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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati Presidente
IA Rosaria Rizzo Consigliere rel.
IA Speranza Ferrara Consigliere
ZI IA CI ES ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3653/2021 r.g. posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16.09.2025 e vertente tra
(PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Nardone (c.f. ), C.F._1
come da delega in atti – ATTORE -
E
(CF ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore; rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello stato (c.f. ), P.IVA_3
come da delega in atti – CONVENUTO -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il espone i seguenti fatti: Parte_1 - di aver ricevuto una nota della , prot. 283354/20 del Controparte_1
29.09.2020, con cui l'ufficio contabile ha richiesto il pagamento di un canone, per l'annualità 2020, pari ad € 1.737,91, a titolo di occupazione di un'area demaniale di pertinenza idraulica, ad uso sportivo, sita sulla sponda destra del
Fiume Aventino nel Comune di , con l'adeguamento agli indici di Pt_1
rivalutazione ISTAT, di cui € 1737,40, quale canone demaniale ed € 0,51, quali interessi legali aggiornati al 30.09.2020;
- di aver impugnato la richiesta, in via amministrativa, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, sotto diversi profili, violazione dell'art. 3 L. 241/90, per mancanza assoluta di motivazione e difetto assoluto di istruttoria;
eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione, difetto di istruttoria;
infondatezza nel merito, non avendo mai esercitato una attività sull'area demaniale tale integrare un'occupazione senza titolo;
- che l'amministrazione, con provvedimento/nota del 26.01.2021, prot. n. 27371 notificato in pari data, ha rigettato l'impugnativa, ritenendola infondata sia in punto di fatto che di diritto.
Ciò posto, chiede di accertare che nulla è dovuto all'amministrazione regionale, con disapplicazione del provvedimento prot. n. 27371 del 26.01.2021 del Dipartimento
Territorio – Ambiente Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione, nonché di quello presupposto prot. n. 283354/20 del 29.09.2020 del medesimo dipartimento regionale.
Tre sono i motivi.
Con il primo, contesta la pretesa creditoria, sostenendo di non aver realizzato, né mai gestito l'impianto sportivo, in questione, ed, a riprova, richiama la relazione del
Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale dell'Amministrazione Regionale;
relazione da cui emergerebbe la realizzazione dell'impianto, a metà anni '70, su esplicita autorizzazione degli organismi pubblici competenti, da parte dell , dell'epoca, e la successiva gestione da parte delle Parte_2
associazioni succedutesi nel tempo. Ancora, contesta che l'intestazione al Comune delle utenze (gas metano ed energia elettrica) possa costituire una prova della gestione diretta dell'impianto, trattandosi di una semplice forma di sostegno economico offerto alle associazioni locali;
così come il rilascio del nulla osta, da parte del Sindaco, attestante l'utilizzabilità della struttura, avvenuto in favore dell'organismo sportivo competente ed al solo fine di rendere possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive al suo interno. Sostiene che i tentativi del di ottenere una concessione Pt_1
sono rimasti senza esito, perché la stessa autorità regionale avrebbe ritenuto l'area inidonea, per la natura idraulica e la peculiare posizione, a ridosso del fiume Aventino
e a valle della diga del lago di Casoli, allo svolgimento di attività proprie di una struttura sportiva – campo sportivo;
che il parere negativo della AB al CP_1
rilascio della concessione, per l'utilizzo dell'area in questione, escluderebbe in radice la legittimazione a richiedere il canone;
né risulterebbero compiuti accertamenti riguardo alla pretesa occupazione senza titolo, che al più legittimerebbe il versamento dell'indennità di occupazione.
La domanda non è fondata.
Dalla stessa delibera del Comune di (doc. 15 allegato dalla Pt_1 CP_1
emerge che, fin dall'anno 1965, l'Associazione Polisportiva Altinese aveva in uso un campo sportivo ed in concessione la pertinenza idraulica, qui in contestazione;
l'unico impianto utilizzato dalle associazioni sportive altinesi e da quelle dei comuni limitrofi;
la corresponsione di contributi comunali a scomputo del prezzo da corrispondere all'Associazione Polisportiva Altinese per l'acquisto dell'impianto sportivo;
la rinuncia alla concessione da parte del presidente dell'associazione e, dunque, in assenza di formali manifestazioni di intenti del l'obbligo al ripristino dello Pt_1
stato dei luoghi ed alla restituzione del terreno al patrimonio disponibile dello Stato;
l'interesse del a mantenere l'impianto sportivo “comunemente utilizzato da Pt_1
oltre 45 anni”, tanto da aver assunto le caratteristiche di una struttura di pubblico interesse ed utilità e considerati i costi di un nuovo impianto, non sostenibili in base al bilancio.
Sulla base di queste premesse, si è dato mandato al Sindaco di stipulare una convenzione per l'uso della pertinenza idraulica da destinare a campo sportivo.
E' poi documentata la corrispondenza tra il Sindaco ed il Servizio del Genio Civile
Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti, per ottenere la concessione, che non è stata rilasciata per mancata integrazione dei documenti da parte del nonché le Pt_1
richieste di pagamento dei canoni dall'anno 2011 al 2019, di cui non si conosce l'esito.
