che al momento della rimozione del colesteatoma fosse già presente a livello della meninge una colonia batterica, poi manifestatasi durante l'intervento stante l'assenza di protezione ossea del tegmen tympani con contatto diretto tra dura madre e cavità orecchio medio;
▪ la complicanza meningitica non era, pertanto, da ascrivere a imperizia o negligenza del chirurgo ma alla ad una probabile presenza, antecedente all'intervento, di germi patogeni che avrebbero, comunque, indotto l'infezione indipendentemente dall'intervento.
▪ la lesione del nervo facciale, ricollegabile alla complessità dell'intervento, era tra le complicanze possibili di cui era stato edotto il paziente in sede di sottoscrizione del consenso informato e tale lesione sarebbe stata emendabile con un innesto del nervo surale se non si fosse sovrapposta l'infezione già verosimilmente in essere prima dell'intervento chirurgico.
ribadiva in ogni caso la sua estraneità alle cure prestate ed agli interventi chirurgici cui è stato CP_1 sottoposto il Sig. presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e la Persona_1 [...] e contestava espressamente gli esiti della CTU svolta in ATP in quanto i Controparte_10 consulenti non avevano precisato in quale misura percentuale gli interventi diagnostici /terapeutici, ritenuti non corretti, avevano concorso a determinare l'exitus del paziente. Analogamente non avevano quantificato in quale misura percentuale il decesso del Sig. fosse riconducibile alla Persona_1 inevitabile ed inesorabile evoluzione della grave patologia di cui era affetto il paziente.
Ha poi contestato la sussistenza delle poste di danno prospettate dagli attori nonché la loro quantificazione, ritenuta eccessiva rispetto ai parametri stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, invocando altresì il principio dell'omnicomprensività al fine di contrastare illegittime duplicazioni risarcitorie.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Si è altresì costituito il quale ha, preliminarmente, sollevato due eccezioni Controparte_3 preliminari in rito:
▪ l'improcedibilità delle domande ex art. 8, 3° co. della l. n. 24/2017, sulla considerazione che il ricorso era stato depositato oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale resa in sede di ATP, dall'altro;
▪ la nullità del ricorso ex art. 164, 4° co., c.p.c. per l'assoluta carenza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c..
Sempre in via preliminare ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile ( in forza di polizza n. Controparte_4 IITDMM15B2032123001008) al fine di essere manlevato in caso di accertata responsabilità.
pagina 9 di 34 Nel merito, ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di responsabilità a proprio carico, evidenziando sia la correttezza di entrambi gli interventi praticati presso il p.o. sia la gravità del Pt_10 quadro clinico del paziente, già fortemente compromesso al momento dei trattamenti sanitari oggetto di causa.
In particolare, venivano riportati stralci della ctu secondo cui “Le condizioni generali del Sig. Parte_2 erano condizionate dalle patologie di cui era affetto: la talassemica major, per cui doveva essere emotrasfuso regolarmente ogni 3 settimane, che aveva comportato l'insorgenza di patologie pregresse di cui il pz è stato affetto (cirrosi epatica, trombosi della vena porta, varici esofagee, ipoti-roidismo splenectomia). Ciò, a detta del medico, aveva comportato una situazione di relativa immunocompromissione che poteva avere influito negativamente sul decorso e l'evoluzione della malattia che aveva quindi portato all'exitus del paziente.
Più precisamente, parte convenuta, contestava il fatto che, nonostante i consulenti tecnici d'ufficio avessero correttamente messo in risalto le criticissime condizioni di salute del Sig. proprio Parte_2 sotto lo specifico profilo del rischio sia di morte prematura sia di infezione, avessero poi omesso di rilevarne l'efficacia causale rispetto al suo decesso: (“Era affetto da talassemia major diagnosticata a 9 mesi di età. Questa è una grave emoglobinopatia, per la quale era continuativamente seguito prima dall'Ist. Gaslini e poi dal Centro dell'Ospedale Galliera. Praticava da sempre terapia CP_11 trasfusio-nale ogni 3 settimane, era stato splenectomizzato a 3 anni, in terapia ferrochelante, era affetto da cirrosi epatica, trombosi portale e splenica con intervento di by pass dei circoli portale e so- vraepatico nel 1987, portatore di calcolosi della colecisti, ipotiroideo in terapia con Eutirox dal 1981 (tutte conseguenze della talassemia). Sempre sotto stretto monitoraggio con RM epati-che e cardiache per valutare l'accumulo di ferro. Il cuore era dilatato ma con funzione sistolica conservata. L'emoglobinopatia da cui era affetto il negli anni '60 aveva prognosi assolutamente infausta Parte_2 a breve termine).
Quanto alle conclusioni rassegnate dai consulenti sulla correttezza del suo operato, osservava che ben 2 esami Tac pressoché sovrapponibili e un RM encefalo eseguita il 06/09/2018 non evidenziavano la presenza di un'ernia meningo-encefalica nella cavità chirurgica (che in effetti durante l'intervento del 9/10/18 non era stata rinvenuta), sicchè la “valutazione clinica” citata nel riportato referto della seconda TAC non poteva che condurre all'esclusione dell'ulteriore approfondimento tramite RM mirata con MDC.
Rilevava altresì che l'attività chirurgica era stata correttamente limitata a quella strettamente necessaria, anche la fine di evitare, in considerazione dello stato di salute del sig. , rischio Parte_2 cardiaci.
Più precisamente, rispetto al diverso intervento suggerito dai consulenti, la citata petrosectomia con obliterazione dell'ostio tu-barico e del condotto uditivo esterno omolaterale non avrebbe garantito una guarigione in quanto:
▪ già il predetto confronto tra la TAC dell'11/06/18 e quella del 24/09/18 (che dava atto dei precedenti esiti chirurgici con cavità a pareti ossee rimaneggiate ed erose soluzioni continuo tegmen) confermava l'ineluttabile aggressività del processo infiammatorio-infettivo;
▪ durante l'intervento del 9/10/18, veniva rilevata un'estesa deiscenza in corrispondenza dell'accesso chirurgico precedente e la presenza di numerose granulazioni esterne ed interne (che erano state asportate), elementi idonei ad attestare che verosimilmente l'infezione si era già pagina 10 di 34 propagata per contiguità alle ossa craniche contigue alla luce del sopramenzionato lunghissimo percorso della malattia e delle ripetute infezioni dalla prima diagnosi e dai primi interventi chirurgici eseguiti nel 2002 e seguenti e dalle successive manifestazioni quali la paresi dell'VII nervo facciale omolaterale e le vertigini, chiari segni di pregressa compromissione sia del labirinto anteriore che posteriore siti all'interno dell'osso temporale.
In estrema sintesi, secondo il dott. il quadro otitico cronico/colesteatomatoso del Sig. CP_3
non era assolutamente migliorato nonostante l'intervento del 3/8/18 eseguito Parte_2 correttamente dal Dott. (come accertato dal Collegio peritale), anzi aveva eroso in più punti CP_3 le strutture ossee vicine esponendo il paziente ad un rischio di complicanza infettiva elevatissimo anche in assenza di ulteriore intervento chirurgico quale quello del 9/10/18; ciò a causa, secondo il criterio del “più probabile che non”, della situazione patologica preesistente e/o alla sua normale evoluzione e/o a quelli che erano da considerarsi normali esiti attesi di trattamenti sanitari adeguati e tempestivi su un soggetto compromesso quale il Sig. : questi, secondo Parte_2 la tesi sostenuta, sarebbe deceduto comunque a causa di un episodio di meningite affatto determinato dalle cure oggetto di causa.
Ha, inoltre, rilevato come il secondo intervento – che la CTU in sede di atp aveva individuato come causalmente efficiente rispetto al decorso della malattia del sig. – fosse stato eseguito da un Parte_2 sanitario diverso (dott. ,Primario della Divisione ORL). Per_7
Ha, infine, contestato le poste di danno pretese.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di limitare il risarcimento dei danni proporzionalmente alla percentuale di responsabilità accertata in capo al convenuto, dichiarando, per l'effetto, l' tenuta al risarcimento dei danni accertati ai Parte_8 sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c.
si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_4 invocata dal sig. sulla base delle seguenti circostanze: CP_3
(a) insussistenza di un sinistro indennizzabile (artt. 3 e 15 cga) in quanto non era stata proposta, nei confronti del medico assicurato, qualsivoglia azione di surrogazione o di rivalsa da parte dell'azienda ospedaliera (e/o del suo assicuratore), né tantomeno era mai stata accertata la sua colpa grave sulla base di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
(b) mancanza di una richiesta risarcitoria valida ad attivare la copertura assicurativa (art. 15 cga), in quanto il medico non era stato destinatario di invito a dedurre o citazione dinanzi alla Corte dei Conti, così come non risultava pervenuta comunicazione da parte dell'azienda sanitaria;
(c) configurabilità di rischi il cui obbligo assicurativo ricadeva sulla struttura di appartenenza (anche ex art. 65 CCNL), in quanto tali non coperti dalla polizza in questione (art. 22 cga): il dettato contrattuale rispondeva infatti a quello legislativo e, in particolare, alla previsione contenuta all'art. 10 L. 24/2017 laddove è stabilito che le strutture sanitarie debbono assicurare anche la responsabilità civile personale e professionale dei medici operanti al loro interno in qualità di dipendenti1. Nel caso di specie era dunque la a dover assicurare la Parte_8 rc personale professionale del Dott. quale medico operante presso di essa in qualità di CP_3 dipendente, eventualmente attraverso “analoghe misure” alternative alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione. pagina 11 di 34 Richiamava altresì l'art 9 delle condizioni di polizza, a mente del quale la Compagnia non poteva rispondere, in caso di responsabilità solidale, se non per la responsabilità propria e diretta del Dott.
ed invocava, ove sussistente l'ipotesi della coassicurazione, il disposto di cui all'art. 1910 c.c CP_3
Nel merito, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento morte e le condotte del sanitario, evidenziando come l'intervento del 3 agosto 2018 – l'unico eseguito dal dott. – fosse CP_3 stato correttamente eseguito ed avesse avuto esito positivo e, più in generale, il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombenti sugli attori ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2043 c.c., anche e soprattutto avuto riguardo allo stato di salute pregresso del paziente gravemente compromesso.
Osservava altresì che, eventualmente, la responsabilità poteva essere ascritta in via esclusiva alla sola con la quale il Sig. aveva concluso il rapporto contrattuale e presso cui si Parte_8 Parte_2 erano svolti gli interventi per cui è causa, e solo in via subordinata, poteva essere ascritta in misura paritetica al 50% tra medico e struttura.
Proponeva quindi, in via subordinata, domanda riconvenzionale trasversale per surrogazione ex art. 1916 c.c., in via anticipata, nell'azione di regresso spettante al dott. ex art. 2055 c.c. nei CP_3 confronti di in caso di condanna solidale di questi ultimi al risarcimento del danno Parte_8 prospettato dagli attori.
2. Eccezioni preliminari.
L'eccezione di improcedibilità delle domande ex art. 8, 3° co. della l. n. 24/2017 va rigettata per le specifiche ragioni già indicate con ordinanza 2 giugno 2024 e che, in questa sede, non possono che essere richiamate e confermate (cfr. ord. 2.06.2024 «il comma 3 dell'art. 8 L. n. 24/2017 prevede che ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 del citato articolo, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies cpc. La norma introduce, dunque, per l'attore l'onere di introdurre il giudizio di merito entro il termine (non dichiarato espressamente perentorio) di 90 giorni dal deposito della relazione o, qualora ciò non sia avvenuto, dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ATP. La formulazione letterale della norma (che esclude chiaramente la perentorietà del termine, a differenza di quello fissato per la conclusione del procedimento di atp) porta a ritenere che il rispetto di detto termine sia richiesto solo per assicurarne gli effetti della domanda. Il rispetto del termine, in altri termini, è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non per rendere procedibile la domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali. La parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda ha l'onere – a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenza – di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l'esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione. Gli “effetti processuali della domanda” che vengono
“assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito sono, ad esempio, la c.d. perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della “legge vigente” successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi
pagina 12 di 34 sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), la perpetuatio legitimationis (in base alla quale, se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie). Gli “effetti sostanziali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito possono essere di natura conservativa (perché diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere che si verifichino durante la pendenza del processo, quali la sospensione della prescrizione); di natura attributiva (diretti a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda (quali la corresponsione di interessi); di natura strettamente sostanziale (ovvero conseguibili a seguito di esercizio di azione giudiziale o anche stragiudiziale del diritto), quale l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945, comma 2, c.c. (vantaggio, quest'ultimo, peraltro non particolarmente rilevante atteso che la proposizione del ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., produce di per sé l'effetto interruttivo impeditivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., co. 1, in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria). Il ricorso promosso nelle forme dell'art. 281 undecies cpc. vale, dunque, anche se presentato fuori dal termine dei 90 giorni, a tutti gli effetti come domanda giudiziale che deve essere esaminata nel merito, ferma la perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda anteriormente proposta in ATP, come copra chiarito. Questa è l'unica interpretazione, a parere del giudicante, conforme ad una voluntas legis che sia coerente con lo spirito della norma, che è quello di preferire, financo alla mediazione obbligatoria, lo strumento dell'atp in funzione conciliativa, l'unico in grado di esplicare una funzione realmente deflattiva sul contenzioso, e non di sanzionare con rigido formalismo, mediante una pronuncia in rito, il mancato rispetto della scansione processuale indicata. D'altra parte (cfr. Corte Costituzionale n. 403/2007) “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” ciò al fine di assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali).
L'eccezione di nullità del ricorso per l'assoluta carenza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c. è altresì da respingere: la nullità si verifica quando l'oggetto della domanda è “assolutamente incerto”. Questa valutazione va fatta all'evidente fine di garantire al convenuto di comprendere immediatamente le accuse e di preparare una difesa adeguata. Gli scritti difensivi delle parti convenute mostrano con assoluta evidenza che non vi è stata alcuna carenza, sul piano allegatorio dei fatti costitutivi della domanda, che possa aver impedito l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
2. Nel merito dell'azione di responsabilità.
La consulenza tecnica d'ufficio licenziata in atp è chiara, precisa e non lascia alcun margine di dubbio rispetto all'incidenza causale che le specifiche omissioni che hanno connotato l'iter diagnostico/terapeutico del sig hanno avuto sul suo decesso. Parte_2
E tanto si afferma avendo ben chiare quali fossero le comorbilità da cui era affetto il sig. . Parte_2
In particolare si osservi quanto segue.
Il sig. giunge all'attenzione dei sanitari dell' a marzo del 2018: la Parte_2 Controparte_12 sua situazione clinica era stata caratterizzata, in passato, da una patologia otologica risalente all'anno 2002, oltre 15 anni prima della presa in cura del paziente da parte del Reparto ORL dell'Ospedale Micone.
pagina 13 di 34 L'analisi della documentazione ha, infatti, consentito al Collegio peritale di datare a quel periodo un primo ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Galliera per un'otite media, non responsiva alle terapie antibiotiche con persistenza di otorrea purulenta.
Risulta poi, il 14/10/2002, un primo intervento chirurgico non specificato di “timpanoplastica” in cui non viene riportato nella documentazione se fosse presente o meno una patologia colesteatomatosa.
Due anni dopo il paziente, a causa del persistere di otiti ricorrenti, si sottopone ad un secondo intervento chirurgico di timpanoplastica chiusa con riscontro di “otite colesteatomatosa”.
In assenza di documentazione il Collegio peritale ha ipotizzato la natura iatrogena del colesteatoma poiché questa patologia non era stata riscontrata nel corso del primo intervento di TPL.
Dopodichè, a distanza di 10 anni (2014), il Sig. si sottopone ad indagine TC, probabilmente Parte_2 per il riacutizzarsi della sintomatologia otologica (verosimilmente otorrea ed ipoacusia), con riscontro di segni radiologici di recidiva (o persistenza) di colesteatoma.
Un anno dopo, nel 2015, compare un deficit del VII nc dx, accompagnato da otorrea persistente, che è una evidente complicanza intrapetrosa dell'otite colesteatomatosa di cui il Sig. era affetto: Parte_2 risulta che già allora fosse stata data correttamente indicazione ad un intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica.
Tre anni dopo, a seguito della comparsa di sintomatologia vertiginosa periferica (12/3/2018), che è correlata – scrivono i CCTTUU - all'evoluzione della malattia per interessamento del labirinto da parte della malattia, il paziente si sottopone ad accertamenti specialistici dai medici dell'Ospedale di Sestri Ponente i quali, correttamente, danno indicazione e programmano l'intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica;
nella piena consapevolezza di quali fossero le condizioni generali del Sig. Parte_2 ed i rischi operatori (le condizioni generali del Sig. erano condizionate dalle patologie di cui Parte_2 era affetto. La talassemica major, per cui doveva essere emotrasfuso regolarmente ogni 3 settimane, aveva infatti comportato l'insorgenza di: cirrosi epatica, trombosi della vena porta, varici esofagee, ipotiroidismo splenectomia. Quindi una situazione di relativa immunocompromissione).
In particolare, l'intervento di revisione era giustificato da una obiettività otologica preoperatoria che evidenziava la presenza di un colesteatoma avanzato, che interessava l'orecchio medio e la mastoide aggettando nel condotto uditivo esterno;
inoltre, questa patologia era complicata da infezione batterica con otorrea purulenta, e soprattutto da osteite.
Sul punto si veda il seguente passaggio della relazione: “ A questo proposito l'analisi delle immagini TC preoperatoria dell'11/06/2018 dimostra una quadro radiologico gravemente compromesso con erosione ossea del tegmen tympani, della parete anteriore del condotto uditivo esterno (cavità glenoidea), del labirinto, dell'PO e della catena ossiculare. Le condizioni cliniche (grave stato infettivo secondario all'otite) ed i riscontri radiologici del paziente indicavano chiaramente l'assoluta necessità di intervenire chirurgicamente, nel contesto di rischio anestesiologico ed operatorio (ASA3- grave malattia senza pericolo di vita)”.
Quindi, presso detto presidio ospedaliero, il sig. subisce due interventi. Parte_2
Nello specifico, è stato sottoposto in data 03/08/2018 ad una timpanoplastica aperta per il trattamento della patologia colesteatomatosa e in data 09/10/2018 ad un intervento di mastoidectomia destra, volto pagina 14 di 34 alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen.
Sul punto, il Collegio peritale ha affermato che:
⬧ “Il primo dei due interventi, effettuati all'Ospedale Micone (3/8/2018) è stato correttamente pianificato ed eseguito dal Dott. ; in particolare è stata eseguita una timpanoplastica CP_3 aperta per il trattamento della patologia colesteatomatosa. La complicanza intraoperatoria (lesione del VII nc) è legata alla gravità ed all'estensione ed aggressività del colesteatoma che aveva distrutto la parete ossea del canale di Falloppio e conseguente deiscenza del VII nc. La gestione del pz nel pre e post-operatorio è stata adeguata con corretta profilassi antibiotica preoperatoria ed antibioticoterapia post-operatoria. Alla dimissione a 4 giorni dall'intervento il paziente era apiretico.” (cfr. pag. 46 relazione peritale);
⬧ “il secondo intervento del 09/10/2018 risulta inadeguato al caso clinico in quanto preceduto da una insufficiente indagine radiodiagnostica (alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti significative erosioni ossee espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto [e ciò era indicato nel referto della TC]) e limitato alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen, quando la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva un trattamento chirurgico radicale (petrosectomia) con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico) e l'obliterazione della cavità con grasso autologo e chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio” (cfr. pag. 46 relazione peritale).
