Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2023, proposto da VI CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cutrofiano, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;
Azienda sanitaria locale Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Riabilitazione Valente s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell''Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 58 del 10 marzo 2023, comunicata a mezzo nota del 6 aprile 2023, prot. n. AOO_183/5606, trasmessa a mezzo pec in pari data nonché nuovamente a mezzo pec del 29 giugno 2023 nella parte in cui dichiara inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale avanzata dal Comune di Cutrofiano (LE), per l''ampliamento per ulteriori 26 posti letto, al piano primo dei locali a servizio della residenza sanitaria per anziani RSA “VI immacolata” sita in contrada Pozzo Dolce nel Comune di Cutrofiano;
- del diniego di autorizzazione alla realizzazione dell''ampliamento, ove nelle more adottato dal Comune, ancorché non conosciuto;
- nonché, ove occorrer possa, della determina del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell''Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 209 del 20 luglio 2021, nella parte in cui stabilisce i criteri di ripartizione del fabbisogno nei distretti sociosanitari c.d. in esubero;
- della determina del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell''Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 155 del 24 maggio 2023, pubblicata sul BURP n.66 del 13 luglio 2023, rilasciato a favore di Centro Valente S.r.l. per una RSA da 20 posti letto da realizzarsi nel Comune di Miggiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda sanitaria locale Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Ilde Follieri, su delega dell'avv. Francesco Follieri, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
1.- Con il ricorso in esame, trasposto in sede giurisdizionale in seguito ad atto di opposizione della Regione Puglia a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la VI CO s.r.l. ha adito il Tar per chiedere l’annullamento: a) della determina del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 58 del 10 marzo 2023 (doc. 1), comunicata a mezzo nota del 6 aprile 2023, prot. n. AOO_183/5606, trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 2), nonché nuovamente a mezzo pec del 29 giugno 2023 (doc. 3), nella parte in cui dichiara inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale avanzata dal Comune di Cutrofiano (LE), per l’ampliamento per ulteriori 26 posti letto, al piano primo dei locali a servizio della residenza sanitaria per anziani RSA “VI immacolata” sita in contrada Pozzo Dolce nel Comune di Cutrofiano; - b) del diniego di autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento, ove nelle more adottato dal Comune, ancorché non conosciuto; c) degli ulteriori atti presupposti in epigrafe indicati.
2.- La deducente ha riferito in fatto:
- di avere presentato al Comune di Cutrofiano istanza di autorizzazione all’ampliamento dell’esistente Residenza socio assistenziale omonima, con sopraelevazione al primo piano dell’edificio edificato al solo piano terra, sito in Contrada Pozzo Dolce del Comune di Cutrofiano e adibito a residenza sanitaria assistenziale di mantenimento per anziani non autosufficienti, per ulteriori 26 posti letto;
-che il Comune di Cutrofiano, accertata la conformità urbanistica ed edilizia del progetto presentato dalla deducente trasmetteva a mezzo pec la documentazione alla Regione Puglia il 31 maggio 2021, con nota prot. n. 6202, chiedendo alla stessa di esprimere il parere di compatibilità ai sensi dell’articolo 7 della legge Regione Puglia n. 9 del 2017;
-che, con determina n. 402 del 29 dicembre 2021, il competente Dirigente regionale adottava la “determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione e all’esercizio” in relazione ai bimestri dal VI al X per la Provincia di Lecce in cui ricadeva l’iniziativa della ricorrente in conformità ai criteri dettati dalla Determina dirigenziale n. 355 del 2020 e dichiarava inammissibile l’istanza “per carenza dei requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2019 riportati nella scheda di valutazione trasmessa in allegato”;
-che nella scheda di valutazione sopra citata la Regione segnalava inoltre alcune carenze documentali;
-che la scheda di valutazione concludeva nei seguenti termini “dalla valutazione istruttoria compiuta sulla proposta progettuale emerge che la Rsa non garantisce una dimensione dei servizi di vita collettiva rapportabile al numero di utenti che la struttura dovrebbe complessivamente ospitare”;
-che la VI CO s.r.l. impugnava la determina sopra indicata, rappresentando che sul parere di compatibilità si era formato il silenzio assenso ex art. 17 bis l.n. 241/1990, che non spettava alla Regione in sede di rilascio del parere di compatibilità e solo sulla carta la valutazione dei requisiti strutturali (ma a quell’ente, tramite verifica da parte della ASL competente, nel diverso procedimento di autorizzazione all’esercizio) e infine che la Regione non aveva attivato il soccorso istruttorio e dunque non aveva permesso a VI CO di rappresentare che tutte le presunte carenze del progetto di ampliamento erano in realtà sanabili al più con lo spostamento di meri tramezzi;
-con una nuova istanza del 13 giugno 2022, VI CO chiedeva nuovamente al Comune di realizzare l’ampliamento della RSA esistente per 26 posti letto, precisando espressamente che quell’istanza non costituiva in alcun modo rinuncia al ricorso avverso la d.d. n. 409/2021 già pendente;
-che, anche per questa nuova istanza, il Comune di Cutrofiano chiedeva alla Regione di esprimere parere di compatibilità al fabbisogno regionale, con nota pervenuta alla Regione il 17 giugno 2022 (come riportato dalla Regione nell’allegato alla d.d. n. 58/2023 – doc. 1), dunque ricadente nel XIV bimestre (secondo la tabella pure riportata innanzi, tratta dalla medesima determina);
-che decorsi quasi dieci mesi dalla richiesta di parere di compatibilità e nonostante la pendenza del giudizio sul precedente parere di compatibilità, la Regione negava nuovamente la compatibilità al fabbisogno regionale dell’iniziativa di VI CO;
-che detto parere negativo si fondava sul meccanismo coniato dalla d.d. n. 209/2021, secondo cui il fabbisogno dei DSS in esubero e, dunque, la concorrenza fra le iniziative che mirano a quel fabbisogno è su base provinciale, non distrettuale, e può far leva solo su una quota di posti letto pari al 10% di quelli disponibili per i DDS carenti nella pentade di bimestri presa in considerazione.
