Art. 15.
La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia gia' stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia gia' stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.