In particolare, la necessità del secondo intervento (quello del 9.10.208) è da porre in relazione con un decorso post-operatorio (al primo intervento, quello del 03.08.2018) caratterizzato da significative complicanze (deiscenza della ferita chirurgica, cefalea) culminate con un ricovero all'Ospedale Galliera con sospetti sintomi da meningite dal 23/8 al 27/9 (cfr. ctu “L'intervento però è stato gravato da complicanze precoci e tardive. Si assisteva infatti alla deiscenza della ferita con abbondante otorrea, trattate con medicazioni ed antibioticoterapia, ed alla successiva comparsa di meningite, con conseguente ricovero in stato di incoscienza presso l'Ospedale Galliera, ove permaneva degente fino alla dimissione del 27/09/2018 con diagnosi di “Meningoencefalite. Recente intervento chirurgico per colesteatoma dx. Thalassemia major”). Nel corso del ricovero presso l'Ospedale Galliera il Sig. viene curato con antibioticoterapia specifica (piperacillina/ sulbactam - Parte_2 linezolid): “è importante rimarcare che in questo ricovero, tutte le indagini microbiologiche su sangue e liquor furono sempre negative per la ricerca di germi, virus e funghi patogeni”, cfr ctu pag. 31.
Durante quel ricovero, presso l'Ospedale Galliera, viene peraltro eseguita TC e l'analisi delle immagini TC post- operatorie (24/8/18) dimostravano il buon esito della (prima) chirurgia;
in particolare la cavità chirurgica risultava normo areata con timpanoplastica aperta correttamente eseguita e non risultavano presenti complicanze vascolari e meningee (nelle sequenze con contrasto e angio-TC); la situazione era pressochè la stessa anche all'esito della RM del 7/09: si veda il seguente passaggio della ctu: “Anche le successive indagini neuroradiologiche (TC del 24/8 e RM del 7/9) risultano sostanzialmente negative (minimo ispessimento meningeo in corrispondenza del tegmen tympani). Significativo sottolineare come pagina 15 di 34 in queste due indagini non siano evidenziabili ne' ernie meningee/meningoencefaliche aggettanti nella cassa timpanica, ne' liquorrea nella cavità chirurgica e significative lesioni osteolitiche”.
Tuttavia, nei giorni successivi al 7/09, data la persistenza di gemizio purulento dalla ferita e dell'otorrea, il Sig. viene sottoposto ad una nuova TC encefalica (24/9) subito prima delle Parte_2 dimissioni;
l'analisi delle immagini di quest'ultima TC dimostrava un repentino peggioramento del quadro radiologico, legato soprattutto alla comparsa di aree osteolitiche (PO, cavità glenoidea ) che non erano presenti alla precedente TC del 24/8; questo riscontro era “ espressione di una repentina evolutività della malattia verso una grave forma di osteomielite” (cfr. ctu).
È chiaro che, a quel punto, il peggioramento delle condizioni cliniche del , confermato dai Parte_2 riscontri TC, giustificava e fu sicuramente alla base della decisione di sottoporre il pz ad un nuovo intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica programmato il giorno 8/10.
Tuttavia l'approccio chirurgico non fu corretto e, considerato che il caso era di significativa difficoltà, sarebbe stato opportuno e doveroso indirizzare il paziente a centri specialistici più attrezzati e con comprovata esperienza specifica. Anche sotto questo specifico, aspetto, dunque, i consulenti, hanno censurato la condotta dei sanitari.
In particolare, i consulenti opportunamente fanno notare come la diagnosi di ingresso al ricovero di
“otomastoidite cronica colesteatomatosa” fosse focalizzata sulla persistenza della patologia colesteatomatosa dell'orecchio medio, mentre in realtà il piccolo colesteatoma residuo era sicuramente di secondaria importanza rispetto al quadro di osteomielite evidente alla TC del 24/9.
Il Collegio Peritale ha in ogni caso rilevato delle criticità in relazione alla scelta terapeutica effettuata dai sanitari in relazione al secondo dei due interventi praticati presso l'ospedale In particolare, Pt_10 i profili di colpa rinvenuti rispetto al trattamento medico chirurgico in questione riguardano:
1) la diagnostica radiologica preoperatoria, ritenuta insufficiente alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti e visibili significative erosioni ossee, espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto (e ciò, riporta la relazione peritale, era indicato nel referto della TC);
2) la tipologia di trattamento chirurgico da effettuare, in quanto la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva una “petrosectomia”, intervento più radicale rispetto a quello effettuato con il quale i sanitari, invece, si sono limitati alla “rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen” (cfr. pag. 33 relazione peritale). Il paziente è stato quindi sottoposto ad un “inutile e non indicato intervento palliativo di “revisione di timpanoplastica” (cfr. pag. 43 relazione peritale).
Se fosse stato praticato, in allora, detto intervento più radicale (lo stesso che poi venne opportunamente praticato presso l'Ospedale di quando, purtroppo, emergeva un'orami CP_7 inesorabile progressione della malattia, cfr ctu “nel corso di questo terzo intervento chirurgico […] fu riscontrato un quadro […] drammatico con osteomielite del temporale diffusa, con esposizione della carotide, fistola cocleare, esposizione dell'articolazione temporo-mandibolare, ernia meningoencefalica con liquorrea”. In tale occasione, fu eseguito un intervento di petrosectomia subtotale, procedura chirurgica che ha previsto oltre la bonifica del tessuto infiammatorio, pagina 16 di 34 l'obliterazione della cavità chirurgica con grasso autologo, la chiusura “a cul de sac “del condotto uditivo esterno e l'obliterazione della tuba di Eustachio;
questa è la corretta procedura chirurgica che avrebbe dovuto essere eseguita nel corso del secondo intervento del 8/10/18 […]”) ovvero se si fosse proceduto con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico), l'obliterazione della cavità con grasso autologo e la chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio, si sarebbe – secondo la regola civilistica del più probabile che non – evitata la progressione della malattia determinata dalla ripresa del focolaio infiammatorio meningeo.
Si veda, in particolare il seguente passaggio della relazione: “L'intervento del tutto indicato ed eseguito correttamente (ndr. quello eseguito a ), non è stato in grado di eradicare completamente CP_7 l'osteomielite complicata del basicranio che è ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite a cui le pur complete e corrette terapie effettuate presso l'Ospedale Galliera non hanno impedito il progredire dell'infezione ed il decesso del paziente, al cui stadio terminale si sono sopraggiunte inevitabili infezioni da germi nosocomiali che lo hanno condotto all'exitus per shock settico. Anche l'analisi infettivologica in riferimento agli interventi presso l' Controparte_13 rileva una connessione causale tra gli stessi e la flogosi meningea: “Pertanto, le conclusioni infettivologiche rimandano ad un quadro di flogosi meningea legata agli interventi chirurgici otorinolaringoiatrici e che ha progressivamente reso più difficile i trattamenti anti-infettivi, per ridurre i rischi infettivo-infiammatori a carico dell'orecchio medio e delle strutture adiacenti.”
“L'analisi congiunta otorinolaringoiatrica ed infettivologica permette quindi di evidenziare un preponderante ruolo concausale dell'inutile e negativo secondo intervento attuato presso l'Ospedale Micone nella progressione del quadro patologico osteomielitico con interessamento meningoencefalitico che ha condotto al decesso il . Un intervento radicale di bonifica Parte_2 tempestivamente attuato avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia”.
È importante, infatti, sottolineare che il gravissimo quadro sintomatologico manifestato dal sig.
nella fase terminale della malattia (alterazione dello stato di coscienza, crisi epilettiche, Parte_2 paresi, febbre, ipertensione endocranica ecc.) è legato sia ad una evolutività intracranica della malattia (meningoencefalite) sia ad un quadro di sepsi (dimostrato dalla positività delle emoculture e urinoculture per diversi patogeni).
In particolare i CCTTUU hanno chiarito che anche in quest'ultima fase della malattia del Sig. , Parte_2 l'eziologia della meningoencefalite non è assolutamente attribuibile ad una disseminazione intracranica del colesteatoma (questa patologia non da' mai disseminazioni tipo metastatico intracraniche) come ipotizzato nell'ultimo ricovero, ma alla complicanza meningoencefalitica.
Ragion per cui hanno conclusivamente ritenuto che “L'analisi del caso permette quindi di evidenziare un preponderante ruolo concausale dell'inutile e negativo secondo intervento attuato presso l'Ospedale Micone nella progressione del quadro patologico osteomielitico con interessamento meningoencefalitico che ha condotto al decesso il Un intervento radicale di bonifica Per_8 tempestivamente attuato avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia e quindi evitato la progressione settica”.
A nulla vale obiettare che, al momento della rimozione del colesteatoma, fosse già presente a livello della meninge una colonia batterica (“poi manifestatasi durante l'intervento”) perché il CCTTUU
pagina 17 di 34 hanno espressamente escluso, sia nella TC del 24/8 che nella RM del 7/9, l'evidenziazione di ernie meningee/meningoencefaliche aggettanti nella cassa timpanica, liquorrea nella cavità chirurgica o significative lesioni osteolitiche.
Del resto già nel corso del ricovero presso l'Ospedale Galliera tutte le indagini microbiologiche su sangue e liquor furono sempre negative per la ricerca di germi, virus e funghi patogeni.
A nulla vale obiettare “l'assenza di segni di osteomielite prima dell'intervento del 9/10/18 (sia a livello clinico, sia a livello radiologico) e durante l'intervento stesso” e, dunque, la natura rara della complicanza insorta (“in grado di colpire soprattutto soggetti immunodepressi e con un tasso di mortalità che si attesta nel range 0-20%, se non addirittura –secondo alcuni studi –fino al 50%, …il tutto come spiegato e dimostrato -sulla base della documentazione agli atti di causa e in forza di copiosa e pertinente bibliografia –nella relazione del 18/01/2025 a firma della Dott.ssa Persona_9
(Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, già Direttore della Struttura Complessadi Medicina Legale dell' e già Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' ”: il concetto di Pt_4 Pt_4 complicanza è infatti inutile nel campo giuridico. Quando si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile o non era evitabile: ed in tal caso integra gli estremi della "causa non imputabile" a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze" (Cassazione civile n. 13328/2015). E nel caso di specie il peggioramento del caso clinico era senza dubbio evitabile con un diverso approccio chirugico.
A nulla vale obiettare, poi, che il decesso sia da porre in relazione causale con le condizioni di salute pregresse del paziente.
Le condizioni generali del (affetto da patologia otologica evoluta verso una grave forma di Parte_2 osteomielite) erano certamente quelle di un soggetto fragile per la sua patologia di base (talessemia) ma l'unico fattore di rischio, in riferimento alle sopravvenute complicanze infettive, era la limitata capacità immunitaria determinata dalla splenectomia, fattore peraltro ben noto ai sanitari.
Il sig. era, infatti, affetto da talassemia major diagnosticata a 9 mesi di età e, per questa Parte_2 patologia, era stato continuativamente seguito prima dall'Ist. Gaslini e poi dal Centro CP_11 dell'Ospedale Galliera. Praticava da sempre terapia trasfusionale ogni 3 settimane, ed era stato splenectomizzato a 3 anni;
era in terapia ferrochelante ed aveva riportato tutte le conseguenze tipiche della talassemia (cirrosi epatica, trombosi portale e splenica con intervento di by pass dei circoli portale e sovraepatico nel 1987, portatore di calcolosi della colecisti, ipotiroideo in terapia con Eutirox dal 1981). Era sempre stato sotto stretto monitoraggio con RM epatiche e cardiache per valutare l'accumulo di ferro. Il cuore era dilatato ma con funzione sistolica conservata.
La condizione patologica pregressa del sig. rispetto all'evento morte è, tuttavia, sotto il Parte_2 profilo della casualità materiale (art. 41 c.p.), del tutto ininfluente (“In tema di responsabilità medica e professionale, le condizioni patologiche preesistenti devono essere riguardate come concause dell'evento, che, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità”, Cassazione civile n. 31058/2023).
La Corte Suprema di legittimità ha da tempo chiarito che l'indagine sulla rilevanza di fattori patologici naturali (quali lo stato di salute pregresso del paziente) rispetto all'evento morte si colloca (semmai), sul diverso piano della causalità giuridica, disciplinata, quanto a conseguenze risarcitorie dall'art. 1223
pagina 18 di 34 c.c.; in particolare (cfr. Cass. N. 15991/2011) ha confermato che, in ipotesi di decesso del paziente, la possibile compresenza di concause naturali, quanto alla loro incidenza sul piano risarcitorio delle possibili voci di danno azionabili, va affrontata distinguendo le seguenti ipotesi alternative:
a) “il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sè e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità;
b) il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale -riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”.
Nel caso in esame, la patologia di base del paziente (se ci si riferisce a quella otologica) non solo non era idonea ex sé a condurlo a morte in quel preciso contesto ma non ha neppure “concorso” a provocarla (il decesso è stato provocato non dalla disseminazione intracranica del colesteatoma ma dalla complicanza meningoencefalitica dell'osteomielite del basicranio, provocata esclusivamente da una scorretta opzione terapeutica. L'immunodepressione del paziente, derivante dalla talassemia, era uno stato di fragilità che avrebbe semmai, dovuto far propendere per un intervento radicale, proprio al fine di scongiurare il rischio di progressione della patologia in soggetto falcidiato, opzione certamente possibile, con una scelta terapeutica diversa).
Quindi le complicanze insorte non furono affatto, come sostenuto dai convenuti, “normali esiti attesi di trattamenti sanitari adeguati e tempestivi” ma esiti infausti provocati da trattamenti inadeguati.
Peraltro, la tesi secondo cui (avuto riguardo alla emoglobinopatia da cui era affetto il sig. ), il Parte_2 danno andrebbe in ogni caso ridimensionato in quanto “nel caso del Sig gli stessi Persona_1 CC.TT.UU. hanno affermato che l'aspettativa di vita del paziente ( a causa delle patologie di cui era affetto e, in particolare della emoglobinopatia ) era più limitata”, è senz'altro da respingere: basti osservare non solo che i consulenti si sono limitati ad affermare che l'emoglobinopatia da cui era affetto il negli anni '60 aveva prognosi assolutamente infausta a breve termine (mentre con il Parte_2 progredire delle conoscenze mediche e l'aggiungersi di nuove terapie i consulenti hanno affermato che emoglobinopatia ha oggi una prognosi migliore, pur avendo ancora una aspettativa di vita più limitata in funzione, soprattutto, dei danni che l'accumulo di ferro comporta a livello epatico e cardiaco) ma, ed è quel che più importa, il predicato “ridimensionamento” non avrebbe alcuna ragion d'essere nel caso di specie in quanto il danneggiato, nello specifico momento in cui si concretò l'errore medico, non era affatto già in condizioni invalidanti – per la sua emoglobinopatia - idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi (cfr. in tema Cassazione civile sentenza n. 29815/2024).
pagina 19 di 34 Pertanto le specifiche omissioni contestate ed accertate:
▪ nei confronti del paziente, poi deceduto, sono fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. per il medico (che agì con colpa) nonché fonte di responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1228 c.c. per l' che si avvalse del suo operato;
Controparte_14
▪ nei confronti dei parenti eredi della vittima, sono fonte di responsabilità, solo ex art. 2043, 2049 c.c., tanto per il medico quanto per la Struttura, perché, nei loro confronti, come è noto, la responsabilità è sempre extracontrattuale e non contrattuale: cfr. Cassazione civile n. 35062/2024).
Sul vincolo di solidarietà tra medico curante e struttura sanitaria in ordine al debito risarcitorio cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., 10787/2024 secondo cui “la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno).
Peraltro, con riguardo alla specifica posizione del dott. (che nell'intervento del 9/10/2018, rivestì CP_3 il ruolo di secondo operatore) è sufficiente ricordare che l'omissione/negligenza contestata non attiene ad uno specifico segmento dell'attività terapeutica rispetto alla quale il singolo operatore facente parte dell'equipe medica può professare la propria estraneità.
L'omissione/negligenza attiene alla “concezione” stessa dell'intervento: vale quindi il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il medico componente della équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso” cfr. Cass. sent. 43828/2015; “In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla”, Cassazione penale n. 16094/2022.
In particolare, rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente (in un modo piuttosto che in un altro) sia corretta e sia compatibile con le condizioni di salute del paziente (Cassazione civile n. 2060/2018).
Ciò significa, quindi, che il secondo operatore, almeno per quanto riguarda la scelta del trattamento terapeutico da effettuare sul paziente, è soggetto allo stesso onere di diligenza del primo operatore, con cui condivide, quindi, la responsabilità circa la correttezza e l'opportunità della decisione.
Peraltro, nel caso di specie, tale onere di diligenza gravante in capo al dott. pur nella sua qualità CP_3 di secondo operatore, è reso ancora più pregnante se si tiene conto del fatto che: a) si trattava di un intervento programmato e non d'urgenza; b) egli era già stato in precedenza coinvolto nel trattamento pagina 20 di 34 del paziente, segnatamente in occasione del primo intervento del sig. in data 03/08/2018 in Parte_2 relazione al quale, peraltro, era stato primo operatore.
La conoscenza pregressa della situazione clinica del paziente implicava, quindi, un dovere di diligenza
“rafforzata” rispetto alla scelta terapeutica da effettuarsi.
3. Sui danni risarcibili
3.1. Danni iure proprio
Ai sig.ri e spetta anzitutto iure proprio il danno Parte_1 Parte_2 Parte_3 da perdita del rapporto parentale.
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale vi è infatti poco da dire (cfr. da ultimo Cassazione civile n. 3904/2025): la Cassazione ancora di recente ha infatti ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima.
In particolare, ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno cd. parentale in favore degli odierni attori facendo applicazione della Tabella a punti predisposta dal Tribunale di Milano, ultima versione. Gli importi dovuti sono dunque i seguenti:
Quanto al danno subito da Parte_1
pagina 21 di 34 il congiunto aveva 69 anni, era genitore della vittima ed era non convivente1; l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 20, ossia un punteggio superiore rispetto a quello medio2, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè i fratelli e ): Parte_2 Parte_3
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 68
IMPORTO del RISARCIMENTO € 265.948,00
Quanto al danno subito da Parte_2 il congiunto aveva 47 anni, era fratello della vittima ed era non convivente;
l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè il fratello Parte_3
e la madre ):
[...] Parte_1 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 55
IMPORTO del RISARCIMENTO € 93.390,00
Quanto al danno subito da Parte_3 il congiunto aveva 44 anni, era fratello della vittima ed era non convivente;
l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè il fratello Parte_2
e la madre ):
[...] Parte_1
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
pagina 23 di 34 Punti totali riconosciuti: 55
IMPORTO del RISARCIMENTO € 93.390,00
Sul predetto importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
Spetta, inoltre, agli attori, iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e relativo alle spese sostenute ante causam per l'accertamento della responsabilità (spese di atp, contributo unificato e bollo) che costituiscono posta di danno emergente: dunque, in favore degli attori in solido, va riconosciuto, oltre alle spese di iscrizione a ruolo della causa, il compenso liquidato al C.T.U. dott. di € 2.746,23 oltre accessori di legge, il compenso liquidato al C.T.U. dott. Persona_2 Persona_3 di € 2.746,23 oltre accessori di legge e il compenso liquidato al C.T.U. dott. di € Parte_7 2.763,23.
Quanto ai compensi dovuti ai ctp ( sempre ripetibili se necessarie e non eccessive, cfr. Cassazione civile n. 26729/2024) parte attrice non ha allegato (neppure con gli scritti conclusivi) fatture o proforma ma ha chiesto “la condanna alla corresponsione dei compensi spettanti ai consulenti di parte, Prof. dott. e dott. di cui si sono dovuti necessariamente avvalere i Persona_4 Persona_5 ricorrenti, ad oggi non fatturate (per disponibilità ad attendere esito del giudizio), somma da ragguagliarsi al compenso determinato per i CCTTUU, aumentato del 100% tenendo conto delle riduzioni previste per questi tenuto conto della funzione pubblica espletata (a differenza di un libero professionista”).
Appare giusto allinearsi alla liquidazione giudiziale ma non certo raddoppiarla. Spetta dunque, a tale titolo, agli attori l'importo di € 2.746,23 oltre accessori di legge per ciascuno consulente del cui operato si sono avvalsi.
Sugli importi sopra indicati spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi o dall'odierna liquidazione quanto ai compensi per i ctp.
3.2. Danni iure haereditatis
Con riguardo al danno reclamato jure haereditario, gli attori chiedono:
il risarcimento del danno biologico /catastrofale; il risarcimento del danno da invalidità temporanea.
Si tratta di tre poste di danno differenti.
pagina 24 di 34 Il danno biologico terminale e il danno catastrofale costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, e derivano dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”) patito in vita dal de cuius.
Danno biologico terminale e danno catastrofale non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima, a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica, medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto.
Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità (“occorre considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte; lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un “futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute”, Cassazione civile n. 21799/2025).
La giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha per lo più indagato sul suo “tempo minimo” e, così, ha richiesto, per la sua configurabilità, che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo (con un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia).
Non vi sono, invece, precedenti significativi sul suo “tempo massimo” (e questo perché i casi giunti fino in Cassazione si sono per lo più occupati dell'ipotesi inversa, in cui vi erano state solo poche ore/giorni di sopravvivenza): a tale proposito si ha solo un'indicazione, che proviene dalle Tabelle in uso del Tribunale di Milano, che considera convenzionalmente liquidabile (a tale titolo) un numero di giorni massimo di 100 (oltrepassati i quali - si legge nella Relazione alle Tabelle – il danno non cessa di essere liquidabile ma lo è ad altro titolo, ossia a titolo di invalidità temporanea).
Sulla “validità” di tale tetto massimo convenzionalmente stabilito la Cassazione ancora non si è espressa: quel che è importante sottolineare è che, in ogni caso, si tratta di risarcire la salute danneggiata che non recupera (cioè non “migliora”) né si “stabilizza”, ma degrada verso la morte. Per tutto il tempo in cui ciò si verifica.
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.
L'accertamento di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. pagina 25 di 34 Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno terminale – è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”.
Deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia, in altri termini, dev'essere stata lucida.
Il danno da invalidità temporanea, trasmissibile agli eredi, si colloca, invece, fuori da questo specifico contesto “terminale”: è quello subito “durante il tempo della malattia” prima che la stessa degradi inesorabilmente verso la morte.
Detto, ciò, nel caso di specie, il Collegio Peritale ha evidenziato come, quantomeno durante la prima fase di ricoveri, quando il sig. era pienamente cosciente, è possibile ritenere che costui “vi si Parte_2 fosse sottoposto nella più che ovvia convinzione e speranza di porre rimedio alla grave situazione in cui versava” (cfr. relazione peritale, pag. 48).
Questo (anche) perché, l'otomastoidite cronica colesteatomatosa, patologia diagnosticata al sig.
e per la quale lo stesso si era sottoposto ai primi interventi a partire dall'agosto 2018, non era, Parte_2 di per sé, mortale: ciò che invece ha caratterizzato il quadro clinico del sig. come Parte_2 estremamente grave era l'osteomielite complicata del basicranio, ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite – e cioè un'infezione di natura batterica – la cui inesorabile progressione lo ha portato inevitabilmente alla morte.
Quindi, per tutta la prima fase dei ricoveri (quando vi era “lucidità”), non vi fu alcuna “agonia” strettamente rilevante ai fini del danno catastrofale. E questo vale sicuramente fino all'intervento presso l'Ospedale di in data 24.01.2019 (cfr ctu “Il all'intervento di del CP_7 Parte_2 CP_7 23/01/2019 era pienamente cosciente e pertanto vi si sottopose nella più che ovvia convinzione e speranza di porre rimedio alla grave situazione in cui versava”).
Quando poi la situazione precipita, è lo stato di lucidità che venne a mancare.
A partire dal ricovero presso l'Ospedale Galliera del 27/03/2019 per “idrocefalo sovratentoriale pregressa leptomeningite, thalassemia Major flutter atriale”, il sig. viene descritto come in Parte_2 precarie condizioni di coscienza, confuso ed a tratti disorientato. Sebbene egli presenti durante detto ricovero qualche momento di maggiore lucidità, l'evoluzione è stata nel senso di una progressiva condizione di stato soporoso fino alla fase di finale sedazione.
pagina 26 di 34 Il Collegio Peritale conclude, dunque, affermando che “dagli atti non è possibile evidenziare un momento nel quale il paziente, già in fase pre-terminale/terminale, fosse in una condizione di lucidità tale da avvertire con consapevolezza l'approssimarsi della propria fine” (cfr. relazione peritale, pag. 49).
Alla luce di quanto esposto, non risultano quindi sussistenti i presupposti per riconoscere in capo al sig.
la sussistenza di un danno morale\catastrofale o da lucida agonia iure haereditaris Persona_1 trasmissibile agli eredi.
Spettano invece il danno biologico terminale, che, come sopra detto, sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (Cass. 21060/16) e il danno da invalidità temporanea.
Nel caso di specie, tra la data dell'intervento del 9/08/18 – individuato come fattore causale necessario per la progressione della malattia che ha portato alla morte del paziente – e il decesso del sig. Parte_2 è decorso un periodo di più di 8 mesi.
In questo periodo il sig. ha subito un periodo di ricoveri/dimissioni/ interventi (in cui ha Parte_2 convissuto con la malattia in maniera piò o meno stabile) e poi una fase di inesorabile progressione della lesione del suo bene salute fino alla morte.
In particolare, verrà riconosciuto:
▪ un danno da invalidità temporanea, trasmissibile iure haereditatis, per il periodo compreso tra il 9 agosto 2018 (data dell'intervento) presso il fino al Controparte_8 26.03.2019, data che precede il ricovero presso SC Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera: questo è un periodo in cui il sig. ha subito un' ospedalizzazione alternata a momenti di Parte_2 dimissione, per la cura del suo disturbo (e non solo: tra i due ricoveri per motivi legati a motivi di flogosi, vi è un ricovero in seguito a caduta e conseguente frattura peritrocanterica del femore destro con intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con viti e placche presso la S.C. Ortopedia Ospedali Galliera dal 19/12/2018 al 2/01/2019. Frattura avvenuta in seguito a caduta per episodio vertiginoso, facilmente attribuibile alle condizioni generali del soggetto); per la sua concreta liquidazione si opterà per il riconoscimento di una ITP al 50% con punto base pari ad euro 115 (per l'intero periodo di gg. 231, andando così a compensare periodi di maggiore limitazione sul piano dinamico relazione a periodi di minore limitazione sul piano dinamico relazione): per un totale di euro 13.282,50;
▪ un danno biologico terminale, trasmissibile iure haereditatis, per il periodo compreso tra il 27/03/2019, data del ricovero presso SC Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera, fino al decesso avvenuto in data 22/06/2019: questo è (l'unico) periodo i cui il sig. ha subito un danno Parte_2 terminale strettamente inteso, perché la lesione della salute è stata di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte. Per la liquidazione, si applicherà, come valore di riferimento per ogni giorno di invalidità, l'importo massimo previsto dalle Tabelle di Milano (depurato della quota sofferenza soggettiva, e quindi euro 126,00) quintuplicato (€ 126,00 x5 = € 630) per i primi 80 giorni e sestuplicato per gli ultimi otto giorni di vita (€ 126,00 x6 = € 756). Si arriva pertanto alla seguente liquidazione: euro 630x 80 + 756x8 = euro 56.448,00. Trattasi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. che appare congrua, tenendo conto del fatto che le Tabelle di Milano per il danno terminale (comprensivo del catastrofale, assente nel caso in esame) prevedono una liquidazione per i primi tre giorni pagina 27 di 34 fino ad un massimo di € 35.247,00 e per i restanti 85 € 59.663,00, per un totale massimo di euro 94.910.
Sulla bontà del criterio liquidatorio adottato per il danno biologico terminale, si vedano Cassazione civile n. 17577/2019; Cass. 18163/07; Corte App. Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che hanno riconosciuto alla vittima (incosciente) a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza;
Trib. Milano, Sez. I, 12 aprile 2019, in Pluris, che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma. Sulla necessità di valorizzare adeguatamente tale posta di danno fuori da rigidi automatismi che discendano dalla pura e semplice applicazione del punto tabellare cfr., in ultimo, Cassazione civile n. 21799/2025.
Tali poste di danno andranno maggiorate di rivalutazione ed interessi come sopra indicato, ed andranno riconosciute in favore degli attori in base alle rispettive quote ereditarie
Non vi sono ulteriori poste di danno riconoscibili a titolo non patrimoniale posto che:
▪ Sul “danno morale”: la componente di sofferenza soggettiva è già remunerata all'interno dell'importo previsto per ogni giorno di ITT, per il periodo liquidato a titolo di invalidità temporanea (mentre nulla spetta, a titolo di sofferenza morale soggettiva, per gli ultimi giorni di vita). Non sussistono, poi, presupposti per procedere ad una (ulteriore) personalizzazione del danno sotto il profilo morale-soggettivo poiché non sono state allegate dagli attori circostanze tali da dimostrare un turbamento interiore più intenso rispetto a quello che normalmente i soggetti si trovano a sopportare in conseguenza di identica evoluzione clinica;
▪ Sul “danno da mancato consenso informato”: dall'esame della cartella clinica risulta che il sig.
abbia firmato “la dichiarazione di volontà al trattamento sanitario” e fosse stato Parte_2 informato sulla tipologia di anestesia che gli sarebbe stata di conseguenza somministrata in occasione dell'intervento dell'consenso informato per l'intervento del 9/19/2018 (cfr. pagg. 63 ss., doc. 5, fasc. . Parimenti non può essere riconosciuto l'invocato danno per la CP_1 violazione della legge in materia di cure palliative e terapia del dolore, in quanto non sufficientemente circostanziato né dimostrato;
Per quanto riguarda il “danno da perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica”, pare opportuno procedere all'analisi delle distinte voci prospettate:
▪ anzitutto è stato rivendicato il danno da perdita delle retribuzioni, dall'intervento fino alla morte. Trattasi di un danno patrimoniale da mancato guadagno. Dai documenti prodotti risulta, tuttavia, solo che il sig. , operaio, percepisse uno stipendio medio di circa 850 euro al Parte_2 mese (cfr. due buste paga, All I, pt. 4, pagg. 17 ss.) e che poco prima del decesso, precisamente in data 14.06.2019, il contratto di lavoro si risolse per fine del periodo di comporto (cfr. lettera licenziamento, All I, pt. 4, pag. 15). Quindi, fino a quella data, è presumibile ritenere che il sig. , in quanto lavoratore dipendente, avesse comunque Parte_2 percepito una qualche indennità economica erogata da un ente pubblico previdenziale. Non è pertanto possibile individuare un danno – così come prospettato da parte attrice – pari all'intera retribuzione moltiplicata per i mesi intercorsi dall'intervento alla morte. Inoltre, non sono state allegate specifiche circostanze o prodotti documenti sulla base dei quali, da un lato, poter ritenere che per l'intero periodo da ottobre 2018 a giugno 2019 il sig. non abbia mai Parte_2
pagina 28 di 34 lavorato, né poter effettuare il calcolo differenziale tra l'intera retribuzione e quanto percepito a titolo di indennità di malattia. Tale posta di danno non può quindi essere riconosciuta;
▪ quindi è stato rivendicato un danno relativo alle retribuzioni “perse” dal sig. dal giorno Parte_2 del decesso fino all'età pensionabile. Trattasi di un danno (patrimoniale) che, beninteso, non coincide affatto con la perdita delle eventuali “elargizioni” periodiche su cui i parenti del de cuius poteva contare finché questi era in vita. È invece un danno patrimoniale non ancora maturato nella sfera dell'avente diritto al momento del suo decesso e quindi non trasmissibile iure hereditatis agli eredi. Sul punto si osservi che l'attuale impostazione della responsabilità civile è incentrata sulla riparazione del pregiudizio subito dalla vittima, che presuppone necessariamente la sopravvivenza del danneggiato. A ben guardare le premesse argomentative per cui si giunge al rigetto di tale pretesa sono le medesime sulla cui base si afferma l'irrisarcibilità del cd. danno tanatologico (rispetto a tale ipotetica posta di danno le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la perdita della vita è oggetto di un diritto del titolare
“insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio”,cfr. SS. UU. sent. n. 15350/2015). Dunque, proprio a causa del definitivo contestuale venir meno del soggetto, il danno avente ad oggetto le retribuzioni future non incamerate dal sig. a causa della sua morte prematura non si è prodotto nella sua sfera Parte_2 giuridica e quindi il relativo risarcimento non è reclamabile dagli eredi, odierni attori;
▪ infine è stato reclamato un danno da perdita della capacità lavorativa generica del sig. Parte_2
(che può essere, a seconda dei casi, danno di natura non patrimoniale o patrimoniale e consiste nella lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini,) ma che presuppone, evidentemente, la “sopravvivenza” all'illecito del soggetto leso e non certo il suo decesso. Quindi non può essere riconosciuto.
Per quanto concerne, infine, le spese mediche sostenute da e calcolate dagli attori in Persona_1 maniera forfettaria nella cifra di €.2.000,00, tale posta di danno emergente non può essere riconosciuta in quanto non puntualmente documentata.
4. Sulla domanda svolta in via di subordine da parte convenuta CP_3
Parte convenuta svolge in via subordinata, per l'ipotesi in cui sia accertata la propria responsabilità, la seguente domanda: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Dott. per i fatti controversi – accertare l'eventuale grado di responsabilità e CP_3 di colpa nella causazione dell'evento e, per l'effetto, limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità e, sempre per l'effetto, dichiarare l Parte_8 responsabile dell'operato del Dott. ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. e CP_3 tenuta al risarcimento dei danni ai ricorrenti come accertati nel corso del giudizio”.
Parte convenuta chiede, quindi, in primo luogo l'accertamento della propria quota di CP_3 responsabilità nella causazione del danno e, di limitare proporzionalmente a tale quota il quantum del risarcimento dovuto;
in secondo luogo, rispetto a tale quota di risarcimento, chiede di dichiarare tenuta l' al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. Parte_8
pagina 29 di 34 Sul punto è bene ricordare come l'accertamento delle singole quote di responsabilità è certamente ammissibile ma solo e ai limitati fini di consentire, al condebitore che paghi eventualmente l'intero, l'azione di regresso nei confronti del corresponsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c. (e non certo, nei confronti del danneggiato, per “limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità”).
In forza di tale norma, infatti, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno con la conseguenza che, una volta ritenuto che i vari soggetti danneggianti sono solidalmente tenuti al risarcimento – nel caso di specie il sanitario ex 2043 c.c. e la struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. –, operano i principi propri della responsabilità solidale (cfr. supra, par. 3, sul vincolo di solidarietà tra sanitario e struttura sanitaria in ordine al debito risarcitorio Cass. civ., Sez. III, Ord., 10787/2024).
A mente dell'art. 1292 c.c., ciascun condebitore può essere costretto all'adempimento per la totalità, sussistendo in capo al creditore la facoltà di scelta rispetto a quale dei coobbligati rivolgersi per il pagamento dell'intero.
Gli odierni attori, quindi, possono chiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento alternativamente al medico curante dott. o alla struttura sanitaria Ospedale Micone, CP_3 salvo poi il diritto di regresso del condebitore adempiente nei confronti dell'altro in misura proporzionale alla quota di responsabilità accertata.
Per il resto, in punto di determinazione delle quote di responsabilità, funzionale alla regolazione dei soli rapporti interni tra debitori solidali, non può che richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte di legittimità in forza del quale, in mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, deve trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Calando tali principi nell'ambito della responsabilità sanitaria, la Suprema Corte (Cass. n. 28987\2019) osserva che avvalendosi la struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente la responsabilità della stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova radice nel rischio di impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.
In particolare, osserva la Corte, la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, presunzione che potrà CP_15 essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice. In assenza di tale prova l'ente dovrà essere ritenuto corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. Diversamente opinando infatti, chiariscono i giudici, una rivalsa integrale della nei confronti del medico farebbe carico al solo sanitario del rischio CP_15 d'impresa, invece gravante sull'azienda, dovendo la stessa conformarsi a criteri di organizzazione e gestione oggettivi distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico. In applicazione di tali principi, non ritenendo che la condotta del dott. per quanto colposa, sia stata imprevedibile e CP_3
pagina 30 di 34 del tutto dissonante, le quote di ripartizione interna delle responsabilità dei singoli condebitori solidale è pari al 50%.
5. Sull'azione di garanzia svolta nei confronti di Controparte_4
[...] sostiene l'inoperatività della polizza n. IITDMM15B2032123001008 invocata dal Dott.
[...] CP_3 (avente ad oggetto la "Assicurazione per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di ") per una assorbente questione: la sua efficacia operativa sarebbe Parte_13 subordinata al verificarsi dei presupposti delineati dall'art. 3 cga (tutti inesistenti nel caso in esame) e cioè che:
▪ sia stata proposta azione di surrogazione da parte della compagnia assicurativa della struttura sanitaria nei confronti del medico;
▪ ovvero sia stata esperita azione di rivalsa da parte della stessa azienda sanitaria in conseguenza di danni erariali;
▪ in tale azione di rivalsa siano comprese perdite patrimoniali in capo all'azienda determinate da colpa grave dell'assicurato;
▪ in ogni caso, l'assicurato sia stato dichiarato responsabile di tali danni per colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.
Secondo il dott. con siffatta interpretazione la Compagnia d'Assicurazione pretenderebbe CP_3 sostanzialmente di fare come se quella polizza in realtà non esistesse, nel senso che, a suo dire, coprirebbe in realtà ipotesi residualissime di responsabilità sanitaria nelle quali non rientrebbe la presenta (“Insomma, arriva a porre il Dott. alla stregua di un medico che invece non ha CP_4 CP_3 sottoscritto alcuna polizza. Ne deriva che tutte le eccezioni di pretesa inoperatività della polizza de qua andranno rigettate sulla base dell'eclatante nullità delle clausole da cui le fa discendere CP_4 poiché, altrimenti, interpretare le stesse nel senso voluto dalla Compagnia priverebbe di concreta tutela l'assicurato; e questo effetto è pianamente escluso tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza in materia” cfr. comparsa conclusionale).
La tesi sostenuta dal dott. non può essere condivisa e sussiste, nel caso in esame, l'inoperatività CP_3 della polizza in questione.
Il medico strutturato, infatti, non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi assicurare per colpa grave al solo fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa.
La Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., ha effettuato un importante intervento esplicativo in ordine agli obblighi assicurativi del personale sanitario, chiarendo che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo "non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti", rispondendo in ogni caso la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga.
L'obbligo assicurativo di tali sanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la Corte, dovendo questi ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa
o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti".
Con sentenza n. 182/2023 e con ordinanza n. 177/2024 (ad ancora, di recente, sentenza n. 170/2025), in particolare, la Corte affronta, in via incidentale, il tema della responsabilità professionale pagina 31 di 34 degli esercenti la professione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a carico degli stessi alla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli - Bianco).
Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciati dalla legge viene innanzitutto delineata la natura della responsabilità civile connessa alle prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale" (per le "strutture sanitarie" che "nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono dell'opera di esercenti la professione sanitaria") ed in "extracontrattuale" (per l'"esercente la libera professione" che "opera nell'ambito di una struttura" ma che "non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente").
"Su questa trama", prosegue la Corte, "si innestano gli obblighi assicurativi previsti dall'"art. 10 della legge 24/2017" con riferimento a tre categorie di soggetti:
▪ Strutture Sanitarie
Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative (o di adottare "analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "sia da fatto proprio" (ad esempio "carenze organizzative") "sia da fatto altrui" in riferimento ai "prestatori d'opera" di cui si avvalgono.
In particolare, le strutture sanitarie hanno, per quanto di interesse, l'obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023)
Come chiarito, «il primo tipo di rischio forma oggetto di un'assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell'art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (sentenza n. 182 del 2023).
▪ Medici Liberi Professionisti
La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non è inserita in una "organizzazione complessa eterodiretta", governando in modo "personale" e "autonomo" il rischio, deve assicurarsi, a tutela dei pazienti, "autonomamente".
▪ Medici strutturati
La Corte sottolinea come gli stessi "non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti" essendo la relativa responsabilità coperta dall'assicurazione (o analoga misura) della struttura sanitaria. Detti medici, semmai, devono stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione "per colpa grave" al fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti".
L'obbligo assicurativo – previsto dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 – grava infatti sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché «si vuole che i costi dell'assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza n. 182 del 2023).
pagina 32 di 34 Questa è la ragione per cui si esclude l'"azione diretta" da parte del danneggiato "nei confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato" per la chiara ragione che essa "copre debiti del medico" legati all'esercizio di azioni "di rivalsa e responsabilità amministrativa" (successive all'esperimento vittorioso delle azioni risarcitorie da parte del danneggiato) estranee in quanto tali all'interesse del paziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei confronti della Compagnia.
Questa è la ragione per cui va parimenti esclusa la "chiamata in giudizio" da parte dello stesso medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato) della Compagnia, dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azioni eventualmente esercitate in altro e successivo procedimento e non dalla richiesta risarcitoria del danno formulata dal paziente.
In altri termini, il medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria, va senza dubbio riconosciuta la facoltà di citare l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, ma non quella che presta la copertura per l'azione di rivalsa e di responsabilità contabile.
Segue l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal Dott. poiché ai sensi del contratto CP_3 sottoscritto dall'assicurato perché non v'è sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ogni ulteriore domanda svolta da resta assorbita. CP_4
6. Spese di lite
Le spese di lite sostenute dagli attori vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate in base a tariffa sia per l'odierno giudizio (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) che per la fase di atp (Procedimento di istruzione preventiva, scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase).
Le spese di lite inerenti la chiamata in causa di vanno poste a carico del dott. Controparte_4 per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, CP_3 scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità solidale di in persona del Direttore Generale pro-tempore, e CP_1 del dott. in relazione ai fatti per cui è causa (e, per quanto riguarda i rapporti Controparte_3 interni, in misura pari al 50% ciascuno); per l'effetto dichiara tenuti e condanna in persona del Direttore Generale pro-tempore, e del CP_1 dott. in solido tra loro, a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno i Controparte_3 seguenti importi:
pagina 33 di 34 ▪ in favore dei sig.ri e , iure haereditatis, € Parte_1 Parte_2 Parte_3
13.282,50 a titolo di danno da invalidità temporanea ed € 56.448,00 a titolo di danno biologico terminale oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva (da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, pari al 50% in favore di , al 25% in Parte_1 favore di e al 25% in favore di ) Parte_2 Parte_3
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del Parte_1 rapporto parentale € 265.948,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita Parte_2 del rapporto parentale, € 93.390,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita Parte_3 del rapporto parentale € 93.390,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore dei sig.ri , e , iure proprio, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolo di danno patrimoniale € 2.746,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. € 2.746,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al Persona_2 C.T.U. dott. ; € 2.763,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al Persona_3 C.T.U. dott. € 2.763,23 oltre accessori di legge per compenso ctp Prof. dott. Parte_7
€ 2.763,23 oltre accessori di legge per compenso ctpdott. Persona_4 Persona_5 oltre spese di iscrizione a ruolo per la causa di atp;
oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva (il tutto da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, pari al 50% in favore di al 25% in favore di e al 25% in favore di Parte_1 Parte_2
) Parte_3
▪ rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4
▪ condanna in persona del Direttore Generale pro-tempore, e a CP_1 Controparte_3 rimborsare ad e , in solido tra loro, le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite, che si liquidano in € 18.420,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, ed € 3.846,00 per compenso professionale relativo al giudizio di atp. Con distrazione in favore degli avv.ti Michele Scolamiero e Ciro Pacilio dichiaratisi antistatari;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite, Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 01/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla prova della convivenza, la carta d'identità della sig.ra e i vari documenti della cartella clinica del sig. Pt_1
riportano residenze anagrafiche diverse, Via Martiri del Turchino per la prima e via Carlo Orgiero per il secondo Parte_2 (cfr. all. 1 pt. 4, pag. 4 e all. 1 pt. 1 pag. 480, fasc. att.). Sebbene la residenza effettiva possa non coincidere con quella anagrafica, quest'ultima costituisce senza dubbio un indice presuntivo. Rispetto a tale presunzione parte attrice si è limitata ad affermare genericamente che la sig.ra convivesse con il sig. senza allegare specifiche e Pt_1 Persona_1 puntuali circostanze da cui poter desumere un rapporto di effettiva coabitazione. 2 Si è ritenuto congruo attribuire cinque punti in più rispetto al valore medio poiché risulta documentato che la sig.ra Pt_1 abbia sofferto di una sindrome depressiva a seguito della morte del figlio (cfr. all. 1 pt. 4., pagg. 19 ss., fasc. att.). Tale circostanza può essere valorizzata come indice presuntivo per ritenere sussistente un legame affettivo tra il sig.
[...]
e la sig.ra più intenso della media e quindi per giustificare una liquidazione più consistente del danno da Per_1 Pt_1 perdita del rapporto parentale. Si precisa che detto incremento risarcitorio è destinato a liquidare in forma personalizzata il danno da perdita parentale e non è espressione di una liquidazione per un danno biologico strettamente inteso, qualificabile come lesione alla sfera psichica – autonoma posta di danno di cui non si chiede risarcimento in questa sede – subito dalla sig.ra come conseguenza immediata e diretta della morte del figlio. Pt_1 pagina 22 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1596/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], C.F. ; nato a [...], il C.F._2 Parte_3 01.01.1975, C.F. in proprio e quali eredi del Sig. , nato a C.F._3 Persona_1 Genova il 4 luglio 1973 e deceduto in 22 giugno 2019, tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente ricorso ex art. 696 bis cpc, dall'avv. Michele Scolamiero unitamente all'avv. Ciro Pacilio, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Monica Russo in Genova, alla via XII ottobre n. 12/2 Sc. B,
ATTORI contro
in persona del Direttore Generale pro-tempore, Dott. , con sede legale a CP_1 Controparte_2 Genova, Via Bertani, 4 (P.I. e C.F.: difesa e rappresentata dall' Avv. Fausto Camerieri P.IVA_1 (C.F.: ) presso il cui studio sito in Genova, Via G. D'Annunzio n° 2 int. 11 sc. C.F._4 D elegge domicilio e dal quale è assistita, rappresentata e difesa in virtù di mandato rilasciato su foglio separato congiunto alla presente comparsa di costituzione e risposta nonché in base alla Deliberazione del Direttore Generale dell' n.164 del 03/04/2024 ( doc.2 ) Pt_4
CONVENUTO
Dott. (C.F. ), residente in Genova ed agli effetti Controparte_3 C.F._5 del presente procedimento ivi elettivamente domiciliato in via XX Settembre n. 14/31 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Pizzorni ( ) che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_6 procura conferita su supporto cartaceo depositato in copia informatica autenticata anche con firma digitale, con l'indicazione del numero di fax: 010/5451723 e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove dichiara di voler ricevere le notifiche e le Email_1 comunicazioni pagina 1 di 34 CONVENUTO
(C.F e P.IVA ) con sede legale in Milano alla Via Clerici Controparte_4 P.IVA_2
n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...] il [...], CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Zerbo (C.F. ) del Foro di Milano, – C.F._7 fax 010/ 5704955 - e domiciliata presso il suo studio in Milano, Email_2 Via Melegari n. 4 in virtù del mandato allegato telematicamente alla comparsa.
ER CH
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_5 Parte_2 Parte_3
“Voglia il Tribunale di GENOVA, in accoglimento del ricorso, costituente merito dell'originario ricorso ex art. 696 bis cpc, condannare i convenuti a RISARCIRE i danni jure proprio e jure hereditatis subiti dai Sig.ri , e , come nel corpo Parte_1 Parte_2 Parte_3 del presente atto specificati, ai paragrafi III e IV, come di seguito riportati solo per gli importi chiesti: Parte_6
--- A --- Il danno biologico/catastrofale e danno da invalidità temporanea - euro 423.000,00; - danno da invalidità temporanea totale euro 35.723,80.
--- B --- Danni per violazione della legge 15 marzo 2010 n. 38 - liquidazione in un importo in via equitativa ex art. 1226 cod. civile, non meno di euro 50.000,00.
--- C --- Liquidazione di capacità lavorativa specifica e/o generica nel periodo che va dal primo intervento al decesso - €. 252.000,00.
--- D --- Rimborso spese mediche documentate - €. 2.000,00
--- E --- Danno morale AL se ritenuto compreso nel criterio di calcolo del danno catastrofale, si chiede sia fissato in misura pari almeno del 35% del danno biologico e/ in via equitativa, con adeguata personalizzazione.
--- F --- Criterio di attribuzione danno ereditato: Per i predetti danni si chiede vi sia attribuzione secondo il criterio della successione legittima, come segue: ciascuno. a) per la sig.ra , mamma del Parte_1 de cuius, la quota del 50%; b) per i fratelli del de cuius sigg.ri e , la quota Pt_2 Parte_3 del 25% DANNI PROPRIO DEI RICORRENTI Pt_6
Per i danni jure proprio dei ricorrenti, quali congiunti,
- per la sig.ra , quale genitrice del de cuius, €. 313.814,40; Parte_1
- per il sig. , quale fratello del de cuius, €. 127.487,10 Parte_2
- per il sig. , anche questi quale fratello del de cuius, €. 127.487,10. Interessi Su Parte_3 tutti gli importi indicati si chiede che vi sia condanna alla corresponsione anche degli interessi che, se attribuiti come interessi di mora (come quelli delle transazioni commerciali), essendovi responsabilità contrattuale, escludendosi la rivalutazione, individuando il momento di decorrenza dall'evento, sia pur su somma devalutata, diversamente si chiede attribuirsi anche la rivalutazione anno per anno, dal pagina 2 di 34 fatto. Spese e competenze di giudizio
Con condanna alle spese e competenze professionali da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori (per ricorso per accertamento tecnico preventivo e giudizio di merito), antistatari, tenendosi conto che il Giudice del ricorso ex art. 696 bis cpc ha liquidato ai CCTTUU i seguenti importi: € 2.746,23 al dott. € 2.746,23 al dott. ed € 2.763,23 al dott. oltre Persona_2 Persona_3 Parte_7 accessori di legge. In uno alla condanna alla corresponsione dei compensi spettanti ai consulenti di parte, Prof. dott. e dott. di cui si sono dovuti necessariamente Persona_4 Persona_5 avvalere i ricorrenti, a tutt'oggi non fatturate (per disponibilità ad attendere esito del giudizio), somma da ragguagliarsi al compenso determinato per i CCTTUU, aumentato del 100% tenendo conto delle riduzioni previste per questi tenuto conto della funzione pubblica espletata (a differenza di un libero professionista).”
Per : Parte_8
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste e, in particolare, previa declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia nuova allegazione e/o domanda da chiunque proposta sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio nonché previa, ove ritenuto, rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione e/o il supplemento della C.T.U. medico-legale espletata nel procedimento ex art.696 bis c.p.c.RGn:5964/2021 svoltosi innanzi al Tribunale di Genova:
1) Nel merito, accertare secondo stretto diritto il fondamento delle domande proposte dagli attori e, per l'effetto, liquidare nella giusta misura quanto eventualmente dovuto dall' a titolo risarcitorio CP_1 per danni di natura iatrogena, rigettata ogni non pertinente, infondata ed incongrua pretesa risarcitoria.
2)Respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte anche in via riconvenzionale per surrogazione ex art.1916 c.c, e/o regresso ex art.1299 c.c. e/o art.2055 c.c. nonchè a titolo di manleva da
[...] nei confronti di siccome infondate in fatto ed in diritto. Controparte_4 CP_1 3) Con ogni conseguenziale pronuncia in punto spese di lite”
Per : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario e delle domande ivi azionate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Dott.
per i fatti controversi – accertare l'eventuale grado di responsabilità e di colpa nella causazione CP_3 dell'evento e, per l'effetto, limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità e, sempre per l'effetto, dichiarare l' responsabile Parte_8 dell'operato del Dott. ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. e tenuta al CP_3 risarcimento dei danni ai ricorrenti come accertati nel corso del giudizio;
- in ogni caso, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualche fondamento alle domande avversarie, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via Clerici Controparte_4 n. 14, a tenere indenne e manlevare l'esponente dalle domande avversarie, nonché dichiarare tenuta e condannare la medesima a risarcire all'esponente ogni e qualsiasi onere, spesa e/o danno che lo stesso dovesse patire per effetto delle avverse domande, con rivalutazione e interessi, nella misura meglio vista dal Tribunale Ill.mo. pagina 3 di 34 Vinte le spese - anche tecniche - i diritti e gli onorari anche relative al precedente procedimento per ATP”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis.
- in via preliminare nel rito, qualora, ai fini dell'estensione del contraddittorio, il Giudice dovesse ravvisare la necessità di notificare la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
autorizzare, per le ragioni di cui in parte narrativa, la chiamata in causa e l'estensione del Pt_8 contraddittorio nei confronti della predetta struttura e a tal uopo, differire ex art. 269 c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la citazione ex art.106 c.p.c. nel rispetto dei termini di legge;
- Nel merito del rapporto assicurativo invocato dal Dott. , in via preliminare e principale, CP_3 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, l'inaccoglibilità della domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti di e rigettare ogni domanda CP_3 Controparte_4 promossa dal sanitario nei confronti della Compagnia;
- in via subordinata nel rapporto assicurativo, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario di verso il Dott. , in ogni caso, delimitare CP_4 CP_3 l'esposizione della Compagnia alla manleva entro le delimitazioni ed esclusioni di polizza descritte in parte narrativa per come previste dal contratto assicurativo ex adverso invocato;
- Ancora sul rapporto assicurativo e rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata verso
[...]
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di un obbligo alla manleva da parte Pt_8 di in favore del Dott. anche e non solo per quote di danno derivanti dal Controparte_4 CP_3 vincolo solidale con accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della stessa Parte_8 ex art. 1916 c.c. a rivalersi su esercitando nei suoi confronti il diritto di CP_4 Parte_8 regresso dell'assicurato Dott. ex art. 1299 e/o art. 2055 c.c., con contestuale condanna dell' CP_3 [...] a rifondere ad quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare ai ricorrenti in Parte_8 CP_4 manleva del Dott. e ciò in ragione dell'obbligo della predetta di tenere indenne CP_3 Parte_8 il citato Dott. dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dall'accoglimento delle CP_3 domande dei ricorrenti in adempimento al dettato di cui all'art. 10 comma 1 L. 24/2017, all'art 65 CCNL di riferimento ovvero, in subordine, per effetto dell'art. 2043 c.c. in caso di violazione ai precitati obblighi di legge e contrattuali da parte dell' ; Parte_9
- Nel merito del rapporto principale, accertate e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Dott. e, per l'effetto, respingere le stesse in quanto infondate in CP_3 fatto e diritto;
- in subordine nel rapporto principale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità comunque esclusiva della
[...] ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. anche rispetto all'operato del Dott. e comunque Pt_8 CP_3 l'obbligo di a tenere indenne il Dott. a mente di quanto stabilito dall'art. 10 Parte_8 CP_3 comma 1 L. 24/2017 e dal CCNL di riferimento art. 65 e, in ogni caso, anche a mente dell'art. 2043 c.c.;
- in via di ulteriore subordine, salvo gravame, dichiarare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la sussistenza di una responsabilità solidale tra e il Dott. , affermando, quanto ai rapporti Parte_8 CP_3 interni, una quota di responsabilità preponderante a carico della struttura;
- In ogni caso, limitare il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- In via istruttoria: - ove l'Ente non avesse aderito al Fondo Regionale per la gestione diretta del rischio, disporre nei confronti della l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della Parte_8 polizza assicurativa operante per il sinistro oggetto di giudizio e delle condizioni di operatività della medesima copertura, sottoscritta dalla struttura a garanzia della responsabilità civile propria e del pagina 4 di 34 personale medico in essa operante;
- disporre un supplemento e/o integrazione della CTU resa in sede di ATP per le ragioni esposte in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parti attrici hanno chiesto accertarsi la responsabilità di e di Parte_8 Controparte_3 in ordine al decesso del sig. verificatosi in data 22 giugno 2019 per “sepsi. Shock Persona_1 settico. Insuff. multiorgano. Arresto cardiaco irreversibile”, dopo una serie di interventi chirurgici volti a curare una grave patologia otologica (recidiva di colesteatoma interessante l'orecchio medio destro) non rispondente alle terapie antibiotiche.
In particolare, gli attori, hanno allegato che il sig. , affetto dalla nascita da talassemia major Parte_2 ben compensata con emotrasfusioni e terapie mediche, si sottoponeva, nel periodo compreso tra il 3 agosto 2018 e il 22 giugno 2019 – e presso diverse strutture sanitarie – a cinque diversi interventi chirurgici:
▪ il primo, presso il reparto ORL del P.O. eseguito in data 3 agosto 2018 (primo Parte_10 operatore dott. , ove il paziente era ricoverato con diagnosi all'ingresso di CP_3
“Otite media purulenta cronica. Colesteatoma recidivante a destra”. In quella sede venne praticato intervento chirurgico avente finalità di eliminare la patologia di cui alla diagnosi in accettazione ed il paziente veniva dimesso in data 7 agosto 2018 con diagnosi “Otite media, otomastoidite cronica destra, colesteomatosa necrotizzata in Beta talassemico”;
▪ il secondo, sempre presso il P.O. eseguito in data 9 ottobre 2018 (secondo Parte_10 operatore dott. : tale intervento si era reso necessario dopo una permanenza in CP_3 regime di ricovero ospedaliero (durato dal 23 agosto 2018 al 27 settembre 2018) presso l'Ospedale GALLIERA di Genova, Reparto Malattie Infettive, ove era stata diagnosticata una meningoencefalite. In particolare, il primo intervento del 3 agosto non aveva avuto esito favorevole in quanto era residuata una lesione permanente del VII nervo cranico di destra e, soprattutto, l'insorgenza di un processo infettivo che si era esteso alle meningi (cfr diagnosi all'ingresso presso Ospedale GALLIERA “Paziente trasferito dal P.S. del P.O. MICONE per meningite verosimilmente secondaria a recente intervento ORL per colesteatoma orecchio destro. All'ingresso si presentava soporoso, senza chiari segni di meningite. Una PL dimostrava una pleiorrachia con glucosio ridotto, negatività colturale e anche antigenica per i comuni agenti batterici, virali e fungini. Durante la degenza è stato sempre presente gemizio siero-purulento dall'orecchio destro.”). Da qui la necessità di reintervenire chirurgicamente in data 9 ottobre 2018 (diagnosi di ingresso “Otomastoidite cronica destra riacutizzata.