Il oppone una preclusione della in ragione della destinazione idrica Pt_1 CP_1
dell'area e della peculiare collocazione di cui si è già detto.
Questo è il quadro in cui si deve muovere la decisione.
E' pacifico che l'attività sportiva è continuata. Il non ha fornito la Pt_1
documentazione richiesta per il rilascio del nulla-osta e, in ogni caso anche se si volesse imputare la responsabilità alla regione, risulta aver partecipato di fatto all'attività: si è intestato le utenze di energia elettrica e gas metano, a servizio del campo sportivo, erogando contributi annuali;
ha concesso il nulla osta all'utilizzo del Campo Sportivo, negli anni 2017-2018, attestando la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo da gioco e degli annessi servizi e strutture di comodo e precisando che “…
l'intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e sarà reso fruibile nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al D.M. 18/03/1996 m. 61 e s.m.i. e, nello specifico nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 del richiamato D.M….” (doc. 1, relazione Guardia di
Finanza, allegato alla compasa di costituzione della . Solo successivamente, CP_1
a seguito delle contestazioni mosse nei suoi confronti, l'ente comunale ha dismesso il pagamento delle utenze e non ha più rilasciato nulla osta (doc.
9-10 parte ricorrente).
Il Comune risulta essere l'unico riferimento dell'associazione sportiva che poi ha svolto materialmente l'attività. L'interesse alla prosecuzione dell'attività sportiva è stato reso manifesto nella delibera del 23.9.2011, con cui si è dato mandato al sindaco di chiedere la concessione, e ad essa corrisponde la partecipazione, anche economica, all'attività del campo sportivo, definita in precedenza di pubblico interesse ed utilità.
In conclusione, il quadro probatorio depone chiaramente per una gestione di fatto del negli anni, pur in assenza della concessione, garantendo alla comunità uno Pt_1 stadio comunale.
La domanda del va, dunque, rigettata, dovendosi ritenere sussistente il Pt_1
diritto al pagamento del canone per l'anno 2020, in mancanza di contestazioni sull'ammontare e da intendersi come indennità risarcitoria da occupazione senza titolo.
Il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito assorbe ogni altra questione relativa ai vizi formali del provvedimento impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado, che vengono liquidate applicando le tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a 5200,00 euro.
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
- respinge la domanda proposta nei confronti della , con la Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in 2915,00 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Così composto:
Franco Petrolati Presidente
IA Rosaria Rizzo Consigliere rel.
IA Speranza Ferrara Consigliere
ZI IA CI ES ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3653/2021 r.g. posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16.09.2025 e vertente tra
(PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Nardone (c.f. ), C.F._1
come da delega in atti – ATTORE -
E
(CF ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore; rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello stato (c.f. ), P.IVA_3
come da delega in atti – CONVENUTO -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il espone i seguenti fatti: Parte_1 - di aver ricevuto una nota della , prot. 283354/20 del Controparte_1
29.09.2020, con cui l'ufficio contabile ha richiesto il pagamento di un canone, per l'annualità 2020, pari ad € 1.737,91, a titolo di occupazione di un'area demaniale di pertinenza idraulica, ad uso sportivo, sita sulla sponda destra del
Fiume Aventino nel Comune di , con l'adeguamento agli indici di Pt_1
rivalutazione ISTAT, di cui € 1737,40, quale canone demaniale ed € 0,51, quali interessi legali aggiornati al 30.09.2020;
- di aver impugnato la richiesta, in via amministrativa, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, sotto diversi profili, violazione dell'art. 3 L. 241/90, per mancanza assoluta di motivazione e difetto assoluto di istruttoria;
eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione, difetto di istruttoria;
infondatezza nel merito, non avendo mai esercitato una attività sull'area demaniale tale integrare un'occupazione senza titolo;
- che l'amministrazione, con provvedimento/nota del 26.01.2021, prot. n. 27371 notificato in pari data, ha rigettato l'impugnativa, ritenendola infondata sia in punto di fatto che di diritto.
Ciò posto, chiede di accertare che nulla è dovuto all'amministrazione regionale, con disapplicazione del provvedimento prot. n. 27371 del 26.01.2021 del Dipartimento
Territorio – Ambiente Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione, nonché di quello presupposto prot. n. 283354/20 del 29.09.2020 del medesimo dipartimento regionale.
Tre sono i motivi.
