CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2776/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS ER, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7951/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003259136000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1800/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7951/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n.097 2025 90032591 36 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22/03/2025, relativa al mancato pagamento di n.4 cartelle di pagamento, la parte impugna unicamente la cartella n.097 2013 02104588 17 000, asseritamente notificata in data 17.11.2014, dell'importo di €.155,71, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Regione Lazio per tassa auto 2010, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 - omessa allegazione, poiché in ottemperanza all'art. 7 della l. n.212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), l'agente della riscossione avrebbe dovuto allegare gli atti che, all'interno dell'intimazione di pagamento impugnata, si assumono già notificati al contribuente. La nullita'/illegittimita' dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. La inesistenza dell'obbligazione: intervenuta prescrizione della tassa automobilistica per l'anno
2010, poiché il diritto di recupero della tassa automobilistica risulta essere di 3(tre) anni - sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che la cartella di pagamento n.097 2013
0210458817000, sottesa all'intimazione opposta, è stata ritualmente notificata all'odierna opponente in data
17.11.2014 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna dell'atto a mani di Nominativo_1 qualificatosi
“addetto al ritiro”. Evidenzia che non si è verificata alcuna prescrizione posto che i tributi erariali si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione decennale e considerata anche la sospensione dell'attività di riscossione e quindi dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (totali giorni 542), dettate dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da COVID-19 ed in particolare dall'art. 68 del D.L. 18/2020; nel caso di specie, la cartella n.097 2013 0210458817000 sottesa all'intimazione opposta è stata, come detto, notificata in data 17.11.2014 e successivamente risulta che i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 22.3.2025 dalla notifica dell'intimazione n. 09720259003259136000 in questa sede opposta.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso, atteso che la cartella impugnata è stata regolarmente notificata, come si evidenzia dal prospetto rendiweb di Agenzia Entrate
Riscossione, che produce;
la cartella è stata notificata ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. La prova dell'avvenuta notifica della summenzionata cartella di pagamento deve essere prodotta dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, agente della riscossione dei tributi, pertanto ci rimettiamo alla documentazione rimessa dalla stessa per provare il proprio operato.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento;
di converso l'ADER afferma che la cartella è stata regolarmente notificata.
L'esame della documentazione fornita dalle parti evidenzia la fondatezza della censura sollevata dal ricorrente in relazione, in quanto viene fornita solo documentazione della notifica eseguita a persona addetta alla casa, ma non viene documentato anche l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa.
La Suprema Corte sui vizi della notifica degli atti esattoriali, ha affermato che quando la cartella di pagamento
è consegnata a una persona di famiglia del destinatario dell'atto (al familiare convivente o al portiere), l'ufficio finanziario deve poi provare in giudizio l'avvenuta spedizione e la ricezione della raccomandata informativa
(Cass. Civ. Ordinanza n.27446 del 20/09/2022; Cass. Civ. Ordinanza n.14093 del 04/05/2022)
La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/ bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Pertanto, nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.
Poichè la intimazione di pagamento individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella della cartella di pagamento, la mancata notifica della cartella di pagamento determina la conseguente nullità dell'atto conseguente.
Nel merito il Giudice ritiene che la intimazione di pagamento sia stata correttamente impugnata autonomamente, per vizi propri, tale dovendo considerarsi, quello connesso all'inesistenza del titolo sottostante, e, comunque, alla mancata indicazione dei dati soggettivi ed oggettivi indispensabili per connotare la pretesa nei suoi elementi essenziali, in modo da porre il contribuente nella condizione di contrastarla, con cognizione di causa. Il contribuente con la notifica di tale intimazione di pagamento non è stato, di certo, messo in grado di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali, pertanto deve escludersi che lo stesso abbia avuto piena cognizione della cartella di pagamento cui fa riferimento, in modo tale da individuare gli eventuali vizi, e da consentirne la contestuale impugnazione.
Conseguentemente fondata è anche l'eccezione di prescrizione relativa alla cartella di pagamento impugnata.
Il Collegio osserva che la materia è disciplinata dall'art.5, comma 51, della legge n.53/1983, che statuisce che "l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie gli importi richiesti sono relativi a tasse auto per l'anno 2010 che in assenza di atti interruttivi devono considerarsi prescritte.
Nel caso di specie la notifica dell'Intimazione di pagamento è avvenuta in data 22/03/2025 allorquando i termini per l'adempimento erano abbondantemente decorsi.