. Revisione di timpano plastica destra in meningoencefalite”) con dimissione del CP_6 19 ottobre 2018 (“Otomastoidite cronica riacutizzata”);
▪ il terzo, eseguito in data 24 gennaio 2019, presso la (diagnosi di Controparte_7 ingresso “Esiti di timpano plastica destra con due episodi di meningite otogena e paralisi di IV° grado del nervo faciale di destra”. Anamnesi Patologica Remota: “23.8.2018 episodio di meningite con ricovero in ospedale per sette giorni, con paralisi del VII N.C. a destra. Circa 20 giorni fa per vertigini acute caduta a terra e frattura femore destro”). Da qui il sig. Parte_2 veniva dimesso in data 6 febbraio 2019 (Lettera di dimissione del 6.2.2019: “Trasferiamo in data odierna il paziente operato il 24.1.2019 di petrosectomia subtotale Persona_1 pagina 5 di 34 per osteite della base cranica di destra con otoliquorrea in esiti di plurimi interventi di timpano plastica. La cavità è stata bonificata dal tessuto infetto e rimosso l'osso malacico. L'arteria carotidea interna intrapetrosa e l'articolazione temporomandibolare risultavano scoperte ed avvolte da tessuto patologico. Il nervo faciale di destra era interrotto e la coclea aperta con tessuto patologico all'interno del lume fino al vestibolo. Il paziente si è presentato piretico durante tutto il ricovero tranne nella giornata di oggi. Ricontrolleremo il paziente fra circa 1 mese”;
▪ il quarto ed il quinto eseguiti, rispettivamente, in data 9 e 24 maggio 2019 presso la S.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera di Genova, per rimediare alle conseguenze dell'infezione che aveva provocato l'ostruzione del circolo liquorale e l'insorgenza di idro-encefalo, che non avevano, purtroppo, esito positivo.
A seguito delle complicanze insorte e del peggioramento delle condizioni generali il sig. Parte_2 decedeva, infine, presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Galliera in data 22.06.2019.
La tesi sostenuta dagli attori – e supportata dall'elaborato tecnico depositato in atp – è che il secondo degli interventi in questione, praticato presso il presidio ospedaliero (e non in un centro Pt_10 otorinolaringoiatrico di livello specialistico con comprovata esperienza chirurgica per interventi sull'orecchio medio ed interno), sia stato inadeguato rispetto al quadro complessivo preoperatorio del paziente che, invece, avrebbe imposto delle attività diagnostiche più approfondite e un trattamento chirurgico diverso da quello concretamente praticato.
Tale malpractice sanitaria, unitamente all'insorgenza di complicanze infettive meningee, avrebbe comportato l'inesorabile progressione della malattia che aveva portato, infine, al decesso del sig.
. Parte_2
In particolare, le parti attrici hanno ravvisato profili di criticità per:
(i) un'insufficiente indagine radiodiagnostica preliminare al secondo intervento (alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti significative erosioni ossee espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto [e ciò era indicato nel referto della TC]) (cfr. pag. 17 ricorso);
(ii) l'inadeguatezza del trattamento chirurgico effettuato (intervento palliativo di “revisione di impanoplastica”), essendo necessario, invece, un intervento radicale di eradicazione del focolaio osteomielitico (la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva un trattamento chirurgico radicale (petrosectomia) con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico) e l'obliterazione della cavità con grasso autologo e chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio. Dagli atti operatori risulta invece come l'intervento sia stato di breve durata (poco più di un'ora) e si sia limitato alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen) (cfr. pagg. 17-18 ricorso).
Hanno infatti evidenziato come l'intervento, limitato alla mera rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen,
pagina 6 di 34 non fosse stato “in grado di eradicare completamente l'osteomielite complicata del basicranio che è ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite a cui le pur complete e corrette terapie effettuate presso l'Ospedale Galliera non hanno impedito il progredire dell'infezione ed il decesso del paziente, al cui stadio terminale si sono sopraggiunte inevitabili infezioni da germi nosocomiali che lo hanno condotto all'exitus per shock settico”(cfr. pagg. 19-20 ricorso).
Gli attori hanno quindi ritenuto provato il nesso causale – secondo la regola del “più probabile che non” – tra l'operato del sanitario e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnostico-terapeutico corretto, in quanto l'intervento radicale di bonifica avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia.
Hanno perciò chiesto, nei confronti della struttura sanitaria e del medico:
a) il risarcimento del danno patito in vita dal sig. e trasmesso iure haereditatis Persona_1 agli eredi, in base alle rispettive quote ereditarie (50% per la sig.ra ; 25% ciascuno per i Pt_1 sig.ri ) così indicato: Pt_11
▪ danno biologico\catastrofale (come da Tabelle di Roma 2023): Euro 50.0000 per i primi cinque giorni (dal 3 agosto al 7 agosto 2018); Euro 50.000,00 per i successivi dieci giorni (dall'8 agosto al 17 agosto 2018); Euro 30.000,00 per i successivi quindici giorni (dal 18 agosto al primo settembre 2018); Euro 293.000,00 per i successivi giorni eccedenti i trenta (dal 2 settembre 2018 al 22 giugno 2019 ovvero 293 giorni). Per un totale, per tale voce di danno, di euro 423.000,00, per il quale si è chiesta personalizzazione, anche in via equitativa;
▪ danno da invalidità temporanea (patito in vita dal sig. e trasmesso iure Persona_1 haereditatis agli eredi) calcolato sulla base di tutti i giorni dal 3 agosto 2018 al 22 giugno 2019
– quindi per 323 giorni complessivi – per ognuno dei quali è stato chiesto l'importo di euro 110,60, come da tabelle Tribunale Roma del 2023, per un totale di euro 35.723,80;
▪ danni per violazione del consenso informato e della l. n. 38/2010 in materia di cure palliative e terapia del dolore, da liquidarsi in via equitativa in un importo pari ad almeno 50.000 euro;
▪ danno morale in misura pari almeno al 35% del danno biologico, e sempre con adeguata personalizzazione;
▪ danno relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica nel periodo di interesse, calcolato moltiplicando la retribuzione media mensile ai fini pensionistici pari a € 1.000,00 per 21 anni – cioè, gli anni compresi tra età effettiva (46) e il raggiungimento dell'età pensionabile, fissata a 67 anni – per un totale di €. 252.000,00.
▪ danno patrimoniale per spese mediche e farmacologiche sostenute pari a
2.000 euro forfettari;
b) il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, così quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma:
▪ alla sig.ra quale madre del de cuius, (sulla scorta di 32 punti totali) € Parte_1
313.814,40;
pagina 7 di 34 ▪ al sig. , quale fratello del de cuius, (sulla scorta di 13 punti totali) € Parte_2
127.487,10
▪ al sig. , quale fratello del de cuius, (sulla scorta di 13 punti totali) € Parte_3
127.487,10.
Si è costituita che ha negato la configurabilità in capo ai sanitari del CP_1 Controparte_8 dei profili di colpa delineati nel ricorso nonché la sussistenza del rapporto di causa-effetto tra
[...] l'operato di detti sanitari ed il decesso del sig. . Persona_1
In particolare, ha evidenziato che il Sig. (paziente affetto dalla nascita da Persona_1 [...] in terapia trasfusionale ogni 3 settimana e che era portatore di ulteriori patologie per Persona_6 le quali nel corso degli anni aveva eseguito numerosi accessi e ricoveri presso l'Istituto AN Gaslini e presso la Divisione di Ematologia Centro Microcitemia ed Anemie Congenite dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera), nel corso del 2017, era giunto all'osservazione dei Sanitari della di Genova Sestri Ponente poiché Controparte_9 affetto da Otite-Mastoidite Media Purulenta Cronica Colesteatomatosa Destra Recidivante in pregressa Timpanoplastica eseguita in altra sede 15 anni prima.
Allegava che tale intervento, evidentemente, non aveva sortito beneficio persistendo una necrosi del tessuto cutaneo di rivestimento del condotto uditivo esterno destro con osso timpanico ' scoperto ', mastoidite cronica ed un'abbondante otorrea.
In particolare, all'esame obiettivo, il condotto uditivo esterno (CUE ) appariva completamente privo del rivestimento cutaneo per cui l'osso timpanico era del tutto ' scoperto ', la cute residuale presentava margini iperplastici e iperemici.
Vi era altresì la presenza di abbondantissima otorrea siero purulenta, aspirata la quale, si evidenziava una massa di aspetto biancastro che occupava per ¾ il CUE riferibile in primo luogo a CP_6 ricorrente.
Rilevava che la TAC eseguita l'11/06/2018 dimostrava i noti esiti chirurgici a destra, la presenza di tessuto della densità dei parenchimi molli localizzato in sede antro-mastoidea con maggiore quita rispetto al precedente nel contesto dell'orecchio medio, con aspetto aggettante nel mesotimpano e maggior quota anche in PO , il tessuto dimostrava maggior aspetto erosivo sul tegmen timpano eroso in più punti, anche la cavità glenoidea appariva discontinua per un ampio tratto, il tessuto segnalato a carico dell'orecchio destro mostrava caratteristiche di aggressività.
Osservava che l'esame audiometrico dimostrava una gravissima ipocausica misto-percettiva destra.
Secondo parte convenuta, dunque, l'intervento del 03/08/2018 era indicato ed era stato preceduto da un'ampia informativa fornita dal Dott. circa anche i possibili rischi di complicanze a carico delle CP_3 strutture dell'orecchio medio (n.facciale, canali, semicircolari, labirinto,ecc ) e/o della meninge.
Ciononostante, il Sig , edotto della situazione, confermava e la decisione di essere operato e Parte_2 firmava il consenso informato, presente, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella cartella clinica (doc.4).
pagina 8 di 34 Secondo parte convenuta, dalla descrizione dell'intervento di aperta” e “Canaplastica Parte_12 destra” non risultava alcun errore tecnico.
Più precisamente:
▪ stante la asepsi della sala operatoria, era verosimile che al momento della rimozione del colesteatoma fosse già presente a livello della meninge una colonia batterica, poi manifestatasi durante l'intervento stante l'assenza di protezione ossea del tegmen tympani con contatto diretto tra dura madre e cavità orecchio medio;
▪ la complicanza meningitica non era, pertanto, da ascrivere a imperizia o negligenza del chirurgo ma alla ad una probabile presenza, antecedente all'intervento, di germi patogeni che avrebbero, comunque, indotto l'infezione indipendentemente dall'intervento.
▪ la lesione del nervo facciale, ricollegabile alla complessità dell'intervento, era tra le complicanze possibili di cui era stato edotto il paziente in sede di sottoscrizione del consenso informato e tale lesione sarebbe stata emendabile con un innesto del nervo surale se non si fosse sovrapposta l'infezione già verosimilmente in essere prima dell'intervento chirurgico.
ribadiva in ogni caso la sua estraneità alle cure prestate ed agli interventi chirurgici cui è stato CP_1 sottoposto il Sig. presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e la Persona_1 [...] e contestava espressamente gli esiti della CTU svolta in ATP in quanto i Controparte_10 consulenti non avevano precisato in quale misura percentuale gli interventi diagnostici /terapeutici, ritenuti non corretti, avevano concorso a determinare l'exitus del paziente. Analogamente non avevano quantificato in quale misura percentuale il decesso del Sig. fosse riconducibile alla Persona_1 inevitabile ed inesorabile evoluzione della grave patologia di cui era affetto il paziente.
Ha poi contestato la sussistenza delle poste di danno prospettate dagli attori nonché la loro quantificazione, ritenuta eccessiva rispetto ai parametri stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, invocando altresì il principio dell'omnicomprensività al fine di contrastare illegittime duplicazioni risarcitorie.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Si è altresì costituito il quale ha, preliminarmente, sollevato due eccezioni Controparte_3 preliminari in rito:
▪ l'improcedibilità delle domande ex art. 8, 3° co. della l. n. 24/2017, sulla considerazione che il ricorso era stato depositato oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale resa in sede di ATP, dall'altro;
▪ la nullità del ricorso ex art. 164, 4° co., c.p.c. per l'assoluta carenza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c..
Sempre in via preliminare ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile ( in forza di polizza n. Controparte_4 IITDMM15B2032123001008) al fine di essere manlevato in caso di accertata responsabilità.
pagina 9 di 34 Nel merito, ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di responsabilità a proprio carico, evidenziando sia la correttezza di entrambi gli interventi praticati presso il p.o. sia la gravità del Pt_10 quadro clinico del paziente, già fortemente compromesso al momento dei trattamenti sanitari oggetto di causa.
In particolare, venivano riportati stralci della ctu secondo cui “Le condizioni generali del Sig. Parte_2 erano condizionate dalle patologie di cui era affetto: la talassemica major, per cui doveva essere emotrasfuso regolarmente ogni 3 settimane, che aveva comportato l'insorgenza di patologie pregresse di cui il pz è stato affetto (cirrosi epatica, trombosi della vena porta, varici esofagee, ipoti-roidismo splenectomia). Ciò, a detta del medico, aveva comportato una situazione di relativa immunocompromissione che poteva avere influito negativamente sul decorso e l'evoluzione della malattia che aveva quindi portato all'exitus del paziente.
Più precisamente, parte convenuta, contestava il fatto che, nonostante i consulenti tecnici d'ufficio avessero correttamente messo in risalto le criticissime condizioni di salute del Sig. proprio Parte_2 sotto lo specifico profilo del rischio sia di morte prematura sia di infezione, avessero poi omesso di rilevarne l'efficacia causale rispetto al suo decesso: (“Era affetto da talassemia major diagnosticata a 9 mesi di età. Questa è una grave emoglobinopatia, per la quale era continuativamente seguito prima dall'Ist. Gaslini e poi dal Centro dell'Ospedale Galliera. Praticava da sempre terapia CP_11 trasfusio-nale ogni 3 settimane, era stato splenectomizzato a 3 anni, in terapia ferrochelante, era affetto da cirrosi epatica, trombosi portale e splenica con intervento di by pass dei circoli portale e so- vraepatico nel 1987, portatore di calcolosi della colecisti, ipotiroideo in terapia con Eutirox dal 1981 (tutte conseguenze della talassemia). Sempre sotto stretto monitoraggio con RM epati-che e cardiache per valutare l'accumulo di ferro. Il cuore era dilatato ma con funzione sistolica conservata. L'emoglobinopatia da cui era affetto il negli anni '60 aveva prognosi assolutamente infausta Parte_2 a breve termine).
Quanto alle conclusioni rassegnate dai consulenti sulla correttezza del suo operato, osservava che ben 2 esami Tac pressoché sovrapponibili e un RM encefalo eseguita il 06/09/2018 non evidenziavano la presenza di un'ernia meningo-encefalica nella cavità chirurgica (che in effetti durante l'intervento del 9/10/18 non era stata rinvenuta), sicchè la “valutazione clinica” citata nel riportato referto della seconda TAC non poteva che condurre all'esclusione dell'ulteriore approfondimento tramite RM mirata con MDC.
Rilevava altresì che l'attività chirurgica era stata correttamente limitata a quella strettamente necessaria, anche la fine di evitare, in considerazione dello stato di salute del sig. , rischio Parte_2 cardiaci.
Più precisamente, rispetto al diverso intervento suggerito dai consulenti, la citata petrosectomia con obliterazione dell'ostio tu-barico e del condotto uditivo esterno omolaterale non avrebbe garantito una guarigione in quanto:
▪ già il predetto confronto tra la TAC dell'11/06/18 e quella del 24/09/18 (che dava atto dei precedenti esiti chirurgici con cavità a pareti ossee rimaneggiate ed erose soluzioni continuo tegmen) confermava l'ineluttabile aggressività del processo infiammatorio-infettivo;
▪ durante l'intervento del 9/10/18, veniva rilevata un'estesa deiscenza in corrispondenza dell'accesso chirurgico precedente e la presenza di numerose granulazioni esterne ed interne (che erano state asportate), elementi idonei ad attestare che verosimilmente l'infezione si era già pagina 10 di 34 propagata per contiguità alle ossa craniche contigue alla luce del sopramenzionato lunghissimo percorso della malattia e delle ripetute infezioni dalla prima diagnosi e dai primi interventi chirurgici eseguiti nel 2002 e seguenti e dalle successive manifestazioni quali la paresi dell'VII nervo facciale omolaterale e le vertigini, chiari segni di pregressa compromissione sia del labirinto anteriore che posteriore siti all'interno dell'osso temporale.
In estrema sintesi, secondo il dott. il quadro otitico cronico/colesteatomatoso del Sig. CP_3
non era assolutamente migliorato nonostante l'intervento del 3/8/18 eseguito Parte_2 correttamente dal Dott. (come accertato dal Collegio peritale), anzi aveva eroso in più punti CP_3 le strutture ossee vicine esponendo il paziente ad un rischio di complicanza infettiva elevatissimo anche in assenza di ulteriore intervento chirurgico quale quello del 9/10/18; ciò a causa, secondo il criterio del “più probabile che non”, della situazione patologica preesistente e/o alla sua normale evoluzione e/o a quelli che erano da considerarsi normali esiti attesi di trattamenti sanitari adeguati e tempestivi su un soggetto compromesso quale il Sig. : questi, secondo Parte_2 la tesi sostenuta, sarebbe deceduto comunque a causa di un episodio di meningite affatto determinato dalle cure oggetto di causa.
