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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1693 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente si riporta Parte_1 integralmente al contenuto del ricorso e alle note conclusive depositate in data 09.12.2025.
Pertanto, essendo stati soddisfatti i criteri per il riconoscimento delle prestazioni richieste, i benefici dovranno essere riconosciuti con decorrenza dal 19.12.2023.
Si richiede, inoltre, che l' venga condannato al pagamento delle spese di lite e dei CP_2 compensi professionali relativi all'attività svolta nel presente procedimento, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale attesta di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcun compenso vista la nota depositata dal procuratore dell' CP_1 [...]
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui Controparte_1 come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'Indennità di accompagnamento e Legge 104 Art. 3 Comma 3, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “K polmone
a sinistra radiotrattato in follow-up. Cardiopatia ischemica cronica in aterosclerosi coronarica e pregressa PCI con DES su interventricolare anteriore. Insufficienza renale cronica al IV stadio. Esiti protesi anca bilaterale. Broncopatia cronica. Sindrome del tunnel carpale bilaterale associato a radicolopatia multipla cervicale. Capsulite adesiva e lesione del tendine CLB bilateralmente. Esiti di TURP per Ipertrofia Prostatica Benigna e portatore di catetere vescicale a dimora. Recente infezione da SARS CoV 2. CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "K polmone a sinistra radiotrattato in followup. Cardiopatia ischemica Parte_1 cronica in aterosclerosi coronarica e pregressa PCI con DES su interventricolare anteriore.
Insufficienza renale cronica al IV stadio. Esiti protesi anca bilaterale. Broncopatia cronica.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale associato a radicolopatia multipla cervicale. Capsulite adesiva e lesione del tendine CLB bilateralmente. Esiti di TURP per Ipertrofia Prostatica Benigna e portatore di catetere vescicale a dimora. Recente infezione da SARS CoV 2".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave
(L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025.“ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025; essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente si riporta Parte_1 integralmente al contenuto del ricorso e alle note conclusive depositate in data 09.12.2025.
Pertanto, essendo stati soddisfatti i criteri per il riconoscimento delle prestazioni richieste, i benefici dovranno essere riconosciuti con decorrenza dal 19.12.2023.
Si richiede, inoltre, che l' venga condannato al pagamento delle spese di lite e dei CP_2 compensi professionali relativi all'attività svolta nel presente procedimento, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale attesta di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcun compenso vista la nota depositata dal procuratore dell' CP_1 [...]
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui Controparte_1 come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/12/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'Indennità di accompagnamento e Legge 104 Art. 3 Comma 3, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “K polmone
a sinistra radiotrattato in follow-up. Cardiopatia ischemica cronica in aterosclerosi coronarica e pregressa PCI con DES su interventricolare anteriore. Insufficienza renale cronica al IV stadio. Esiti protesi anca bilaterale. Broncopatia cronica. Sindrome del tunnel carpale bilaterale associato a radicolopatia multipla cervicale. Capsulite adesiva e lesione del tendine CLB bilateralmente. Esiti di TURP per Ipertrofia Prostatica Benigna e portatore di catetere vescicale a dimora. Recente infezione da SARS CoV 2. CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il ricorrente sig.
, è affetto da "K polmone a sinistra radiotrattato in followup. Cardiopatia ischemica Parte_1 cronica in aterosclerosi coronarica e pregressa PCI con DES su interventricolare anteriore.
Insufficienza renale cronica al IV stadio. Esiti protesi anca bilaterale. Broncopatia cronica.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale associato a radicolopatia multipla cervicale. Capsulite adesiva e lesione del tendine CLB bilateralmente. Esiti di TURP per Ipertrofia Prostatica Benigna e portatore di catetere vescicale a dimora. Recente infezione da SARS CoV 2".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, giustifica la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave
(L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025.“ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025; essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condizione di handicap grave (L.104, art 3, comma 3) con decorrenza fissata a Settembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini