Articolo 11 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 aprile 1968
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Versione
10 novembre 1970
Art. 11.
Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato) saranno riordinate ((con effetto dal 1 luglio 1970)) sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.
Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste ((di norma)) altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilita' di ulteriore progressione in carriera.
I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale ((anche con la eliminazione degli esami di avanzamento)) ((Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato)) ((Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica))
Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potra' derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli. ((Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento)) ((Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.
Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
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