TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3790/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18 dicembre 2025 celebrata mediante trattazione scritta
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di fissazione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3790 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], , nato in Parte_1 Parte_2
IA (LT) il 04/03/1994, e , nata in [...] il [...], tutti Parte_3 elettivamente domiciliati in Formia alla Via R. Paone n. 15, presso lo studio dell'Avv. SAPONARO
MICHELE che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI
E codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_1
– R.E.A. 922436, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Frosinone alla Via M. Mastroianni n. 15, presso lo studio dell'Avv. GALASSI VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 18.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità di (Già nella Controparte_1 CP_2 causazione dell'evento dannoso per negligenze ed imperizia e per effetto condannarla alla
pagina2 di 8 rimozione dei pali esistenti nella proprietà per pericolosità, alla sistemazione Parte_4 dei pali, dei cavi e delle relative apparecchiature nonché al pagamento in favore degli istanti CP_2 del risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti quantificati in € 26.000,00 o nella diversa misura che verrà provata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, e comunque entro lo scaglione di riferimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
A tal fine, gli attori deducevano: - che verso le ore 06.50 del 28.07.2019 un cavo aereo di un palo sito in via Cassio I n. 21, nella proprietà dei germani e cadeva
CP_2 Pt_1 Parte_3 violentemente a terra creando un forte boato che si ripeteva per tre volte, cui seguiva l'improvvisa interruzione della corrente elettrica;
- che tempestivamente gli istanti segnalavano la situazione di pericolo all' attraverso il numero verde ed un operatore di quest'ultima apriva la posizione
CP_2 attribuendo i numeri 142706674-142707089; - che parte attrice allertava i vigili del fuoco di Gaeta in quanto il cavo, caduto ma ancora elettrificato, mosso dal vento continuava a strusciare sul suolo producendo pericolose scintille anche nella vegetazione;
- che alle ore 09.19, nonostante l'operatore telefonicamente avesse assicurato il pronto intervento della squadra nessuno
CP_2 CP_2 compariva per eliminare il pericolo;
- che il procuratore degli istanti era, quindi, costretto a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Formia dove formulava denuncia per l'omesso immediato intervento della squadra - che solo alle ore 12.30 del medesimo giorno una squadra
CP_2 CP_2 giungeva sul luogo dell'evento e provvedeva ad interrompere la pericolosa fuoriuscita di energia dal cavo caduto a terra nonché a ripristinare l'uso della corrente elettrica nell'abitazione dei
CP_2 germani;
- che verso le ore 19.00 del medesimo giorno altra squadra provvedeva a Pt_1 CP_2 ripristinare il cavo elettrico distaccato al relativo palo;
- che la caduta improvvisa del cavo aereo dell' causava i seguenti danni: rottura delle schede elettroniche e dei motori tipo FAAC dei n.
CP_2
2 cancelli di ingresso all'immobile; rottura dell'impianto video-citofonico-telefonico centralizzato;
rottura delle grondaie in rame di raccolta delle acque piovane in zona parcheggio;
spinotti di attacco all'impianto fotovoltaico;
rottura del motore dell'impianto di condizionamento aria e relativo mancato funzionamento di n. 3 unità interne: televisore, motorino elettronico di apertura e chiusura della tenda esterna, lampada filtro pozzo UV412 serie 40W, impianto di allarme, per la cui riparazione venivano redatti preventivi di spesa per un totale di oltre € 20.000,00; - che in data 23-
24.09.2020 si verificava altro distacco di cavo aereo dal medesimo palo con danni alla proprietà degli istanti e richiesta di immediata rimozione dei pali per pericolosità rivolta alla società convenuta come da comunicazione PEC del 24.09.2020, rimasta priva di esito;
- che detti sinistri evidenziano la vetustà, la precarietà e la pericolosità della linea e degli apparati esistenti sulla CP_2 proprietà degli istanti;
- che gli attori più volte richiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti a pagina3 di 8 seguito degli eventi descritti in premessa e la rimozione urgente per pericolosità dei pali siti CP_2 nella proprietà con relativa sistemazione delle apparecchiature e cavi della linea Parte_4 interessata, a mezzo missive pec senza ottenere alcun tipo di ristoro, rimozione e sistemazione degli impianti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
via subordinata, ridurre a quanto di giustizia le pretese avversarie.
Parte convenuta deduceva, in particolare: - che dallo storico delle interruzioni dal 1.7.2019 al 31.12.2019 non veniva rilevato alcun disservizio presso l'utenza intestata al Sig. IC
Saponaro nel giorno della presente segnalazione;
- che, in ogni caso, in data 27.7.2019 la CP_3
aveva diffuso il messaggio di allerta meteo per le condizioni metereologiche avverse;
-
[...] che, pertanto, come riportato nella IO n. 36 “Gestione richieste risarcimento danni” e con riferimento alla Delibera n. 646/2015/R/eel e s.m.i. recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ad “per Controparte_1 quegli eventi che siano riconducibili a fenomeni esterni alla rete o a situazioni meteo particolarmente avverse”; - che, nel caso de quo, si trattava di evento riconducibile a situazione meteo particolarmente avversa;
- che l'evento poteva essere considerato di natura accidentale in quanto derivante da causa non addebitabile ad incuria, difetto di manutenzione o errore umano;
- che nessun diritto al risarcimento dei danni poteva quindi essere riconosciuto alla parte attrice, data la completa estraneità della convenuta rispetto all'accaduto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU tecnica e, espletata con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, perveniva all'odierna udienza di discussione, previo deposito di note conclusive.
La domanda avanzata da parte attrice risulta provata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'attività di produzione e distribuzione di energia è considerata pericolosa e rientra nell'alveo dell'art. 2050 c.c.. Come noto, chi esercita un'attività intrinsecamente pericolosa (come la gestione della rete elettrica) è tenuto a risarcire i danni causati a terzi, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli (presunzione di colpa), configurando una forma di responsabilità oggettiva o aggravata, non richiedendo al danneggiato la prova della colpa, ma solo il nesso causale tra attività e danno. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di pagina4 di 8 comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. 2259/2022; Cass.
17851/2003).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha fornito adeguata prova del nesso causale tra l'evento lesivo e i danni ricevuti, mentre la convenuta non ha fornito la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, né ha fornito la prova del caso fortuito come interruzione del nesso causale.
Il testimone di parte attrice, , escusso all'udienza del 27.02.2024, ha Testimone_1 affermato: “Preciso che abito nella proprietà al di sopra dei germani e proprietà Pt_1
e la mattina dell'evento sentii questo boato enorme e uscendo sul mio terrazzo vidi questo Pt_3 cavo aereo del palo che si era staccato dal palo… Ero sceso nella proprietà CP_2 Parte_5
per verificare cosa fosse accaduto ma citofonando non ottenevo risposta. Usai allora il
[...] mio cellulare e comunicai con gli attori. Gli stessi mi hanno aperto manualmente il cancello per farmi entrare perché non funzionante e mi riferivano di aver chiamato l'ENEL… In mia presenza gli attori telefonarono ai VV.FF. per farli intervenire perché il cavo aereo continuava a CP_2 penzolare fleshando pericolosamente con scintille elettriche… Confermo che arrivato nella proprietà attorea ho constatato che tutti i circuiti elettrici non erano funzionanti… Ho constatato personalmente che le grondaie erano danneggiate dalle scintille del cavo… Anche la vegetazione ivi presente fu danneggiata… Dopo circa un'ora intervennero i VV.FF. di Gaeta…”.
