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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
CIVILE- Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 1856/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
16/04/2025
d a
, C.F.: nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01.02.1983, residente a [...], rappresentata dalll'Avv. Angela Filippi;
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, C.F.: , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Montenegro), residente a [...]
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: sentenza non definitiva di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 25.11.2025 la ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta dalla ricorrente sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto numero 92, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025);
c) spese al definitivo;
d) rinvia alla calendarizzata udienza del 1 luglio 2026 ore 09:30 per il prosieguo.
Così deciso in Trieste in camera di consiglio del 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo
Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
CIVILE- Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 1856/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
16/04/2025
d a
, C.F.: nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01.02.1983, residente a [...], rappresentata dalll'Avv. Angela Filippi;
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, C.F.: , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Montenegro), residente a [...]
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: sentenza non definitiva di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 25.11.2025 la ricorrente ha insistito per la pronuncia non definitiva in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta dalla ricorrente sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto numero 92, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025);
c) spese al definitivo;
d) rinvia alla calendarizzata udienza del 1 luglio 2026 ore 09:30 per il prosieguo.
Così deciso in Trieste in camera di consiglio del 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo
Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso