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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa ER ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7829 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Daniele Taveri e Parte_1
Serio Contino;
- attori – contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
Anna De Giorgi;
- convenuto–
Nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace –
Nonché contro
; Controparte_3
- convenuto contumace –
*****
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il la e il chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'annullamento e in subordine la disapplicazione del provvedimento con cui veniva annullata l'iscrizione anagrafica nel Comune di e per l'effetto la condanna ad iscrivere la sig.ra CP_1
nei registri anagrafici di con decorrenza dal 08.03.2024. Parte_1 CP_1 In particolare, deduceva che dopo aver comunicato il cambio della propria residenza nel
Comune di indicando via F. Milizia n. 72, il 18.06.2024 riceveva comunicazione con cui CP_1
l'Ufficiale di Anagrafe del Settore Servizi Demografici e Statistici della Città di disponeva CP_1
“di annullare l'iscrizione anagrafica, di darne comunicazione al comune di Melendugno per la re-iscrizione e di segnalarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza”. Precisava, altresì, di non aver mai ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Sosteneva, dunque, l'illegittimità del provvedimento di annullamento dell'iscrizione presso l'anagrafe di stante la formazione del c.d. “silenzio CP_1
assenso”.
Si Costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea e la Controparte_1
conferma del provvedimento impugnato.
La e il ministero non si sono costituiti e il giudizio è proseguito Controparte_2
nella
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 11.11.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre considerare che l' annullamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente produce effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone interessate, posto che la stessa incide sull'esercizio di diritti civili e politici, quali in particolare il diritto di voto, il diritto alla tutela della salute, alla scelta del medico di base, sul diritto ad avere contributi o beneficiare di riduzioni/esenzioni previsti a livello locale a favore dei soli residenti.
Proprio in ragione dell'importante impatto che può avere sulla vita del cittadino, la legge condiziona l'adozione del provvedimento in questione a puntuali e rigorosi adempimenti da parte della popolazione residente per irreperibilità dell'Amministrazione
Comunale prima di procedere alla cancellazione di un soggetto dall'anagrafe della popolazione residente.
La materia è regolata dall'art. 11 e 18 bis del D.P.R. 223/1989. Infatti, l'art. 11 prevedendo le ipotesi in cui viene disposta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente prevede la stessa nei casi di “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”
(lett. c) art. 11 D.P.R. 223/1989).
L' art. 18 bis del predetto D.P.R. rubricato “Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti” dispone:”1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)”.
Applicando tali coordinate normative alla fattispecie in esame, si osserva che il provvedimento prot. n 109234/2024 con cui viene disposto l'annullamento dell'iscrizione anagrafica della popolazione residente adottato dal appare illegittimo, non Controparte_1
risultando emesso nel rispetto della procedura sopra delineata.
Sul punto si osserva che l'attrice ha lamento di non aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e di aver ricevuto solo la nota di protocollo n.
68435/2024 con cui veniva disposto l'annullamento dell'iscrizione all'anagrafe dei residenti del comune di CP_1
Il convenuto ha sostenuto di aver comunicato il preavviso di rigetto mediante CP_1
lettera raccomandata a/r spedita presso l'indirizzo indicato dall'attrice quale residenza nel comune di la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza in data CP_1
03.06.2024. Tuttavia, quanto dedotto dal convenuto non trova riscontro probatorio nella CP_1
documentazione in atti non essendo stato prodotta la copia della c.d. CAD dalla quale sarebbe stato possibile evincere con certezza, le ragioni della mancata consegna, la data di avvenuto deposito e la data di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
A ciò va aggiunto che nessuna efficacia può essere riconosciuta alla comunicazione effettuata dal comune a mezzo di email in quanto ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione, gli atti recettizi (tra cui figura il provvedimento a contenuto sfavorevole e pure il preavviso di rigetto) devono essere trasmessi con modalità atte a comprovare la conoscenza (o quantomeno la presunzione di conoscenza) da parte del destinatario, modalità che, nel dominio delle comunicazioni elettroniche, esigono il recapito presso il domicilio digitale nella sua accezione normativa ex art. 6 del d.lg. n. 82/2005, ovvero a un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Consiglio di Stato sez. III, 10/01/2025, n.92). Nel caso di specie occorre inoltre rilevare che la comunicazione, contente il preavviso di rigetto, sarebbe stata comunque inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria diverso da quello indicato dall'attrice nella dichiarazione di residenza.
Ne consegue, dunque, l'impossibilità da parte di quest'ultima di avere effettiva contezza del provvedimento di preavviso di rigetto.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 18 -bis del D.P.R. n. 223/1978 deve ritenersi conforme la situazione di fatto indicata dall' attrice nella dichiarazione del 08.03.2024.
