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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9729 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
AN EN, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Versilia 1; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_1
______________________
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dr.
[...]
Il Cancelliere
giusta delega richiamata in memoria, ed CP_2
elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ CIVILE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI.
(L.68/99).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 16/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'inserimento nelle Parte_1
liste delle categorie protette e del collocamento mirato (L.68/99), a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (24/11/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida CP_1
in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in
favore dell'Avv. AN EN;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per CP_1
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura pari o superiore al 46%, ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato per i disabili (L.68/99), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (24/11/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Espletata consulenza medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
sostitutive dell'udienza del 16/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Obesità, Cardiopatia Ischemica Ipertensiva, Edentulia subtotale”e ha
[...]
concluso che per tali menomazioni è da considerare, “invalido con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura pari al 68% con diritto al collocamento mirato a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza”. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste delle Parte_1
categorie protette e collocamento mirato, a decorrere dall'epoca di presentazione della
domanda amministrativa (24/11/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. AN EN,
che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/11/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________
TRIBUNALE DI PALERMO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9729 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________
AN EN, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Versilia 1; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO per ___________________
______________________ Controparte_1
______________________
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Dr.
[...]
Il Cancelliere
giusta delega richiamata in memoria, ed CP_2
elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: INVALIDITÀ CIVILE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI.
(L.68/99).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 16/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'inserimento nelle Parte_1
liste delle categorie protette e del collocamento mirato (L.68/99), a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (24/11/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che liquida CP_1
in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in
favore dell'Avv. AN EN;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2024, , in contraddittorio con Parte_1
l' adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per CP_1
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura pari o superiore al 46%, ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato per i disabili (L.68/99), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (24/11/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Espletata consulenza medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
sostitutive dell'udienza del 16/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Obesità, Cardiopatia Ischemica Ipertensiva, Edentulia subtotale”e ha
[...]
concluso che per tali menomazioni è da considerare, “invalido con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura pari al 68% con diritto al collocamento mirato a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza”. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste delle Parte_1
categorie protette e collocamento mirato, a decorrere dall'epoca di presentazione della
domanda amministrativa (24/11/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. AN EN,
che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/11/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)