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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/08/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1502/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 4 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Genco, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in
Castelvetrano, via Vittorio Emanuele n. 67
APPELLANTE
CONTRO
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative- Servizio XXV-
Ispettorato Territoriale del Lavoro di TR ( C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 29 marzo 2022, il Tribunale di Marsala rigettava le domande di annullamento proposte da contro l' Parte_1 [...]
Controparte_1
TR in
[...]
relazione all'ordinanza n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021, notificata il 16.12.2021, e al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 – 102418 – PCON – 1 del 7.2.2017, notificato il
28.2.2017. Nulla disponeva in punto spese di parte convenuta.
Esponeva il primo giudice che aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza Parte_1
n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021, adottata dall'
[...]
[...]
Controparte_1
di TR, notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 16.12.2021 –
[...]
nonché del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 – 102418 – PCON – 1 del 7.2.2017 notificato il 28.2.2017 – avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 21.017,75, irrogata per aver impiegato lavoratori in attività agricola in violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002 sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. n.
151/2015.
Riteneva il primo giudice che, nella fattispecie, risultava dirimente il rilievo della mancata proposizione di querela di falso avverso il verbale di primo accesso n. 2016 – 102418 – PACC – 1 redatto in data 2.11.2016 dagli operatori del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di TR.
A norma dell'art. 2700 c.c., detto verbale aveva efficacia di prova legale in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Conseguentemente, doveva ritenersi incontestabile che “durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui, che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive virgola e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti. A tal punto, veniva intimato, con tono alto, ai citati soggetti di fermarsi, in quanto era in atto un controllo ispettivo dei 4
Carabinieri. Gli stessi dopo un breve inseguimento a piedi, si dileguavano facendo perdere le proprie tracce”.
Tale attestazione, dava atto di fatti oggetto di percezione da parte dei verbalizzanti, laddove non poteva all'evidenza ritenersi, in adesione ai rilievi dell'opponente, che si trattava di “deduzioni dei verbalizzanti” relative ai fatti oggetto di percezione.
In applicazione dei criteri di giudizio propri del processo civile, non poteva nella presente sede non ritenersi che l'accertamento della presenza di soggetti che, dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta delle olive, si davano alla fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti, era sufficiente a dar conto dell'impiego degli stessi nell'ambito dell'attività agricola dell'opponente, trattandosi di circostanze di fatto dalla inequivoca valenza probatoria, risultando di contro inverosimile che tali soggetti si trovassero sul terreno limitrofo a quello del ricorrente e utilizzassero materiali utili alla raccolta delle olive per ragioni ultronee rispetto all'attività agricola del ricorrente;
così come, sotto altro profilo, era irrilevante, ai fini della decisione, che i medesimi verbalizzanti abbiano riscontrato la presenza di altri lavoratori regolari, giacché era di contro verosimile che, nella pianificazione dell'impiego di lavoratori irregolari, si teneva in considerazione la necessità di assicurare l'impiego di manodopera regolare affinché non risultasse manifesto il ricorso a manodopera non irregolare.
L'esito del procedimento penale instaurato a carico del medesimo opponente era irrilevante proprio alla luce della mancata proposizione di querela di falso in relazione al verbale di primo accesso ispettivo n. 2016 – 102418 – PACC – 1 del 2.11.2016, con la conseguenza che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per la sanzione irrogata dall'Amministrazione resistente.
Conclusivamente, l'opposizione del ricorrente era infondata e andava, pertanto, respinta, con la conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che aveva Parte_1
rilevato come l'accertamento dell'infrazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
TR non corrispondesse alla realtà storica, dal momento che gli accertatori non avevano verificato se gli operai, asseritamente datisi alla fuga, si trovassero o meno sulla proprietà del ricorrente medesimo o su fondi limitrofi di terzi.
Nessuna infrazione gli accertatori – verbalizzanti, pertanto, avevano potuto direttamente rilevare in quanto essi si trovavano distanti dai luoghi e, soprattutto, perché non avevano accertato, né nell'immediatezza né ex post, la proprietà dei fondi in cui lavoravano i soggetti fuggiti. 5
Non era stata compiuta alcuna verifica circa la sussistenza di presupposti di carattere oggettivo capaci di supportare il comportamento illecito asseritamente attribuitogli con riguardo alla contestata infrazione.
Infatti, in maniera palesemente erronea ed inadeguata, risultava riportato nel verbale il seguente inciso: “…durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive virgola e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti ”.
Il predetto inciso presentava un carattere meramente deduttivo, affidato con tutta evidenza a valutazioni empiriche frutto di una ricostruzione personale dell'accaduto.
Il mancato accertamento in ordine alla proprietà del fondo sul quale erano stati visti i soggetti datisi poi alla fuga risulta confermato dalle dichiarazioni rese dagli stessi verbalizzanti sentiti nel corso dell'istruttoria del giudizio definitosi con la sentenza n. 1279/2018 del Tribunale Penale di Marsala.
