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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13212/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010391524000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20273/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la parte ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025
00103915 24 000 notificata in data 09 maggio 2025 per un importo complessivo di euro 236,24, a titolo di tassa automobilistica anno 2019 (ruolo n. 2025/002465).
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, l'intervenuta decadenza, l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Concludeva nei seguenti termini "1. annullare totalmente l'atto impugnato poiché illegittimo e infondato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
2.in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre l'importo accertato nella misura che codesta On.le Corte riterrà di giustizia;
3.condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute, per diritti ed onorari, ex art. 15 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi".
Si costitutiva il concessionario ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto aveva preceduto la notifica della cartella e in particolare per quanto atteneva la notifica del prodromico avviso di accertamento.
Nonostante la regolare notifica del ricorso alla regione Campania in data 10-7-2025 la stessa restava contumace.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania con la propria scelta difensiva contumaciale ha di fatto rinunziato a provare l'avvenuta notifica alla parte dei prodromici avvisi di accertamento.
Orbene, al di là della dibattuta questione dell'ammissibilità della iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute a titolo di bollo auto in assenza della notifica alla parte di un preventivo avviso di accertamento, si osserva come nel caso di specie la pretesa creditoria è prescritta trattandosi di tassa relativa all'anno 2019, soggetto a termine triennnale di prescrizione, ed essendo i primi atti della cui notifica alla parte vi è prova le cartelle notificate il 9-5-2025.
Il ricorso va in conclusione accolto.
le ragioni dell'accoglimento che non entrano nel merito della debenza del tributo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13212/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010391524000 TASSE AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20273/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la parte ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025
00103915 24 000 notificata in data 09 maggio 2025 per un importo complessivo di euro 236,24, a titolo di tassa automobilistica anno 2019 (ruolo n. 2025/002465).
Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, l'intervenuta decadenza, l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Concludeva nei seguenti termini "1. annullare totalmente l'atto impugnato poiché illegittimo e infondato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
2.in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre l'importo accertato nella misura che codesta On.le Corte riterrà di giustizia;
3.condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute, per diritti ed onorari, ex art. 15 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi".
Si costitutiva il concessionario ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto aveva preceduto la notifica della cartella e in particolare per quanto atteneva la notifica del prodromico avviso di accertamento.
Nonostante la regolare notifica del ricorso alla regione Campania in data 10-7-2025 la stessa restava contumace.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la Regione Campania con la propria scelta difensiva contumaciale ha di fatto rinunziato a provare l'avvenuta notifica alla parte dei prodromici avvisi di accertamento.
Orbene, al di là della dibattuta questione dell'ammissibilità della iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute a titolo di bollo auto in assenza della notifica alla parte di un preventivo avviso di accertamento, si osserva come nel caso di specie la pretesa creditoria è prescritta trattandosi di tassa relativa all'anno 2019, soggetto a termine triennnale di prescrizione, ed essendo i primi atti della cui notifica alla parte vi è prova le cartelle notificate il 9-5-2025.
Il ricorso va in conclusione accolto.
le ragioni dell'accoglimento che non entrano nel merito della debenza del tributo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.