Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 06/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2021, proposto da
-OMISSIS-S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Nuti, Lorenzo Trombella e Chiara Giannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Lorenzo Trombella in Pisa, lungarno G. Galilei n. 13;
contro
Comune di Marciana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luca Capecchi in Firenze, via Giorgio La Pira n. 17;
per l'annullamento,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Marciana, a firma del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, Arch. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Istanza ex art. 24 del Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione di correzione concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS-”, con il quale è stato disposto: “per tutto quanto sopra esposto – ai sensi della L. n. 241/1990 e sm.i. - l'Istanza ex art. 24 del Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione di correzione concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS- richiesta dalla soc. -OMISSIS- in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS-è stata definitivamente respinta a tutti gli effetti di legge”;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato ai provvedimenti impugnati, ancorchè ignoto, ed in particolare, per quanto occorrer possa:
- del preavviso di diniego n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ex art. 10 bis l. n. 241/1990, avente ad oggetto “Istanza ex art. 24 del Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione di correzione concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS-”, a firma del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, Arch. -OMISSIS-; comunicato a mezzo pec alla Società ricorrente in data -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Marciana, a firma del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, Arch. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Risposta rif. nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- SOC. -OMISSIS- di -OMISSIS-Istanza ex art. 24 regolamento c.n. - Risposta a nota del -OMISSIS-”; inviata a mezzo pec a parte ricorrente in data -OMISSIS-;
nonché per l'accertamento,
del diritto della SOC. -OMISSIS- di -OMISSIS-S.A.S. ad occupare, in forza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS- rilasciata in favore della stessa, prorogata/rinnovata in data -OMISSIS-, ai sensi della l. n. 145/2018, art. 1, commi 682 e 683, fino al -OMISSIS-, la porzione di area demaniale di mq 30 insistente sulla particella -OMISSIS-del catasto del Comune di Marciana, oggetto di concessione, facente parte ad origine delle varie autorizzazioni e concessioni demaniali, ivi compresa la concessione demaniale n.-OMISSIS-, rilasciate nel tempo sempre in favore della medesima, ritenuta nel 2018 dall'Amministrazione comunale di Marciana illegittimamente occupata dalla Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marciana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. NN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Comune di Marciana, avente ad oggetto “ Istanza ex art. 24 del Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione di correzione concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ”, con il quale è stata rigettata l’istanza di correzione concessione demaniale presentata dalla ricorrente il -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-).
Si è proposta, altresì, un’azione di accertamento del diritto della ricorrente ad occupare, in forza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di cui risulta titolare, la porzione di area demaniale di mq 30 insistente sulla particella -OMISSIS-del catasto del Comune di Marciana.
La società ricorrente svolge un’attività commerciale nel Comune di Marciana (LI), su un’area demaniale marittima, identificata al catasto al foglio-OMISSIS-, disponendo del predetto cespite in forza di una serie di concessioni demaniali marittime rilasciate nel tempo dalle varie Amministrazioni competenti (Capitaneria di Porto di Portoferraio, Regione Toscana e Comune di Marciana).
Su tale area si evidenzia che, già nel 1997 (e con l’autorizzazione n. -OMISSIS-), la Capitaneria di Porto aveva autorizzato la realizzazione della pavimentazione in porfido e la chiusura con staccionata in legno, autorizzazione quest’ultima non era mai stata contestata dagli Enti intervenuti successivamente.
Nel corso dell’anno 2010, la suddetta particella 59, era stata frazionata ed erano state costituite le attuali particelle n. -OMISSIS-(bar con pertinenze), n. -OMISSIS- (piccola porzione di terreno nella parte Ovest, con dimensioni maggiori in prossimità dei vertici Nord/Ovest e Sud/Ovest) e n. -OMISSIS- (piccolissima porzione di terreno adiacente al fosso e sita sul lato Sud).
Tali aggiornamenti erano stati approvati dall’ Ufficio del Demanio e rappresenterebbero tutta l’area demaniale oggetto di occupazione da parte della Società ricorrente.
Nel ricorso si dà atto, altresì, che nel 2018 il Comune di Marciana ha riscontrato una presunta occupazione abusiva ex art. -OMISSIS-61 cod. nav. da parte della suddetta Società, a cui ha fatto seguito un procedimento penale (R.G. dib.-OMISSIS- – R.G.N.R. n. -OMISSIS-) a carico del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, procedimento che si concludeva con la mesa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis C.P. e 464 bis C.P.P. da parte del Tribunale di Livorno (Sez. Distaccata di Portoferraio) e successivamente, con sentenza “ di non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-, in ordine ai reati a lui ascritto per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova ”.
La società ricorrente ha, poi, presentato un’istanza di correzione materiale in ordine alla perimetrazione di detta area, ritenendo che il Comune di Marciana non avesse ricompreso nell’area di concessione una porzione dell’area demaniale (area di mq 30 insistente sulla particella -OMISSIS-del foglio -OMISSIS-), nell’ambito della quale era stata installata una pavimentazione in porfido, unitamente ad una staccionata in legno, così da utilizzarla a servizio dell’attività di ristorazione.
Dopo aver inviato il preavviso di rigetto l’Amministrazione comunale, con la nota (prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, ha provveduto a rigettare l’istanza presenta dall’odierna ricorrente, affermando di aver effettuato degli approfondimenti e di aver acquisito un parere legale, dal quale risulterebbe che, la concessione demaniale n.-OMISSIS-, avrebbe la stessa superficie oggetto delle concessioni demaniali rilasciate a partire dagli anni ’90.
In particolare nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 24, comma 2, secondo periodo, del reg. esec. cod. nav. e dell’art. 37 cod.nav. e degli art. 3 e 6 l. n. 241/1990 per carente e/o insufficiente motivazione; l’Amministrazione comunale, a parte il richiamo generico alle disposizioni vigenti, non avrebbe indicato le ragioni del rigetto dell’istanza di correzione materiale;
2. la violazione dell’art. 24, comma 2, seconda parte, del reg. esec. cod. nav. e dell’art. 37 cod.nav., in quanto la motivazione del provvedimento di rigetto sarebbe solo apparente;
3. la violazione dell’art. 6, lett. a) della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe operato senza procedere a quell’ulteriore
approfondimento ritenuto necessario sulla base delle circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente.
Si è costituito il Comune di Marciana, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A parere del Comune sarebbe incontestato ch, in tutte le concessioni è indicata una superficie di soli mq 123, circostanza dalla quale si desumerebbe che l’area di cui si tratta non sarebbe mai stata oggetto di concessione.
All’udienza del 27 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere, risultando evidente l’emergere di un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 A tal fine è necessario premettere che, con l’autorizzazione n. -OMISSIS-, la Capitaneria di Porto aveva autorizzato la realizzazione della pavimentazione in porfido e la chiusura con staccionata in legno e tale autorizzazione non è mai stata contestata dagli enti intervenuti successivamente.
1.2 Al contrario, essa è stata considerata dalla concessione demaniale regionale n. -OMISSIS- (che nelle premesse la richiama esplicitamente), così come la stessa area appare compresa nel perimetro concessorio di alcuni atti concessori, tra i quali i grafici facenti parte integrante dell’autorizzazione suppletiva -OMISSIS-/97 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, nei grafici di riferimento dell’Autorizzazione suppletiva n. -OMISSIS-del -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Marciana e, da ultimo, nei grafici parte integrante della concessione demaniale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- rilasciata sempre dal Comune di Marciana.
1.3 L’area, poi, rientra appieno nella particella catastale n. -OMISSIS-del foglio -OMISSIS-, ossia in quella particella catastale che è stata appositamente creata per definire i contorni dell’occupazione del -OMISSIS-, separando tale occupazione dalle altre aree limitrofe ad uso pubblico e libero.
1.4 A fronte di dette circostanze (che erano state dedotte dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di cui si tratta) il Comune di Marciana si è limitato ad affermare (in questo senso è la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) di aver effettuato degli approfondimenti, anche mediante l’acquisizione di un parere legale, dai quali risulterebbe che la concessione demaniale n.-OMISSIS- avrebbe la stessa superficie oggetto delle concessioni demaniali rilasciate a partire dagli anni ’90.
1.5 Sul punto è dirimente constatare che al provvedimento impugnato non sono stati allegati gli approfondimenti citati e il parere acquisito ai quali si rinvia e, ciò, con l’effetto che non è possibile desumere l’ambito dell’istruttoria compiuta, se ad esempio abbia riguardato lo studio delle concessioni rilasciate nel tempo e il confronto dei relativi elaborati grafici, nonché l’esame della documentazione catastale approvata dal Demanio.
1.6 Non è possibile evincere quali elementi siano stati presi in considerazione e quali siano stati ritenuti più rilevanti rispetto ad altri, consentendo così all’Amministrazione di pervenire al rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente.
1.7 Detta carenza delle ragioni a supporto del procedimento non è suscettibile di essere superata dalle deduzioni proposte dal Comune, in considerazione del fatto che quest’ultimo si è limitato ad attribuire efficacia dirimente alla circostanza che l’ampiezza della concessione sarebbe sempre risultata pari a 123 mq., argomentazione quest’ultima che non appare, di per sé, sufficiente a superare le considerazioni e i rilievi della società ricorrente.
1.8 Gli elementi addotti dalla ricorrente avrebbero dovuto impegnare il Comune a dare evidenza del percorso logico deduttivo seguito e in base al quale si è (evidentemente) ritenuto di superare i sopra citati dati fattuali.
1.9 Nemmeno deve ritenersi dirimente il deposito in giudizio del parere legale sopra citato, essendosi in presenza di un’integrazione postuma della motivazione, pacificamente non ammissibile a sanare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
2. In conclusione il ricorso è fondato nei termini sopra citati, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto ora impugnato.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CC | RD GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.