Ha, inoltre, rilevato come il secondo intervento – che la CTU in sede di atp aveva individuato come causalmente efficiente rispetto al decorso della malattia del sig. – fosse stato eseguito da un Parte_2 sanitario diverso (dott. ,Primario della Divisione ORL). Per_7
Ha, infine, contestato le poste di danno pretese.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di limitare il risarcimento dei danni proporzionalmente alla percentuale di responsabilità accertata in capo al convenuto, dichiarando, per l'effetto, l' tenuta al risarcimento dei danni accertati ai Parte_8 sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c.
si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_4 invocata dal sig. sulla base delle seguenti circostanze: CP_3
(a) insussistenza di un sinistro indennizzabile (artt. 3 e 15 cga) in quanto non era stata proposta, nei confronti del medico assicurato, qualsivoglia azione di surrogazione o di rivalsa da parte dell'azienda ospedaliera (e/o del suo assicuratore), né tantomeno era mai stata accertata la sua colpa grave sulla base di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
(b) mancanza di una richiesta risarcitoria valida ad attivare la copertura assicurativa (art. 15 cga), in quanto il medico non era stato destinatario di invito a dedurre o citazione dinanzi alla Corte dei Conti, così come non risultava pervenuta comunicazione da parte dell'azienda sanitaria;
(c) configurabilità di rischi il cui obbligo assicurativo ricadeva sulla struttura di appartenenza (anche ex art. 65 CCNL), in quanto tali non coperti dalla polizza in questione (art. 22 cga): il dettato contrattuale rispondeva infatti a quello legislativo e, in particolare, alla previsione contenuta all'art. 10 L. 24/2017 laddove è stabilito che le strutture sanitarie debbono assicurare anche la responsabilità civile personale e professionale dei medici operanti al loro interno in qualità di dipendenti1. Nel caso di specie era dunque la a dover assicurare la Parte_8 rc personale professionale del Dott. quale medico operante presso di essa in qualità di CP_3 dipendente, eventualmente attraverso “analoghe misure” alternative alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione. pagina 11 di 34 Richiamava altresì l'art 9 delle condizioni di polizza, a mente del quale la Compagnia non poteva rispondere, in caso di responsabilità solidale, se non per la responsabilità propria e diretta del Dott.
ed invocava, ove sussistente l'ipotesi della coassicurazione, il disposto di cui all'art. 1910 c.c CP_3
Nel merito, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento morte e le condotte del sanitario, evidenziando come l'intervento del 3 agosto 2018 – l'unico eseguito dal dott. – fosse CP_3 stato correttamente eseguito ed avesse avuto esito positivo e, più in generale, il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombenti sugli attori ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2043 c.c., anche e soprattutto avuto riguardo allo stato di salute pregresso del paziente gravemente compromesso.
Osservava altresì che, eventualmente, la responsabilità poteva essere ascritta in via esclusiva alla sola con la quale il Sig. aveva concluso il rapporto contrattuale e presso cui si Parte_8 Parte_2 erano svolti gli interventi per cui è causa, e solo in via subordinata, poteva essere ascritta in misura paritetica al 50% tra medico e struttura.
Proponeva quindi, in via subordinata, domanda riconvenzionale trasversale per surrogazione ex art. 1916 c.c., in via anticipata, nell'azione di regresso spettante al dott. ex art. 2055 c.c. nei CP_3 confronti di in caso di condanna solidale di questi ultimi al risarcimento del danno Parte_8 prospettato dagli attori.
2. Eccezioni preliminari.
L'eccezione di improcedibilità delle domande ex art. 8, 3° co. della l. n. 24/2017 va rigettata per le specifiche ragioni già indicate con ordinanza 2 giugno 2024 e che, in questa sede, non possono che essere richiamate e confermate (cfr. ord. 2.06.2024 «il comma 3 dell'art. 8 L. n. 24/2017 prevede che ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 del citato articolo, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies cpc. La norma introduce, dunque, per l'attore l'onere di introdurre il giudizio di merito entro il termine (non dichiarato espressamente perentorio) di 90 giorni dal deposito della relazione o, qualora ciò non sia avvenuto, dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ATP. La formulazione letterale della norma (che esclude chiaramente la perentorietà del termine, a differenza di quello fissato per la conclusione del procedimento di atp) porta a ritenere che il rispetto di detto termine sia richiesto solo per assicurarne gli effetti della domanda. Il rispetto del termine, in altri termini, è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non per rendere procedibile la domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali. La parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda ha l'onere – a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenza – di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l'esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione. Gli “effetti processuali della domanda” che vengono
“assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito sono, ad esempio, la c.d. perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della “legge vigente” successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi
pagina 12 di 34 sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), la perpetuatio legitimationis (in base alla quale, se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie). Gli “effetti sostanziali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito possono essere di natura conservativa (perché diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere che si verifichino durante la pendenza del processo, quali la sospensione della prescrizione); di natura attributiva (diretti a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda (quali la corresponsione di interessi); di natura strettamente sostanziale (ovvero conseguibili a seguito di esercizio di azione giudiziale o anche stragiudiziale del diritto), quale l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945, comma 2, c.c. (vantaggio, quest'ultimo, peraltro non particolarmente rilevante atteso che la proposizione del ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., produce di per sé l'effetto interruttivo impeditivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., co. 1, in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria). Il ricorso promosso nelle forme dell'art. 281 undecies cpc. vale, dunque, anche se presentato fuori dal termine dei 90 giorni, a tutti gli effetti come domanda giudiziale che deve essere esaminata nel merito, ferma la perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda anteriormente proposta in ATP, come copra chiarito. Questa è l'unica interpretazione, a parere del giudicante, conforme ad una voluntas legis che sia coerente con lo spirito della norma, che è quello di preferire, financo alla mediazione obbligatoria, lo strumento dell'atp in funzione conciliativa, l'unico in grado di esplicare una funzione realmente deflattiva sul contenzioso, e non di sanzionare con rigido formalismo, mediante una pronuncia in rito, il mancato rispetto della scansione processuale indicata. D'altra parte (cfr. Corte Costituzionale n. 403/2007) “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” ciò al fine di assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali).
L'eccezione di nullità del ricorso per l'assoluta carenza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c. è altresì da respingere: la nullità si verifica quando l'oggetto della domanda è “assolutamente incerto”. Questa valutazione va fatta all'evidente fine di garantire al convenuto di comprendere immediatamente le accuse e di preparare una difesa adeguata. Gli scritti difensivi delle parti convenute mostrano con assoluta evidenza che non vi è stata alcuna carenza, sul piano allegatorio dei fatti costitutivi della domanda, che possa aver impedito l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).
2. Nel merito dell'azione di responsabilità.
La consulenza tecnica d'ufficio licenziata in atp è chiara, precisa e non lascia alcun margine di dubbio rispetto all'incidenza causale che le specifiche omissioni che hanno connotato l'iter diagnostico/terapeutico del sig hanno avuto sul suo decesso. Parte_2
E tanto si afferma avendo ben chiare quali fossero le comorbilità da cui era affetto il sig. . Parte_2
In particolare si osservi quanto segue.
Il sig. giunge all'attenzione dei sanitari dell' a marzo del 2018: la Parte_2 Controparte_12 sua situazione clinica era stata caratterizzata, in passato, da una patologia otologica risalente all'anno 2002, oltre 15 anni prima della presa in cura del paziente da parte del Reparto ORL dell'Ospedale Micone.
pagina 13 di 34 L'analisi della documentazione ha, infatti, consentito al Collegio peritale di datare a quel periodo un primo ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Galliera per un'otite media, non responsiva alle terapie antibiotiche con persistenza di otorrea purulenta.
Risulta poi, il 14/10/2002, un primo intervento chirurgico non specificato di “timpanoplastica” in cui non viene riportato nella documentazione se fosse presente o meno una patologia colesteatomatosa.
Due anni dopo il paziente, a causa del persistere di otiti ricorrenti, si sottopone ad un secondo intervento chirurgico di timpanoplastica chiusa con riscontro di “otite colesteatomatosa”.
In assenza di documentazione il Collegio peritale ha ipotizzato la natura iatrogena del colesteatoma poiché questa patologia non era stata riscontrata nel corso del primo intervento di TPL.
Dopodichè, a distanza di 10 anni (2014), il Sig. si sottopone ad indagine TC, probabilmente Parte_2 per il riacutizzarsi della sintomatologia otologica (verosimilmente otorrea ed ipoacusia), con riscontro di segni radiologici di recidiva (o persistenza) di colesteatoma.
Un anno dopo, nel 2015, compare un deficit del VII nc dx, accompagnato da otorrea persistente, che è una evidente complicanza intrapetrosa dell'otite colesteatomatosa di cui il Sig. era affetto: Parte_2 risulta che già allora fosse stata data correttamente indicazione ad un intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica.
Tre anni dopo, a seguito della comparsa di sintomatologia vertiginosa periferica (12/3/2018), che è correlata – scrivono i CCTTUU - all'evoluzione della malattia per interessamento del labirinto da parte della malattia, il paziente si sottopone ad accertamenti specialistici dai medici dell'Ospedale di Sestri Ponente i quali, correttamente, danno indicazione e programmano l'intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica;
nella piena consapevolezza di quali fossero le condizioni generali del Sig. Parte_2 ed i rischi operatori (le condizioni generali del Sig. erano condizionate dalle patologie di cui Parte_2 era affetto. La talassemica major, per cui doveva essere emotrasfuso regolarmente ogni 3 settimane, aveva infatti comportato l'insorgenza di: cirrosi epatica, trombosi della vena porta, varici esofagee, ipotiroidismo splenectomia. Quindi una situazione di relativa immunocompromissione).
In particolare, l'intervento di revisione era giustificato da una obiettività otologica preoperatoria che evidenziava la presenza di un colesteatoma avanzato, che interessava l'orecchio medio e la mastoide aggettando nel condotto uditivo esterno;
inoltre, questa patologia era complicata da infezione batterica con otorrea purulenta, e soprattutto da osteite.
Sul punto si veda il seguente passaggio della relazione: “ A questo proposito l'analisi delle immagini TC preoperatoria dell'11/06/2018 dimostra una quadro radiologico gravemente compromesso con erosione ossea del tegmen tympani, della parete anteriore del condotto uditivo esterno (cavità glenoidea), del labirinto, dell'PO e della catena ossiculare. Le condizioni cliniche (grave stato infettivo secondario all'otite) ed i riscontri radiologici del paziente indicavano chiaramente l'assoluta necessità di intervenire chirurgicamente, nel contesto di rischio anestesiologico ed operatorio (ASA3- grave malattia senza pericolo di vita)”.
Quindi, presso detto presidio ospedaliero, il sig. subisce due interventi. Parte_2
Nello specifico, è stato sottoposto in data 03/08/2018 ad una timpanoplastica aperta per il trattamento della patologia colesteatomatosa e in data 09/10/2018 ad un intervento di mastoidectomia destra, volto pagina 14 di 34 alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen.
Sul punto, il Collegio peritale ha affermato che:
⬧ “Il primo dei due interventi, effettuati all'Ospedale Micone (3/8/2018) è stato correttamente pianificato ed eseguito dal Dott. ; in particolare è stata eseguita una timpanoplastica CP_3 aperta per il trattamento della patologia colesteatomatosa. La complicanza intraoperatoria (lesione del VII nc) è legata alla gravità ed all'estensione ed aggressività del colesteatoma che aveva distrutto la parete ossea del canale di Falloppio e conseguente deiscenza del VII nc. La gestione del pz nel pre e post-operatorio è stata adeguata con corretta profilassi antibiotica preoperatoria ed antibioticoterapia post-operatoria. Alla dimissione a 4 giorni dall'intervento il paziente era apiretico.” (cfr. pag. 46 relazione peritale);
⬧ “il secondo intervento del 09/10/2018 risulta inadeguato al caso clinico in quanto preceduto da una insufficiente indagine radiodiagnostica (alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti significative erosioni ossee espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto [e ciò era indicato nel referto della TC]) e limitato alla rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen, quando la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva un trattamento chirurgico radicale (petrosectomia) con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico) e l'obliterazione della cavità con grasso autologo e chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio” (cfr. pag. 46 relazione peritale).
In particolare, la necessità del secondo intervento (quello del 9.10.208) è da porre in relazione con un decorso post-operatorio (al primo intervento, quello del 03.08.2018) caratterizzato da significative complicanze (deiscenza della ferita chirurgica, cefalea) culminate con un ricovero all'Ospedale Galliera con sospetti sintomi da meningite dal 23/8 al 27/9 (cfr. ctu “L'intervento però è stato gravato da complicanze precoci e tardive. Si assisteva infatti alla deiscenza della ferita con abbondante otorrea, trattate con medicazioni ed antibioticoterapia, ed alla successiva comparsa di meningite, con conseguente ricovero in stato di incoscienza presso l'Ospedale Galliera, ove permaneva degente fino alla dimissione del 27/09/2018 con diagnosi di “Meningoencefalite. Recente intervento chirurgico per colesteatoma dx. Thalassemia major”). Nel corso del ricovero presso l'Ospedale Galliera il Sig. viene curato con antibioticoterapia specifica (piperacillina/ sulbactam - Parte_2 linezolid): “è importante rimarcare che in questo ricovero, tutte le indagini microbiologiche su sangue e liquor furono sempre negative per la ricerca di germi, virus e funghi patogeni”, cfr ctu pag. 31.
Durante quel ricovero, presso l'Ospedale Galliera, viene peraltro eseguita TC e l'analisi delle immagini TC post- operatorie (24/8/18) dimostravano il buon esito della (prima) chirurgia;
in particolare la cavità chirurgica risultava normo areata con timpanoplastica aperta correttamente eseguita e non risultavano presenti complicanze vascolari e meningee (nelle sequenze con contrasto e angio-TC); la situazione era pressochè la stessa anche all'esito della RM del 7/09: si veda il seguente passaggio della ctu: “Anche le successive indagini neuroradiologiche (TC del 24/8 e RM del 7/9) risultano sostanzialmente negative (minimo ispessimento meningeo in corrispondenza del tegmen tympani). Significativo sottolineare come pagina 15 di 34 in queste due indagini non siano evidenziabili ne' ernie meningee/meningoencefaliche aggettanti nella cassa timpanica, ne' liquorrea nella cavità chirurgica e significative lesioni osteolitiche”.
Tuttavia, nei giorni successivi al 7/09, data la persistenza di gemizio purulento dalla ferita e dell'otorrea, il Sig. viene sottoposto ad una nuova TC encefalica (24/9) subito prima delle Parte_2 dimissioni;
l'analisi delle immagini di quest'ultima TC dimostrava un repentino peggioramento del quadro radiologico, legato soprattutto alla comparsa di aree osteolitiche (PO, cavità glenoidea ) che non erano presenti alla precedente TC del 24/8; questo riscontro era “ espressione di una repentina evolutività della malattia verso una grave forma di osteomielite” (cfr. ctu).
È chiaro che, a quel punto, il peggioramento delle condizioni cliniche del , confermato dai Parte_2 riscontri TC, giustificava e fu sicuramente alla base della decisione di sottoporre il pz ad un nuovo intervento chirurgico di revisione di timpanoplastica programmato il giorno 8/10.
Tuttavia l'approccio chirurgico non fu corretto e, considerato che il caso era di significativa difficoltà, sarebbe stato opportuno e doveroso indirizzare il paziente a centri specialistici più attrezzati e con comprovata esperienza specifica. Anche sotto questo specifico, aspetto, dunque, i consulenti, hanno censurato la condotta dei sanitari.
In particolare, i consulenti opportunamente fanno notare come la diagnosi di ingresso al ricovero di
“otomastoidite cronica colesteatomatosa” fosse focalizzata sulla persistenza della patologia colesteatomatosa dell'orecchio medio, mentre in realtà il piccolo colesteatoma residuo era sicuramente di secondaria importanza rispetto al quadro di osteomielite evidente alla TC del 24/9.
Il Collegio Peritale ha in ogni caso rilevato delle criticità in relazione alla scelta terapeutica effettuata dai sanitari in relazione al secondo dei due interventi praticati presso l'ospedale In particolare, Pt_10 i profili di colpa rinvenuti rispetto al trattamento medico chirurgico in questione riguardano:
1) la diagnostica radiologica preoperatoria, ritenuta insufficiente alla luce dei risultati della TC del 24/9 in cui erano presenti e visibili significative erosioni ossee, espressione di un grave quadro evolutivo della malattia;
questa situazione rendeva necessario uno studio dettagliato con imaging RM con contrasto (e ciò, riporta la relazione peritale, era indicato nel referto della TC);
2) la tipologia di trattamento chirurgico da effettuare, in quanto la gravità della patologia otologica, evoluta verso una grave forma di osteomielite, imponeva una “petrosectomia”, intervento più radicale rispetto a quello effettuato con il quale i sanitari, invece, si sono limitati alla “rimozione di tessuto infiammatorio di granulazione nella cavità chirurgica e al tentativo di obliterazione della fistola del CSL e del tegmen” (cfr. pag. 33 relazione peritale). Il paziente è stato quindi sottoposto ad un “inutile e non indicato intervento palliativo di “revisione di timpanoplastica” (cfr. pag. 43 relazione peritale).
Se fosse stato praticato, in allora, detto intervento più radicale (lo stesso che poi venne opportunamente praticato presso l'Ospedale di quando, purtroppo, emergeva un'orami CP_7 inesorabile progressione della malattia, cfr ctu “nel corso di questo terzo intervento chirurgico […] fu riscontrato un quadro […] drammatico con osteomielite del temporale diffusa, con esposizione della carotide, fistola cocleare, esposizione dell'articolazione temporo-mandibolare, ernia meningoencefalica con liquorrea”. In tale occasione, fu eseguito un intervento di petrosectomia subtotale, procedura chirurgica che ha previsto oltre la bonifica del tessuto infiammatorio, pagina 16 di 34 l'obliterazione della cavità chirurgica con grasso autologo, la chiusura “a cul de sac “del condotto uditivo esterno e l'obliterazione della tuba di Eustachio;
questa è la corretta procedura chirurgica che avrebbe dovuto essere eseguita nel corso del secondo intervento del 8/10/18 […]”) ovvero se si fosse proceduto con la bonifica chirurgica dell'infezione (rimozione dell'osso osteitico, tessuto flogistico), l'obliterazione della cavità con grasso autologo e la chiusura sia del condotto uditivo esterno che della tuba di Eustachio, si sarebbe – secondo la regola civilistica del più probabile che non – evitata la progressione della malattia determinata dalla ripresa del focolaio infiammatorio meningeo.
Si veda, in particolare il seguente passaggio della relazione: “L'intervento del tutto indicato ed eseguito correttamente (ndr. quello eseguito a ), non è stato in grado di eradicare completamente CP_7 l'osteomielite complicata del basicranio che è ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite a cui le pur complete e corrette terapie effettuate presso l'Ospedale Galliera non hanno impedito il progredire dell'infezione ed il decesso del paziente, al cui stadio terminale si sono sopraggiunte inevitabili infezioni da germi nosocomiali che lo hanno condotto all'exitus per shock settico. Anche l'analisi infettivologica in riferimento agli interventi presso l' Controparte_13 rileva una connessione causale tra gli stessi e la flogosi meningea: “Pertanto, le conclusioni infettivologiche rimandano ad un quadro di flogosi meningea legata agli interventi chirurgici otorinolaringoiatrici e che ha progressivamente reso più difficile i trattamenti anti-infettivi, per ridurre i rischi infettivo-infiammatori a carico dell'orecchio medio e delle strutture adiacenti.”
“L'analisi congiunta otorinolaringoiatrica ed infettivologica permette quindi di evidenziare un preponderante ruolo concausale dell'inutile e negativo secondo intervento attuato presso l'Ospedale Micone nella progressione del quadro patologico osteomielitico con interessamento meningoencefalitico che ha condotto al decesso il . Un intervento radicale di bonifica Parte_2 tempestivamente attuato avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia”.
È importante, infatti, sottolineare che il gravissimo quadro sintomatologico manifestato dal sig.
nella fase terminale della malattia (alterazione dello stato di coscienza, crisi epilettiche, Parte_2 paresi, febbre, ipertensione endocranica ecc.) è legato sia ad una evolutività intracranica della malattia (meningoencefalite) sia ad un quadro di sepsi (dimostrato dalla positività delle emoculture e urinoculture per diversi patogeni).
In particolare i CCTTUU hanno chiarito che anche in quest'ultima fase della malattia del Sig. , Parte_2 l'eziologia della meningoencefalite non è assolutamente attribuibile ad una disseminazione intracranica del colesteatoma (questa patologia non da' mai disseminazioni tipo metastatico intracraniche) come ipotizzato nell'ultimo ricovero, ma alla complicanza meningoencefalitica.
Ragion per cui hanno conclusivamente ritenuto che “L'analisi del caso permette quindi di evidenziare un preponderante ruolo concausale dell'inutile e negativo secondo intervento attuato presso l'Ospedale Micone nella progressione del quadro patologico osteomielitico con interessamento meningoencefalitico che ha condotto al decesso il Un intervento radicale di bonifica Per_8 tempestivamente attuato avrebbe dato al paziente concrete possibilità di risoluzione della patologia e quindi evitato la progressione settica”.
A nulla vale obiettare che, al momento della rimozione del colesteatoma, fosse già presente a livello della meninge una colonia batterica (“poi manifestatasi durante l'intervento”) perché il CCTTUU
pagina 17 di 34 hanno espressamente escluso, sia nella TC del 24/8 che nella RM del 7/9, l'evidenziazione di ernie meningee/meningoencefaliche aggettanti nella cassa timpanica, liquorrea nella cavità chirurgica o significative lesioni osteolitiche.
Del resto già nel corso del ricovero presso l'Ospedale Galliera tutte le indagini microbiologiche su sangue e liquor furono sempre negative per la ricerca di germi, virus e funghi patogeni.
A nulla vale obiettare “l'assenza di segni di osteomielite prima dell'intervento del 9/10/18 (sia a livello clinico, sia a livello radiologico) e durante l'intervento stesso” e, dunque, la natura rara della complicanza insorta (“in grado di colpire soprattutto soggetti immunodepressi e con un tasso di mortalità che si attesta nel range 0-20%, se non addirittura –secondo alcuni studi –fino al 50%, …il tutto come spiegato e dimostrato -sulla base della documentazione agli atti di causa e in forza di copiosa e pertinente bibliografia –nella relazione del 18/01/2025 a firma della Dott.ssa Persona_9
(Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, già Direttore della Struttura Complessadi Medicina Legale dell' e già Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' ”: il concetto di Pt_4 Pt_4 complicanza è infatti inutile nel campo giuridico. Quando si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile o non era evitabile: ed in tal caso integra gli estremi della "causa non imputabile" a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze" (Cassazione civile n. 13328/2015). E nel caso di specie il peggioramento del caso clinico era senza dubbio evitabile con un diverso approccio chirugico.
A nulla vale obiettare, poi, che il decesso sia da porre in relazione causale con le condizioni di salute pregresse del paziente.
Le condizioni generali del (affetto da patologia otologica evoluta verso una grave forma di Parte_2 osteomielite) erano certamente quelle di un soggetto fragile per la sua patologia di base (talessemia) ma l'unico fattore di rischio, in riferimento alle sopravvenute complicanze infettive, era la limitata capacità immunitaria determinata dalla splenectomia, fattore peraltro ben noto ai sanitari.
Il sig. era, infatti, affetto da talassemia major diagnosticata a 9 mesi di età e, per questa Parte_2 patologia, era stato continuativamente seguito prima dall'Ist. Gaslini e poi dal Centro CP_11 dell'Ospedale Galliera. Praticava da sempre terapia trasfusionale ogni 3 settimane, ed era stato splenectomizzato a 3 anni;
era in terapia ferrochelante ed aveva riportato tutte le conseguenze tipiche della talassemia (cirrosi epatica, trombosi portale e splenica con intervento di by pass dei circoli portale e sovraepatico nel 1987, portatore di calcolosi della colecisti, ipotiroideo in terapia con Eutirox dal 1981). Era sempre stato sotto stretto monitoraggio con RM epatiche e cardiache per valutare l'accumulo di ferro. Il cuore era dilatato ma con funzione sistolica conservata.
La condizione patologica pregressa del sig. rispetto all'evento morte è, tuttavia, sotto il Parte_2 profilo della casualità materiale (art. 41 c.p.), del tutto ininfluente (“In tema di responsabilità medica e professionale, le condizioni patologiche preesistenti devono essere riguardate come concause dell'evento, che, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità”, Cassazione civile n. 31058/2023).
La Corte Suprema di legittimità ha da tempo chiarito che l'indagine sulla rilevanza di fattori patologici naturali (quali lo stato di salute pregresso del paziente) rispetto all'evento morte si colloca (semmai), sul diverso piano della causalità giuridica, disciplinata, quanto a conseguenze risarcitorie dall'art. 1223
pagina 18 di 34 c.c.; in particolare (cfr. Cass. N. 15991/2011) ha confermato che, in ipotesi di decesso del paziente, la possibile compresenza di concause naturali, quanto alla loro incidenza sul piano risarcitorio delle possibili voci di danno azionabili, va affrontata distinguendo le seguenti ipotesi alternative:
a) “il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sè e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità;
b) il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale -riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”.
Nel caso in esame, la patologia di base del paziente (se ci si riferisce a quella otologica) non solo non era idonea ex sé a condurlo a morte in quel preciso contesto ma non ha neppure “concorso” a provocarla (il decesso è stato provocato non dalla disseminazione intracranica del colesteatoma ma dalla complicanza meningoencefalitica dell'osteomielite del basicranio, provocata esclusivamente da una scorretta opzione terapeutica. L'immunodepressione del paziente, derivante dalla talassemia, era uno stato di fragilità che avrebbe semmai, dovuto far propendere per un intervento radicale, proprio al fine di scongiurare il rischio di progressione della patologia in soggetto falcidiato, opzione certamente possibile, con una scelta terapeutica diversa).
Quindi le complicanze insorte non furono affatto, come sostenuto dai convenuti, “normali esiti attesi di trattamenti sanitari adeguati e tempestivi” ma esiti infausti provocati da trattamenti inadeguati.
Peraltro, la tesi secondo cui (avuto riguardo alla emoglobinopatia da cui era affetto il sig. ), il Parte_2 danno andrebbe in ogni caso ridimensionato in quanto “nel caso del Sig gli stessi Persona_1 CC.TT.UU. hanno affermato che l'aspettativa di vita del paziente ( a causa delle patologie di cui era affetto e, in particolare della emoglobinopatia ) era più limitata”, è senz'altro da respingere: basti osservare non solo che i consulenti si sono limitati ad affermare che l'emoglobinopatia da cui era affetto il negli anni '60 aveva prognosi assolutamente infausta a breve termine (mentre con il Parte_2 progredire delle conoscenze mediche e l'aggiungersi di nuove terapie i consulenti hanno affermato che emoglobinopatia ha oggi una prognosi migliore, pur avendo ancora una aspettativa di vita più limitata in funzione, soprattutto, dei danni che l'accumulo di ferro comporta a livello epatico e cardiaco) ma, ed è quel che più importa, il predicato “ridimensionamento” non avrebbe alcuna ragion d'essere nel caso di specie in quanto il danneggiato, nello specifico momento in cui si concretò l'errore medico, non era affatto già in condizioni invalidanti – per la sua emoglobinopatia - idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi (cfr. in tema Cassazione civile sentenza n. 29815/2024).
pagina 19 di 34 Pertanto le specifiche omissioni contestate ed accertate:
▪ nei confronti del paziente, poi deceduto, sono fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. per il medico (che agì con colpa) nonché fonte di responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1228 c.c. per l' che si avvalse del suo operato;
Controparte_14
▪ nei confronti dei parenti eredi della vittima, sono fonte di responsabilità, solo ex art. 2043, 2049 c.c., tanto per il medico quanto per la Struttura, perché, nei loro confronti, come è noto, la responsabilità è sempre extracontrattuale e non contrattuale: cfr. Cassazione civile n. 35062/2024).
Sul vincolo di solidarietà tra medico curante e struttura sanitaria in ordine al debito risarcitorio cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., 10787/2024 secondo cui “la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno).
Peraltro, con riguardo alla specifica posizione del dott. (che nell'intervento del 9/10/2018, rivestì CP_3 il ruolo di secondo operatore) è sufficiente ricordare che l'omissione/negligenza contestata non attiene ad uno specifico segmento dell'attività terapeutica rispetto alla quale il singolo operatore facente parte dell'equipe medica può professare la propria estraneità.
L'omissione/negligenza attiene alla “concezione” stessa dell'intervento: vale quindi il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “il medico componente della équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso” cfr. Cass. sent. 43828/2015; “In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla”, Cassazione penale n. 16094/2022.
In particolare, rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente (in un modo piuttosto che in un altro) sia corretta e sia compatibile con le condizioni di salute del paziente (Cassazione civile n. 2060/2018).
Ciò significa, quindi, che il secondo operatore, almeno per quanto riguarda la scelta del trattamento terapeutico da effettuare sul paziente, è soggetto allo stesso onere di diligenza del primo operatore, con cui condivide, quindi, la responsabilità circa la correttezza e l'opportunità della decisione.
Peraltro, nel caso di specie, tale onere di diligenza gravante in capo al dott. pur nella sua qualità CP_3 di secondo operatore, è reso ancora più pregnante se si tiene conto del fatto che: a) si trattava di un intervento programmato e non d'urgenza; b) egli era già stato in precedenza coinvolto nel trattamento pagina 20 di 34 del paziente, segnatamente in occasione del primo intervento del sig. in data 03/08/2018 in Parte_2 relazione al quale, peraltro, era stato primo operatore.
La conoscenza pregressa della situazione clinica del paziente implicava, quindi, un dovere di diligenza
“rafforzata” rispetto alla scelta terapeutica da effettuarsi.
3. Sui danni risarcibili
3.1. Danni iure proprio
Ai sig.ri e spetta anzitutto iure proprio il danno Parte_1 Parte_2 Parte_3 da perdita del rapporto parentale.
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale vi è infatti poco da dire (cfr. da ultimo Cassazione civile n. 3904/2025): la Cassazione ancora di recente ha infatti ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima.
In particolare, ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno cd. parentale in favore degli odierni attori facendo applicazione della Tabella a punti predisposta dal Tribunale di Milano, ultima versione. Gli importi dovuti sono dunque i seguenti:
Quanto al danno subito da Parte_1
pagina 21 di 34 il congiunto aveva 69 anni, era genitore della vittima ed era non convivente1; l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 20, ossia un punteggio superiore rispetto a quello medio2, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè i fratelli e ): Parte_2 Parte_3
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 20
Punti totali riconosciuti: 68
IMPORTO del RISARCIMENTO € 265.948,00
Quanto al danno subito da Parte_2 il congiunto aveva 47 anni, era fratello della vittima ed era non convivente;
l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè il fratello Parte_3
e la madre ):
[...] Parte_1 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 55
IMPORTO del RISARCIMENTO € 93.390,00
Quanto al danno subito da Parte_3 il congiunto aveva 44 anni, era fratello della vittima ed era non convivente;
l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 45 anni ed erano presenti 2 ulteriori componenti del nucleo familiare originario (e cioè il fratello Parte_2
e la madre ):
[...] Parte_1
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
pagina 23 di 34 Punti totali riconosciuti: 55
IMPORTO del RISARCIMENTO € 93.390,00
Sul predetto importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995).
Spetta, inoltre, agli attori, iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e relativo alle spese sostenute ante causam per l'accertamento della responsabilità (spese di atp, contributo unificato e bollo) che costituiscono posta di danno emergente: dunque, in favore degli attori in solido, va riconosciuto, oltre alle spese di iscrizione a ruolo della causa, il compenso liquidato al C.T.U. dott. di € 2.746,23 oltre accessori di legge, il compenso liquidato al C.T.U. dott. Persona_2 Persona_3 di € 2.746,23 oltre accessori di legge e il compenso liquidato al C.T.U. dott. di € Parte_7 2.763,23.
Quanto ai compensi dovuti ai ctp ( sempre ripetibili se necessarie e non eccessive, cfr. Cassazione civile n. 26729/2024) parte attrice non ha allegato (neppure con gli scritti conclusivi) fatture o proforma ma ha chiesto “la condanna alla corresponsione dei compensi spettanti ai consulenti di parte, Prof. dott. e dott. di cui si sono dovuti necessariamente avvalere i Persona_4 Persona_5 ricorrenti, ad oggi non fatturate (per disponibilità ad attendere esito del giudizio), somma da ragguagliarsi al compenso determinato per i CCTTUU, aumentato del 100% tenendo conto delle riduzioni previste per questi tenuto conto della funzione pubblica espletata (a differenza di un libero professionista”).
Appare giusto allinearsi alla liquidazione giudiziale ma non certo raddoppiarla. Spetta dunque, a tale titolo, agli attori l'importo di € 2.746,23 oltre accessori di legge per ciascuno consulente del cui operato si sono avvalsi.
Sugli importi sopra indicati spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi o dall'odierna liquidazione quanto ai compensi per i ctp.
3.2. Danni iure haereditatis
Con riguardo al danno reclamato jure haereditario, gli attori chiedono:
il risarcimento del danno biologico /catastrofale; il risarcimento del danno da invalidità temporanea.
Si tratta di tre poste di danno differenti.
pagina 24 di 34 Il danno biologico terminale e il danno catastrofale costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, e derivano dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”) patito in vita dal de cuius.
Danno biologico terminale e danno catastrofale non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima, a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica, medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto.
Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità (“occorre considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte; lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un “futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute”, Cassazione civile n. 21799/2025).
La giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha per lo più indagato sul suo “tempo minimo” e, così, ha richiesto, per la sua configurabilità, che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo (con un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia).
Non vi sono, invece, precedenti significativi sul suo “tempo massimo” (e questo perché i casi giunti fino in Cassazione si sono per lo più occupati dell'ipotesi inversa, in cui vi erano state solo poche ore/giorni di sopravvivenza): a tale proposito si ha solo un'indicazione, che proviene dalle Tabelle in uso del Tribunale di Milano, che considera convenzionalmente liquidabile (a tale titolo) un numero di giorni massimo di 100 (oltrepassati i quali - si legge nella Relazione alle Tabelle – il danno non cessa di essere liquidabile ma lo è ad altro titolo, ossia a titolo di invalidità temporanea).
Sulla “validità” di tale tetto massimo convenzionalmente stabilito la Cassazione ancora non si è espressa: quel che è importante sottolineare è che, in ogni caso, si tratta di risarcire la salute danneggiata che non recupera (cioè non “migliora”) né si “stabilizza”, ma degrada verso la morte. Per tutto il tempo in cui ciò si verifica.
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.
L'accertamento di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. pagina 25 di 34 Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno terminale – è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”.
Deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia, in altri termini, dev'essere stata lucida.
Il danno da invalidità temporanea, trasmissibile agli eredi, si colloca, invece, fuori da questo specifico contesto “terminale”: è quello subito “durante il tempo della malattia” prima che la stessa degradi inesorabilmente verso la morte.
Detto, ciò, nel caso di specie, il Collegio Peritale ha evidenziato come, quantomeno durante la prima fase di ricoveri, quando il sig. era pienamente cosciente, è possibile ritenere che costui “vi si Parte_2 fosse sottoposto nella più che ovvia convinzione e speranza di porre rimedio alla grave situazione in cui versava” (cfr. relazione peritale, pag. 48).
Questo (anche) perché, l'otomastoidite cronica colesteatomatosa, patologia diagnosticata al sig.
e per la quale lo stesso si era sottoposto ai primi interventi a partire dall'agosto 2018, non era, Parte_2 di per sé, mortale: ciò che invece ha caratterizzato il quadro clinico del sig. come Parte_2 estremamente grave era l'osteomielite complicata del basicranio, ulteriormente evoluta drammaticamente in una meningoencefalite – e cioè un'infezione di natura batterica – la cui inesorabile progressione lo ha portato inevitabilmente alla morte.
Quindi, per tutta la prima fase dei ricoveri (quando vi era “lucidità”), non vi fu alcuna “agonia” strettamente rilevante ai fini del danno catastrofale. E questo vale sicuramente fino all'intervento presso l'Ospedale di in data 24.01.2019 (cfr ctu “Il all'intervento di del CP_7 Parte_2 CP_7 23/01/2019 era pienamente cosciente e pertanto vi si sottopose nella più che ovvia convinzione e speranza di porre rimedio alla grave situazione in cui versava”).
Quando poi la situazione precipita, è lo stato di lucidità che venne a mancare.
A partire dal ricovero presso l'Ospedale Galliera del 27/03/2019 per “idrocefalo sovratentoriale pregressa leptomeningite, thalassemia Major flutter atriale”, il sig. viene descritto come in Parte_2 precarie condizioni di coscienza, confuso ed a tratti disorientato. Sebbene egli presenti durante detto ricovero qualche momento di maggiore lucidità, l'evoluzione è stata nel senso di una progressiva condizione di stato soporoso fino alla fase di finale sedazione.
pagina 26 di 34 Il Collegio Peritale conclude, dunque, affermando che “dagli atti non è possibile evidenziare un momento nel quale il paziente, già in fase pre-terminale/terminale, fosse in una condizione di lucidità tale da avvertire con consapevolezza l'approssimarsi della propria fine” (cfr. relazione peritale, pag. 49).
Alla luce di quanto esposto, non risultano quindi sussistenti i presupposti per riconoscere in capo al sig.
la sussistenza di un danno morale\catastrofale o da lucida agonia iure haereditaris Persona_1 trasmissibile agli eredi.
Spettano invece il danno biologico terminale, che, come sopra detto, sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (Cass. 21060/16) e il danno da invalidità temporanea.
Nel caso di specie, tra la data dell'intervento del 9/08/18 – individuato come fattore causale necessario per la progressione della malattia che ha portato alla morte del paziente – e il decesso del sig. Parte_2 è decorso un periodo di più di 8 mesi.
In questo periodo il sig. ha subito un periodo di ricoveri/dimissioni/ interventi (in cui ha Parte_2 convissuto con la malattia in maniera piò o meno stabile) e poi una fase di inesorabile progressione della lesione del suo bene salute fino alla morte.
In particolare, verrà riconosciuto:
▪ un danno da invalidità temporanea, trasmissibile iure haereditatis, per il periodo compreso tra il 9 agosto 2018 (data dell'intervento) presso il fino al Controparte_8 26.03.2019, data che precede il ricovero presso SC Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera: questo è un periodo in cui il sig. ha subito un' ospedalizzazione alternata a momenti di Parte_2 dimissione, per la cura del suo disturbo (e non solo: tra i due ricoveri per motivi legati a motivi di flogosi, vi è un ricovero in seguito a caduta e conseguente frattura peritrocanterica del femore destro con intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con viti e placche presso la S.C. Ortopedia Ospedali Galliera dal 19/12/2018 al 2/01/2019. Frattura avvenuta in seguito a caduta per episodio vertiginoso, facilmente attribuibile alle condizioni generali del soggetto); per la sua concreta liquidazione si opterà per il riconoscimento di una ITP al 50% con punto base pari ad euro 115 (per l'intero periodo di gg. 231, andando così a compensare periodi di maggiore limitazione sul piano dinamico relazione a periodi di minore limitazione sul piano dinamico relazione): per un totale di euro 13.282,50;
▪ un danno biologico terminale, trasmissibile iure haereditatis, per il periodo compreso tra il 27/03/2019, data del ricovero presso SC Neurochirurgia dell'Ospedale Galliera, fino al decesso avvenuto in data 22/06/2019: questo è (l'unico) periodo i cui il sig. ha subito un danno Parte_2 terminale strettamente inteso, perché la lesione della salute è stata di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte. Per la liquidazione, si applicherà, come valore di riferimento per ogni giorno di invalidità, l'importo massimo previsto dalle Tabelle di Milano (depurato della quota sofferenza soggettiva, e quindi euro 126,00) quintuplicato (€ 126,00 x5 = € 630) per i primi 80 giorni e sestuplicato per gli ultimi otto giorni di vita (€ 126,00 x6 = € 756). Si arriva pertanto alla seguente liquidazione: euro 630x 80 + 756x8 = euro 56.448,00. Trattasi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. che appare congrua, tenendo conto del fatto che le Tabelle di Milano per il danno terminale (comprensivo del catastrofale, assente nel caso in esame) prevedono una liquidazione per i primi tre giorni pagina 27 di 34 fino ad un massimo di € 35.247,00 e per i restanti 85 € 59.663,00, per un totale massimo di euro 94.910.
