Versione
31 maggio 1964
31 maggio 1964
Art. 21. Promozione ad archivista capo e ad archivista superiore
Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.