In conclusione, dovendosi disapplicare il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica prot. n. 109234/2024 del 18.06.2024 con cui il aveva Controparte_1
disposto l'annullamento dell'iscrizione anagrafica della popolazione residente in quanto illegittimo perché emesso in violazione in violazione dell'art. 18 bis del D.P.R. n. 223/1989, dovendosi considerare conforme allo stato di fatto quanto dichiarato dalla parte istante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi del DM 55/2014, in base al valore della domanda ed alle attività concretamente svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 7829/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il provvedimento impugnato;
b) condanna i convenuti in solido a rifondere all' attrice le spese del giudizio che liquida nell'importo di 700,00, per compenso, ed euro 518,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali oltre iva e cap;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 02/12/2025
Il Giudice
ER ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
ER ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa ER ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7829 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Daniele Taveri e Parte_1
Serio Contino;
- attori – contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1
Anna De Giorgi;
- convenuto–
Nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace –
Nonché contro
; Controparte_3
- convenuto contumace –
*****
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il la e il chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'annullamento e in subordine la disapplicazione del provvedimento con cui veniva annullata l'iscrizione anagrafica nel Comune di e per l'effetto la condanna ad iscrivere la sig.ra CP_1
nei registri anagrafici di con decorrenza dal 08.03.2024. Parte_1 CP_1 In particolare, deduceva che dopo aver comunicato il cambio della propria residenza nel
Comune di indicando via F. Milizia n. 72, il 18.06.2024 riceveva comunicazione con cui CP_1
l'Ufficiale di Anagrafe del Settore Servizi Demografici e Statistici della Città di disponeva CP_1
“di annullare l'iscrizione anagrafica, di darne comunicazione al comune di Melendugno per la re-iscrizione e di segnalarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza”. Precisava, altresì, di non aver mai ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Sosteneva, dunque, l'illegittimità del provvedimento di annullamento dell'iscrizione presso l'anagrafe di stante la formazione del c.d. “silenzio CP_1
assenso”.
Si Costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea e la Controparte_1
conferma del provvedimento impugnato.
La e il ministero non si sono costituiti e il giudizio è proseguito Controparte_2
nella
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 11.11.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, occorre considerare che l' annullamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente produce effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone interessate, posto che la stessa incide sull'esercizio di diritti civili e politici, quali in particolare il diritto di voto, il diritto alla tutela della salute, alla scelta del medico di base, sul diritto ad avere contributi o beneficiare di riduzioni/esenzioni previsti a livello locale a favore dei soli residenti.
Proprio in ragione dell'importante impatto che può avere sulla vita del cittadino, la legge condiziona l'adozione del provvedimento in questione a puntuali e rigorosi adempimenti da parte della popolazione residente per irreperibilità dell'Amministrazione
Comunale prima di procedere alla cancellazione di un soggetto dall'anagrafe della popolazione residente.
La materia è regolata dall'art. 11 e 18 bis del D.P.R. 223/1989. Infatti, l'art. 11 prevedendo le ipotesi in cui viene disposta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente prevede la stessa nei casi di “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”
(lett. c) art. 11 D.P.R. 223/1989).
L' art. 18 bis del predetto D.P.R. rubricato “Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti” dispone:”1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)”.
Applicando tali coordinate normative alla fattispecie in esame, si osserva che il provvedimento prot. n 109234/2024 con cui viene disposto l'annullamento dell'iscrizione anagrafica della popolazione residente adottato dal appare illegittimo, non Controparte_1
risultando emesso nel rispetto della procedura sopra delineata.
Sul punto si osserva che l'attrice ha lamento di non aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e di aver ricevuto solo la nota di protocollo n.
68435/2024 con cui veniva disposto l'annullamento dell'iscrizione all'anagrafe dei residenti del comune di CP_1
Il convenuto ha sostenuto di aver comunicato il preavviso di rigetto mediante CP_1
lettera raccomandata a/r spedita presso l'indirizzo indicato dall'attrice quale residenza nel comune di la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza in data CP_1
03.06.2024. Tuttavia, quanto dedotto dal convenuto non trova riscontro probatorio nella CP_1
documentazione in atti non essendo stato prodotta la copia della c.d. CAD dalla quale sarebbe stato possibile evincere con certezza, le ragioni della mancata consegna, la data di avvenuto deposito e la data di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
A ciò va aggiunto che nessuna efficacia può essere riconosciuta alla comunicazione effettuata dal comune a mezzo di email in quanto ai fini delle comunicazioni dell'Amministrazione, gli atti recettizi (tra cui figura il provvedimento a contenuto sfavorevole e pure il preavviso di rigetto) devono essere trasmessi con modalità atte a comprovare la conoscenza (o quantomeno la presunzione di conoscenza) da parte del destinatario, modalità che, nel dominio delle comunicazioni elettroniche, esigono il recapito presso il domicilio digitale nella sua accezione normativa ex art. 6 del d.lg. n. 82/2005, ovvero a un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Consiglio di Stato sez. III, 10/01/2025, n.92). Nel caso di specie occorre inoltre rilevare che la comunicazione, contente il preavviso di rigetto, sarebbe stata comunque inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria diverso da quello indicato dall'attrice nella dichiarazione di residenza.
Ne consegue, dunque, l'impossibilità da parte di quest'ultima di avere effettiva contezza del provvedimento di preavviso di rigetto.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 18 -bis del D.P.R. n. 223/1978 deve ritenersi conforme la situazione di fatto indicata dall' attrice nella dichiarazione del 08.03.2024.
In conclusione, dovendosi disapplicare il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica prot. n. 109234/2024 del 18.06.2024 con cui il aveva Controparte_1
disposto l'annullamento dell'iscrizione anagrafica della popolazione residente in quanto illegittimo perché emesso in violazione in violazione dell'art. 18 bis del D.P.R. n. 223/1989, dovendosi considerare conforme allo stato di fatto quanto dichiarato dalla parte istante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi del DM 55/2014, in base al valore della domanda ed alle attività concretamente svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 7829/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il provvedimento impugnato;
b) condanna i convenuti in solido a rifondere all' attrice le spese del giudizio che liquida nell'importo di 700,00, per compenso, ed euro 518,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali oltre iva e cap;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 02/12/2025
Il Giudice
ER ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
ER ST