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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2436/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 08/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. PULICE AMALIA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2436/2021
R.G., lette le conclusioni dell'appellante decide la controversia, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante la seguente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2436/2021 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 31.08.2021, avverso la sentenza n. 67/2021 pubblicata il 03.02.2021, non notificata;
TRA
1
, Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO n. 46, P.IVA_1
, presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Pt_1
DI ZA (c.f.: , dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._1
APPELLANTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA CARDINALE F. RUFFO N. 45, BELMONTE CALABRO (CS), presso lo studio dell'Avv. PULICE AMALIA da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso in opposizione;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
0022437 (Class. 049.03) del 25.03.2020, con cui il Prefetto della Provincia di ha Pt_1 ingiunto a il pagamento di € 887,88, oltre spese di notifica. Controparte_1
L'ordinanza si fonda sul verbale di contestazione n. 1800001024479 elevato in data
31.07.2019 dal corpo di Sezione della Polizia Stradale di notificato in data Pt_1
13.09.2019 a mezzo del servizio postale, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 180 co. 8 del Codice della Strada per non avere ottemperato all'invito di esibire ad un ufficio di polizia idonea documentazione attestante il titolo in base al quale prestava servizio presso il vettore, nel caso di specie, da identificarsi con la busta paga (non risultando, invece, oggetto di impugnazione il verbale n. 70/15418509, relativo violazione degli artt. 180 co. 1 e co. 7 C.d.s. e 12 co. 5 del D.lgs. n. 286/05, contenente l'anzidetto invito).
Con sentenza n. 67/2021, pubblicata il 03.02.2021, il Giudice di Pace di ha Pt_1 accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata, ritenendo che la non avesse provato la fondatezza dell'addebito contestato, avendo dichiarato Parte_1 inammissibile il ricorso gerarchico proposto dall'opponente sul presupposto, errato, che oggetto di impugnativa fosse il verbale n. 70/15418509, mentre al contrario con essa veniva opposto il verbale n. 1800001024479.
La ha, pertanto, impugnato la sentenza deducendo la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, per vizio di infrapetizione nella parte in cui la
2
sentenza non esamina l'eccezione di tardività del ricorso, tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione in primo grado;
nel merito, ne ha evidenziato l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'ordinanza ingiunzione per avere la Parte_1 erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico dell'opponente “perché proposto oltre i termini previsti dalla normativa vigente in riferimento al verbale n.
70/15418509 del 03.06.2019”, sebbene l'impugnazione, in realtà, avesse ad oggetto il verbale n. 1800001024479.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ribadendo le doglianze già formulate nel giudizio di primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello poiché infondato.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. In primo luogo, si rileva come la sentenza impugnata sia viziata nella parte in cui omette di pronunciarsi sull'eccezione di tardività dell'opposizione formulata tempestivamente dalla . Parte_1
Ciononostante, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Com'è noto, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'art. 6 del D.lgs. n.
150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, può essere proposta anche tramite il servizio postale;
in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
4 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 12932/2011).” (Cass. Civ., sez. VI, n. 9486 del 09/04/2021).
Pertanto, posta l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica, affinché l'opposizione possa dirsi tempestiva deve aversi riguardo alla data in cui l'atto è stato consegnato per la notifica, nel caso di specie, alla data del 10.06.2020 (vedasi
3
l'avviso di ricevimento allegato alle memorie autorizzate del 18.01.2021, contenuto nel fascicolo di parte dell'appellato).
Dunque, essendo pacifico che l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data
21.04.2020, l'opposizione deve ritenersi tempestiva avendo il ricorrente provato che essa veniva presa in carico dalle poste in data 10.06.2020, l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine di cui art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini causa Covid-19.
§3. Nel merito l'appello va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata sul presupposto che la avesse erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso amministrativo, Parte_1 ritenendo che l'impugnazione avesse ad oggetto il verbale presupposto n. 70/15418509, sebbene, in realtà, essa si riferisse al verbale n. 1800001024479.
Infatti, dalla motivazione del provvedimento prefettizio si rileva ictu oculi che la ha esaminato nel merito la vicenda oggetto di accertamento da parte del Parte_1 distaccamento della Polizia Stradale di Moliterno, ritenendo legittimo l'addebito contestato con il verbale n. 1800001024479 (oggetto del presente giudizio) in ragione di quanto previsto “al punto 7 del verbale di origine (700015418509)” che contemplava sia l'obbligo di esibire idonea documentazione atta a dimostrare il titolo in base al quale il prestava servizio presso il vettore, sia dell'espressa indicazione del documento CP_1 da esibire, la “busta paga”.
Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente, in sede amministrativa, deduceva non solo la mancata indicazione nel verbale presupposto n. 70/15418509 dell'invito di cui all'art. 180 co. 8 C.d.s., ma, altresì, censurava la legittimità dell'addebito ivi contestatogli, in ragione dell'esibizione agli agenti accertatori di copia della lettera di assunzione presso il vettore.
Pertanto, la , correttamente, ha dichiarato inammissibile il motivo di Parte_1 opposizione con cui l'opponente cercava di recuperare, in sede di ricorso gerarchico, la contestazione del verbale presupposto, da egli non autonomamente impugnato, relativamente al quale, peraltro, risultavano ampiamente spirati i termini di impugnazione.
In mancanza di ulteriori motivi di opposizione, che andavano formulati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ.),
l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n.
4
0022437 (Class. 049.03) e del presupposto verbale di accertamento n. 1800001024479 illegittimamente annullati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al DM 55/2014 e ss. mm., tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, per cui si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 67/2021, rigetta l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0022437 (Class. 049.03) emanata dal Prefetto di il 25.03.2020, relativa al presupposto verbale di accertamento n. Pt_1
1800001024479 elevato in data 31.07.2019, confermando gli atti impugnati;
2) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese Parte_1 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 180,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 332,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Potenza lì, 08/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'ufficio per il processo Dott. Domenico Pirolo.
5
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 08/10/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. PULICE AMALIA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2436/2021
R.G., lette le conclusioni dell'appellante decide la controversia, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante la seguente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2436/2021 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 31.08.2021, avverso la sentenza n. 67/2021 pubblicata il 03.02.2021, non notificata;
TRA
1
, Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO n. 46, P.IVA_1
, presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Pt_1
DI ZA (c.f.: , dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._1
APPELLANTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA CARDINALE F. RUFFO N. 45, BELMONTE CALABRO (CS), presso lo studio dell'Avv. PULICE AMALIA da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso in opposizione;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
0022437 (Class. 049.03) del 25.03.2020, con cui il Prefetto della Provincia di ha Pt_1 ingiunto a il pagamento di € 887,88, oltre spese di notifica. Controparte_1
L'ordinanza si fonda sul verbale di contestazione n. 1800001024479 elevato in data
31.07.2019 dal corpo di Sezione della Polizia Stradale di notificato in data Pt_1
13.09.2019 a mezzo del servizio postale, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 180 co. 8 del Codice della Strada per non avere ottemperato all'invito di esibire ad un ufficio di polizia idonea documentazione attestante il titolo in base al quale prestava servizio presso il vettore, nel caso di specie, da identificarsi con la busta paga (non risultando, invece, oggetto di impugnazione il verbale n. 70/15418509, relativo violazione degli artt. 180 co. 1 e co. 7 C.d.s. e 12 co. 5 del D.lgs. n. 286/05, contenente l'anzidetto invito).
Con sentenza n. 67/2021, pubblicata il 03.02.2021, il Giudice di Pace di ha Pt_1 accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza ingiunzione impugnata, ritenendo che la non avesse provato la fondatezza dell'addebito contestato, avendo dichiarato Parte_1 inammissibile il ricorso gerarchico proposto dall'opponente sul presupposto, errato, che oggetto di impugnativa fosse il verbale n. 70/15418509, mentre al contrario con essa veniva opposto il verbale n. 1800001024479.
