Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 15908
CASS
Sentenza 22 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2024, n. 15908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15908
    Data del deposito : 22 febbraio 2024

    Testo completo