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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA US, Presidente
TE NI, RE
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3652/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 01152220800 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta e insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La MARIAGE di ROME Società_1 SNC ha proposto ricorso, nei confronti del Comune di Bovalino, di ADER e di ADE di Reggio Calabria, avverso l'estratto di ruolo ottenuto il 28.2.2025 con riferimento alle 17 cartelle tributarie in esso riportate, e cartella di pagamento indicata in epigrafe, eccependo la prescrizione dei crediti in difetto di notifica di atti interruttivi.
Si sono opposte le parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile, in quanto parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo, sostenendo di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Tuttavia, come previsto dall'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le S.U. della Suprema Corte hanno poi chiarito che l'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. n. 602/1973 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (Sentenza n. 26283 del 6/9/2022: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provato né dedotto la sussistenza di alcuna delle suddette ipotesi eccezionali di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come precisato in dispositivo, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA US, Presidente
TE NI, RE
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3652/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 01152220800 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta e insiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La MARIAGE di ROME Società_1 SNC ha proposto ricorso, nei confronti del Comune di Bovalino, di ADER e di ADE di Reggio Calabria, avverso l'estratto di ruolo ottenuto il 28.2.2025 con riferimento alle 17 cartelle tributarie in esso riportate, e cartella di pagamento indicata in epigrafe, eccependo la prescrizione dei crediti in difetto di notifica di atti interruttivi.
Si sono opposte le parti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile, in quanto parte ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo, sostenendo di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle e degli atti presupposti.
Tuttavia, come previsto dall'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le S.U. della Suprema Corte hanno poi chiarito che l'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. n. 602/1973 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (Sentenza n. 26283 del 6/9/2022: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provato né dedotto la sussistenza di alcuna delle suddette ipotesi eccezionali di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come precisato in dispositivo, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ciascuna parte resistente.