Articolo 23 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
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22 agosto 2012
Art. 23. Emittenti radiotelevisive 1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita' associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita' di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicita' della gestione e una adeguata pluralita' di emittenti, in conformita' alla disciplina del settore.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012