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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2583/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9KCR2023BE00019 IRES-ALTRO 2014
- ATTO RECUPERO n. T9KCR2023BE00019 IRAP 2014
- sull'appello n. 2584/2024 depositato il 11/09/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK9CR2023BE00020 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 815/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 05/04/2023 l'Agenzia delle Entrate di Como ha notificato alla società Ricorrente_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1 rappresentata dal sig. Nominativo_1 due distinti atti di recupero: nn. T9KCRBE00019/2023 e T9KCRBE00020/2023, relativi al credito IRPEF inesistente utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, al fine di recuperare il credito indebitamente utilizzato nell'anno 2016 e nell'anno
2018, e contestualmente irrogare le sanzioni e gli interessi dovuti ai sensi della normativa di riferimento.
Avverso tali atti, in data 04/06/2023, la parte notificava distinti ricorsi, richiedendo l'annullamento degli stessi e il ricalcolo delle sanzioni in relazione al maggior utilizzo del credito, L'Ufficio notificava al Contribuente i dinieghi e questi si costituiva in giudizio, instaurando rispettivamente i contenziosi n. 365/2023 e n. 366/2023.
La Corte di Giustizia di I grado di Como, riuniti i ricorsi per motivi di connessione soggettiva e oggettiva, accoglieva parzialmente il ricorso n. 365/2023, annullando l'avviso di accertamento impugnato limitatamente al credito IRAP di € 1.733,00 e lo rigettava quanto al credito di € 2.276,57, compensando le spese. Rigettava il ricorso n. 366/2023 e condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquidava complessivamente, in via equitativa, in €.1.000,00.
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, notificando due distinti appelli, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
L'Ufficio si è costituito proponendo contestualmente appello incidentale, per la riforma della sentenza gravata nella parte in cui lo ha dichiarato soccombente parziale in relazione al ricorso di primo grado n. 365/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principali, che vanno senz' altro riuniti anche in questo grado per connessione soggettiva e oggettiva, sono l'uno inammissibile e l'altro manifestamente infondato.
L'appello relativo al ricorso di primo grado, n. 365/2023, è del tutto privo di motivazione, in quanto consta – probabilmente per imperizia nella scansione di un originale cartaceo, mai rimediata – nel frontespizio con l'inizio di una citazione di sentenza della S.C., seguita da una seconda pagina con alcune righe incomprensibili per sovrapposizione di caratteri e quindi le conclusioni, anch'esse poco intelligibili.
L'appello relativo al ricorso di primo grado n. 366/2023, pure ai limiti della inammissibilità, è manifestamente infondato. La contribuente, dopo avere del tutto genericamente richiamato i motivi di ricorso di primo grado, produce una sbiadita fotocopia della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2017, affermando lapidariamente la perplessa circostanza per cui “la documentazione riguardante il credito utilizzato era già in possesso dell'ufficio appellato, e che pertanto era pacifico il riconoscimento del credito utilizzato in compensazione”.
In proposito, si osserva come il giudice di primo grado abbia accertato quanto fatto valere dall'ufficio, ossia che il credito IVA 2017 esposto, pari ad € 20.279, a parte ogni altra considerazione era già stato utilizzato altrimenti (ciò che la parte appellante neppure contesta nell'atto di appello).
L'appello incidentale dell'ufficio è invece fondato.
La CGT di I grado di Como ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso n. 365/2023, annullando parzialmente l'atto impugnato n. T9KCRBE00019/2023 limitatamente al credito IRAP di € 1.733,00 e rigettandolo nel resto.
In particolare, i giudici di prime cure hanno argomentato che la parte privata: “in udienza ha prodotto copia della dichiarazione IRAP 2015, relativa all'anno 2014, dalla quale risulta effettivamente esistente il credito di €.1.733,00, di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la legittima deduzione in compensazione.”
In realtà, l'atto parzialmente annullato era relativo al recupero di un credito che risultava essere stato indebitamente utilizzato nell'anno 2016, siccome utilizzato in compensazione con un credito IRPEF relativo all'anno di imposta 2014, non presente nelle dichiarazioni presentate per tale annualità. Ovviamente non presente: poiché la contribuente, essendo una società commerciale, non è soggetto a IRPEF, ma a IRES.
Che tuttavia non si sia trattato di un errore materiale, è provato dalla circostanza che nella annualità 2014 la società aveva dichiarato un credito IRES di 4.570 €, già però utilizzato in precedenza in compensazione.
Quindi il credito utilizzato era inesistente, come provato per tabulas già in primo grado dall'ufficio.
Alla sorte dell'appello segue la condanna alle spese della contribuente come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello relativo al provvedimento di cui al ricorso rgn 365/23. Respinge nel resto.
Accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e conferma integralmente i provvedimenti impugnati. Condanna
l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro
1.500,00
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2583/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T9KCR2023BE00019 IRES-ALTRO 2014
- ATTO RECUPERO n. T9KCR2023BE00019 IRAP 2014
- sull'appello n. 2584/2024 depositato il 11/09/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK9CR2023BE00020 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 815/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 05/04/2023 l'Agenzia delle Entrate di Como ha notificato alla società Ricorrente_1 S.R.L. C.F. P.IVA_1 rappresentata dal sig. Nominativo_1 due distinti atti di recupero: nn. T9KCRBE00019/2023 e T9KCRBE00020/2023, relativi al credito IRPEF inesistente utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, al fine di recuperare il credito indebitamente utilizzato nell'anno 2016 e nell'anno
2018, e contestualmente irrogare le sanzioni e gli interessi dovuti ai sensi della normativa di riferimento.
Avverso tali atti, in data 04/06/2023, la parte notificava distinti ricorsi, richiedendo l'annullamento degli stessi e il ricalcolo delle sanzioni in relazione al maggior utilizzo del credito, L'Ufficio notificava al Contribuente i dinieghi e questi si costituiva in giudizio, instaurando rispettivamente i contenziosi n. 365/2023 e n. 366/2023.
La Corte di Giustizia di I grado di Como, riuniti i ricorsi per motivi di connessione soggettiva e oggettiva, accoglieva parzialmente il ricorso n. 365/2023, annullando l'avviso di accertamento impugnato limitatamente al credito IRAP di € 1.733,00 e lo rigettava quanto al credito di € 2.276,57, compensando le spese. Rigettava il ricorso n. 366/2023 e condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquidava complessivamente, in via equitativa, in €.1.000,00.
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, notificando due distinti appelli, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
L'Ufficio si è costituito proponendo contestualmente appello incidentale, per la riforma della sentenza gravata nella parte in cui lo ha dichiarato soccombente parziale in relazione al ricorso di primo grado n. 365/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principali, che vanno senz' altro riuniti anche in questo grado per connessione soggettiva e oggettiva, sono l'uno inammissibile e l'altro manifestamente infondato.
L'appello relativo al ricorso di primo grado, n. 365/2023, è del tutto privo di motivazione, in quanto consta – probabilmente per imperizia nella scansione di un originale cartaceo, mai rimediata – nel frontespizio con l'inizio di una citazione di sentenza della S.C., seguita da una seconda pagina con alcune righe incomprensibili per sovrapposizione di caratteri e quindi le conclusioni, anch'esse poco intelligibili.
L'appello relativo al ricorso di primo grado n. 366/2023, pure ai limiti della inammissibilità, è manifestamente infondato. La contribuente, dopo avere del tutto genericamente richiamato i motivi di ricorso di primo grado, produce una sbiadita fotocopia della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2017, affermando lapidariamente la perplessa circostanza per cui “la documentazione riguardante il credito utilizzato era già in possesso dell'ufficio appellato, e che pertanto era pacifico il riconoscimento del credito utilizzato in compensazione”.
In proposito, si osserva come il giudice di primo grado abbia accertato quanto fatto valere dall'ufficio, ossia che il credito IVA 2017 esposto, pari ad € 20.279, a parte ogni altra considerazione era già stato utilizzato altrimenti (ciò che la parte appellante neppure contesta nell'atto di appello).
L'appello incidentale dell'ufficio è invece fondato.
La CGT di I grado di Como ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso n. 365/2023, annullando parzialmente l'atto impugnato n. T9KCRBE00019/2023 limitatamente al credito IRAP di € 1.733,00 e rigettandolo nel resto.
In particolare, i giudici di prime cure hanno argomentato che la parte privata: “in udienza ha prodotto copia della dichiarazione IRAP 2015, relativa all'anno 2014, dalla quale risulta effettivamente esistente il credito di €.1.733,00, di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la legittima deduzione in compensazione.”
In realtà, l'atto parzialmente annullato era relativo al recupero di un credito che risultava essere stato indebitamente utilizzato nell'anno 2016, siccome utilizzato in compensazione con un credito IRPEF relativo all'anno di imposta 2014, non presente nelle dichiarazioni presentate per tale annualità. Ovviamente non presente: poiché la contribuente, essendo una società commerciale, non è soggetto a IRPEF, ma a IRES.
Che tuttavia non si sia trattato di un errore materiale, è provato dalla circostanza che nella annualità 2014 la società aveva dichiarato un credito IRES di 4.570 €, già però utilizzato in precedenza in compensazione.
Quindi il credito utilizzato era inesistente, come provato per tabulas già in primo grado dall'ufficio.
Alla sorte dell'appello segue la condanna alle spese della contribuente come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello relativo al provvedimento di cui al ricorso rgn 365/23. Respinge nel resto.
Accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio e conferma integralmente i provvedimenti impugnati. Condanna
l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro
1.500,00