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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2437/2024 promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), con il proc. dom. avv. FERRARESE ELEONORA, Indirizzo C.F._2
Telematico
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. TRIVELLI Controparte_1 P.IVA_2
MARIA ENRICA, VIA DANIELE MANIN, 5 VERONA
parte opposta CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via pregiudiziale: disporsi la mediazione a carico di con sede in Controparte_1
Vestone (BS), via Molino, 4 C.F. , e Direzione Generale in Brescia (BS), via XXV P.IVA_2
Aprile, n.
8- in persona del legale rappresentante pro tempore in merito al credito azionato;
Nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso dichiararsi infondata la richiesta
di pagamento della e conseguentemente dichiarare la nullità del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 4625/2023 del 18/12/2023 – R.G. 15044/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Brescia in data 18/12/2023, per mancanza di prova del credito, per carenza di prova
scritta del credito azionato, per illegittimità del calcolo degli interessi, e revocare e/o dichiararsi
inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 4625/2023 del 18/12/2023 – R.G. 15044/2023 emesso
dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 18/12/2023., e rigettare le domande tutte proposte da
, nei confronti della , e Controparte_1 CP_2 Parte_1 Pt_1
e anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e Pt_1 Parte_1 Pt_1
infondate in fatto e in diritto in quanto nulla è dovuto dagli stessi.
[...]
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_1
In subordine
Previo scorporo di tutte le somme già incassate (cedente), individuare il Controparte_1
saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle
rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici e/o extralegali.
In ogni caso: condannare al pagamento, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in favore della società , e Parte_1 Pt_1
e anche nei confronti Pt_1
dei soci illimitatamente responsabili e . delle spese e dei compensi Parte_1 Parte_1
del presente giudizio di opposizione oltre 15% rimborso forfettario.
In via istruttoria - Si chiede ai sensi dell'art. 210 cpc l'esibizione, in forma integrale in giudizio degli estratti conto
relativi al prestito n. 102919 e relativo al prestito chirografario n. 100730.
- Si chiede CTU volta ad accertare l'entità della somma capitale, il tasso di interesse e ad accertare
la sussistenza di interessi anatocistici e/o ultralegali.
Per parte opposta:
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
Dichiararsi inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
, siccome promossa oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, dichiarando per l'effetto definitivamente esecutivo, ai sensi dell'articolo
647 c.p.c., nei confronti di , Parte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore il decreto ingiuntivo numero n.
[...]
4625/2023 emesso dal Tribunale di Brescia il 18/12/2023 e notificato alla società opposta in data
22/12/2023, con vittoria delle spese e competenze di lite.
NEL MERITO
Contrariis reiectis, respingersi l'opposizione promossa siccome infondata in fatto ed in diritto e preso
atto dei parziali pagamenti intervenuti nel corso del presente giudizio, in escussione delle garanzie
che assistevano i crediti azionati, dirsi tenuti e condannarsi gli opponenti ed Parte_1
, per le causali in atti ed in via fra loro solidale, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 16.059,90 Controparte_3
(Euro 100.900,42 – 84.840,52 = 16.059,90) quale residuo del mancato rimborso del prestito n.
102919 oltre interessi ai tassi contrattuali dal 24 novembre 2023 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , e Parte_1 Pt_1
, nonché i soci illimitatamente responsabili e convenivano Pt_1 Parte_1 Parte_1
in giudizio la per azioni, proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 4625/2023 emesso nei loro confronti dal tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 125.891,00, era riferita a somme non restituite oggetto di due contratti di finanziamento stipulati con la dalla società Controparte_1 [...]
di cui erano soci illimitatamente responsabili, nonché garanti, Parte_1 Pt_1
[...] Parte_1
- che la pretesa monitoria non avrebbe potuto essere esercitata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, se non dopo l'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della società;
- che il credito azionato monetariamente era indeterminato, avendo la banca omesso di produrre l'intera sequenza degli estratti conto, precludendo in tal modo la ricostruzione del rapporto di dare e avere fra le parti;
- che l'importo ingiunto era determinato dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio la per azioni, contestando quanto Controparte_4
ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo la tardività e quindi inammissibilità dell'opposizione quanto alla società nel merito evidenziava la fondatezza della pretesa Parte_1
creditoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è inammissibile quanto alla società ed è Parte_1
infondata quanto agli altri due opponenti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto,
cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Inammissibilità dell'opposizione da parte della società Parte_1 Parte opposta, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società essendo decorso dalla notifica del decreto ingiuntivo un termine Parte_1
superiore a 40 giorni.
La circostanza non è stata contestata da parte opponente, la quale ha sostenuto che il termine per l'opposizione decorrerebbe per tutti i coobbligati “dall'ultima notificazione eseguita ovvero quella
del socio e, sulla base di tale impostazione, ha sostenuto la tempestività Parte_1
dell'opposizione per tutti e tre gli opponenti.
La difesa di parte opponente non può trovare condivisione, considerato come la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere determinata esclusivamente assumendo come “dies a quo” la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori, con la conseguenza che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività
dell'opposizione, del diverso termine relativo all'altro co-debitore al quale il decreto sia stato notificato in data successiva (Cass. n. 11867/2008).
Va, per l'effetto, dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
con conseguente acquisto di efficacia definitiva del decreto ingiuntivo Parte_1
nei suoi confronti.
Legittimazione passiva dei soci illimitatamente responsabili.
e ingiunti in qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni Pt_1 Parte_1
sociali ex art. 2267 c.c. (oltre che quali fideiussori personali della società semplice), non hanno contestato detta loro qualità; viceversa, hanno sostenuto il difetto di legittimazione passiva in capo a loro, in quanto l'azione a loro dire non sarebbe stata proponibile se non dopo l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società.
Anche detta difesa non può trovare condivisione.
Il principio del cd. “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva e non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei confronti del socio in sede di cognizione ordinaria, e ciò in quanto la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale,
sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (ex multis, Cass. n. 279/2017; conf. Cass. S.U. n. 3022/2015).
L'eccezione difensiva sollevata dagli opponenti, pertanto, assume rilievo esclusivamente in sede esecutiva, ma non nella presente fase cognitiva.
Eccezione di indeterminatezza del credito.
Parte opponente ha eccepito l'indeterminatezza del credito azionato monitoriamente, non avendo la prodotto l'intera sequenza degli estratti conto. CP_1
L'eccezione è infondata, se solo si consideri che il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il saldo passivo di due rapporti di mutuo chirografario, dei quali la banca ha prodotto i documenti negoziali contenenti le specifiche condizioni praticate e i relativi piani di ammortamento.
Attraverso la produzione di detti documenti, quindi, la banca ha assolto al proprio onere probatorio anche in relazione alla misura degli interessi ultralegali, considerata la mancata specifica contestazione da parte degli opponenti degli importi delle rate scadute e del capitale a scadere.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di indeterminatezza del credito risulta destituita di fondamento,
muovendo dall'errato presupposto che nei rapporti di mutuo la prova del saldo passivo vada offerta mediante la “produzione dell'integrale estratto conto”, richiesta, invece, per i rapporti di conto corrente (estranei al presente giudizio).
Per ultimo parte opponente ha, sia pure in termini assolutamente generici, evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto “alla francese” e che tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Nè può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori cosi calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con attribuzione allo stesso di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società Parte_1
, nei confronti della azioni;
[...] Parte_1 Controparte_5
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti della Parte_1 Parte_1 per azioni;
Controparte_4
- conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal Tribunale di Brescia,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
NC ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2437/2024 promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), con il proc. dom. avv. FERRARESE ELEONORA, Indirizzo C.F._2
Telematico
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. TRIVELLI Controparte_1 P.IVA_2
MARIA ENRICA, VIA DANIELE MANIN, 5 VERONA
parte opposta CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via pregiudiziale: disporsi la mediazione a carico di con sede in Controparte_1
Vestone (BS), via Molino, 4 C.F. , e Direzione Generale in Brescia (BS), via XXV P.IVA_2
Aprile, n.
8- in persona del legale rappresentante pro tempore in merito al credito azionato;
Nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso dichiararsi infondata la richiesta
di pagamento della e conseguentemente dichiarare la nullità del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 4625/2023 del 18/12/2023 – R.G. 15044/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Brescia in data 18/12/2023, per mancanza di prova del credito, per carenza di prova
scritta del credito azionato, per illegittimità del calcolo degli interessi, e revocare e/o dichiararsi
inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 4625/2023 del 18/12/2023 – R.G. 15044/2023 emesso
dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 18/12/2023., e rigettare le domande tutte proposte da
, nei confronti della , e Controparte_1 CP_2 Parte_1 Pt_1
e anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e Pt_1 Parte_1 Pt_1
infondate in fatto e in diritto in quanto nulla è dovuto dagli stessi.
[...]
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_1
In subordine
Previo scorporo di tutte le somme già incassate (cedente), individuare il Controparte_1
saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle
rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici e/o extralegali.
In ogni caso: condannare al pagamento, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in favore della società , e Parte_1 Pt_1
e anche nei confronti Pt_1
dei soci illimitatamente responsabili e . delle spese e dei compensi Parte_1 Parte_1
del presente giudizio di opposizione oltre 15% rimborso forfettario.
In via istruttoria - Si chiede ai sensi dell'art. 210 cpc l'esibizione, in forma integrale in giudizio degli estratti conto
relativi al prestito n. 102919 e relativo al prestito chirografario n. 100730.
- Si chiede CTU volta ad accertare l'entità della somma capitale, il tasso di interesse e ad accertare
la sussistenza di interessi anatocistici e/o ultralegali.
Per parte opposta:
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
Dichiararsi inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
, siccome promossa oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, dichiarando per l'effetto definitivamente esecutivo, ai sensi dell'articolo
647 c.p.c., nei confronti di , Parte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore il decreto ingiuntivo numero n.
[...]
4625/2023 emesso dal Tribunale di Brescia il 18/12/2023 e notificato alla società opposta in data
22/12/2023, con vittoria delle spese e competenze di lite.
