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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/10/2025
Giudice: dott. UC PR
La causa è chiamata alle ore 10:57
Compaiono:
Per all'avv. Per CA RT , l'avv. CHETONI Controparte_1
AN ,
Per nessuno Controparte_2
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Chetoni conclude come da ricorso cui si riporta anche ai fini della discussione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura N. R.G. 1478/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC PR ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1478/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
Vertente tra
(C.F.: ) e CA RT Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentati ed assistiti dall' Avv. Francesca Chetoni, C.F._2 giusta delega in calce all'atto posta su separato foglio, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Pontedera (PI) Corso Matteotti n. 53/A.
- ATTORI contro
(C.F. con sede in Controparte_2 P.IVA_1
San Miniato (PI), in Via Poggio al Pino n. 16
- CONVENUTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12/05/2025, gli avv. e UC Martini Controparte_1 hanno adito il Tribunale per ivi sentirli accertare i di loro crediti professionali nei confronti di e ottenerne la condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 7.647,23, o quella maggiore o minore provata in corso di causa, a saldo delle prestazioni professionali svolte dai medesimi per attività giudiziali e stragiudiziali rese in pendenza del mandato professionale.
A sostegno della domanda, hanno allegato - di aver assistito la ricorrente, in virtù di una procura alle liti sottoscritta in data
10/12/2024, in un procedimento per decreto ingiuntivo (RG 218/2025 presso il
Tribunale di Pisa), per un valore di €155.614,20, oltre interessi e spese, e che a seguito dell'emissione del decreto hanno proceduto alla notifica dello stesso, quindi alla predisposizione dell'atto di precetto e successiva notifica a mezzo pec, nonché alla redazione dell'istanza di concessione del decreto di esecutorietà ex art. 647
c.p.c. depositato nel procedimento già citato;
- che, stante il persistente inadempimento del debitore, i procuratori hanno redatto e deposito dell'atto di pignoramento immobiliare datato 14/04/2025.
- che, intervenuto lo scioglimento della società, hanno ricevuto incarico di redigere e depositare in data 30/01/2025 il ricorso per nomina del Liquidatore ex art. 2275 c.c., in virtù di una nuova procura alle liti sottoscritta in data 13/01/2025, innanzi al
Tribunale di Pisa nel procedimento poi iscritto a ruolo con n. RG 327/2025;
- che, essendo intervenuta la nomina del Liquidatore della società con delibera assembleare del 17/04/2025, hanno comunicato in data 22/04/2025 a mezzo pec rinuncia ai mandati professionali conferiti, con richiesta di pagamento entro 5 giorni del compenso per l'assistenza legale svolta in pendenza del mandato e che sono state quantificate, in virtù delle tabelle vigenti, per un totale di € 7.647,23, delle quali € 2.222,17 per il ricorso per decreto ingiuntivo e fase esecutiva da versarsi a saldo, considerato l'acconto di € 2.681,43 già versato, ed € 5.425,06 compresi accessori, per l'attività eseguita per deposito del ricorso per la nomina del
Liquidatore;
- che, nonostante la formale richiesta di pagamento avvenuta a mezzo Pec in data
30/04/2025, la è rimasta inadempiente. Controparte_2
All'udienza del 2/10/2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla Controparte_2
, il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia, e la causa è stata rinviata
[...] all'udienza del 30.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Il ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione.
Ciò posto, gli avv.ti e UC Martini danno prova del Controparte_1 conferimento dell'incarico professionale alla base della loro pretesa creditoria – ne costituiscono significativo indicatore la procura alle liti – e documentano in forma idonea l'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, degli adempimenti successivi, della redazione del precetto e degli atti successivi inerenti alla procedura espropriativa instauranda, allegando l'inadempimento del cliente al pagamento del saldo dovuto.
Circa il quantum debeatur, è noto che in difetto di una convenzione intervenuta tra le parti sui compensi, questi, a mente dell'art. 2233 c.c., devono essere determinati sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale o della cessazione dell'incarico (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 17405-17406/2012; Cass. n.
790/2015; Cass. n. 2748/2016), trovando, quindi, applicazione il D.M. 55/2014.
In considerazione della documentazione prodotta, attestante la mole della documentazione esaminata e delle comunicazioni intercorse in esecuzione dell'incarico professionale, si reputa equa la stima dei compensi richiesta a saldo dalla ricorrente.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore deve essere condannata al
[...] pagamento, in favore, dei ricorrenti, dell'importo, comprensivo di spese generali 15%,
C.P.A. e IVA, di € 7.647,23, al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri minimi, tenendo conto della natura contumaciale della controversia e della contrazione dell'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così dispone:
- condanna in persona del liquidatore, al Controparte_2 pagamento in favore degli avv.ti e UC Martini in solido, a Controparte_1 titolo di compensi professionali, di euro 7.647,23, comprensivi di spese generali e c.p.a., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del liquidatore al Controparte_2 rimborso, in favore degli avv.ti e UC Martini in solido, Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e IVA se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni. Pisa, 30.10.2025.
Il Giudice
UC PR
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.