L'altro testimone di parte attrice, escusso alla medesima udienza ha Testimone_2 altresì affermato: “Non ero presente al momento dell'evento. Sono intervenuto verso le 8.30…
Preciso che all'interno e all'esterno della proprietà attorea non vi era corrente elettrica… È vero. I cancelli furono sbloccati a mano. È vero. Sia la grondaia che il tubo discendente furono danneggiati dal distacco del cavo aereo. È vero. Il Sig. uscì di casa per andare dai Pt_1
Carabinieri. È vero. Fui presente all'arrivo dei VV. FF.. Rimasi fino a circa le ore 12.30. È vero. Io andai via mentre interveniva la squadra dell' ”. CP_2
Il CTU incaricato, per. Ind. attraverso un metodo di indagine serio e Persona_1 razionale, dall'analisi della documentazione fotografica prodotta dalle parti, ha riconosciuto, con argomentazioni immuni da vizi e pertanto condivisibili, come il distacco di un cavo a conduttori nudi con una tensione di esercizio di 20.000 Volt, come nel caso di specie, abbia effettivamente pagina5 di 8 arrecato una situazione di pericolo per gli attori. IL ctu ha accertato invero come il solo contatto di questo cavo, distaccato ed in tensione, ha arrecato dei danni ad ogni oggetto con il quale lo stesso sia andato in contatto. In particolare, il CTU ha evidenziato che il cavo di media tensione (20.000
Volt), staccandosi avrebbe colpito una tettoia con su installato un impianto fotovoltaico (Figura 3), danneggiando nella collisione, e con la relativa energizzazione, delle gronde di rame (Figura 2) oltre che dei connettori “Plug-in” dell'impianto fotovoltaico ivi installato. Come risulta ben visibile in figura 2, il cavo energizzato a una tensione così elevata e pericolosa ha di fatto sciolto le porzioni di gronda di rame con le quali il conduttore è venuto a contatto. Del resto, essendo installato sulla tettoia anche un impianto fotovoltaico (Figura 3), risulta compatibile che il breve contatto del conduttore con i moduli fotovoltaici abbia potuto sciogliere i connettori Plug-in.
Per quanto concerne invece ai danni riscontrati alle apparecchiature elettroniche, come le schede dell'allarme, il condizionatore, il videocitofono e la tv, tali rotture sono ascrivibili, più che a un contatto indiretto con la tensione di 20.000 Volt, a uno sbilanciamento del centro stella del trasformatore, che mancando di una fase, può aver creato degli episodi di sovratensione, sulla rete di bassa tensione (400 Volt/230 Volt). Pertanto, appaiono inconferenti le deduzioni di parte convenuta, atteso che non viene dedotto che i danni siano stati diretta conseguenza di un malfunzionamento dell'utenza collegata all'immobile attoreo ovvero di una interruzione della linea elettrica.
Ciò posto, il CTU ha affermato che tutti i danni evidenziati da parte attrice sono compatibili con l'evento lesivo, ad eccezione della rottura del motoriduttore del cancello della , in quanto Pt_6 ascrivibile piuttosto ad una rottura meccanica dovuta all'usura e alle intemperie.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, il CTU non ha riconosciuto la somma di euro 26.000,00 richiesta da parte attrice per la riparazione dei danni subiti. Il CTU, sulla base dell'analisi dei preventivi prodotti da parte attrice, della verifica dei materiali danneggiati in corso di sopralluogo e dell'analisi di mercato, ha così riformulato i costi per le dovute riparazioni: 1)
Intervento di riparazione cancello di accesso alla proprietà: euro 400,00 (oltre Iva), non essendo ascrivibile all'incidente la rottura del motoriduttore;
2) Intervento di riparazione cancello di ingresso: euro 400,00 (oltre Iva), non essendo ascrivile all'incidente la rottura del motoriduttore;
3)
Intervento di riparazione impianto videocitofonico: euro 1.200,00 (oltre Iva), non essendoci traccia di alcuni dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento e non essendo compatibile la rottura del cavo montante con l'incidente denunciato;
4) Intervento di riparazione tenda elettrica: non essendoci traccia dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento, non possono essere riconosciuti i costi relativi alla riparazione e sostituzione del motore e del centralino di comando;
5) Intervento di riparazione impianto di allarme: euro 1.700,00 (oltre Iva), non essendoci pagina6 di 8 traccia di alcuni dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento, possono essere riconosciuti solo i costi relativi alla manodopera per la sostituzione della centrale e delle espansioni;
6) Intervento di riparazione lampada ultravioletti: prodotto danneggiato non visibile in fase di sopralluogo e quindi non risarcibile;
7) Intervento di sostituzione grondaia e discendente in rame per euro 300,00 oltre iva;
8) Intervento di smontaggio e rimontaggio cancello per la sostituzione dei paraoli dell'automatismo del cancello: Non essendo il danno compatibile con l'incidente, non possono essere riconosciuti i costi relativi alla sostituzione del suddetto materiale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il risarcimento per i danni subiti da parte attrice a causa dell'evento lesivo verificatosi in data 28.07.2019 è pari ad euro 4.880,00 iva compresa.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore degli attori della predetta somma.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(28.07.2019) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Non può essere invece accolta la domanda di rimozione dei pali esistenti nella proprietà
tenuto conto dell'eccezione di servitù di elettrodotto svolta dalla convenuta, che Parte_4 risulta di fatto incontestata. Pur non potendosi accogliere la generica domanda relativa all'ordine di manutenzione, appare opportuno osservare che a norma dell'art. 1069 c.c. l'esercizio della servitù deve avvenire con il minor aggravio possibile per il fondo servente, essendo dunque l'ente gestore del servizio tenuto alla manutenzione degli impianti a sue spese.
Le spese sono per metà compensate, stante la parziale reciproca soccombenza e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, e per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in mancanza di prova della mala fede o della colpa grave. Infine, non si reputano sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. art. 13 d.lgs. 28/2010.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
pagina7 di 8 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore degli attori della somma di euro 4.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni;
2) rigetta nel resto;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà, che si liquida in € 1276,00 per compensi ed € 327,16 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cassino il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18 dicembre 2025 celebrata mediante trattazione scritta
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di fissazione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3790 del ruolo generale per l'anno 2021, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], , nato in Parte_1 Parte_2
IA (LT) il 04/03/1994, e , nata in [...] il [...], tutti Parte_3 elettivamente domiciliati in Formia alla Via R. Paone n. 15, presso lo studio dell'Avv. SAPONARO
MICHELE che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORI
E codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_1
– R.E.A. 922436, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Frosinone alla Via M. Mastroianni n. 15, presso lo studio dell'Avv. GALASSI VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 18.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità di (Già nella Controparte_1 CP_2 causazione dell'evento dannoso per negligenze ed imperizia e per effetto condannarla alla
pagina2 di 8 rimozione dei pali esistenti nella proprietà per pericolosità, alla sistemazione Parte_4 dei pali, dei cavi e delle relative apparecchiature nonché al pagamento in favore degli istanti CP_2 del risarcimento di tutti i danni dagli stessi patiti quantificati in € 26.000,00 o nella diversa misura che verrà provata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, e comunque entro lo scaglione di riferimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
A tal fine, gli attori deducevano: - che verso le ore 06.50 del 28.07.2019 un cavo aereo di un palo sito in via Cassio I n. 21, nella proprietà dei germani e cadeva
CP_2 Pt_1 Parte_3 violentemente a terra creando un forte boato che si ripeteva per tre volte, cui seguiva l'improvvisa interruzione della corrente elettrica;
- che tempestivamente gli istanti segnalavano la situazione di pericolo all' attraverso il numero verde ed un operatore di quest'ultima apriva la posizione
CP_2 attribuendo i numeri 142706674-142707089; - che parte attrice allertava i vigili del fuoco di Gaeta in quanto il cavo, caduto ma ancora elettrificato, mosso dal vento continuava a strusciare sul suolo producendo pericolose scintille anche nella vegetazione;
- che alle ore 09.19, nonostante l'operatore telefonicamente avesse assicurato il pronto intervento della squadra nessuno
CP_2 CP_2 compariva per eliminare il pericolo;
- che il procuratore degli istanti era, quindi, costretto a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Formia dove formulava denuncia per l'omesso immediato intervento della squadra - che solo alle ore 12.30 del medesimo giorno una squadra
CP_2 CP_2 giungeva sul luogo dell'evento e provvedeva ad interrompere la pericolosa fuoriuscita di energia dal cavo caduto a terra nonché a ripristinare l'uso della corrente elettrica nell'abitazione dei
CP_2 germani;
- che verso le ore 19.00 del medesimo giorno altra squadra provvedeva a Pt_1 CP_2 ripristinare il cavo elettrico distaccato al relativo palo;
- che la caduta improvvisa del cavo aereo dell' causava i seguenti danni: rottura delle schede elettroniche e dei motori tipo FAAC dei n.
