Art. 130.
Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.
Tale votazione e' determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attributi negli esami finali e dal voto, espresso parimenti ii trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.
Conseguono l'idoneita' e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purche' negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a, diciotto trentesimi.
Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneita' sono licenziati. Sono del pari licenziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.
L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.
Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.
Tale votazione e' determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attributi negli esami finali e dal voto, espresso parimenti ii trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.
Conseguono l'idoneita' e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purche' negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a, diciotto trentesimi.
Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneita' sono licenziati. Sono del pari licenziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.
L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.