In particolare i medesimi accertatori, escussi quali testi nel predetto giudizio penale, così come riportato nella parte motiva della sentenza penale avevano precisato che “…il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non poter distinguere dove finiva uno ed iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare le diverse proprietà…Hanno spiegato ancora i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale né per identificare la proprietà esatta dell'imputato né per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui…”. Parte_1
La mancanza di rilevazione diretta da parte dei verbalizzanti della proprietà sulla quale operavano i soggetti poi datisi alla fuga, inficiava e rendeva nullo il verbale di contestazione, mancando la prova effettiva della violazione contestatagli.
Mancava quindi la prova e/o la verifica che tali “operai” avvistati da lontano dagli accertatori e, dunque, distanti rispetto al nucleo dei suoi dipendenti, stessero di fatto svolgendo attività lavorativa sul suo fondo nel giorno dell'accertamento e che, per tale ragione, fossero da ritenere alla sue dipendenze . 6
Rilevava che, a norma dell'art. 2700 c.c. rubricato “Efficacia dell'atto pubblico”, la fede privilegiata attribuita all'atto pubblico riguardava soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attestava come avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti, nonché la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti in esso contenute, mentre la fede privilegiata non si estendeva alla valutazione sugli stessi fatti, specialmente se risultanti da ricostruzioni oggetto di deduzioni e non di oggettiva verificazione.
In altri termini, l'impugnativa conseguente all'opposizione del ricorrente in primo grado non aveva reso le parti del documento relative alla valutazione dei verbalizzanti prive di ogni efficacia probatoria, ma il Giudice adito in prime cure avrebbe dovuto prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuiva, avrebbe dovuto valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Al contrario il Tribunale di Marsala aveva ritenuto di dover attribuire fede privilegiata al verbale impugnato ed aveva ancorato pertanto il rigetto del ricorso alla mancata proposizione da parte del ricorrente in primo grado della querela di falso avverso il verbale medesimo.
La motivazione addotta dal primo Giudice era errata sia in fatto che in diritto dal momento che, per le ragioni ampiamente specificate, appariva evidente come il verbale riportava la mera percezione sensoriale dei verbalizzanti cui aveva fatto seguito le deduzioni che da tale percezione gli stessi verbalizzanti avevamo riversato in seno al verbale stesso.
A ribadire il fatto che quanto attestato in seno al verbale opposto era il frutto di una mera percezione sensoriale e non di un accadimento accertato dai verbalizzanti era stato confermato da questi ultimi,
i quali, nel corso del richiamato giudizio penale, avevano affermato di non avere potuto verificare se effettivamente i 7 lavoratori datisi alla fuga operassero sul terreno del e al servizio dello Parte_1
stesso.
In definitiva, il Tribunale adito in primo grado aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto di dovere attribuire al verbale la fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., basando tale attribuzione sulla qualità di atto pubblico del verbale, senza tenere in alcuna considerazione la circostanza, emersa incontestabilmente in giudizio, che quanto risultava dal verbale fosse frutto di una mera percezione dei verbalizzanti, la cui valutazione dei fatti era stata poi smentita dagli stessi in sede penale.
Atteso il tenore della motivazione della sentenza impugnata, proponeva, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 221 c.p.c., querela di falso affinché venisse dichiarata la falsità del contenuto del documento costituito dal verbale di primo accesso n. 2016 – 102418 – PACC – 1 del 2.11.2016 7
redatto dagli operatori del Nucleo Carabinieri del Lavoro di TR, nella parte in cui gli accertatori avevano implicitamente affermato che i 7 lavoratori non identificati e datisi alla fuga si trovavano sui fondi dell'odierno appellante, dal momento che, come risultava dalla dichiarazione resa dai verbalizzanti medesimi nel corso dell'istruttoria del giudizio penale definitosi con sentenza irrevocabile n. 1279/ 2018 resa dal Tribunale Penale di Marsala, tale affermazione non era il frutto di una verifica oggettiva ma di semplice percezione deduttivo sensoriale.
La prova della falsità, pertanto, riposava tutta nella discrasia tra il tenore del verbale impugnato e le dichiarazioni successivamente rese dai verbalizzanti nel corso del giudizio penale citato, di guisa che la Corte di Appello adita doveva valutare la sussistenza dei presupposti che legittimavano l'introduzione della proposta querela di falso e, previa sospensione del giudizio di appello, fissare, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., un termine entro il quale l'appellante doveva riassumere la causa di falso davanti il Tribunale di Marsala, competente per materia e per territorio.
L'Assessorato
[...]
Controparte_1
TR si costituiva in giudizio e contestava
[...]
l'avverso appello esponendo che era privo di fondamento.
Invero, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del
Lavoro facevano piena prova, fino a querela di falso, oltre della provenienza da chi li aveva redatti, anche dei fatti che i funzionari stessi attestavano avvenuti in loro presenza, … mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalavano di avere accertato, il materiale probatorio era liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, il quale poteva anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d' altri elementi rendeva superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Nella specie la fede privilegiata del verbale di accertamento del 02/11/2016 era senza dubbio attribuibile alla constatazione diretta, da parte dei pubblici ufficiali verbalizzanti, delle mansioni lavorative alle quali gli stessi avevano visto essere intenti, all'atto dell'accesso ispettivo, i sette lavoratori indicati.
Ne conseguiva a conferma, dunque, il ruolo probatorio del verbale di primo accesso ispettivo propriamente con riguardo alle attività lavorative che gli ispettori avevano visto svolgere dai sette lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell'ispezione, sia con riferimento alle mansioni 8
materialmente svolte, sia per quel che atteneva alle modalità e caratteristiche di esse (fisiche e strumentali).