CP_2
2 cancelli di ingresso all'immobile; rottura dell'impianto video-citofonico-telefonico centralizzato;
rottura delle grondaie in rame di raccolta delle acque piovane in zona parcheggio;
spinotti di attacco all'impianto fotovoltaico;
rottura del motore dell'impianto di condizionamento aria e relativo mancato funzionamento di n. 3 unità interne: televisore, motorino elettronico di apertura e chiusura della tenda esterna, lampada filtro pozzo UV412 serie 40W, impianto di allarme, per la cui riparazione venivano redatti preventivi di spesa per un totale di oltre € 20.000,00; - che in data 23-
24.09.2020 si verificava altro distacco di cavo aereo dal medesimo palo con danni alla proprietà degli istanti e richiesta di immediata rimozione dei pali per pericolosità rivolta alla società convenuta come da comunicazione PEC del 24.09.2020, rimasta priva di esito;
- che detti sinistri evidenziano la vetustà, la precarietà e la pericolosità della linea e degli apparati esistenti sulla CP_2 proprietà degli istanti;
- che gli attori più volte richiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti a pagina3 di 8 seguito degli eventi descritti in premessa e la rimozione urgente per pericolosità dei pali siti CP_2 nella proprietà con relativa sistemazione delle apparecchiature e cavi della linea Parte_4 interessata, a mezzo missive pec senza ottenere alcun tipo di ristoro, rimozione e sistemazione degli impianti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
via subordinata, ridurre a quanto di giustizia le pretese avversarie.
Parte convenuta deduceva, in particolare: - che dallo storico delle interruzioni dal 1.7.2019 al 31.12.2019 non veniva rilevato alcun disservizio presso l'utenza intestata al Sig. IC
Saponaro nel giorno della presente segnalazione;
- che, in ogni caso, in data 27.7.2019 la CP_3
aveva diffuso il messaggio di allerta meteo per le condizioni metereologiche avverse;
-
[...] che, pertanto, come riportato nella IO n. 36 “Gestione richieste risarcimento danni” e con riferimento alla Delibera n. 646/2015/R/eel e s.m.i. recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, nessuna responsabilità poteva essere attribuita ad “per Controparte_1 quegli eventi che siano riconducibili a fenomeni esterni alla rete o a situazioni meteo particolarmente avverse”; - che, nel caso de quo, si trattava di evento riconducibile a situazione meteo particolarmente avversa;
- che l'evento poteva essere considerato di natura accidentale in quanto derivante da causa non addebitabile ad incuria, difetto di manutenzione o errore umano;
- che nessun diritto al risarcimento dei danni poteva quindi essere riconosciuto alla parte attrice, data la completa estraneità della convenuta rispetto all'accaduto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU tecnica e, espletata con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, perveniva all'odierna udienza di discussione, previo deposito di note conclusive.
La domanda avanzata da parte attrice risulta provata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'attività di produzione e distribuzione di energia è considerata pericolosa e rientra nell'alveo dell'art. 2050 c.c.. Come noto, chi esercita un'attività intrinsecamente pericolosa (come la gestione della rete elettrica) è tenuto a risarcire i danni causati a terzi, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli (presunzione di colpa), configurando una forma di responsabilità oggettiva o aggravata, non richiedendo al danneggiato la prova della colpa, ma solo il nesso causale tra attività e danno. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di pagina4 di 8 comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. 2259/2022; Cass.