La ha, pertanto, impugnato la sentenza deducendo la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, per vizio di infrapetizione nella parte in cui la
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sentenza non esamina l'eccezione di tardività del ricorso, tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione in primo grado;
nel merito, ne ha evidenziato l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'ordinanza ingiunzione per avere la Parte_1 erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico dell'opponente “perché proposto oltre i termini previsti dalla normativa vigente in riferimento al verbale n.
70/15418509 del 03.06.2019”, sebbene l'impugnazione, in realtà, avesse ad oggetto il verbale n. 1800001024479.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ribadendo le doglianze già formulate nel giudizio di primo grado, ha insistito per la conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello poiché infondato.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§2. In primo luogo, si rileva come la sentenza impugnata sia viziata nella parte in cui omette di pronunciarsi sull'eccezione di tardività dell'opposizione formulata tempestivamente dalla . Parte_1
Ciononostante, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Com'è noto, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, l'art. 6 del D.lgs. n.
150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, può essere proposta anche tramite il servizio postale;
in tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve considerarsi tempestiva - alla luce dell'art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
4 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al citato art. 22, comma 1, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 12932/2011).” (Cass. Civ., sez. VI, n. 9486 del 09/04/2021).
Pertanto, posta l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica, affinché l'opposizione possa dirsi tempestiva deve aversi riguardo alla data in cui l'atto è stato consegnato per la notifica, nel caso di specie, alla data del 10.06.2020 (vedasi
3
l'avviso di ricevimento allegato alle memorie autorizzate del 18.01.2021, contenuto nel fascicolo di parte dell'appellato).
Dunque, essendo pacifico che l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data
21.04.2020, l'opposizione deve ritenersi tempestiva avendo il ricorrente provato che essa veniva presa in carico dalle poste in data 10.06.2020, l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine di cui art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini causa Covid-19.
§3. Nel merito l'appello va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata sul presupposto che la avesse erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso amministrativo, Parte_1 ritenendo che l'impugnazione avesse ad oggetto il verbale presupposto n. 70/15418509, sebbene, in realtà, essa si riferisse al verbale n. 1800001024479.
Infatti, dalla motivazione del provvedimento prefettizio si rileva ictu oculi che la ha esaminato nel merito la vicenda oggetto di accertamento da parte del Parte_1 distaccamento della Polizia Stradale di Moliterno, ritenendo legittimo l'addebito contestato con il verbale n. 1800001024479 (oggetto del presente giudizio) in ragione di quanto previsto “al punto 7 del verbale di origine (700015418509)” che contemplava sia l'obbligo di esibire idonea documentazione atta a dimostrare il titolo in base al quale il prestava servizio presso il vettore, sia dell'espressa indicazione del documento CP_1 da esibire, la “busta paga”.
Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente, in sede amministrativa, deduceva non solo la mancata indicazione nel verbale presupposto n. 70/15418509 dell'invito di cui all'art. 180 co. 8 C.d.s., ma, altresì, censurava la legittimità dell'addebito ivi contestatogli, in ragione dell'esibizione agli agenti accertatori di copia della lettera di assunzione presso il vettore.
Pertanto, la , correttamente, ha dichiarato inammissibile il motivo di Parte_1 opposizione con cui l'opponente cercava di recuperare, in sede di ricorso gerarchico, la contestazione del verbale presupposto, da egli non autonomamente impugnato, relativamente al quale, peraltro, risultavano ampiamente spirati i termini di impugnazione.
In mancanza di ulteriori motivi di opposizione, che andavano formulati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ex artt. 99, 112 e 345 cod. proc. civ.),
l'opposizione non può che essere rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n.
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0022437 (Class. 049.03) e del presupposto verbale di accertamento n. 1800001024479 illegittimamente annullati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al DM 55/2014 e ss. mm., tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta, per cui si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 67/2021, rigetta l'opposizione avanzata da Pt_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0022437 (Class. 049.03) emanata dal Prefetto di il 25.03.2020, relativa al presupposto verbale di accertamento n. Pt_1
1800001024479 elevato in data 31.07.2019, confermando gli atti impugnati;
2) condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese Parte_1 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 180,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 332,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Potenza lì, 08/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'ufficio per il processo Dott. Domenico Pirolo.
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