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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IU Valestra, all'udienza del 9 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2396/2021 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...], CF rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. cf Controparte_1
, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza via C.F._2
Nicola Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Avigliano (PZ) al Corso Gianturco, in persona del Sindaco Controparte_2
e legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Mecca, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza alla Via Matera n. 28, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.9.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' , con sede in c.so Gianturco Controparte_3 CP_2
1 inquadrata nella categoria C, profilo di Agente di Polizia Locale, sino al 29 settembre 2019; che la stessa in data 26 settembre 2019 rassegnava le dimissioni dal rapporto di lavoro al fine di assumere servizio con identico profilo ed inquadramento alle dipendenze del comune di
Potenza, per scorrimento di graduatoria;
esponeva altresì che nel corso del rapporto di lavoro ed in particolare dal 2016 in poi non aveva goduto integralmente per motivi di servizio delle ferie in suo diritto, per complessivi giorni 42; a tal proposito sottolineava che il comune di nel periodo in questione non aveva mai adottato atti di programmazione delle ferie CP_2 dei dipendenti (cd piano ferie annuale); che con nota del 02.02.2018, chiedeva al
Responsabile del Corpo la concessione di n. 34 giorni di ferie maturate e non godute, cui seguiva riscontro negativo del 12.02.2018 con la seguente motivazione :“Si rifiuta la richiesta di ferie di cui sopra sia per esigenze di servizio sia per carenza di personale.”; che
Al momento delle dimissioni dal rapporto di lavoro con il comune di , residuavano CP_2 in capo alla ricorrente ancora 42 giorni di ferie non godute di cui con nota del 13.11.2019, chiedeva il pagamento, senza che vi fosse alcun riscontro;
a detta richiesta ne seguiva un'altra, a mezzo del proprio procuratore, alla quale, ancora una volta, non veniva dato riscontro.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare ill diritto della ricorrente al pagamento delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto di lavoro con il comune di , per n. giorni 42 o per la diversa quantità accertata in corso di CP_2 causa. Per l'effetto condannare il in persona del Sindaco leg. Rapp. Al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.718,96, o alla diversa minore o maggiore somma e/ secondo il diverso criterio valutato dal Giudicante. In via subordinata condannare il in persona del Sindaco leg. Rapp. al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente a titolo risarcitorio per le causali in narrativa indicate, della somma di €
2.718,96 o alla diversa minore o maggiore somma ritenuta dal Giudicante. Condannare altresì il al pagamento di diritti ed onorari del Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Riconoscersi, su tutte le somme il maggior importo tra interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'inesistenza giuridica della notifica, sostenendo che la copia del ricorso
2 notificata non fosse un duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico;
nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
spese vinte.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e a mezzo della prova testimoniale, in data 9 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione afferente l'inesistenza giuridica della notifica del ricorso via PEC. È principio costante che l'inesistenza della notificazione si verifica solo quando manchino completamente gli elementi identificativi essenziali dell'atto o manchi del tutto un'attività riconducibile allo schema legale della notifica. Nel caso in esame, anche a voler ravvisare irregolarità nella forma del documento notificato via PEC, il Giudice
Istruttore, nel corso del processo, ha legittimamente disposto la rinnovazione della notifica, ritenendo il vizio sanabile. La rinnovazione è avvenuta regolarmente e ha raggiunto lo scopo di garantire la conoscenza dell'atto al resistente, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Passando al merito, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, giova ricordare che in materia di pubblico impiego opera il principio generale del divieto di monetizzazione ( art. 5 , comma 8, D.L. n.95 del 2012 convertito in legge n. 132/2012), secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa ( , sono CP_4 obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. La disposizione in esame risponde ad evidenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, in quanto, mirando a colpire gli abusi
3 dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, stimola un maggiore controllo da parte della dirigenza, nonché un maggiore senso di responsabilizzazione del lavoratore.
In altri termini, da tale sistema si evince come debba essere apprestata ogni misura necessaria a far sì che le ferie siano effettivamente fruite, vietando che, nel corso del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione in natura sia sostituito dalla monetizzazione con un aggravio della spesa pubblica. Tuttavia, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto non può essere interpretato in termini assoluti;
piuttosto, dev'essere ricercata un'interpretazione coerente alla ratio della suddetta norma e che, conformemente al dettato costituzionale ed eurounitario, si sostanzia nel carattere eccezionale e meramente residuale della monetizzazione delle ferie.
Il diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non godute nell'ambito della pubblica amministrazione, è stata oggetto di disamina da parte della Corte di Giustizia Europea che, con sentenza 18/01/2024, nella causa C-218/2022, ha affermato che non è ammissibile una norma nazionale che vieti ai dipendenti pubblici dimissionari di ricevere un'indennità per le ferie annuali maturate e non godute, pertanto deve riconoscersi al lavoratore, al termine del rapporto, una indennità economica per i giorni di ferie maturati e non goduti. Tale principio, dettagliatamente argomentato dalla Corte di Giustizia Europea, è stato successivamente recepito dalla giurisprudenza nazionale ed in più occasioni la Corte di legittimità ha statuito che è possibile accedere all'indennità quando il dipendente non abbia avuto la possibilità di godere delle ferie per cause a lui non imputabili. L'evolversi della giurisprudenza ha chiarito che il divieto di monetizzazione delle ferie opera laddove la causa del mancato godimento sia addebitabile a colpa del dipendente e, nel contempo, ha stabilito che l'indennità è inibita al dipendente che, potendo usufruire ancora delle ferie ed avendo ricevuto formale comunicazione da parte dell'ente ad usufruirne, non ottemperi a quanto formalmente intimato.
Ciò detto, parte ricorrente ha provato di aver tempestivamente e ritualmente avanzato domanda di ferie e che vi sia stato rigetto di tale domanda. Ed infatti, risultano agli atti: le richieste scritte di ferie con indicazione puntale dei residui afferenti gli anni in cui le stesse sono maturate, documentazione attestante il rifiuto espresso dal Responsabile del Corpo di
Polizia Locale, fondato su esigenze di servizio;
cartellini/estratti presenze, dai quali risulta l'esatto ammontare delle ferie maturate, godute e residue. Sul punto, occorre precisare che dall'esame complessivo delle risultanze documentali e, in particolare, dei cartellini marca- tempo, è possibile ritenere raggiunta la prova in relazione ai richiesti complessivi 42 giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti. In particolare, il cartellino presenze relativo al
4 mese di settembre 2019, ritualmente depositato, consente di accertare con evidenza che alla data di cessazione del rapporto residuavano 36 giorni di ferie afferenti l'anno 2019, nonchè 6 giorni di ferie riferibili all'anno 2018.
Orbene deve ritenersi adempiuto l'onere probatorio della ricorrente atteso il compendio documentale in ordine all'effettiva presentazione di domande di fruizione, al rifiuto ovvero ai mancati riscontri della parte datoriale in ordine alle richieste (elementi tutti che confermano l'esistenza di un comportamento ostativo da parte dell'ente); di contro non risulta agli atti alcuna produzione dell'Ente in merito a piani di ferie, eventuali inviti al dipendente a fruire delle ferie residue, ovvero documentazione in grado di contestare i documenti prodotti dalla lavoratrice.
Alla luce di tutto quanto esposto ritenuto accertato che il mancato godimento dei 42 giorni di ferie è imputabile al datore di lavoro, il resistente deve corrispondere alla ricorrente CP_2
l'indennità sostitutiva relativa a tale quantitativo, ovvero di € 2.718,96, non essendovi una specifica contestazione di parte resistente in ordine al quantum.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.09.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione a 42 giorni di ferie;
2. condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 protempore, al pagamento dell'importo di € 2.718,96 , oltre accessori di legge;
3. compensa le spese di lite
Potenza, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IU Valestra
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