L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire le risultanze del verbale dell'organo ispettivo era appunto 1a querela di falso, e 1' instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. , avente ad oggetto 1a veridicità dei fatti riportati nel verbale.
La parte interessata non poteva offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare 1a non veridicità degli stessi.
In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituivano prove legali, precostituite al giudizio, e come acquisite agli atti di causa, sicché si presentava tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
In definitiva risultava provata l'effettuazione di mansioni riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato da parte dei sette soggetti rimasti sconosciuti, 1a cui fuga, peraltro, confortava l'irregolarità della loro posizione lavorativa all' interno dell'azienda del ricorrente.
Con riguardo alla eccepita falsità del contenuto del documento costituito dal verbale di primo accesso n.2016-102418-PACC-1 del 02/11/2016 redatto da militari addetti al Nucleo Carabinieri dello scrivente Ufficio, rilevava che l'appellante non indicava alcun mezzo di prova in grado di fare emergere, effettivamente ovvero con assoluta certezza, la falsità del documento.
Lo stesso si limitava ad affermare – circostanza, questa non avvenuta nel giudizio di primo grado - che gli accertatori, escussi quali testi nel giudizio penale (in cui l'Ufficio non era stato parte) definito con sentenza n.1279/2018 del Tribunale Penale di Marsala, avrebbero precisato che: “… il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non potere distinguere dove finiva uno ed iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare le diverse proprietà…
Hanno spiegato ancora i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale né per identificare la proprietà esatta dell'imputato né per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui…”,per concludere che: “La Parte_1
mancanza di rilevazione diretta da parte dei verbalizzanti della proprietà sulla quale operavano i soggetti poi datisi alla fuga, inficia e rende nullo il verbale di contestazione, mancando la prova effettiva della violazione contestata al ricorrente in primo grado”. 9
Secondo l'assunto dell'appellante, “… La prova della falsità, pertanto, riposa tutta nella discrasia tra il tenore del verbale impugnato e le dichiarazioni successivamente rese dai verbalizzanti nel corso del giudizio penale più volte citato…”.
A pena di nullità insanabile, la proposizione della querela doveva contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, a sostegno dell'istanza.
A tal riguardo, la circostanza che i verbalizzanti abbiano affermato, in sede di giudizio penale, di non avere svolto alcuna verifica catastale circa il terreno di proprietà dell'appellante non escludeva, in via automatica, che il fondo effettivamente fosse di proprietà dello stesso e che i lavoratori ivi rinvenuti lavorassero per lui.
Tale assunto corroborava che la dedotta falsità del verbale di primo accesso ispettivo n.2016-102418-
PACC-1, redatto in data 02/11/2016 dai militari addetti al Nucleo Carabinieri, era infondata. Pertanto era nulla e/o, in ogni caso, infondata la querela ex adverso proposta.
Con ordinanza in data 3 marzo 2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'appellante e, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 221 c.p.c. per l'ammissibilità della querela di falso proposta, sia alla luce delle deduzioni difensive formulate dalla parte appellante
- secondo la quale la parte del verbale di accertamento oggetto di querela avrebbe a oggetto mere opinioni dei verbalizzanti, e non fatti dei quali l'atto dà contezza- sia alla luce della mancata puntuale specificazione degli elementi e delle prove della falsità
All'odierna udienza del 4 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Dal verbale di accesso ispettivo in data 2 novembre 2016, ore 10:15, risulta che i militari addetti al
Nucleo Carabinieri e alla Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e dì legislazione sociale, in c.da Bosco Nuovo di Campobello di Mazara, da parte di , Parte_1
hanno compiuto le seguenti attività.
“ All'atto dell'accesso ispettivo, sul posto veniva identificato il sig. , fratello del Persona_1
titolare, il quale si trovava nei pressi del furgone aziendale, fermo in prossimità della strada principale
.I verbalizzanti hanno preliminarmente informato lo stesso, dei poteri attribuiti dalla Legge agli Organi, di Vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa e della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo I della Legge 10
12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12 comma 7 del Codice di Comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro. Si rende noto che l'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né inficia la sua validità. Nel corso dell'accesso ispettivo sono stati individuati i soggetti intenti nelle attività descritte nella sezione I del presente vcrbale. Durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui, che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive, e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta a quella degli operanti. A tal punto, veniva intimato, con tono alto, ai citati soggetti di fermarsi, in quanto era in atto un controllo ispettivo dei Carabinieri. Gli stessi dopo un breve inseguimento a piedi, si dileguavano facendo perdere le proprie tracce. I soggetti che si sono allontanati arbitrariamente sono tutti di nazionalità straniera, (presumibilmente Algeria e
Tunisia). Posto quanto sopra si diffida codesta ditta, ad esibire, entro 8 giorni dalla notifica del presente verbale, i documenti d'identità e la documentazione di lavoro dei soggetti che arbitrariamente si sono allontanati all'atto dell'accesso ispettivo, al fine di. sottrarsi all'identificazione ”.
Tanto premesso si osserva che, a mente dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011, “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ” (e non già quando l'opponente abbia fornito prove sufficienti circa l'inesistenza della propria responsabilità).
Nella fattispecie, la Pubblica Amministrazione non aveva sufficientemente soddisfatto l'onere di provare in giudizio i presupposti di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria fatta valere nei confronti del essendosi limitata a richiamare pedissequamente quanto già attestato Parte_1
unilateralmente nel verbale ispettivo in atti.
Nel verbale ispettivo in atti non si fa alcun riferimento alle operazioni compiute che hanno condotto ad accertare se i lavoratori datisi alla fuga lavorassero effettivamente nel fondo del CP_2
ovvero se trattasi di mera deduzione dedotta a seguito di un giudizio valutativo di per sè inidoneo a fare fede fino a querela di falso (v. Cass. a S.U. n. 12545 del 25/11/1992; Cass.
n. 10376 del 17/04/2024).
Peraltro non appare superfluo rilevare che, a seguito del giudizio penale svoltosi nei confronti del
- scaturente dalla medesima vicenda per cui è causa - imputato del reato p. e p. dall'art. Parte_1
4 comma 7 della L. n. 628 del 1961, come modificato dall'art. 28 comma 1 del Dlgs. n. 758 del 1994, 11
per avere, nella sua qualità di titolare delta omonima ditta individuale, omesso di esibire all'Ispettorato del Lavoro di TR la documentazione legalmente richiesta con atto del 21.11.16 04,-_2016-
102418-PPRE-1, è stato esposto in sentenza quanto segue.
I testi escussi hanno precisato che il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non potere distinguere dove finiva uno e iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare la diverse proprietà.
Mentre cominciavano a radunare diversi lavoratori che erano li vicino, e ciò per poterli identificare e svolgere. i controlli del caso, alla distanza di circa 100 metri scorgevano altre persone, verosimilmente di nazionalità straniera, che alla vista degli agenti riuscivano a darsi alla fuga.
L'imputato forniva agli agenti la documentazione attestante la regolarità della posizione lavorativa dei soggetti individuati e identificati, circa quattordici;
mentre nulla sapeva riferire in ordine agli altri sette che si erano dati alla fuga.
Hanno spiegato, ancora, i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale nè per identificare la proprietà esatta dell'imputato nè per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui. Parte_1
L'imputato in sede di esame ha negato l'addebito, dichiarando che it terreno, distante oltre 100 metri dalla sua proprietà, ove erano stati notati i soggetti stranieri che si erano allontanati, apparteneva ad altri soggetti;
specificando, dunque, che quei lavoratori non erano alle sue dipendenze.
Il giudice ha quindi ritenuto che non era possibile giungere ad una affermazione di colpevolezza dell'imputato in. ordine al reato ascritto, poichè non erano emersi elementi probatori idonei a ritenere provato il fatto sul piano oggettivo oltre ogni ragionevole dubbio.
Tutti i testi hanno riferito chiaramente che il fondo agricolo oggetto del controllo era molto vasto e appariva come un unico lotto, spiegando anche che i lavoratori fuggiti erano distanti oltre 100 metri dal terreno in cui si trovavano i lavoratori regolarmente identificati e assunti presso la ditta dell'imputato.
Nessuna verifica catastale e stata svolta per verificare a chi appartenessero le diverse proprietà e, quindi, per accertare se effettivamente i sette lavoratori datisi alla fuga operassero su un terreno di proprietà del e al suo servizio. Parte_1
5 12
La tesi difensiva dell'imputato, sulla scorta degli scarsi elementi probatori raccolti, non appare destituita da ogni fondamento ma, anzi, emerge come possibile veritiera e getta enormi dubbi sulla ipotesi accusatoria che, perciò, non risulta provata.
Detta sentenza, sebbene resa in un giudizio penale nel quale l'Ispettorato non ha partecipato, unitamente al contenuto delle prove in esse raccolte, fornisce indubbiamente elementi di giudizio idonei ad escludere la sussistenza della prova che i lavoratori datisi alla fuga – ai quali si fa riferimento nel verbale di accertamento in atti- lavorassero effettivamente nel fondo del
Parte_1
Invero è pacifico che il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Cass.
n. 20719 del 13/08/2018; Cass. n. 21115 del 31/10/2005 ; Cass. n. 4652 del 25/02/2011).
E' da escludere, in definitiva, che il verbale di accertamento in oggetto sia idoneo a fare fede fino a querela di falso del fatto che i lavoratori datisi alla fuga lavorassero effettivamente nel fondo dell'appellante.
Tenuto conto di quanto suesposto, si ritiene, quindi, che manca la prova della sussistenza della violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione.
Per le suesposte considerazioni va annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Tenuto conto della particolare difficoltà di accertare i fatti in questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 26 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo. appellata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
[...]
Controparte_3
annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021 impugnata.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1502/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 4 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Genco, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato in
Castelvetrano, via Vittorio Emanuele n. 67
APPELLANTE
CONTRO
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative- Servizio XXV-
Ispettorato Territoriale del Lavoro di TR ( C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 29 marzo 2022, il Tribunale di Marsala rigettava le domande di annullamento proposte da contro l' Parte_1 [...]
