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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4284/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Merlino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone e
Borsellino n. 55, giusta procura in atti
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente siti in Palermo in Via F. Laurana, n. 59. e rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale del notaio di Fiumicino Persona_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi “che l' nei mesi di febbraio, marzo, CP_1 CP_1
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2024 ha trattenuto, ex art.
546 c.p.c., dalla pensione dovuta al sig. l'importo di € 105,00, pari Parte_1 ad 1/5 degli emolumenti, e così per un totale di € 945,00; che tale somme risultano libere da ogni vincolo in forza dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa dal G.E. del Tribunale di Termini Imerese in data 15.7.2024, nell'ambito dell'esecuzione mobiliare portante il numero 935/2023;- conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in CP_1
favore del ricorrente l'importo di 945,00 euro o quell'altra maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite” (cfr. conclusioni del ricorso)
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale, rilevando che “preso atto del decreto di estinzione della procedura esecutiva incoata nei confronti di dalla Società Reale Mutua di Parte_1
Assicurazioni, e pertanto, sulla prima rata utile di lavorazione (Febbraio 2025), si è provveduto a revocare la ritenuta per accantonamento di € 105,00 che gravava sulla pensione del ricorrente a far data da Febbraio 2024, ed a rimborsare le somme accantonate da Febbraio 2024 a Gennaio 2025, per un totale di € 1.260,00, poste in pagamento unitamente alla rata di pensione del mese di febbraio 2025 (doc. 2)”; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note sostitutive di udienza dell'11.04.2025, il procuratore di parte ricorrente,
“tenuto conto che l' nel mese di febbraio 2025, ha provveduto al pagamento CP_1
delle somme illegittimamente trattenute sul cedolino pensione”, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Rilevato che, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, il 23.05.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4284/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Merlino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via Falcone e
Borsellino n. 55, giusta procura in atti
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente siti in Palermo in Via F. Laurana, n. 59. e rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale del notaio di Fiumicino Persona_1
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi “che l' nei mesi di febbraio, marzo, CP_1 CP_1
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2024 ha trattenuto, ex art.
546 c.p.c., dalla pensione dovuta al sig. l'importo di € 105,00, pari Parte_1 ad 1/5 degli emolumenti, e così per un totale di € 945,00; che tale somme risultano libere da ogni vincolo in forza dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa dal G.E. del Tribunale di Termini Imerese in data 15.7.2024, nell'ambito dell'esecuzione mobiliare portante il numero 935/2023;- conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in CP_1
favore del ricorrente l'importo di 945,00 euro o quell'altra maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite” (cfr. conclusioni del ricorso)
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale, rilevando che “preso atto del decreto di estinzione della procedura esecutiva incoata nei confronti di dalla Società Reale Mutua di Parte_1
Assicurazioni, e pertanto, sulla prima rata utile di lavorazione (Febbraio 2025), si è provveduto a revocare la ritenuta per accantonamento di € 105,00 che gravava sulla pensione del ricorrente a far data da Febbraio 2024, ed a rimborsare le somme accantonate da Febbraio 2024 a Gennaio 2025, per un totale di € 1.260,00, poste in pagamento unitamente alla rata di pensione del mese di febbraio 2025 (doc. 2)”; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note sostitutive di udienza dell'11.04.2025, il procuratore di parte ricorrente,
“tenuto conto che l' nel mese di febbraio 2025, ha provveduto al pagamento CP_1
delle somme illegittimamente trattenute sul cedolino pensione”, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Rilevato che, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, il 23.05.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo