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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5895/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 29584202500005687001 575557.16 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con atto ritualmente notificato CA ha impugnato l'atto pignoramento presso terzi n.
29584202500005687/001 emesso dalla Agenzia delle Entrate-CO spa di Messina, per complessivi €. 575.557,16 e notificato il 11.06.2025 ad esso debitore ed al terzo C.I.EL.
Società_1 S.P.A. in forza dei titoli ivi indicati, e ne ha chiesto l'annullamento.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Eccezione di nullità dell'avviso di pignoramento, che in quanto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito e comunque spedito tre mesi dopo la data di emissione, rendendo così impossibile la difesa da parte del contribuente;
2) Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'impugnato atto per inesistenza e/o nullità della relativa notifica;
3) Eccezione di illegittimità dell'avviso di pignoramento per mancato rispetto di quanto previsto al
D.M. 503/1998, quale identificato dal decreto attuativo previsto dall'Art. 86 Dpr n. 600/73;
4) Eccezione di nullità del provvedimento di pignoramento per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 7 c.2 lett. a della legge 27 luglio 2000 n. 212;
6) Prescrizione di tutti i titoli di credito, cartelle esattoriali, citati nella comunicazione preventiva.
Si sono costituiti Agenzia delle Entrate CO ed Agenzia delle Entrate per eccepire il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Con ordinanza del 5.12.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stata fissata l'udienza per la trattazione del merito.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato assunto in decisione.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da AdER in ragione di quanto anche di recente affermato dalla Corte di cassazione (v. Cass., sez. unite, sent. 2098/25) e tenuto conto dei motivi di ricorso che riguardano anche la validità della pretesa tributaria.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, per quanto concerne la eccepita nullità dell'opposto pignoramento presso terzi per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73, va osservato che – per come dedotto e documentato da AdER - il 15.4.2025 è stato notificato a mezzo pec all'odierno ricorrente avviso di intimazione n. 29520259006826142000. Va rigettata anche la contestazione relativa alla mera comunicazione dell'avviso di pignoramento, atteso che il pignoramento verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 è stato regolarmente notificato al ricorrente il 11.6.2025 a mezzo PEC, per come dedotto e documentato da AdER.
Per quanto concerne l'eccepita nullità delle cartelle di pagamento per inesistenza e/o nullità della relativa notifica, va osservato che, per come dedotto e documentato da AdER, le cartelle sottese al pignoramento oggi impugnato sono state tutte regolarmente notificate a mezzo PEC dall'Agenzia
Ricorrente_1delle Entrate-CO al contribuente CA che non le ha tempestivamente opposte, con la conseguenza che i crediti devono ritenersi ormai definitivi.
A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha altresì documentato l'avvenuta notifica al ricorrente dei seguenti avvisi di accertamento:
- Avviso di accertamento TYX01EV01576/2022;
- Avviso di accertamento TYX01EV00028/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00030/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00038/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00041/2023.
Non corretta appare, inoltre, la contestazione in merito alla violazione dell'art.86 Dpr n.600/73, atteso che nel caso in esame la citata disposizione non trova applicazione, trattandosi di pignoramento presso terzi disciplinato dall'art. 72 bis DPR 602/73.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione merita di essere rigettata, atteso che l'atto, oltre ad essere completo e pienamente intellegibile, per come dimostrato dalle difese in fatto ed in diritto articolate dal ricorrente, risulta anche conforme allo schema ministeriale.
Con riferimento, infine, alla eccepita prescrizione dei crediti va osservato che, attesa la rituale notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, non impugnate dal ricorrente nei termini di legge, le pretese erariali vanno considerate ormai definitive e ogni contestazione sul merito delle stesse va dichiarata inammissibile.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese quelle della fase cautelare, in favore dei resistenti liquidate, per ciascuno, in €.18.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, ove dovuti.
Messina 13.2.2026 IL PRESIDENTE REL/EST
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente e Relatore BERNARDO CLAUDIA, Giudice GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5895/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 29584202500005687001 575557.16 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 733/2026 depositato il 13/02/2026
IN FATTO E IN DIRITTO Ricorrente_1Con atto ritualmente notificato CA ha impugnato l'atto pignoramento presso terzi n.