Con il primo, contesta la pretesa creditoria, sostenendo di non aver realizzato, né mai gestito l'impianto sportivo, in questione, ed, a riprova, richiama la relazione del
Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale dell'Amministrazione Regionale;
relazione da cui emergerebbe la realizzazione dell'impianto, a metà anni '70, su esplicita autorizzazione degli organismi pubblici competenti, da parte dell , dell'epoca, e la successiva gestione da parte delle Parte_2
associazioni succedutesi nel tempo. Ancora, contesta che l'intestazione al Comune delle utenze (gas metano ed energia elettrica) possa costituire una prova della gestione diretta dell'impianto, trattandosi di una semplice forma di sostegno economico offerto alle associazioni locali;
così come il rilascio del nulla osta, da parte del Sindaco, attestante l'utilizzabilità della struttura, avvenuto in favore dell'organismo sportivo competente ed al solo fine di rendere possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive al suo interno. Sostiene che i tentativi del di ottenere una concessione Pt_1
sono rimasti senza esito, perché la stessa autorità regionale avrebbe ritenuto l'area inidonea, per la natura idraulica e la peculiare posizione, a ridosso del fiume Aventino
e a valle della diga del lago di Casoli, allo svolgimento di attività proprie di una struttura sportiva – campo sportivo;
che il parere negativo della AB al CP_1
rilascio della concessione, per l'utilizzo dell'area in questione, escluderebbe in radice la legittimazione a richiedere il canone;
né risulterebbero compiuti accertamenti riguardo alla pretesa occupazione senza titolo, che al più legittimerebbe il versamento dell'indennità di occupazione.
La domanda non è fondata.
Dalla stessa delibera del Comune di (doc. 15 allegato dalla Pt_1 CP_1
emerge che, fin dall'anno 1965, l'Associazione Polisportiva Altinese aveva in uso un campo sportivo ed in concessione la pertinenza idraulica, qui in contestazione;
l'unico impianto utilizzato dalle associazioni sportive altinesi e da quelle dei comuni limitrofi;
la corresponsione di contributi comunali a scomputo del prezzo da corrispondere all'Associazione Polisportiva Altinese per l'acquisto dell'impianto sportivo;
la rinuncia alla concessione da parte del presidente dell'associazione e, dunque, in assenza di formali manifestazioni di intenti del l'obbligo al ripristino dello Pt_1
stato dei luoghi ed alla restituzione del terreno al patrimonio disponibile dello Stato;
l'interesse del a mantenere l'impianto sportivo “comunemente utilizzato da Pt_1
oltre 45 anni”, tanto da aver assunto le caratteristiche di una struttura di pubblico interesse ed utilità e considerati i costi di un nuovo impianto, non sostenibili in base al bilancio.
Sulla base di queste premesse, si è dato mandato al Sindaco di stipulare una convenzione per l'uso della pertinenza idraulica da destinare a campo sportivo.
E' poi documentata la corrispondenza tra il Sindaco ed il Servizio del Genio Civile
Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti, per ottenere la concessione, che non è stata rilasciata per mancata integrazione dei documenti da parte del nonché le Pt_1
richieste di pagamento dei canoni dall'anno 2011 al 2019, di cui non si conosce l'esito.
Il oppone una preclusione della in ragione della destinazione idrica Pt_1 CP_1
dell'area e della peculiare collocazione di cui si è già detto.
Questo è il quadro in cui si deve muovere la decisione.
E' pacifico che l'attività sportiva è continuata. Il non ha fornito la Pt_1
documentazione richiesta per il rilascio del nulla-osta e, in ogni caso anche se si volesse imputare la responsabilità alla regione, risulta aver partecipato di fatto all'attività: si è intestato le utenze di energia elettrica e gas metano, a servizio del campo sportivo, erogando contributi annuali;
ha concesso il nulla osta all'utilizzo del Campo Sportivo, negli anni 2017-2018, attestando la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo da gioco e degli annessi servizi e strutture di comodo e precisando che “…
l'intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e sarà reso fruibile nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al D.M. 18/03/1996 m. 61 e s.m.i. e, nello specifico nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 del richiamato D.M….” (doc. 1, relazione Guardia di
Finanza, allegato alla compasa di costituzione della . Solo successivamente, CP_1
a seguito delle contestazioni mosse nei suoi confronti, l'ente comunale ha dismesso il pagamento delle utenze e non ha più rilasciato nulla osta (doc.
9-10 parte ricorrente).
Il Comune risulta essere l'unico riferimento dell'associazione sportiva che poi ha svolto materialmente l'attività. L'interesse alla prosecuzione dell'attività sportiva è stato reso manifesto nella delibera del 23.9.2011, con cui si è dato mandato al sindaco di chiedere la concessione, e ad essa corrisponde la partecipazione, anche economica, all'attività del campo sportivo, definita in precedenza di pubblico interesse ed utilità.
In conclusione, il quadro probatorio depone chiaramente per una gestione di fatto del negli anni, pur in assenza della concessione, garantendo alla comunità uno Pt_1 stadio comunale.
La domanda del va, dunque, rigettata, dovendosi ritenere sussistente il Pt_1
diritto al pagamento del canone per l'anno 2020, in mancanza di contestazioni sull'ammontare e da intendersi come indennità risarcitoria da occupazione senza titolo.
Il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito assorbe ogni altra questione relativa ai vizi formali del provvedimento impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado, che vengono liquidate applicando le tariffe, di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a 5200,00 euro.
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
- respinge la domanda proposta nei confronti della , con la Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in 2915,00 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Roma, 15.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente