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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76054 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 24.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato C. Artale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato D. Vitale
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2 CONVENUTA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
spiegandole seguenti conclusioni “…Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa Controparte_2
si è verificato per fatto e per colpa esclusiva della SI.ra , conducente la propria Controparte_2
autovettura Ford Fiesta targata EA 338 LJ, per le causali di cui in narrativa. Conseguentemente
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra che si Parte_1
quantificano in €. 100.000,00, o di quella maggiore o minore somma, che sarà determinata da potere del
decidente, oltre agli interessi e alla svalutazione della moneta secondo gli appositi indici Istat”.
A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 05/05/2019 alle ore 01,15 circa, in località Roma, si trovava ferma al semaforo di Via Cavour, direzione Piazza Esquilino, a bordo dell'autovettura Smart targata
DL 929 JY, di proprietà della SI.ra in dette circostanze, la summenzionata Smart Pt_1 Parte_2
veniva tamponata violentemente dalla Ford Fiesta, targata EA 338 LJ, condotta dalla proprietaria
[...]
, tanto che la Smart su cui viaggiava parte attrice impattava l'autovettura Fiat Ulisse targata CP 107 CP_2
TS, che si trovava ferma in fila al semaforo;
a causa dell'occorso sinistro l'odierna attrice riportava lesioni fisiche refertate successivamente all'Ospedale Sandro Pertini di Roma con accertamento di “Aborto interno”;
a seguito di detto sinistro seguiva la perdita del feto, con un danno complessivo da lei patito quantificato in €
100.000,00.
Si è costituita in giudizio la eccependo la improponibilità della domanda Controparte_1
risarcitoria attorea stante la violazione dell'art. 148, 5° comma, C.d.A.; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata, in fatto e diritto e non provata. è rimasta contumace. Controparte_2
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione della Compagnia convenuta di improponibilità della domanda risarcitoria per violazione del 5° comma dell'art. 148 C.d.A., avendo l'attrice omesso di fornire la copia della documentazione medica a sostegno del quantum reclamato nonostante i solleciti inviati da essa convenuta.
Ed invero, la Suprema Corte ha di recente stabilito che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 C. Ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 C. Ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024).
Passando al merito, ritiene il giudicante che la domanda attrice debba essere rigettata perché non provata.
Infatti, deve in primo luogo rilevarsi che sul luogo dell'evento non vi fu l'intervento di Autorità né tanto meno di mezzi di soccorso che avrebbero potuto constatare il sinistro ed accertare i danni (materiali ed a persone) eventualmente ad esso conseguenti.
Quanto alla prova testimoniale, ammessa sui capitoli di prova relativi alla dinamica del sinistro, parte attrice è stata dichiarata decaduta da detta prova all'udienza del 27.11.2023, né vi è motivo per revocare tale ordinanza dal momento che parte attrice non ha prodotto in giudizio l'intimazione testimoniale per l'udienza del 13 novembre 2023, avendo depositato soltanto in modalità cartacea una ricevuta postale datata
06.11.2023 priva di atto di intimazione e di avviso di ricevimento.
Inoltre, il suddetto provvedimento di decadenza dalla prova testi è stato contestato tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale, non avendo nulla eccepito al riguardo parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio 2025 svoltasi in modalità di trattazione scritta. Peraltro, sempre in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto essere richiesta la rimessione dalla causa sul ruolo al fine dell'espletamento della prova testimoniale.
Per quanto riguarda, poi, il cd modello Cai, sottoscritto anche dall'attrice, si osserva che detto documento non fornisce la prova della effettiva dinamica del sinistro e nella sezione dedicata ai Feriti risulta barrata la casella “NO”; inoltre, non risulta che la odierna attrice, nell'immediatezza dell'evento, si sia recata presso il più vicino Pronto Soccorso per ricevere le opportune cure.
Infine, dall'esame della cartella clinica dell'Ospedale Pertini emerge che in data 7 maggio 2019 l'attrice si era recata alle ore 8,00 del mattino presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma in quanto aveva già
concordato con il proprio specialista di fiducia di effettuare una una interruzione volontaria di gravidanza per in ricovero programmato e in tale occasione non riferì nulla in ordine al sinistro del 5 maggio 2019; del resto,
la stessa sig.ra sede di Day Hospital Ostetrico-Ginecologico aveva dichiarato di richiedere Pt_1
“l'interruzione della propria gravidanza per motivi socio-economici”.
Va anche aggiunto che, in seguito di apposita ecografia effettuata sempre in data 7 maggio 2019 presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Pertini, alla sig.ra era stato diagnosticato un aborto Pt_1
interno alla 4° /5° settimana di gestazione;
alla data del 7 maggio 2019 l'attrice era incinta ormai di 7
settimane, per cui l'aborto interno era già avvenuto.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che difetti la prova del nesso causale tra il sinistro stradale del 05.05.2019 e le lesione che l'attrice medesima lamenta essere conseguenza del sinistro, ovvero l'aborto interno con perdita del feto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, spese che di liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta la domanda;
b)- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per
[...]
legge.
Roma, 30/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio