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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
iCeJjeja SENTENZA ogg 3 GR, 2026 sul ricorso proposto da CO IN, nato ad [...] il [...] IL FUNZ10',\ Ai Luana avverso la sentenza del 10/2/2025 della Corte d'appello di CA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente al punto della sospensione condizionale della pena, ferma restando l'affermazione di responsabilità, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. \RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1093 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte d'appello di CA, provvedendo sulla impugnazione proposta da IN CO nei confronti della sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Cosenza, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61) e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 65, ascrittogli per avere, quale amministratore della Cooperativa a r.l. Miglianò, al fine di consentire all'impresa individuale CO RO l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso più fatture per operazioni inesistenti, dal 1 luglio 2014 al 10 novembre 2014), ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo 65 in anni due di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Andrea Onofrio, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 65), che era stata oggetto di specifica e puntuale impugnazione con l'atto d'appello, in quanto la motivazione sul punto della sentenza impugnata consisterebbe nel mero e acritico richiamo alla decisione del Tribunale di Cosenza, anch'essa sinteticamente motivata e che era stata censurata in modo specifico con l'atto d'impugnazione, sottolineando, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che le patate (oggetto di alcune fatture di vendita) non possono essere considerate, per nozione di comune esperienza, beni deperibili, e che la concentrazione cronologica delle fatture in determinati periodi dell'anno non era anomala, essendo correlata agli adempimenti fiscali e ai cicli della produzione agricola. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, apparente, essendo priva di reale risposta alle censure difensive, disattese immotivatamente dal Tribunale e riproposte con l'atto d'appello, senza ricevere risposta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena, rideterminata, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 640, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui ai capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61, in due anni di reclusione senza alcuna giustificazione, pur essendo superiore al minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione applicabile all'epoca di realizzazione della condotta, senza neppure considerare quanto esposto nell'atto 2 d'appello a proposito del trattamento sanzionatorio, laddove era stata censurata l'individuazione del reato più grave in quello di truffa (capo 3). 2.3. Con un terzo motivo si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la mancanza di precedenti, il corretto comportamento processuale e la necessità di proporzionare la risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore dei fatti, non avendo tra l'altro il Tribunale giustificato in alcun modo detto diniego ed essendo pertanto incongruo il richiamo anche su tale punto alla sentenza di primo grado, tra l'altro valutando erroneamente l'ammontare delle fatture giudicate relative a operazioni inesistenti (pari a soli 22.000,00 euro). 2.4. Infine, con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione anche in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che per effetto della diminuzione di pena disposta dalla Corte d'appello avrebbe potuto essere concesso al ricorrente e che era stato oggetto di espressa richiesta, formulata in proposito sia con l'atto d'appello sia con la memoria difensiva del 5 febbraio 2025 contenente le conclusioni dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, sottolineando il contenuto meramente rivalutativo del primo motivo, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, inferiore alla media edittale, e l'assenza di elementi di positiva considerazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la fondatezza del quarto motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto motivo di ricorso, relativo all'unica residua contestazione mossa al ricorrente, attenendo al beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli in relazione al relativo reato, non è manifestamente infondato e, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione in ordine a tale residua contestazione, impone il rilievo della estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo a), essendo, tra l'altro, decorso il relativo termine massimo, pur considerandone le sospensioni, il 13 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 10 febbraio 2025. Nell'atto d'appello il ricorrente, secondo quanto risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, non aveva chiesto il riconoscimento di tale 3 beneficio, ma lo ha poi fatto con le conclusioni sottoposte alla Corte d'appello di CA (allegate al ricorso), in tal modo sollecitando l'esercizio del relativo potere-dovere attribuito al giudice del merito, cosicché trova applicazione il principio stabilito nella sentenza Salerno delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), secondo cui l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connota come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato, cosicché il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (nel medesimo senso, Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 - 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02). La motivazione della sentenza impugnata è priva, inoltre, di qualsiasi valutazione in ordine alla prognosi circa la possibile ricaduta nel delitto e ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento della conferma dell'affermazione di responsabilità in ordine a tale residuo reato è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale, con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato sul punto con il quarto motivo di ricorso. Ne consegue l'ineludibile rilievo della estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo 65) ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso il 10 novembre 2014, ossia alla data di emissione dell'ultima delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, decorso, considerando 64 giorni di sospensione per l'emergenza Covid, in data 13 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 10 febbraio 2025. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere anche il residuo reato di cui al capo 65) estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente al punto della sospensione condizionale della pena, ferma restando l'affermazione di responsabilità, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. \RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1093 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte d'appello di CA, provvedendo sulla impugnazione proposta da IN CO nei confronti della sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Cosenza, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61) e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 65, ascrittogli per avere, quale amministratore della Cooperativa a r.l. Miglianò, al fine di consentire all'impresa individuale CO RO l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso più fatture per operazioni inesistenti, dal 1 luglio 2014 al 10 novembre 2014), ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui ai capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo 65 in anni due di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Andrea Onofrio, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al residuo reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 65), che era stata oggetto di specifica e puntuale impugnazione con l'atto d'appello, in quanto la motivazione sul punto della sentenza impugnata consisterebbe nel mero e acritico richiamo alla decisione del Tribunale di Cosenza, anch'essa sinteticamente motivata e che era stata censurata in modo specifico con l'atto d'impugnazione, sottolineando, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che le patate (oggetto di alcune fatture di vendita) non possono essere considerate, per nozione di comune esperienza, beni deperibili, e che la concentrazione cronologica delle fatture in determinati periodi dell'anno non era anomala, essendo correlata agli adempimenti fiscali e ai cicli della produzione agricola. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, apparente, essendo priva di reale risposta alle censure difensive, disattese immotivatamente dal Tribunale e riproposte con l'atto d'appello, senza ricevere risposta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena, rideterminata, a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 640, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui ai capi 2, 3, 25, 31, 39, 48, 49, 50, 51, 55 e 61, in due anni di reclusione senza alcuna giustificazione, pur essendo superiore al minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione applicabile all'epoca di realizzazione della condotta, senza neppure considerare quanto esposto nell'atto 2 d'appello a proposito del trattamento sanzionatorio, laddove era stata censurata l'individuazione del reato più grave in quello di truffa (capo 3). 2.3. Con un terzo motivo si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la mancanza di precedenti, il corretto comportamento processuale e la necessità di proporzionare la risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore dei fatti, non avendo tra l'altro il Tribunale giustificato in alcun modo detto diniego ed essendo pertanto incongruo il richiamo anche su tale punto alla sentenza di primo grado, tra l'altro valutando erroneamente l'ammontare delle fatture giudicate relative a operazioni inesistenti (pari a soli 22.000,00 euro). 2.4. Infine, con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione anche in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che per effetto della diminuzione di pena disposta dalla Corte d'appello avrebbe potuto essere concesso al ricorrente e che era stato oggetto di espressa richiesta, formulata in proposito sia con l'atto d'appello sia con la memoria difensiva del 5 febbraio 2025 contenente le conclusioni dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, sottolineando il contenuto meramente rivalutativo del primo motivo, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, inferiore alla media edittale, e l'assenza di elementi di positiva considerazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la fondatezza del quarto motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il quarto motivo di ricorso, relativo all'unica residua contestazione mossa al ricorrente, attenendo al beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli in relazione al relativo reato, non è manifestamente infondato e, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione in ordine a tale residua contestazione, impone il rilievo della estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo a), essendo, tra l'altro, decorso il relativo termine massimo, pur considerandone le sospensioni, il 13 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 10 febbraio 2025. Nell'atto d'appello il ricorrente, secondo quanto risulta dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, non aveva chiesto il riconoscimento di tale 3 beneficio, ma lo ha poi fatto con le conclusioni sottoposte alla Corte d'appello di CA (allegate al ricorso), in tal modo sollecitando l'esercizio del relativo potere-dovere attribuito al giudice del merito, cosicché trova applicazione il principio stabilito nella sentenza Salerno delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), secondo cui l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connota come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato, cosicché il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (nel medesimo senso, Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 - 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02). La motivazione della sentenza impugnata è priva, inoltre, di qualsiasi valutazione in ordine alla prognosi circa la possibile ricaduta nel delitto e ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento della conferma dell'affermazione di responsabilità in ordine a tale residuo reato è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale, con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato sul punto con il quarto motivo di ricorso. Ne consegue l'ineludibile rilievo della estinzione per prescrizione anche del residuo reato di cui al capo 65) ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso il 10 novembre 2014, ossia alla data di emissione dell'ultima delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, decorso, considerando 64 giorni di sospensione per l'emergenza Covid, in data 13 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 10 febbraio 2025. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere anche il residuo reato di cui al capo 65) estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18/11/2025