NEL MERITO
Contrariis reiectis, respingersi l'opposizione promossa siccome infondata in fatto ed in diritto e preso
atto dei parziali pagamenti intervenuti nel corso del presente giudizio, in escussione delle garanzie
che assistevano i crediti azionati, dirsi tenuti e condannarsi gli opponenti ed Parte_1
, per le causali in atti ed in via fra loro solidale, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di Euro 16.059,90 Controparte_3
(Euro 100.900,42 – 84.840,52 = 16.059,90) quale residuo del mancato rimborso del prestito n.
102919 oltre interessi ai tassi contrattuali dal 24 novembre 2023 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società , e Parte_1 Pt_1
, nonché i soci illimitatamente responsabili e convenivano Pt_1 Parte_1 Parte_1
in giudizio la per azioni, proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 4625/2023 emesso nei loro confronti dal tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 125.891,00, era riferita a somme non restituite oggetto di due contratti di finanziamento stipulati con la dalla società Controparte_1 [...]
di cui erano soci illimitatamente responsabili, nonché garanti, Parte_1 Pt_1
[...] Parte_1
- che la pretesa monitoria non avrebbe potuto essere esercitata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, se non dopo l'infruttuosa azione esecutiva nei confronti della società;
- che il credito azionato monetariamente era indeterminato, avendo la banca omesso di produrre l'intera sequenza degli estratti conto, precludendo in tal modo la ricostruzione del rapporto di dare e avere fra le parti;
- che l'importo ingiunto era determinato dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio la per azioni, contestando quanto Controparte_4
ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo la tardività e quindi inammissibilità dell'opposizione quanto alla società nel merito evidenziava la fondatezza della pretesa Parte_1
creditoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la rimessione in decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'1.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è inammissibile quanto alla società ed è Parte_1
infondata quanto agli altri due opponenti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto,
cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Inammissibilità dell'opposizione da parte della società Parte_1 Parte opposta, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società essendo decorso dalla notifica del decreto ingiuntivo un termine Parte_1
superiore a 40 giorni.
La circostanza non è stata contestata da parte opponente, la quale ha sostenuto che il termine per l'opposizione decorrerebbe per tutti i coobbligati “dall'ultima notificazione eseguita ovvero quella
del socio e, sulla base di tale impostazione, ha sostenuto la tempestività Parte_1
dell'opposizione per tutti e tre gli opponenti.
La difesa di parte opponente non può trovare condivisione, considerato come la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere determinata esclusivamente assumendo come “dies a quo” la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori, con la conseguenza che, atteso il carattere di autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi, ai fini della tempestività
dell'opposizione, del diverso termine relativo all'altro co-debitore al quale il decreto sia stato notificato in data successiva (Cass. n. 11867/2008).
Va, per l'effetto, dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
con conseguente acquisto di efficacia definitiva del decreto ingiuntivo Parte_1
nei suoi confronti.
Legittimazione passiva dei soci illimitatamente responsabili.
e ingiunti in qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni Pt_1 Parte_1
sociali ex art. 2267 c.c. (oltre che quali fideiussori personali della società semplice), non hanno contestato detta loro qualità; viceversa, hanno sostenuto il difetto di legittimazione passiva in capo a loro, in quanto l'azione a loro dire non sarebbe stata proponibile se non dopo l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società.
Anche detta difesa non può trovare condivisione.
Il principio del cd. “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva e non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei confronti del socio in sede di cognizione ordinaria, e ciò in quanto la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale,
sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (ex multis, Cass. n. 279/2017; conf. Cass. S.U. n. 3022/2015).
L'eccezione difensiva sollevata dagli opponenti, pertanto, assume rilievo esclusivamente in sede esecutiva, ma non nella presente fase cognitiva.
Eccezione di indeterminatezza del credito.
Parte opponente ha eccepito l'indeterminatezza del credito azionato monitoriamente, non avendo la prodotto l'intera sequenza degli estratti conto. CP_1
L'eccezione è infondata, se solo si consideri che il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il saldo passivo di due rapporti di mutuo chirografario, dei quali la banca ha prodotto i documenti negoziali contenenti le specifiche condizioni praticate e i relativi piani di ammortamento.
Attraverso la produzione di detti documenti, quindi, la banca ha assolto al proprio onere probatorio anche in relazione alla misura degli interessi ultralegali, considerata la mancata specifica contestazione da parte degli opponenti degli importi delle rate scadute e del capitale a scadere.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di indeterminatezza del credito risulta destituita di fondamento,
muovendo dall'errato presupposto che nei rapporti di mutuo la prova del saldo passivo vada offerta mediante la “produzione dell'integrale estratto conto”, richiesta, invece, per i rapporti di conto corrente (estranei al presente giudizio).
Per ultimo parte opponente ha, sia pure in termini assolutamente generici, evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto “alla francese” e che tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Nè può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori cosi calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con attribuzione allo stesso di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società Parte_1
, nei confronti della azioni;
[...] Parte_1 Controparte_5
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti della Parte_1 Parte_1 per azioni;
Controparte_4
- conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4625/2023 emesso dal Tribunale di Brescia,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
NC ER