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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3122/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195004034000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 864/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – prov. di Roma, in data 08/11/2024, notificava alla Sig.ra Ricorrente_1, la cartella di pagamento n. 097 2024 01950040 34 000, dell'importo complessivo di € 5.415,03, compreso di sanzioni ed interessi, a titolo di recupero dell'omesso/carente versamento dell'IRPEF, con riferimento al periodo di imposta 2020. In particolare, l'impugnata cartella, concernente l'omesso/carente versamento di imposta connessa al recupero di spese mediche sostenute nell'anno 2020, deriva dal ruolo n. 2024/551166, reso esecutivo in data 03/06/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio
Territoriale di Roma 4 - Collatino, a seguito dell'esito del controllo formale elaborato il 25/09/2023 – codice atto n. 01531642187, ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973, sulla dichiarazione dei Redditi 2021.
Con il ricorso la Ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento sollevando quanto segue:
1- Illegittimità, annullabilità e/o nullità del ruolo n. 2024/551166 e della conseguente cartella n. 097 2024
01950040 34 000 per vizio di motivazione – Violazione art. 36 ter DPR 600/1973 - art. 7 della Legge 212/2000 - art. 3 L. 241/90;
2- Illegittimità della cartella n. 097 2024 01950040 34 000 - Omessa considerazione delle spese mediche;
3- Illegittimità delle sanzioni e degli interessi;
4- Richiesta di condanna alle spese.
Si è costituita l'Ade, la quale nel chiedere la parziale cessata materia del contendere nel resto il ricorso ha chiesto che sia rigettato.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita con atto depositato il 3.3.2025 nel quale, pur sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della cartella, ha allegato un provvedimento di sgravio parziale dell'atto impugnato per “riconoscimento parziale delle spese mediche relative all'anno 2020”; quindi, l'Ufficio chiede di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per gli importi rimasti a ruolo.
La Parte ricorrente ha insistito con successiva memoria ha confermato per l'accoglimento integrale del ricorso.
Comunicazione. Ad avviso della Parte ricorrente la richiesta documentazione delle spese sanitarie riguardava
“scontrini e ricevute mediche”, non anche la copia dei pagamenti, la cui mancata trasmissione non vuol dire, comunque, che sia stata “elusa” la norma richiamata dall'Ufficio. Sta di fatto che la Contribuente TRAMITE
LA PIATTAFORMA CIVIS prot. n. 240546 del 20.11.2023, ha dimostrato di aver inviato (nuovamente) la copia delle fatture sanitarie ALLEGANDO TUTTI I PAGAMENTI ESEGUITI CON MEZZI TRACCIABILI (all.5 atto introduttivo) e ciò è avvenuto TEMPESTIVAMENTE, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della rettifica, avvenuto il 27.10.2023, nel pieno rispetto dell'art. 36 ter DPR 600/1973. Quindi, la documentazione che a detta dell'Ufficio sarebbe stata prodotta dalla Ricorrente in sede contenziosa e ben prima dell'iscrizione a ruolo. Ma non solo, la stessa documentazione è stata integralmente trasmessa all'Ufficio anche in occasione della richiesta di annullamento della cartella inviata via PEC il 17.12.2024 prima, quindi, della notifica del ricorso, allorquando l'Ufficio ha, finalmente, proceduto alla disanima dei documenti, provvedendo ad uno sgravio, sebbene parziale, della cartella.
Va rilevato che il totale delle fatture elencate a pag. 4 dell'atto di costituzione dell'A.f. e sulla base delle quali
è stato disposto lo sgravio parziale è pari a € 3.636,91 e non € 2.891,31 riconosciuto dall'Ufficio; in effetti, non si comprende da cosa dipenda la differenza di € 743,60, se non da un mero errore di calcolo.
