Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2022, proposto da
RI IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Giuseppe Gigli e Michele Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 4 ottobre 2022, prot. n. 434823, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 8 unità di categoria D – posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore direttivo Amministrativo Finanziario” riservata ai soggetti n possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, indetta con decreto del Dirigente Generale del 28 giugno 2022, n. 7033.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ES AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che RI IA ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 8 unità di categoria D – posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore direttivo Amministrativo Finanziario” riservata ai soggetti n possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 d.lgs 25 maggio 2017, n. 75, indetta dalla Regione Calabria con decreto del Dirigente Generale del 28 giugno 2022, n. 7033;
Osservato che, dopo che l’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del 13 gennaio 2023, n. 12, in vista della trattazione nel merito del ricorso, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è divenuto improcedibile;
Ritenuto che le spese di lite, già compensate per la fase cautelare, possano essere definitivamente compensate per l’intero giudizio, stante l’assenza di attività processuale dopo la decisione interinale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
ES AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | IV LE |
IL SEGRETARIO