3.- Ritenendo di essere pregiudicata dalla predetta decisione regionale, la società ne ha chiesto l’annullamento deducendo: 1. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALLE ILLEGITTIMITÀ DENUNCIATE CON IL RICORSO PENDENTE INNANZI AL TAR PUGLIA, BARI, SEZ. II, R.G. N. 811/20221. 2. VIOLAZIONE DELL’ART. 17 BIS, L.N. 241/1990 E DELL’ART. 2, CO. 8 BIS, L.N. 241/1990 E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI SILENZIOASSENSO; 3. INCOMPETENZA E VIOLAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1, LETT. A), DELLA L.R. N. 9/2017, CONTRADDITTORIETÀ CON LA DGR N. 2153/2019 E CON LA DGR N. 2037/2013. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 R.R. N. 4/2019. 4. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DIFETTO DI PROPORZIONALITA’E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. 5. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, CO. 3, L.R. N. 9/2017
4.- Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la Asl Lecce. La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La società ricorrente ha depositato memoria di replica. Le parti hanno versato in atti ulteriori memorie difensive. Con ordinanza collegiale n. 303 del 2025, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei seguenti termini “Considerato che: - nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità della determina n. 402 del 29 dicembre 2021, con cui la Regione ha dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione all’ampliamento della R.S.A. di mantenimento per anziani di tipo A “VI CO” (con sopraelevazione al primo piano dell’edificio edificato al solo piano terra sito in Contrada Pozzo Dolce del Comune di Cutrofiano) per ulteriori 36 posti letto, trasmessa dal Comune di Cutrofiano il 31 maggio 2021; - con D.D n. 222 del 01/08/2023 e n. 156 del 24.05.2023, la Regione ha rilasciato all’odierna ricorrente due pareri positivi di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale nella stessa sede operativa (Cutrofiano in località “Pozzo Dolce” piano primo), nella quale la stessa ricorrente ha chiesto di ampliare la R.S.A.; - per tale motivo, la Regione eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Rilevato che, come eccepito dalla parte ricorrente, siffatte queste delibere non possono ritenersi acquisite agli atti del giudizio, essendo presente solo un link nel corpo della memoria depositata dalla Regione il 13 settembre 2024, il quale, tuttavia, non consente il collegamento ipertestuale; Ritenuto necessario acquisire agli atti del giudizio le determine regionali nn. 222 dell’1/08/2023 e 156 del 24.05.2023; Ritenuto di onerare la Regione del relativo deposito in giudizio entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notificazione o comunicazione (se anteriore) del presente provvedimento; Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 10 giugno 2025 per l’ulteriore trattazione della controversia.
5.- La Regione ha adempiuto agli incombenti istruttori depositando le due determine sopra indicate. La società ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.
6. La controversia è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2025.
7.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dando ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. 303 del 2025, la Regione Puglia ha depositato in giudizio copia delle determine dirigenziali n.156 del 24.05.2023 e n. 222 del 1.08.2023, con le quali la competente Direzione di sezione ha rilasciato all’odierna ricorrente due pareri positivi di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale nella stessa sede operativa (Cutrofiano in località “Pozzo Dolce” piano primo), nella quale la ricorrente ha chiesto di ampliare la R.S.A. VI CO.
7.1.- Più in dettaglio, con determina dirigenziale n. 156 del 2023, si è deciso di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse, nell’ambito territoriale dell’ASL LE con riferimento all’arco
temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.: - […] dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “VI CO S.r.l.”, con sede operativa in Cutrofiano in località “Pozzo Dolce”; con determina dirigenziale n. 222 del 1 agosto 2023, la struttura regionale ha determinato di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell’ambito territoriale dell’ASL LECCE con riferimento all’arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.: per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse: dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “VI CO S.r.l.”, con sede operativa in Cutrofiano in località “Pozzo Dolce”.
7.2.- Si tratta di determinazioni dirigenziali in forza delle quali l’interesse pretensivo azionato dalla società ricorrente non può essere ulteriormente soddisfatto stante l’impossibilità di realizzare nello stesso spazio (per mancanza di requisiti strutturali oltre che per la impossibile coesistenza dei vari setting) i tre interventi.
7.3. – Va dunque dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM AL, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | NM AL |
IL SEGRETARIO