Versione
27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 130.
Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.
Tale votazione e' determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attributi negli esami finali e dal voto, espresso parimenti ii trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.
Conseguono l'idoneita' e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purche' negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a, diciotto trentesimi.
Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneita' sono licenziati. Sono del pari licenziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.
L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.
Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.
Tale votazione e' determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attributi negli esami finali e dal voto, espresso parimenti ii trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.
Conseguono l'idoneita' e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purche' negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a, diciotto trentesimi.
Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneita' sono licenziati. Sono del pari licenziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.
L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. I, decreto decisorio 07/05/2010, n. 10059Provvedimento: […] Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento di cui al fono ministeriale n. 938461/106 del 28/9/1990 di licenziamento ai sensi dell'art. 130 legge 18/2/1963 n.173. Visto il ricorso con i relativi allegati; Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 agosto 1990;Leggi di più...