Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02599/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2023, proposto dal Laboratorio d'analisi Prof. De Fusco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ostieri e Mauro Colandrea, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Asl (Azienda Sanitaria Locale) 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento: previa sospensione dei seguenti atti: 1) nota AS Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0016618 del 25.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016” (cfr. all. n. 1), con la quale la predetta AS ha comunicato al ricorrente Laboratorio d'Analisi Prof. de Fusco S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2016, quantificando l'importo asseritamente dovuto dal laboratorio in € 6.892,27;
2) la pregressa e presupposta, nota AS Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0155262, del 16.12.2022, comunicata a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016 - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.” , nonché della deliberazione aziendale della AS Napoli 3 Sud n.1070 del 17/12/2019;
3) la pregressa, presupposta e richiamata nota protocollo n. 140042 del 22.11.2022 con la quale la UOC Gestione Economico Finanziaria comunicava al distretto n. 53 gli importi oggetto di RTU anno 2016;
4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, preparatorio connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. ER FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
La società ricorrente ha dichiarato nel ricorso di essere una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
2. Mediante l’epigrafato gravame ha quindi agito in via principale per l’annullamento della nota AS Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0016618 del 25.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016 ” , mediante la quale è stata definitivamente determinata e quantificata nella misura di € 6.892,27 la RTU (Regressione Tariffaria Unica) per l’anno 2016.
3. Il ricorso è stato affidato a due motivi.
Il primo di essi è stato così rubricato “ 1. V iolazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 V violazione e falsa applicazione dell’art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 - Violazione del contratto sottoscritto come previsto dal modello allegato al DCA 88/2013 - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria- Ingiustizia manifesta” .
In estrema sintesi, con detta doglianza parte ricorrente ha contestato il difetto di motivazione degli atti impugnati. Nello stesso mezzo di censura ha altresì contestato l’irragionevolezza della delibera gravata alla luce dei parametri interpretativi indicati dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3806/2020) e dallo stesso Tribunale adito (TAR. Campania Napoli, sez. I, n. 6245/2022. Peraltro ad avviso della ricorrente il difetto di motivazione sarebbe stato ancor più evidente alla luce delle ampie considerazioni svolte in sede contraddittorio procedimentale
Nel secondo motivo, rubricato “Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento – Ultratardività del procedimento di rideterminazione del fatturato - violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità ”, la ricorrente ha invece lamentato in particolare che l’ingiustificata dilazione temporale tra l’accertamento contabile e l’esercizio finanziario di riferimento in cui sarebbe maturato il presunto credito dell’Asl, oltre a incidere sulla carenza di adeguata motivazione, avrebbe leso l’affidamento posto dalla stessa ricorrente in ordine livelli di attività svolti nell’anno di riferimento ed ai relativi pagamenti.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione degli atti gravati. Inoltre ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata inerente a rapporti di dare-avere (rispetto alle censure riguardanti il computo aritmetico derivante dal confronto “ tra il fatturato liquidabile contenuto in delibera e quanto già liquidato dall’Asl nonché le censure che riguardino il recupero delle somme determinate ”). Nel merito ha comunque rilevato l’infondatezza delle censure attoree.
5. All’odierna udienza, celebratasi mediante collegamento da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, sentite le parti collegate come da verbale in atti la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Può prescindersi dalle eccezioni in rito sollevate da parte resistente, essendo preliminare e dirimente la questione di giurisdizione posta nelle memorie di parte resistente.
Il Collegio reputa difatti che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IX, nn. 3645/2025, 6207/2025 e 7244/2024) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni - delle quali comunque si scriverà più approfonditamente nel prosieguo - integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
7. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti oggetto della odierna impugnativa risultano comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la AS si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
7.1 Nella richiamata giurisprudenza risulta ormai consolidato il principio a mente del quale, in materia di regressione tariffaria, sussiste la giurisdizione del G.O. laddove la controversia riguardi, come nel caso in esame, solo l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
7.2 Nel caso di specie, con gli atti impugnati, l'Azienda resistente risulta, per l’appunto, essersi limitata a indicare l'importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell'attività del tavolo tecnico, sicché essi si pongono quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la AS si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario (sul punto TAR Campania – NAPOLI, Sez. VIII, n. 736/2026).
8. I principi che hanno condotto il Tribunale a seguire l’orientamento fin qui richiamato, risultano peraltro mutuati dalla recente giurisprudenza delle SSUU della Corte di Cassazione in sede regolatoria della giurisdizione, segnatamente nelle ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, emesse a definizione del regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente AS (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR). Ebbene negli anzidetti pronunciamenti le SSUU hanno affermato che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali".
9. Con le predette ordinanze è stato altresì chiarito che, proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali “ (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011)".
10. Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’affermazione della giurisdizione del Tribunale adito, non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata le deliberazioni aventi ad oggetto la ridefinizione della regressione tariffaria, in particolare, dell’anno 2013, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato è affidato al giudice amministrativo.
11. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione, e, più in particolare, il “quantum” ad essa correlato.
12. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria impugnati siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
14. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
15. Sussistono nondimeno, tenuto conto del tempo in cui è stata azionata la domanda e del successivo consolidamento dell’indirizzo sopra indicato in punto di giurisdizione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
ER FE, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER FE | IA ES |
IL SEGRETARIO