Quanto alle fatture indicate a pag. 4 dell'ultima memoria presentata dalla Parte ricorrente oltre al pagamento di € 15.000,00 (in effetti trattasi di un assegno bancario e non di un bonifico, il che rende impossibile scrivere una “specifica” causale, al di fuori del nominativo del beneficiario) è stato documentato anche l'estratto della carta di credito contenente il pagamento di € 1.470,00 a favore di Associazione_1 ma, soprattutto, dalla semplice lettura del tipo di prestazione riportata nelle fatture citate si evince che la sig.ra Ricorrente_1, nel mese di febbraio 2020, è stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico presso la struttura gestita dalla Società_2, come peraltro facilmente riscontrabile dal timbro di quietanza apposto sulle fatture emesse dalla Nominativo_1 e dalla Associazione_1. L'importo del pagamento tramite carta di credito (€ 1.470,00) e dell'assegno emesso (€ 15.000,00) corrisponde ESATTAMENTE al totale delle spese sanitarie non riconosciute dall'Ufficio ai fini della detrazione (€ 16.470,00). Dunque, l'importo delle spese mediche indicato dalla sig.ra Ricorrente_1 nel corrispondente quadro RP della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (€ 20.259,00), corrisponde all'importo totale delle prestazioni sanitarie sostenute con mezzi di pagamento tracciabili e/o comunque detraibili perché rese da strutture convenzionate al Sistema Sanitario Nazionale e pari a: € 161,82 (scontrini farmacia già ammessi in sede di rettifica); €3.636,91 (totale delle fatture riconosciute come detraibili dall'Ufficio nel proprio atto di costituzione); € 16.470,00 (spese intervento chirurgico)1 e, pertanto, aldilà del vizio di motivazione eccepito, si ribadisce l'illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio e, quindi, l'illegittimità del ruolo (per l'importo residuo) e della relativa cartella di pagamento.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel resto si accoglie il ricorso e per l'effetto si dichiara nulla la cartella di pagamento in oggetto, ivi compreso il ruolo n.
2024/551166, per tutti gli importi, con le sanzioni e gli interessi ivi richiesti. Segue il dispositivo con la quantificazione della soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel restante parte accoglie il ricorso e condanna la
Parte resistente al pagamento delle spese di lite che sono quantificate in € 3.471, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3122/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195004034000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 864/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – prov. di Roma, in data 08/11/2024, notificava alla Sig.ra Ricorrente_1, la cartella di pagamento n. 097 2024 01950040 34 000, dell'importo complessivo di € 5.415,03, compreso di sanzioni ed interessi, a titolo di recupero dell'omesso/carente versamento dell'IRPEF, con riferimento al periodo di imposta 2020. In particolare, l'impugnata cartella, concernente l'omesso/carente versamento di imposta connessa al recupero di spese mediche sostenute nell'anno 2020, deriva dal ruolo n. 2024/551166, reso esecutivo in data 03/06/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio
Territoriale di Roma 4 - Collatino, a seguito dell'esito del controllo formale elaborato il 25/09/2023 – codice atto n. 01531642187, ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973, sulla dichiarazione dei Redditi 2021.
Con il ricorso la Ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento sollevando quanto segue:
1- Illegittimità, annullabilità e/o nullità del ruolo n. 2024/551166 e della conseguente cartella n. 097 2024
01950040 34 000 per vizio di motivazione – Violazione art. 36 ter DPR 600/1973 - art. 7 della Legge 212/2000 - art. 3 L. 241/90;
2- Illegittimità della cartella n. 097 2024 01950040 34 000 - Omessa considerazione delle spese mediche;
3- Illegittimità delle sanzioni e degli interessi;
4- Richiesta di condanna alle spese.
Si è costituita l'Ade, la quale nel chiedere la parziale cessata materia del contendere nel resto il ricorso ha chiesto che sia rigettato.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita con atto depositato il 3.3.2025 nel quale, pur sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della cartella, ha allegato un provvedimento di sgravio parziale dell'atto impugnato per “riconoscimento parziale delle spese mediche relative all'anno 2020”; quindi, l'Ufficio chiede di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per gli importi rimasti a ruolo.
La Parte ricorrente ha insistito con successiva memoria ha confermato per l'accoglimento integrale del ricorso.
