Art. 13.
S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:
a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Societa' a responsabilita' limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);
b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.
S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:
a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Societa' a responsabilita' limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);
b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.