Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cucciatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavaglio D'Agogna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza n° -OMISSIS-, prot. n° -OMISSIS-, n° -OMISSIS- Reg. Ord., emessa il -OMISSIS-, per irrogazione sanzione pecuniaria (art. 31 comma 4-bis del DPR 380/2001) per inottemperanza all’ordine di restituzione in pristino, notificata al ricorrente il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il Comune intimato, con ordinanza n.-OMISSIS-, qui depositata sia dalla parte pubblica non costituita che dalla difesa deducente, ritenendo fondato il ricorso introduttivo ha annullato in autotutela l’ordinanza gravata, dando atto che quest’ultima, con riferimento alla pretesa inottemperanza all’ordine di restituzione in pristino a suo tempo emesso, ha erroneamente “(…) fatto applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, disposizione collocata sistematicamente nell’ambito dell’art. 31, il quale disciplina un diverso genus di illecito edilizio, riferito agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso; risulta pertanto evidente una divergenza tra la base normativa dell’ordine presupposto (art. 33) e quella della sanzione irrogata (art. 31, comma 4-bis); tale discrasia normativa integra un vizio di violazione di legge, incidendo sulla legittimità sostanziale del provvedimento sanzionatorio” .
- parte ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione della causa depositata il 27.1.2026, ha dichiarato, in ragione della testé richiamata decisione amministrativa, la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune resistente alla rifusione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio del 29.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
- il ricorso debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce della nota in tal senso depositata dalla difesa ricorrente e del sopravvenuto provvedimento di rimozione in autotutela dell’ordinanza gravata, idoneo a soddisfare integralmente in via amministrativa l’interesse azionato;
- le spese di lite debbano essere poste a carico della parte pubblica nella misura indicata in dispositivo, sussistendo i presupposti per l’applicazione del principio di soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza del vizio di violazione di legge fatto valere con la prima censura e al pertinente tenore confessorio della sopravvenuta decisione amministrativa di secondo grado;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune intimato a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CC, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | GI CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.