Sulla bontà del criterio liquidatorio adottato per il danno biologico terminale, si vedano Cassazione civile n. 17577/2019; Cass. 18163/07; Corte App. Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che hanno riconosciuto alla vittima (incosciente) a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza;
Trib. Milano, Sez. I, 12 aprile 2019, in Pluris, che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma. Sulla necessità di valorizzare adeguatamente tale posta di danno fuori da rigidi automatismi che discendano dalla pura e semplice applicazione del punto tabellare cfr., in ultimo, Cassazione civile n. 21799/2025.
Tali poste di danno andranno maggiorate di rivalutazione ed interessi come sopra indicato, ed andranno riconosciute in favore degli attori in base alle rispettive quote ereditarie
Non vi sono ulteriori poste di danno riconoscibili a titolo non patrimoniale posto che:
▪ Sul “danno morale”: la componente di sofferenza soggettiva è già remunerata all'interno dell'importo previsto per ogni giorno di ITT, per il periodo liquidato a titolo di invalidità temporanea (mentre nulla spetta, a titolo di sofferenza morale soggettiva, per gli ultimi giorni di vita). Non sussistono, poi, presupposti per procedere ad una (ulteriore) personalizzazione del danno sotto il profilo morale-soggettivo poiché non sono state allegate dagli attori circostanze tali da dimostrare un turbamento interiore più intenso rispetto a quello che normalmente i soggetti si trovano a sopportare in conseguenza di identica evoluzione clinica;
▪ Sul “danno da mancato consenso informato”: dall'esame della cartella clinica risulta che il sig.
abbia firmato “la dichiarazione di volontà al trattamento sanitario” e fosse stato Parte_2 informato sulla tipologia di anestesia che gli sarebbe stata di conseguenza somministrata in occasione dell'intervento dell'consenso informato per l'intervento del 9/19/2018 (cfr. pagg. 63 ss., doc. 5, fasc. . Parimenti non può essere riconosciuto l'invocato danno per la CP_1 violazione della legge in materia di cure palliative e terapia del dolore, in quanto non sufficientemente circostanziato né dimostrato;
Per quanto riguarda il “danno da perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica”, pare opportuno procedere all'analisi delle distinte voci prospettate:
▪ anzitutto è stato rivendicato il danno da perdita delle retribuzioni, dall'intervento fino alla morte. Trattasi di un danno patrimoniale da mancato guadagno. Dai documenti prodotti risulta, tuttavia, solo che il sig. , operaio, percepisse uno stipendio medio di circa 850 euro al Parte_2 mese (cfr. due buste paga, All I, pt. 4, pagg. 17 ss.) e che poco prima del decesso, precisamente in data 14.06.2019, il contratto di lavoro si risolse per fine del periodo di comporto (cfr. lettera licenziamento, All I, pt. 4, pag. 15). Quindi, fino a quella data, è presumibile ritenere che il sig. , in quanto lavoratore dipendente, avesse comunque Parte_2 percepito una qualche indennità economica erogata da un ente pubblico previdenziale. Non è pertanto possibile individuare un danno – così come prospettato da parte attrice – pari all'intera retribuzione moltiplicata per i mesi intercorsi dall'intervento alla morte. Inoltre, non sono state allegate specifiche circostanze o prodotti documenti sulla base dei quali, da un lato, poter ritenere che per l'intero periodo da ottobre 2018 a giugno 2019 il sig. non abbia mai Parte_2
pagina 28 di 34 lavorato, né poter effettuare il calcolo differenziale tra l'intera retribuzione e quanto percepito a titolo di indennità di malattia. Tale posta di danno non può quindi essere riconosciuta;
▪ quindi è stato rivendicato un danno relativo alle retribuzioni “perse” dal sig. dal giorno Parte_2 del decesso fino all'età pensionabile. Trattasi di un danno (patrimoniale) che, beninteso, non coincide affatto con la perdita delle eventuali “elargizioni” periodiche su cui i parenti del de cuius poteva contare finché questi era in vita. È invece un danno patrimoniale non ancora maturato nella sfera dell'avente diritto al momento del suo decesso e quindi non trasmissibile iure hereditatis agli eredi. Sul punto si osservi che l'attuale impostazione della responsabilità civile è incentrata sulla riparazione del pregiudizio subito dalla vittima, che presuppone necessariamente la sopravvivenza del danneggiato. A ben guardare le premesse argomentative per cui si giunge al rigetto di tale pretesa sono le medesime sulla cui base si afferma l'irrisarcibilità del cd. danno tanatologico (rispetto a tale ipotetica posta di danno le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la perdita della vita è oggetto di un diritto del titolare
“insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio”,cfr. SS. UU. sent. n. 15350/2015). Dunque, proprio a causa del definitivo contestuale venir meno del soggetto, il danno avente ad oggetto le retribuzioni future non incamerate dal sig. a causa della sua morte prematura non si è prodotto nella sua sfera Parte_2 giuridica e quindi il relativo risarcimento non è reclamabile dagli eredi, odierni attori;
▪ infine è stato reclamato un danno da perdita della capacità lavorativa generica del sig. Parte_2
(che può essere, a seconda dei casi, danno di natura non patrimoniale o patrimoniale e consiste nella lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini,) ma che presuppone, evidentemente, la “sopravvivenza” all'illecito del soggetto leso e non certo il suo decesso. Quindi non può essere riconosciuto.
Per quanto concerne, infine, le spese mediche sostenute da e calcolate dagli attori in Persona_1 maniera forfettaria nella cifra di €.2.000,00, tale posta di danno emergente non può essere riconosciuta in quanto non puntualmente documentata.
4. Sulla domanda svolta in via di subordine da parte convenuta CP_3
Parte convenuta svolge in via subordinata, per l'ipotesi in cui sia accertata la propria responsabilità, la seguente domanda: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del Dott. per i fatti controversi – accertare l'eventuale grado di responsabilità e CP_3 di colpa nella causazione dell'evento e, per l'effetto, limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità e, sempre per l'effetto, dichiarare l Parte_8 responsabile dell'operato del Dott. ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. e CP_3 tenuta al risarcimento dei danni ai ricorrenti come accertati nel corso del giudizio”.
Parte convenuta chiede, quindi, in primo luogo l'accertamento della propria quota di CP_3 responsabilità nella causazione del danno e, di limitare proporzionalmente a tale quota il quantum del risarcimento dovuto;
in secondo luogo, rispetto a tale quota di risarcimento, chiede di dichiarare tenuta l' al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017 e dell'art. 1228 c.c. Parte_8
pagina 29 di 34 Sul punto è bene ricordare come l'accertamento delle singole quote di responsabilità è certamente ammissibile ma solo e ai limitati fini di consentire, al condebitore che paghi eventualmente l'intero, l'azione di regresso nei confronti del corresponsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c. (e non certo, nei confronti del danneggiato, per “limitare il risarcimento dei danni in ragione della corrispondente percentuale di responsabilità”).
In forza di tale norma, infatti, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno con la conseguenza che, una volta ritenuto che i vari soggetti danneggianti sono solidalmente tenuti al risarcimento – nel caso di specie il sanitario ex 2043 c.c. e la struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. –, operano i principi propri della responsabilità solidale (cfr. supra, par. 3, sul vincolo di solidarietà tra sanitario e struttura sanitaria in ordine al debito risarcitorio Cass. civ., Sez. III, Ord., 10787/2024).
A mente dell'art. 1292 c.c., ciascun condebitore può essere costretto all'adempimento per la totalità, sussistendo in capo al creditore la facoltà di scelta rispetto a quale dei coobbligati rivolgersi per il pagamento dell'intero.
Gli odierni attori, quindi, possono chiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento alternativamente al medico curante dott. o alla struttura sanitaria Ospedale Micone, CP_3 salvo poi il diritto di regresso del condebitore adempiente nei confronti dell'altro in misura proporzionale alla quota di responsabilità accertata.
Per il resto, in punto di determinazione delle quote di responsabilità, funzionale alla regolazione dei soli rapporti interni tra debitori solidali, non può che richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte di legittimità in forza del quale, in mancanza di prova da parte del solvens circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro, deve trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali.
Calando tali principi nell'ambito della responsabilità sanitaria, la Suprema Corte (Cass. n. 28987\2019) osserva che avvalendosi la struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente la responsabilità della stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova radice nel rischio di impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.
In particolare, osserva la Corte, la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura;
ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la stessa ed il medico, presunzione che potrà CP_15 essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice. In assenza di tale prova l'ente dovrà essere ritenuto corresponsabile, sul piano dei rapporti interni, secondo la presunzione di pari contribuzione al danno di cui sono espressione l'art. 1298, comma 2° c.c. e l'art. 2055, comma 3° c.c. Diversamente opinando infatti, chiariscono i giudici, una rivalsa integrale della nei confronti del medico farebbe carico al solo sanitario del rischio CP_15 d'impresa, invece gravante sull'azienda, dovendo la stessa conformarsi a criteri di organizzazione e gestione oggettivi distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico. In applicazione di tali principi, non ritenendo che la condotta del dott. per quanto colposa, sia stata imprevedibile e CP_3
pagina 30 di 34 del tutto dissonante, le quote di ripartizione interna delle responsabilità dei singoli condebitori solidale è pari al 50%.
5. Sull'azione di garanzia svolta nei confronti di Controparte_4
[...] sostiene l'inoperatività della polizza n. IITDMM15B2032123001008 invocata dal Dott.
[...] CP_3 (avente ad oggetto la "Assicurazione per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di ") per una assorbente questione: la sua efficacia operativa sarebbe Parte_13 subordinata al verificarsi dei presupposti delineati dall'art. 3 cga (tutti inesistenti nel caso in esame) e cioè che:
▪ sia stata proposta azione di surrogazione da parte della compagnia assicurativa della struttura sanitaria nei confronti del medico;
▪ ovvero sia stata esperita azione di rivalsa da parte della stessa azienda sanitaria in conseguenza di danni erariali;
▪ in tale azione di rivalsa siano comprese perdite patrimoniali in capo all'azienda determinate da colpa grave dell'assicurato;
▪ in ogni caso, l'assicurato sia stato dichiarato responsabile di tali danni per colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.
Secondo il dott. con siffatta interpretazione la Compagnia d'Assicurazione pretenderebbe CP_3 sostanzialmente di fare come se quella polizza in realtà non esistesse, nel senso che, a suo dire, coprirebbe in realtà ipotesi residualissime di responsabilità sanitaria nelle quali non rientrebbe la presenta (“Insomma, arriva a porre il Dott. alla stregua di un medico che invece non ha CP_4 CP_3 sottoscritto alcuna polizza. Ne deriva che tutte le eccezioni di pretesa inoperatività della polizza de qua andranno rigettate sulla base dell'eclatante nullità delle clausole da cui le fa discendere CP_4 poiché, altrimenti, interpretare le stesse nel senso voluto dalla Compagnia priverebbe di concreta tutela l'assicurato; e questo effetto è pianamente escluso tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza in materia” cfr. comparsa conclusionale).
La tesi sostenuta dal dott. non può essere condivisa e sussiste, nel caso in esame, l'inoperatività CP_3 della polizza in questione.
Il medico strutturato, infatti, non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi assicurare per colpa grave al solo fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa.
La Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., ha effettuato un importante intervento esplicativo in ordine agli obblighi assicurativi del personale sanitario, chiarendo che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo "non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti", rispondendo in ogni caso la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga.
L'obbligo assicurativo di tali sanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la Corte, dovendo questi ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa
o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti".
Con sentenza n. 182/2023 e con ordinanza n. 177/2024 (ad ancora, di recente, sentenza n. 170/2025), in particolare, la Corte affronta, in via incidentale, il tema della responsabilità professionale pagina 31 di 34 degli esercenti la professione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a carico degli stessi alla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli - Bianco).
Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciati dalla legge viene innanzitutto delineata la natura della responsabilità civile connessa alle prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale" (per le "strutture sanitarie" che "nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono dell'opera di esercenti la professione sanitaria") ed in "extracontrattuale" (per l'"esercente la libera professione" che "opera nell'ambito di una struttura" ma che "non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente").
"Su questa trama", prosegue la Corte, "si innestano gli obblighi assicurativi previsti dall'"art. 10 della legge 24/2017" con riferimento a tre categorie di soggetti:
▪ Strutture Sanitarie
Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative (o di adottare "analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "sia da fatto proprio" (ad esempio "carenze organizzative") "sia da fatto altrui" in riferimento ai "prestatori d'opera" di cui si avvalgono.
In particolare, le strutture sanitarie hanno, per quanto di interesse, l'obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023)
Come chiarito, «il primo tipo di rischio forma oggetto di un'assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell'art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato» (sentenza n. 182 del 2023).
▪ Medici Liberi Professionisti
La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non è inserita in una "organizzazione complessa eterodiretta", governando in modo "personale" e "autonomo" il rischio, deve assicurarsi, a tutela dei pazienti, "autonomamente".
▪ Medici strutturati
La Corte sottolinea come gli stessi "non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti" essendo la relativa responsabilità coperta dall'assicurazione (o analoga misura) della struttura sanitaria. Detti medici, semmai, devono stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione "per colpa grave" al fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti".
L'obbligo assicurativo – previsto dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017 – grava infatti sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché «si vuole che i costi dell'assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del [medico] verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza n. 182 del 2023).
pagina 32 di 34 Questa è la ragione per cui si esclude l'"azione diretta" da parte del danneggiato "nei confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato" per la chiara ragione che essa "copre debiti del medico" legati all'esercizio di azioni "di rivalsa e responsabilità amministrativa" (successive all'esperimento vittorioso delle azioni risarcitorie da parte del danneggiato) estranee in quanto tali all'interesse del paziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei confronti della Compagnia.
Questa è la ragione per cui va parimenti esclusa la "chiamata in giudizio" da parte dello stesso medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato) della Compagnia, dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azioni eventualmente esercitate in altro e successivo procedimento e non dalla richiesta risarcitoria del danno formulata dal paziente.
In altri termini, il medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria, va senza dubbio riconosciuta la facoltà di citare l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, ma non quella che presta la copertura per l'azione di rivalsa e di responsabilità contabile.
Segue l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal Dott. poiché ai sensi del contratto CP_3 sottoscritto dall'assicurato perché non v'è sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ogni ulteriore domanda svolta da resta assorbita. CP_4
6. Spese di lite
Le spese di lite sostenute dagli attori vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate in base a tariffa sia per l'odierno giudizio (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) che per la fase di atp (Procedimento di istruzione preventiva, scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase).
Le spese di lite inerenti la chiamata in causa di vanno poste a carico del dott. Controparte_4 per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, CP_3 scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità solidale di in persona del Direttore Generale pro-tempore, e CP_1 del dott. in relazione ai fatti per cui è causa (e, per quanto riguarda i rapporti Controparte_3 interni, in misura pari al 50% ciascuno); per l'effetto dichiara tenuti e condanna in persona del Direttore Generale pro-tempore, e del CP_1 dott. in solido tra loro, a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno i Controparte_3 seguenti importi:
pagina 33 di 34 ▪ in favore dei sig.ri e , iure haereditatis, € Parte_1 Parte_2 Parte_3
13.282,50 a titolo di danno da invalidità temporanea ed € 56.448,00 a titolo di danno biologico terminale oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva (da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, pari al 50% in favore di , al 25% in Parte_1 favore di e al 25% in favore di ) Parte_2 Parte_3
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del Parte_1 rapporto parentale € 265.948,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita Parte_2 del rapporto parentale, € 93.390,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore di , iure proprio, a titolo di danno non patrimoniale da perdita Parte_3 del rapporto parentale € 93.390,00 oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva;
▪ in favore dei sig.ri , e , iure proprio, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolo di danno patrimoniale € 2.746,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. € 2.746,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al Persona_2 C.T.U. dott. ; € 2.763,23 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al Persona_3 C.T.U. dott. € 2.763,23 oltre accessori di legge per compenso ctp Prof. dott. Parte_7
€ 2.763,23 oltre accessori di legge per compenso ctpdott. Persona_4 Persona_5 oltre spese di iscrizione a ruolo per la causa di atp;
oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva (il tutto da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, pari al 50% in favore di al 25% in favore di e al 25% in favore di Parte_1 Parte_2
) Parte_3
▪ rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4
▪ condanna in persona del Direttore Generale pro-tempore, e a CP_1 Controparte_3 rimborsare ad e , in solido tra loro, le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite, che si liquidano in € 18.420,00 per compenso professionale relativo al presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, ed € 3.846,00 per compenso professionale relativo al giudizio di atp. Con distrazione in favore degli avv.ti Michele Scolamiero e Ciro Pacilio dichiaratisi antistatari;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite, Controparte_3 Controparte_4 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 01/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla prova della convivenza, la carta d'identità della sig.ra e i vari documenti della cartella clinica del sig. Pt_1
riportano residenze anagrafiche diverse, Via Martiri del Turchino per la prima e via Carlo Orgiero per il secondo Parte_2 (cfr. all. 1 pt. 4, pag. 4 e all. 1 pt. 1 pag. 480, fasc. att.). Sebbene la residenza effettiva possa non coincidere con quella anagrafica, quest'ultima costituisce senza dubbio un indice presuntivo. Rispetto a tale presunzione parte attrice si è limitata ad affermare genericamente che la sig.ra convivesse con il sig. senza allegare specifiche e Pt_1 Persona_1 puntuali circostanze da cui poter desumere un rapporto di effettiva coabitazione. 2 Si è ritenuto congruo attribuire cinque punti in più rispetto al valore medio poiché risulta documentato che la sig.ra Pt_1 abbia sofferto di una sindrome depressiva a seguito della morte del figlio (cfr. all. 1 pt. 4., pagg. 19 ss., fasc. att.). Tale circostanza può essere valorizzata come indice presuntivo per ritenere sussistente un legame affettivo tra il sig.
[...]
e la sig.ra più intenso della media e quindi per giustificare una liquidazione più consistente del danno da Per_1 Pt_1 perdita del rapporto parentale. Si precisa che detto incremento risarcitorio è destinato a liquidare in forma personalizzata il danno da perdita parentale e non è espressione di una liquidazione per un danno biologico strettamente inteso, qualificabile come lesione alla sfera psichica – autonoma posta di danno di cui non si chiede risarcimento in questa sede – subito dalla sig.ra come conseguenza immediata e diretta della morte del figlio. Pt_1 pagina 22 di 34