29584202500005687/001 emesso dalla Agenzia delle Entrate-CO spa di Messina, per complessivi €. 575.557,16 e notificato il 11.06.2025 ad esso debitore ed al terzo C.I.EL.
Società_1 S.P.A. in forza dei titoli ivi indicati, e ne ha chiesto l'annullamento.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Eccezione di nullità dell'avviso di pignoramento, che in quanto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito e comunque spedito tre mesi dopo la data di emissione, rendendo così impossibile la difesa da parte del contribuente;
2) Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'impugnato atto per inesistenza e/o nullità della relativa notifica;
3) Eccezione di illegittimità dell'avviso di pignoramento per mancato rispetto di quanto previsto al
D.M. 503/1998, quale identificato dal decreto attuativo previsto dall'Art. 86 Dpr n. 600/73;
4) Eccezione di nullità del provvedimento di pignoramento per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova;
5) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 7 c.2 lett. a della legge 27 luglio 2000 n. 212;
6) Prescrizione di tutti i titoli di credito, cartelle esattoriali, citati nella comunicazione preventiva.
Si sono costituiti Agenzia delle Entrate CO ed Agenzia delle Entrate per eccepire il difetto di giurisdizione di questa Corte di giustizia, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Con ordinanza del 5.12.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stata fissata l'udienza per la trattazione del merito.
All'esito dell'udienza il ricorso è stato assunto in decisione.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da AdER in ragione di quanto anche di recente affermato dalla Corte di cassazione (v. Cass., sez. unite, sent. 2098/25) e tenuto conto dei motivi di ricorso che riguardano anche la validità della pretesa tributaria.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, per quanto concerne la eccepita nullità dell'opposto pignoramento presso terzi per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73, va osservato che – per come dedotto e documentato da AdER - il 15.4.2025 è stato notificato a mezzo pec all'odierno ricorrente avviso di intimazione n. 29520259006826142000. Va rigettata anche la contestazione relativa alla mera comunicazione dell'avviso di pignoramento, atteso che il pignoramento verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 è stato regolarmente notificato al ricorrente il 11.6.2025 a mezzo PEC, per come dedotto e documentato da AdER.
Per quanto concerne l'eccepita nullità delle cartelle di pagamento per inesistenza e/o nullità della relativa notifica, va osservato che, per come dedotto e documentato da AdER, le cartelle sottese al pignoramento oggi impugnato sono state tutte regolarmente notificate a mezzo PEC dall'Agenzia
Ricorrente_1delle Entrate-CO al contribuente CA che non le ha tempestivamente opposte, con la conseguenza che i crediti devono ritenersi ormai definitivi.
A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha altresì documentato l'avvenuta notifica al ricorrente dei seguenti avvisi di accertamento:
- Avviso di accertamento TYX01EV01576/2022;
- Avviso di accertamento TYX01EV00028/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00030/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00038/2023;
- Avviso di accertamento TYX01EV00041/2023.
Non corretta appare, inoltre, la contestazione in merito alla violazione dell'art.86 Dpr n.600/73, atteso che nel caso in esame la citata disposizione non trova applicazione, trattandosi di pignoramento presso terzi disciplinato dall'art. 72 bis DPR 602/73.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione merita di essere rigettata, atteso che l'atto, oltre ad essere completo e pienamente intellegibile, per come dimostrato dalle difese in fatto ed in diritto articolate dal ricorrente, risulta anche conforme allo schema ministeriale.
Con riferimento, infine, alla eccepita prescrizione dei crediti va osservato che, attesa la rituale notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, non impugnate dal ricorrente nei termini di legge, le pretese erariali vanno considerate ormai definitive e ogni contestazione sul merito delle stesse va dichiarata inammissibile.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese quelle della fase cautelare, in favore dei resistenti liquidate, per ciascuno, in €.18.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, ove dovuti.
Messina 13.2.2026 IL PRESIDENTE REL/EST