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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4952/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Ferreri Parte_1
PA
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto una richiesta, datata 16.02.2022, con la quale l' le chiedeva la restituzione di € 18.450,00 CP_1 indebitamente erogata a titolo di pagamento di reddito di cittadinanza, nel periodo compreso tra aprile
2019 e settembre 2020 con la motivazione della “presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/ con piena disponibilità di autoveicoli /motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co. 1, c) L. 26/2019”. CP_ Tanto premesso, parte ricorrente lamentava l'erroneità della determinazione assunta dall' affermando che all'interno del suo nucleo familiare vi era un componente totalmente inabile che pertanto escludeva l'applicazione della normativa citata dall' e conseguentemente chiedeva CP_2
l'annullamento del provvedimento di indebito.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 29.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla
1 restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n.
18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca del Reddito di cittadinanza a causa della presenza di componenti familiari intestatari o aventi la piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli di cui all'art.2, primo comma, lett.c) Legge 26/2019.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, al comma 1 del predetto art. 2 alla lett. c) viene statuito che “… con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
…
La norma, pertanto, prevede che il nucleo famigliare del richiedente non debba avere la disponibilità di auto acquistate nei 6 mesi antecedenti la domanda e se di cilindrata superiore a 1600 cc nei 2 anni
2 antecedenti la domanda, escludendo però da detta previsione gli acquisiti effettuati con agevolazione fiscale per persone con disabilità. CP_ Nel caso di specie l' ha disposto la revoca del sussidio per la “presenza non dichiarata in domanda di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2 comma
1 lettera c) 1 lella legge 26/2019”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'autovettura DACIA DUSTER 1600 è stata acquistata dalla concessionaria in data 17.11.2018 (e dunque, nei sei mesi CP_3 antecedenti la domanda di RdC dell'aprile 2019) fruendo delle agevolazioni fiscali (IVA al 4%) in favore di persone con disabilità (cfr. doc. 6 del ricorso).
Di fatto, nel nucleo familiare della ricorrente vi è un componente totalmente inabile, ossia la figlia
[...]
che è inabile al 100% e portatrice di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Persona_1 della L.104/92 per “Tetraparesi spastica e sindrome convulsive” (cfr. doc. 7 del ricorso e fattura allegata alla nota di deposito del 11.05.2022).
Alla luce della documentazione in atti, non sussisteva in capo alla ricorrente l'obbligo di dichiararne il possesso di autovetture come previsto dall'art.2, primo comma, lett.c) Legge 26/2019 poiché, come già detto, la autovettura di proprietà della ricorrente non rientra tra i beni durevoli il cui possesso è ostativo alla percezione del reddito di cittadinanza.
Pertanto, sulla base delle allegazioni fornite dalla ricorrente e in applicazione della normativa sopra citata, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità della somma di € 18.450,00 percepita CP_ dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza e richiesta dall' con comunicazione del 16.02.2022 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 18.450,00 percepita dalla ricorrente a titolo di CP_ reddito di cittadinanza e richiesta dall' con comunicazione del 16.02.2022 per il periodo da aprile
2019 a settembre 2020;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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