Comunicazione. Ad avviso della Parte ricorrente la richiesta documentazione delle spese sanitarie riguardava
“scontrini e ricevute mediche”, non anche la copia dei pagamenti, la cui mancata trasmissione non vuol dire, comunque, che sia stata “elusa” la norma richiamata dall'Ufficio. Sta di fatto che la Contribuente TRAMITE
LA PIATTAFORMA CIVIS prot. n. 240546 del 20.11.2023, ha dimostrato di aver inviato (nuovamente) la copia delle fatture sanitarie ALLEGANDO TUTTI I PAGAMENTI ESEGUITI CON MEZZI TRACCIABILI (all.5 atto introduttivo) e ciò è avvenuto TEMPESTIVAMENTE, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della rettifica, avvenuto il 27.10.2023, nel pieno rispetto dell'art. 36 ter DPR 600/1973. Quindi, la documentazione che a detta dell'Ufficio sarebbe stata prodotta dalla Ricorrente in sede contenziosa e ben prima dell'iscrizione a ruolo. Ma non solo, la stessa documentazione è stata integralmente trasmessa all'Ufficio anche in occasione della richiesta di annullamento della cartella inviata via PEC il 17.12.2024 prima, quindi, della notifica del ricorso, allorquando l'Ufficio ha, finalmente, proceduto alla disanima dei documenti, provvedendo ad uno sgravio, sebbene parziale, della cartella.
Va rilevato che il totale delle fatture elencate a pag. 4 dell'atto di costituzione dell'A.f. e sulla base delle quali
è stato disposto lo sgravio parziale è pari a € 3.636,91 e non € 2.891,31 riconosciuto dall'Ufficio; in effetti, non si comprende da cosa dipenda la differenza di € 743,60, se non da un mero errore di calcolo.
Quanto alle fatture indicate a pag. 4 dell'ultima memoria presentata dalla Parte ricorrente oltre al pagamento di € 15.000,00 (in effetti trattasi di un assegno bancario e non di un bonifico, il che rende impossibile scrivere una “specifica” causale, al di fuori del nominativo del beneficiario) è stato documentato anche l'estratto della carta di credito contenente il pagamento di € 1.470,00 a favore di Associazione_1 ma, soprattutto, dalla semplice lettura del tipo di prestazione riportata nelle fatture citate si evince che la sig.ra Ricorrente_1, nel mese di febbraio 2020, è stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico presso la struttura gestita dalla Società_2, come peraltro facilmente riscontrabile dal timbro di quietanza apposto sulle fatture emesse dalla Nominativo_1 e dalla Associazione_1. L'importo del pagamento tramite carta di credito (€ 1.470,00) e dell'assegno emesso (€ 15.000,00) corrisponde ESATTAMENTE al totale delle spese sanitarie non riconosciute dall'Ufficio ai fini della detrazione (€ 16.470,00). Dunque, l'importo delle spese mediche indicato dalla sig.ra Ricorrente_1 nel corrispondente quadro RP della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (€ 20.259,00), corrisponde all'importo totale delle prestazioni sanitarie sostenute con mezzi di pagamento tracciabili e/o comunque detraibili perché rese da strutture convenzionate al Sistema Sanitario Nazionale e pari a: € 161,82 (scontrini farmacia già ammessi in sede di rettifica); €3.636,91 (totale delle fatture riconosciute come detraibili dall'Ufficio nel proprio atto di costituzione); € 16.470,00 (spese intervento chirurgico)1 e, pertanto, aldilà del vizio di motivazione eccepito, si ribadisce l'illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio e, quindi, l'illegittimità del ruolo (per l'importo residuo) e della relativa cartella di pagamento.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel resto si accoglie il ricorso e per l'effetto si dichiara nulla la cartella di pagamento in oggetto, ivi compreso il ruolo n.
2024/551166, per tutti gli importi, con le sanzioni e gli interessi ivi richiesti. Segue il dispositivo con la quantificazione della soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel restante parte accoglie il ricorso e condanna la
Parte resistente al pagamento delle spese di lite che sono quantificate in € 3.471, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.