17851/2003).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha fornito adeguata prova del nesso causale tra l'evento lesivo e i danni ricevuti, mentre la convenuta non ha fornito la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, né ha fornito la prova del caso fortuito come interruzione del nesso causale.
Il testimone di parte attrice, , escusso all'udienza del 27.02.2024, ha Testimone_1 affermato: “Preciso che abito nella proprietà al di sopra dei germani e proprietà Pt_1
e la mattina dell'evento sentii questo boato enorme e uscendo sul mio terrazzo vidi questo Pt_3 cavo aereo del palo che si era staccato dal palo… Ero sceso nella proprietà CP_2 Parte_5
per verificare cosa fosse accaduto ma citofonando non ottenevo risposta. Usai allora il
[...] mio cellulare e comunicai con gli attori. Gli stessi mi hanno aperto manualmente il cancello per farmi entrare perché non funzionante e mi riferivano di aver chiamato l'ENEL… In mia presenza gli attori telefonarono ai VV.FF. per farli intervenire perché il cavo aereo continuava a CP_2 penzolare fleshando pericolosamente con scintille elettriche… Confermo che arrivato nella proprietà attorea ho constatato che tutti i circuiti elettrici non erano funzionanti… Ho constatato personalmente che le grondaie erano danneggiate dalle scintille del cavo… Anche la vegetazione ivi presente fu danneggiata… Dopo circa un'ora intervennero i VV.FF. di Gaeta…”.
L'altro testimone di parte attrice, escusso alla medesima udienza ha Testimone_2 altresì affermato: “Non ero presente al momento dell'evento. Sono intervenuto verso le 8.30…
Preciso che all'interno e all'esterno della proprietà attorea non vi era corrente elettrica… È vero. I cancelli furono sbloccati a mano. È vero. Sia la grondaia che il tubo discendente furono danneggiati dal distacco del cavo aereo. È vero. Il Sig. uscì di casa per andare dai Pt_1
Carabinieri. È vero. Fui presente all'arrivo dei VV. FF.. Rimasi fino a circa le ore 12.30. È vero. Io andai via mentre interveniva la squadra dell' ”. CP_2
Il CTU incaricato, per. Ind. attraverso un metodo di indagine serio e Persona_1 razionale, dall'analisi della documentazione fotografica prodotta dalle parti, ha riconosciuto, con argomentazioni immuni da vizi e pertanto condivisibili, come il distacco di un cavo a conduttori nudi con una tensione di esercizio di 20.000 Volt, come nel caso di specie, abbia effettivamente pagina5 di 8 arrecato una situazione di pericolo per gli attori. IL ctu ha accertato invero come il solo contatto di questo cavo, distaccato ed in tensione, ha arrecato dei danni ad ogni oggetto con il quale lo stesso sia andato in contatto. In particolare, il CTU ha evidenziato che il cavo di media tensione (20.000
Volt), staccandosi avrebbe colpito una tettoia con su installato un impianto fotovoltaico (Figura 3), danneggiando nella collisione, e con la relativa energizzazione, delle gronde di rame (Figura 2) oltre che dei connettori “Plug-in” dell'impianto fotovoltaico ivi installato. Come risulta ben visibile in figura 2, il cavo energizzato a una tensione così elevata e pericolosa ha di fatto sciolto le porzioni di gronda di rame con le quali il conduttore è venuto a contatto. Del resto, essendo installato sulla tettoia anche un impianto fotovoltaico (Figura 3), risulta compatibile che il breve contatto del conduttore con i moduli fotovoltaici abbia potuto sciogliere i connettori Plug-in.
Per quanto concerne invece ai danni riscontrati alle apparecchiature elettroniche, come le schede dell'allarme, il condizionatore, il videocitofono e la tv, tali rotture sono ascrivibili, più che a un contatto indiretto con la tensione di 20.000 Volt, a uno sbilanciamento del centro stella del trasformatore, che mancando di una fase, può aver creato degli episodi di sovratensione, sulla rete di bassa tensione (400 Volt/230 Volt). Pertanto, appaiono inconferenti le deduzioni di parte convenuta, atteso che non viene dedotto che i danni siano stati diretta conseguenza di un malfunzionamento dell'utenza collegata all'immobile attoreo ovvero di una interruzione della linea elettrica.
Ciò posto, il CTU ha affermato che tutti i danni evidenziati da parte attrice sono compatibili con l'evento lesivo, ad eccezione della rottura del motoriduttore del cancello della , in quanto Pt_6 ascrivibile piuttosto ad una rottura meccanica dovuta all'usura e alle intemperie.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, il CTU non ha riconosciuto la somma di euro 26.000,00 richiesta da parte attrice per la riparazione dei danni subiti. Il CTU, sulla base dell'analisi dei preventivi prodotti da parte attrice, della verifica dei materiali danneggiati in corso di sopralluogo e dell'analisi di mercato, ha così riformulato i costi per le dovute riparazioni: 1)
Intervento di riparazione cancello di accesso alla proprietà: euro 400,00 (oltre Iva), non essendo ascrivibile all'incidente la rottura del motoriduttore;
2) Intervento di riparazione cancello di ingresso: euro 400,00 (oltre Iva), non essendo ascrivile all'incidente la rottura del motoriduttore;
3)
Intervento di riparazione impianto videocitofonico: euro 1.200,00 (oltre Iva), non essendoci traccia di alcuni dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento e non essendo compatibile la rottura del cavo montante con l'incidente denunciato;
4) Intervento di riparazione tenda elettrica: non essendoci traccia dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento, non possono essere riconosciuti i costi relativi alla riparazione e sostituzione del motore e del centralino di comando;
5) Intervento di riparazione impianto di allarme: euro 1.700,00 (oltre Iva), non essendoci pagina6 di 8 traccia di alcuni dei prodotti danneggiati per i quali si richiede il risarcimento, possono essere riconosciuti solo i costi relativi alla manodopera per la sostituzione della centrale e delle espansioni;
6) Intervento di riparazione lampada ultravioletti: prodotto danneggiato non visibile in fase di sopralluogo e quindi non risarcibile;
7) Intervento di sostituzione grondaia e discendente in rame per euro 300,00 oltre iva;
8) Intervento di smontaggio e rimontaggio cancello per la sostituzione dei paraoli dell'automatismo del cancello: Non essendo il danno compatibile con l'incidente, non possono essere riconosciuti i costi relativi alla sostituzione del suddetto materiale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il risarcimento per i danni subiti da parte attrice a causa dell'evento lesivo verificatosi in data 28.07.2019 è pari ad euro 4.880,00 iva compresa.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore degli attori della predetta somma.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(28.07.2019) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Non può essere invece accolta la domanda di rimozione dei pali esistenti nella proprietà
tenuto conto dell'eccezione di servitù di elettrodotto svolta dalla convenuta, che Parte_4 risulta di fatto incontestata. Pur non potendosi accogliere la generica domanda relativa all'ordine di manutenzione, appare opportuno osservare che a norma dell'art. 1069 c.c. l'esercizio della servitù deve avvenire con il minor aggravio possibile per il fondo servente, essendo dunque l'ente gestore del servizio tenuto alla manutenzione degli impianti a sue spese.
Le spese sono per metà compensate, stante la parziale reciproca soccombenza e l'accoglimento della domanda in misura ridotta, e per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in mancanza di prova della mala fede o della colpa grave. Infine, non si reputano sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. art. 13 d.lgs. 28/2010.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
pagina7 di 8 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore degli attori della somma di euro 4.880,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni;
2) rigetta nel resto;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà, che si liquida in € 1276,00 per compensi ed € 327,16 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cassino il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina8 di 8