Articolo 8 della Legge 10 ottobre 1989, n. 349
Articolo 7
Versione
9 novembre 1989
Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989