Per quanto esposto la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla cartella impugnata, mentre le altre cartelle indicate nell'Intimazione di pagamento, non essendo stati impugnate, vanno dichiarate legittime e valide all'esercizio delle pretese erariali.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grad di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in euro 500,00=, oltre oneri di legge ed oltre il rimborso del C.U., e nei confronti della Regione Lazio, congruamente liquidate in euro 500,000.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS ER, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7951/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003259136000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1800/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7951/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n.097 2025 90032591 36 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 22/03/2025, relativa al mancato pagamento di n.4 cartelle di pagamento, la parte impugna unicamente la cartella n.097 2013 02104588 17 000, asseritamente notificata in data 17.11.2014, dell'importo di €.155,71, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Regione Lazio per tassa auto 2010, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 - omessa allegazione, poiché in ottemperanza all'art. 7 della l. n.212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), l'agente della riscossione avrebbe dovuto allegare gli atti che, all'interno dell'intimazione di pagamento impugnata, si assumono già notificati al contribuente. La nullita'/illegittimita' dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. La inesistenza dell'obbligazione: intervenuta prescrizione della tassa automobilistica per l'anno
2010, poiché il diritto di recupero della tassa automobilistica risulta essere di 3(tre) anni - sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che la cartella di pagamento n.097 2013
0210458817000, sottesa all'intimazione opposta, è stata ritualmente notificata all'odierna opponente in data
17.11.2014 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna dell'atto a mani di Nominativo_1 qualificatosi
“addetto al ritiro”. Evidenzia che non si è verificata alcuna prescrizione posto che i tributi erariali si prescrivono con il decorso del termine di prescrizione decennale e considerata anche la sospensione dell'attività di riscossione e quindi dei termini di prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (totali giorni 542), dettate dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da COVID-19 ed in particolare dall'art. 68 del D.L. 18/2020; nel caso di specie, la cartella n.097 2013 0210458817000 sottesa all'intimazione opposta è stata, come detto, notificata in data 17.11.2014 e successivamente risulta che i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 22.3.2025 dalla notifica dell'intimazione n. 09720259003259136000 in questa sede opposta.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso, atteso che la cartella impugnata è stata regolarmente notificata, come si evidenzia dal prospetto rendiweb di Agenzia Entrate
Riscossione, che produce;
la cartella è stata notificata ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. La prova dell'avvenuta notifica della summenzionata cartella di pagamento deve essere prodotta dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, agente della riscossione dei tributi, pertanto ci rimettiamo alla documentazione rimessa dalla stessa per provare il proprio operato.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento;
di converso l'ADER afferma che la cartella è stata regolarmente notificata.
L'esame della documentazione fornita dalle parti evidenzia la fondatezza della censura sollevata dal ricorrente in relazione, in quanto viene fornita solo documentazione della notifica eseguita a persona addetta alla casa, ma non viene documentato anche l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa.
La Suprema Corte sui vizi della notifica degli atti esattoriali, ha affermato che quando la cartella di pagamento
è consegnata a una persona di famiglia del destinatario dell'atto (al familiare convivente o al portiere), l'ufficio finanziario deve poi provare in giudizio l'avvenuta spedizione e la ricezione della raccomandata informativa
(Cass. Civ. Ordinanza n.27446 del 20/09/2022; Cass. Civ. Ordinanza n.14093 del 04/05/2022)
La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/ bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Pertanto, nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto.
Poichè la intimazione di pagamento individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella della cartella di pagamento, la mancata notifica della cartella di pagamento determina la conseguente nullità dell'atto conseguente.
Nel merito il Giudice ritiene che la intimazione di pagamento sia stata correttamente impugnata autonomamente, per vizi propri, tale dovendo considerarsi, quello connesso all'inesistenza del titolo sottostante, e, comunque, alla mancata indicazione dei dati soggettivi ed oggettivi indispensabili per connotare la pretesa nei suoi elementi essenziali, in modo da porre il contribuente nella condizione di contrastarla, con cognizione di causa. Il contribuente con la notifica di tale intimazione di pagamento non è stato, di certo, messo in grado di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali, pertanto deve escludersi che lo stesso abbia avuto piena cognizione della cartella di pagamento cui fa riferimento, in modo tale da individuare gli eventuali vizi, e da consentirne la contestuale impugnazione.
Conseguentemente fondata è anche l'eccezione di prescrizione relativa alla cartella di pagamento impugnata.
Il Collegio osserva che la materia è disciplinata dall'art.5, comma 51, della legge n.53/1983, che statuisce che "l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Nel caso di specie gli importi richiesti sono relativi a tasse auto per l'anno 2010 che in assenza di atti interruttivi devono considerarsi prescritte.
Nel caso di specie la notifica dell'Intimazione di pagamento è avvenuta in data 22/03/2025 allorquando i termini per l'adempimento erano abbondantemente decorsi.
Per quanto esposto la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla cartella impugnata, mentre le altre cartelle indicate nell'Intimazione di pagamento, non essendo stati impugnate, vanno dichiarate legittime e valide all'esercizio delle pretese erariali.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grad di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in euro 500,00=, oltre oneri di legge ed oltre il rimborso del C.U., e nei confronti della Regione Lazio, congruamente liquidate in euro 500,000.