Articolo 66 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 65Articolo 67
Versione
15 marzo 1974
Art. 66.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 , sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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