Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2339 del 2025, proposto da
IN HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n.0061146 del SUI Prefettura di Napoli del 13.02.2025 di rigetto della regolarizzazione ex art.103, co.1, d.l. 34/2020, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente ricorso è controversa la legittimità del provvedimento Prot. n.0061146 del SUI Prefettura di Napoli del 13.02.2025 di rigetto della istanza di regolarizzazione ex art.103, co.1, d.l. 34/2020 richiesto nell’interesse della ricorrente e riguardante un rapporto di lavoro come assistente alla persona del datore di lavoro.
2. Rappresenta la ricorrente che le parti venivano convocate per il giorno 11.09.2024 ma all’appuntamento si presentava la sola lavoratrice in ragione del decesso medio tempore avvenuto della datrice di lavoro.
In quella occasione, la ricorrente depositava la documentazione relativa alla sua identità (passaporto), al possesso del requisito alloggiativo ed alla sua presenza in Italia prima di marzo 2020, la certificazione medica attestante lo stato di salute della persona da assistere e che ne aveva chiesto la regolarizzazione, nonché le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri amministrativi (marca da bollo, F24 di €500,00). Tuttavia non veniva sottoscritto il contratto di soggiorno prodromico al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. In data 11.10.2024, il SUI notificava all’interessata un preavviso di rigetto in quanto il certificato medico prodotto non era idoneo a dimostrare le condizioni di salute della persona da assistere in quanto non rilasciato “da un medico convenzionato con il SSN ”, invitando le parti a far pervenire osservazioni entro 10 giorni.
In riscontro alla detta comunicazione, veniva inoltrata ulteriore documentazione medica rilasciata da medico convenzionato con il SSN del Distretto 20 dell’ASL di Caserta; sulla scorta di tale integrazione, l’amministrazione - in data 07.11.2024 - invitava il distretto sanitario a far conoscere se il medico firmatario del certificato fosse, nell’anno 2020, effettivamente convenzionato con l’ASL.
Quest’ultima, in data 16 gennaio confermava che con il predetto sanitario effettivamente esisteva un rapporto di convenzionamento.
In data 21 gennaio 2025 l’amministrazione inviava un ulteriore preavviso di rigetto rilevando che la certificazione medica non fosse “ sufficiente ai fini della dimostrazione di una condizione inequivocabile di non autosufficienza ”.
Secondo l’amministrazione, era necessario allegare prova dell’acquisto di presidi sanitari e farmaci.
3. Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il provvedimento per molteplici profili di violazione die legge ed eccesso di potere.
Deduce, in particolare, la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente rigettato la pratica di emersione sulla scorta dell’inidoneità della certificazione medica, ritenendo necessaria la “prescritta certificazione di invalidità INPS attestante la limitazione dell’autosufficienza già dal 12.8.2020 ”, laddove la circolare del Ministero dell’Interno n.4623 del 17.11.2020 precisa che “ la limitazione dell’autosufficienza …può essere attestata dal medico iscritto al SSN o da una struttura pubblica ”.
4. Il ricorso è fondato, come peraltro anticipato in sede cautelare.
Il diniego impugnato fonda sul rilievo che: “non è dimostrata la sussistenza dei requisiti prescritti dal dettato normativo necessari alla favorevole definizione del procedimento amministrativo: in particolare, la documentazione prodotta permane carente della prescritta certificazione di invalidità INPS attestante la limitazione dell'autosufficienza già dal 12.8.2020”.
La circolare del Ministero dell’Interno n.4623 del 17.11.2020 precisa, tuttavia, che “ la limitazione dell’autosufficienza …può essere attestata dal medico iscritto al SSN o da una struttura pubblica ” e che tale attestazione è stata resa in sede procedimentale.
5. Ciò posto, in presenza di detta certificazione le ulteriori richieste di elementi di fatto idonei a comprovare l’effettiva limitazione dell’autosufficienza del datore di lavoro, invalse nella prassi delle amministrazioni, appaiono sproporzionate ed in contrasto con l’orientamento dell’Amministrazione espresso nella detta circolare nonché nella finalità della stessa normativa volta alla sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari.
6. Relativamente al diniego di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso in esame, il decesso del datore di lavoro, nelle more della conclusione del procedimento di emersione, costituisce presupposto per la valutazione dei requisiti in possesso della ricorrente che aspira ad acquisire detto titolo.
In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
7. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
GE NT, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | TI DE |
IL SEGRETARIO