Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 367
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Appello privo di motivazione

    La Corte ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di motivazione, evidenziando la probabile imperizia nella scansione di un originale cartaceo che ha reso illeggibili parti essenziali dell'atto.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il credito IVA 2017, pari a € 20.279,00, era stato già utilizzato in modo improprio o non era effettivamente disponibile, circostanza non adeguatamente contestata dall'appellante.

  • Accolto
    Fondatezza dell'appello incidentale

    La Corte ha accolto l'appello incidentale, ritenendo che il credito utilizzato fosse inesistente in quanto la società, essendo soggetta a IRES e non a IRPEF, non poteva utilizzare un credito IRPEF per compensare un debito IRES, e il credito IRES dichiarato era già stato utilizzato in precedenza. La deduzione del credito IRAP era quindi illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 367
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 367
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo