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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15537 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Origine della controversia e giudizio di primo grado
Resistente_1 S.p.A. presentò istanza di rimborso (notificata a mezzo PEC il 02 febbraio 2024) per il recupero di € 11.995,74, relativa all'addizionale provinciale accisa sull'energia elettrica, rigettata dall'Agenzia delle
Dognae del Veneto con diniego prot. 15537/RU del 21 maggio 2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Treviso con Sentenza n. 109/2025 del 10 febbraio 2025, in parziale accoglimento del ricorso dichiarò dovuto il rimborso per € 6.090 oltre interessi.
2. L'appello dell'Ufficio
Con atto di appello notificato il 24 settembre 2025, l'Ufficio impugnava la Sentenza di 1° grado, deducendo – in sintesi – difetto di legittimazione passiva dell'DM (ritenendo competente l'ente locale percettore), nonché vizi motivazionali e profili di erronea applicazione della disciplina dell'addizionale di cui all'art. 6 Decreto -
Legge 28 novembre 1988, n. 511, oltre a censure in tema di onere della prova nel rimborso.
3. Costituzione dell'appellata
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di 1° grado, insistendo sul diritto al rimborso e sulle spese.
4. Sopravvenienza dell'autotutela e rimborso
Nelle more del giudizio, l'Ufficio procedeva a rivalutare la posizione e adottava provvedimento di annullamento in autotutela del diniego (prot. 15537/RU del 21 maggio 2024), con provvedimento prot. 242/RU del 5 gennaio 2026, riconoscendo a Resistente_1 S.p.A. la somma di € 6.090,00, quale importo ritenuto dovuto, con indicazione che la somma sarebbe divenuta esigibile a seguito dell'ordinativo di pagamento.
Con nota di deposito per l'udienza, l'Ufficio rappresentava espressamente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
5. Udienza
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti insistevano su quanto riportato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio
L'oggetto del presente giudizio di appello è l'impugnazione del diniego di rimborso prot. 15537/RU del
21/05/2024.
È pacifico in atti che l'Ufficio, con provvedimento sopravvenuto, ha:
- annullato in autotutela il diniego impugnato;
- determinato il rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. della somma di € 6.090,00, con le modalità esecutive ivi indicate. La rimozione dell'atto impugnato e la sopravvenuta determinazione favorevole all'odierna appellata determinano il venir meno dell'interesse alla decisione nel presente grado, non residuando una controversia attuale sulla legittimità del diniego originario.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, come previsto nel dispositivo, in applicazione dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Regolazione delle spese
In tema di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo criteri di soccombenza virtuale e di valutazione delle sopravvenienze.
Nel caso in esame, la definizione in autotutela interviene dopo l'instaurazione del grado, con riconoscimento della spettanza del rimborso (quantomeno nell'importo determinato).
Appare pertanto equo disporre:
- compensazione delle spese nella misura del 50%;
- condanna dell'appellante alla rifusione del restante 50% delle spese di entrambi i gradi, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali e IVA se dovuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RL IA AM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15537 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Origine della controversia e giudizio di primo grado
Resistente_1 S.p.A. presentò istanza di rimborso (notificata a mezzo PEC il 02 febbraio 2024) per il recupero di € 11.995,74, relativa all'addizionale provinciale accisa sull'energia elettrica, rigettata dall'Agenzia delle
Dognae del Veneto con diniego prot. 15537/RU del 21 maggio 2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Treviso con Sentenza n. 109/2025 del 10 febbraio 2025, in parziale accoglimento del ricorso dichiarò dovuto il rimborso per € 6.090 oltre interessi.
2. L'appello dell'Ufficio
Con atto di appello notificato il 24 settembre 2025, l'Ufficio impugnava la Sentenza di 1° grado, deducendo – in sintesi – difetto di legittimazione passiva dell'DM (ritenendo competente l'ente locale percettore), nonché vizi motivazionali e profili di erronea applicazione della disciplina dell'addizionale di cui all'art. 6 Decreto -
Legge 28 novembre 1988, n. 511, oltre a censure in tema di onere della prova nel rimborso.
3. Costituzione dell'appellata
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di 1° grado, insistendo sul diritto al rimborso e sulle spese.
4. Sopravvenienza dell'autotutela e rimborso
Nelle more del giudizio, l'Ufficio procedeva a rivalutare la posizione e adottava provvedimento di annullamento in autotutela del diniego (prot. 15537/RU del 21 maggio 2024), con provvedimento prot. 242/RU del 5 gennaio 2026, riconoscendo a Resistente_1 S.p.A. la somma di € 6.090,00, quale importo ritenuto dovuto, con indicazione che la somma sarebbe divenuta esigibile a seguito dell'ordinativo di pagamento.
Con nota di deposito per l'udienza, l'Ufficio rappresentava espressamente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
5. Udienza
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti insistevano su quanto riportato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio
L'oggetto del presente giudizio di appello è l'impugnazione del diniego di rimborso prot. 15537/RU del
21/05/2024.
È pacifico in atti che l'Ufficio, con provvedimento sopravvenuto, ha:
- annullato in autotutela il diniego impugnato;
- determinato il rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. della somma di € 6.090,00, con le modalità esecutive ivi indicate. La rimozione dell'atto impugnato e la sopravvenuta determinazione favorevole all'odierna appellata determinano il venir meno dell'interesse alla decisione nel presente grado, non residuando una controversia attuale sulla legittimità del diniego originario.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, come previsto nel dispositivo, in applicazione dell'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Regolazione delle spese
In tema di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo criteri di soccombenza virtuale e di valutazione delle sopravvenienze.
Nel caso in esame, la definizione in autotutela interviene dopo l'instaurazione del grado, con riconoscimento della spettanza del rimborso (quantomeno nell'importo determinato).
Appare pertanto equo disporre:
- compensazione delle spese nella misura del 50%;
- condanna dell'appellante alla rifusione del restante 50% delle spese di entrambi i gradi, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali e IVA se dovuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RL IA AM