Controparte_1
TR in
[...]
relazione all'ordinanza n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021, notificata il 16.12.2021, e al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 – 102418 – PCON – 1 del 7.2.2017, notificato il
28.2.2017. Nulla disponeva in punto spese di parte convenuta.
Esponeva il primo giudice che aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza Parte_1
n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021, adottata dall'
[...]
[...]
Controparte_1
di TR, notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 16.12.2021 –
[...]
nonché del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 – 102418 – PCON – 1 del 7.2.2017 notificato il 28.2.2017 – avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 21.017,75, irrogata per aver impiegato lavoratori in attività agricola in violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 conv. in L. 73/2002 sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. n.
151/2015.
Riteneva il primo giudice che, nella fattispecie, risultava dirimente il rilievo della mancata proposizione di querela di falso avverso il verbale di primo accesso n. 2016 – 102418 – PACC – 1 redatto in data 2.11.2016 dagli operatori del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di TR.
A norma dell'art. 2700 c.c., detto verbale aveva efficacia di prova legale in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Conseguentemente, doveva ritenersi incontestabile che “durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui, che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive virgola e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti. A tal punto, veniva intimato, con tono alto, ai citati soggetti di fermarsi, in quanto era in atto un controllo ispettivo dei 4
Carabinieri. Gli stessi dopo un breve inseguimento a piedi, si dileguavano facendo perdere le proprie tracce”.
Tale attestazione, dava atto di fatti oggetto di percezione da parte dei verbalizzanti, laddove non poteva all'evidenza ritenersi, in adesione ai rilievi dell'opponente, che si trattava di “deduzioni dei verbalizzanti” relative ai fatti oggetto di percezione.
In applicazione dei criteri di giudizio propri del processo civile, non poteva nella presente sede non ritenersi che l'accertamento della presenza di soggetti che, dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta delle olive, si davano alla fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti, era sufficiente a dar conto dell'impiego degli stessi nell'ambito dell'attività agricola dell'opponente, trattandosi di circostanze di fatto dalla inequivoca valenza probatoria, risultando di contro inverosimile che tali soggetti si trovassero sul terreno limitrofo a quello del ricorrente e utilizzassero materiali utili alla raccolta delle olive per ragioni ultronee rispetto all'attività agricola del ricorrente;
così come, sotto altro profilo, era irrilevante, ai fini della decisione, che i medesimi verbalizzanti abbiano riscontrato la presenza di altri lavoratori regolari, giacché era di contro verosimile che, nella pianificazione dell'impiego di lavoratori irregolari, si teneva in considerazione la necessità di assicurare l'impiego di manodopera regolare affinché non risultasse manifesto il ricorso a manodopera non irregolare.
L'esito del procedimento penale instaurato a carico del medesimo opponente era irrilevante proprio alla luce della mancata proposizione di querela di falso in relazione al verbale di primo accesso ispettivo n. 2016 – 102418 – PACC – 1 del 2.11.2016, con la conseguenza che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per la sanzione irrogata dall'Amministrazione resistente.
Conclusivamente, l'opposizione del ricorrente era infondata e andava, pertanto, respinta, con la conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che aveva Parte_1
rilevato come l'accertamento dell'infrazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
TR non corrispondesse alla realtà storica, dal momento che gli accertatori non avevano verificato se gli operai, asseritamente datisi alla fuga, si trovassero o meno sulla proprietà del ricorrente medesimo o su fondi limitrofi di terzi.
Nessuna infrazione gli accertatori – verbalizzanti, pertanto, avevano potuto direttamente rilevare in quanto essi si trovavano distanti dai luoghi e, soprattutto, perché non avevano accertato, né nell'immediatezza né ex post, la proprietà dei fondi in cui lavoravano i soggetti fuggiti. 5
Non era stata compiuta alcuna verifica circa la sussistenza di presupposti di carattere oggettivo capaci di supportare il comportamento illecito asseritamente attribuitogli con riguardo alla contestata infrazione.
Infatti, in maniera palesemente erronea ed inadeguata, risultava riportato nel verbale il seguente inciso: “…durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive virgola e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta quella degli operanti ”.
Il predetto inciso presentava un carattere meramente deduttivo, affidato con tutta evidenza a valutazioni empiriche frutto di una ricostruzione personale dell'accaduto.
Il mancato accertamento in ordine alla proprietà del fondo sul quale erano stati visti i soggetti datisi poi alla fuga risulta confermato dalle dichiarazioni rese dagli stessi verbalizzanti sentiti nel corso dell'istruttoria del giudizio definitosi con la sentenza n. 1279/2018 del Tribunale Penale di Marsala.
In particolare i medesimi accertatori, escussi quali testi nel predetto giudizio penale, così come riportato nella parte motiva della sentenza penale avevano precisato che “…il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non poter distinguere dove finiva uno ed iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare le diverse proprietà…Hanno spiegato ancora i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale né per identificare la proprietà esatta dell'imputato né per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui…”. Parte_1
La mancanza di rilevazione diretta da parte dei verbalizzanti della proprietà sulla quale operavano i soggetti poi datisi alla fuga, inficiava e rendeva nullo il verbale di contestazione, mancando la prova effettiva della violazione contestatagli.
Mancava quindi la prova e/o la verifica che tali “operai” avvistati da lontano dagli accertatori e, dunque, distanti rispetto al nucleo dei suoi dipendenti, stessero di fatto svolgendo attività lavorativa sul suo fondo nel giorno dell'accertamento e che, per tale ragione, fossero da ritenere alla sue dipendenze . 6
Rilevava che, a norma dell'art. 2700 c.c. rubricato “Efficacia dell'atto pubblico”, la fede privilegiata attribuita all'atto pubblico riguardava soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attestava come avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti, nonché la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti in esso contenute, mentre la fede privilegiata non si estendeva alla valutazione sugli stessi fatti, specialmente se risultanti da ricostruzioni oggetto di deduzioni e non di oggettiva verificazione.
In altri termini, l'impugnativa conseguente all'opposizione del ricorrente in primo grado non aveva reso le parti del documento relative alla valutazione dei verbalizzanti prive di ogni efficacia probatoria, ma il Giudice adito in prime cure avrebbe dovuto prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuiva, avrebbe dovuto valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Al contrario il Tribunale di Marsala aveva ritenuto di dover attribuire fede privilegiata al verbale impugnato ed aveva ancorato pertanto il rigetto del ricorso alla mancata proposizione da parte del ricorrente in primo grado della querela di falso avverso il verbale medesimo.
La motivazione addotta dal primo Giudice era errata sia in fatto che in diritto dal momento che, per le ragioni ampiamente specificate, appariva evidente come il verbale riportava la mera percezione sensoriale dei verbalizzanti cui aveva fatto seguito le deduzioni che da tale percezione gli stessi verbalizzanti avevamo riversato in seno al verbale stesso.
A ribadire il fatto che quanto attestato in seno al verbale opposto era il frutto di una mera percezione sensoriale e non di un accadimento accertato dai verbalizzanti era stato confermato da questi ultimi,
i quali, nel corso del richiamato giudizio penale, avevano affermato di non avere potuto verificare se effettivamente i 7 lavoratori datisi alla fuga operassero sul terreno del e al servizio dello Parte_1
stesso.
In definitiva, il Tribunale adito in primo grado aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto di dovere attribuire al verbale la fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., basando tale attribuzione sulla qualità di atto pubblico del verbale, senza tenere in alcuna considerazione la circostanza, emersa incontestabilmente in giudizio, che quanto risultava dal verbale fosse frutto di una mera percezione dei verbalizzanti, la cui valutazione dei fatti era stata poi smentita dagli stessi in sede penale.
Atteso il tenore della motivazione della sentenza impugnata, proponeva, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 221 c.p.c., querela di falso affinché venisse dichiarata la falsità del contenuto del documento costituito dal verbale di primo accesso n. 2016 – 102418 – PACC – 1 del 2.11.2016 7
redatto dagli operatori del Nucleo Carabinieri del Lavoro di TR, nella parte in cui gli accertatori avevano implicitamente affermato che i 7 lavoratori non identificati e datisi alla fuga si trovavano sui fondi dell'odierno appellante, dal momento che, come risultava dalla dichiarazione resa dai verbalizzanti medesimi nel corso dell'istruttoria del giudizio penale definitosi con sentenza irrevocabile n. 1279/ 2018 resa dal Tribunale Penale di Marsala, tale affermazione non era il frutto di una verifica oggettiva ma di semplice percezione deduttivo sensoriale.
La prova della falsità, pertanto, riposava tutta nella discrasia tra il tenore del verbale impugnato e le dichiarazioni successivamente rese dai verbalizzanti nel corso del giudizio penale citato, di guisa che la Corte di Appello adita doveva valutare la sussistenza dei presupposti che legittimavano l'introduzione della proposta querela di falso e, previa sospensione del giudizio di appello, fissare, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., un termine entro il quale l'appellante doveva riassumere la causa di falso davanti il Tribunale di Marsala, competente per materia e per territorio.
L'Assessorato
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Controparte_1
TR si costituiva in giudizio e contestava
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l'avverso appello esponendo che era privo di fondamento.
Invero, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del
Lavoro facevano piena prova, fino a querela di falso, oltre della provenienza da chi li aveva redatti, anche dei fatti che i funzionari stessi attestavano avvenuti in loro presenza, … mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalavano di avere accertato, il materiale probatorio era liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, il quale poteva anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d' altri elementi rendeva superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Nella specie la fede privilegiata del verbale di accertamento del 02/11/2016 era senza dubbio attribuibile alla constatazione diretta, da parte dei pubblici ufficiali verbalizzanti, delle mansioni lavorative alle quali gli stessi avevano visto essere intenti, all'atto dell'accesso ispettivo, i sette lavoratori indicati.
Ne conseguiva a conferma, dunque, il ruolo probatorio del verbale di primo accesso ispettivo propriamente con riguardo alle attività lavorative che gli ispettori avevano visto svolgere dai sette lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell'ispezione, sia con riferimento alle mansioni 8
materialmente svolte, sia per quel che atteneva alle modalità e caratteristiche di esse (fisiche e strumentali).
L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire le risultanze del verbale dell'organo ispettivo era appunto 1a querela di falso, e 1' instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. , avente ad oggetto 1a veridicità dei fatti riportati nel verbale.
La parte interessata non poteva offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare 1a non veridicità degli stessi.
In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituivano prove legali, precostituite al giudizio, e come acquisite agli atti di causa, sicché si presentava tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
In definitiva risultava provata l'effettuazione di mansioni riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato da parte dei sette soggetti rimasti sconosciuti, 1a cui fuga, peraltro, confortava l'irregolarità della loro posizione lavorativa all' interno dell'azienda del ricorrente.
Con riguardo alla eccepita falsità del contenuto del documento costituito dal verbale di primo accesso n.2016-102418-PACC-1 del 02/11/2016 redatto da militari addetti al Nucleo Carabinieri dello scrivente Ufficio, rilevava che l'appellante non indicava alcun mezzo di prova in grado di fare emergere, effettivamente ovvero con assoluta certezza, la falsità del documento.
Lo stesso si limitava ad affermare – circostanza, questa non avvenuta nel giudizio di primo grado - che gli accertatori, escussi quali testi nel giudizio penale (in cui l'Ufficio non era stato parte) definito con sentenza n.1279/2018 del Tribunale Penale di Marsala, avrebbero precisato che: “… il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non potere distinguere dove finiva uno ed iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare le diverse proprietà…
Hanno spiegato ancora i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale né per identificare la proprietà esatta dell'imputato né per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui…”,per concludere che: “La Parte_1
mancanza di rilevazione diretta da parte dei verbalizzanti della proprietà sulla quale operavano i soggetti poi datisi alla fuga, inficia e rende nullo il verbale di contestazione, mancando la prova effettiva della violazione contestata al ricorrente in primo grado”. 9
Secondo l'assunto dell'appellante, “… La prova della falsità, pertanto, riposa tutta nella discrasia tra il tenore del verbale impugnato e le dichiarazioni successivamente rese dai verbalizzanti nel corso del giudizio penale più volte citato…”.
A pena di nullità insanabile, la proposizione della querela doveva contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, a sostegno dell'istanza.
A tal riguardo, la circostanza che i verbalizzanti abbiano affermato, in sede di giudizio penale, di non avere svolto alcuna verifica catastale circa il terreno di proprietà dell'appellante non escludeva, in via automatica, che il fondo effettivamente fosse di proprietà dello stesso e che i lavoratori ivi rinvenuti lavorassero per lui.
Tale assunto corroborava che la dedotta falsità del verbale di primo accesso ispettivo n.2016-102418-
PACC-1, redatto in data 02/11/2016 dai militari addetti al Nucleo Carabinieri, era infondata. Pertanto era nulla e/o, in ogni caso, infondata la querela ex adverso proposta.
Con ordinanza in data 3 marzo 2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'appellante e, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 221 c.p.c. per l'ammissibilità della querela di falso proposta, sia alla luce delle deduzioni difensive formulate dalla parte appellante
- secondo la quale la parte del verbale di accertamento oggetto di querela avrebbe a oggetto mere opinioni dei verbalizzanti, e non fatti dei quali l'atto dà contezza- sia alla luce della mancata puntuale specificazione degli elementi e delle prove della falsità
All'odierna udienza del 4 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Dal verbale di accesso ispettivo in data 2 novembre 2016, ore 10:15, risulta che i militari addetti al
Nucleo Carabinieri e alla Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara, allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e dì legislazione sociale, in c.da Bosco Nuovo di Campobello di Mazara, da parte di , Parte_1
hanno compiuto le seguenti attività.
“ All'atto dell'accesso ispettivo, sul posto veniva identificato il sig. , fratello del Persona_1
titolare, il quale si trovava nei pressi del furgone aziendale, fermo in prossimità della strada principale
.I verbalizzanti hanno preliminarmente informato lo stesso, dei poteri attribuiti dalla Legge agli Organi, di Vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa e della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo I della Legge 10
12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12 comma 7 del Codice di Comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro. Si rende noto che l'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né inficia la sua validità. Nel corso dell'accesso ispettivo sono stati individuati i soggetti intenti nelle attività descritte nella sezione I del presente vcrbale. Durante la fase di identificazione dei soggetti presenti, un gruppo di lavoratori composto da 7 individui, che lavoravano nella parte più lontana del fondo agricolo rispetto alla posizione dei verbalizzanti, scendevano dalle scale in legno utilizzate per raccogliere le olive, e dopo aver appoggiato a terra i cesti utilizzati per la raccolta, agevolati dalla distanza rispetto ai verbalizzanti, al fine di sottrarsi all'identificazione, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti in direzione opposta a quella degli operanti. A tal punto, veniva intimato, con tono alto, ai citati soggetti di fermarsi, in quanto era in atto un controllo ispettivo dei Carabinieri. Gli stessi dopo un breve inseguimento a piedi, si dileguavano facendo perdere le proprie tracce. I soggetti che si sono allontanati arbitrariamente sono tutti di nazionalità straniera, (presumibilmente Algeria e
Tunisia). Posto quanto sopra si diffida codesta ditta, ad esibire, entro 8 giorni dalla notifica del presente verbale, i documenti d'identità e la documentazione di lavoro dei soggetti che arbitrariamente si sono allontanati all'atto dell'accesso ispettivo, al fine di. sottrarsi all'identificazione ”.
Tanto premesso si osserva che, a mente dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011, “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ” (e non già quando l'opponente abbia fornito prove sufficienti circa l'inesistenza della propria responsabilità).
Nella fattispecie, la Pubblica Amministrazione non aveva sufficientemente soddisfatto l'onere di provare in giudizio i presupposti di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria fatta valere nei confronti del essendosi limitata a richiamare pedissequamente quanto già attestato Parte_1
unilateralmente nel verbale ispettivo in atti.
Nel verbale ispettivo in atti non si fa alcun riferimento alle operazioni compiute che hanno condotto ad accertare se i lavoratori datisi alla fuga lavorassero effettivamente nel fondo del CP_2
ovvero se trattasi di mera deduzione dedotta a seguito di un giudizio valutativo di per sè inidoneo a fare fede fino a querela di falso (v. Cass. a S.U. n. 12545 del 25/11/1992; Cass.
n. 10376 del 17/04/2024).
Peraltro non appare superfluo rilevare che, a seguito del giudizio penale svoltosi nei confronti del
- scaturente dalla medesima vicenda per cui è causa - imputato del reato p. e p. dall'art. Parte_1
4 comma 7 della L. n. 628 del 1961, come modificato dall'art. 28 comma 1 del Dlgs. n. 758 del 1994, 11
per avere, nella sua qualità di titolare delta omonima ditta individuale, omesso di esibire all'Ispettorato del Lavoro di TR la documentazione legalmente richiesta con atto del 21.11.16 04,-_2016-
102418-PPRE-1, è stato esposto in sentenza quanto segue.
I testi escussi hanno precisato che il fondo predetto era molto esteso e si presentava come un lotto unico, mentre in realtà confinava con altri terreni senza soluzione di continuità; al punto da non potere distinguere dove finiva uno e iniziava l'altro, non essendovi, peraltro, neppure delle recinzioni atte a delimitare la diverse proprietà.
Mentre cominciavano a radunare diversi lavoratori che erano li vicino, e ciò per poterli identificare e svolgere. i controlli del caso, alla distanza di circa 100 metri scorgevano altre persone, verosimilmente di nazionalità straniera, che alla vista degli agenti riuscivano a darsi alla fuga.
L'imputato forniva agli agenti la documentazione attestante la regolarità della posizione lavorativa dei soggetti individuati e identificati, circa quattordici;
mentre nulla sapeva riferire in ordine agli altri sette che si erano dati alla fuga.
Hanno spiegato, ancora, i testi di non avere svolto alcuna verifica catastale nè per identificare la proprietà esatta dell'imputato nè per appurare se effettivamente i sette soggetti che si erano dileguati si trovassero su un terreno di proprietà del ovvero altrui. Parte_1
L'imputato in sede di esame ha negato l'addebito, dichiarando che it terreno, distante oltre 100 metri dalla sua proprietà, ove erano stati notati i soggetti stranieri che si erano allontanati, apparteneva ad altri soggetti;
specificando, dunque, che quei lavoratori non erano alle sue dipendenze.
Il giudice ha quindi ritenuto che non era possibile giungere ad una affermazione di colpevolezza dell'imputato in. ordine al reato ascritto, poichè non erano emersi elementi probatori idonei a ritenere provato il fatto sul piano oggettivo oltre ogni ragionevole dubbio.
Tutti i testi hanno riferito chiaramente che il fondo agricolo oggetto del controllo era molto vasto e appariva come un unico lotto, spiegando anche che i lavoratori fuggiti erano distanti oltre 100 metri dal terreno in cui si trovavano i lavoratori regolarmente identificati e assunti presso la ditta dell'imputato.
Nessuna verifica catastale e stata svolta per verificare a chi appartenessero le diverse proprietà e, quindi, per accertare se effettivamente i sette lavoratori datisi alla fuga operassero su un terreno di proprietà del e al suo servizio. Parte_1
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La tesi difensiva dell'imputato, sulla scorta degli scarsi elementi probatori raccolti, non appare destituita da ogni fondamento ma, anzi, emerge come possibile veritiera e getta enormi dubbi sulla ipotesi accusatoria che, perciò, non risulta provata.
Detta sentenza, sebbene resa in un giudizio penale nel quale l'Ispettorato non ha partecipato, unitamente al contenuto delle prove in esse raccolte, fornisce indubbiamente elementi di giudizio idonei ad escludere la sussistenza della prova che i lavoratori datisi alla fuga – ai quali si fa riferimento nel verbale di accertamento in atti- lavorassero effettivamente nel fondo del
Parte_1
Invero è pacifico che il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Cass.
n. 20719 del 13/08/2018; Cass. n. 21115 del 31/10/2005 ; Cass. n. 4652 del 25/02/2011).
E' da escludere, in definitiva, che il verbale di accertamento in oggetto sia idoneo a fare fede fino a querela di falso del fatto che i lavoratori datisi alla fuga lavorassero effettivamente nel fondo dell'appellante.
Tenuto conto di quanto suesposto, si ritiene, quindi, che manca la prova della sussistenza della violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione.
Per le suesposte considerazioni va annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Tenuto conto della particolare difficoltà di accertare i fatti in questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 26 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo. appellata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
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Controparte_3
annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 20/0252 prot. 15147 del 15.12.2021 impugnata.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente