Articolo 15 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 agosto 1966
Art. 15.
La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia gia' stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966