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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11618/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA RIFIUTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA RIFIUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 difeso da se stesso,
contro
Agenzia delle Entrate IO, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259017421712000, limitatamente alle cartelle:
n.07120240030588313000 notificata in data 18/03/2024, con PEC ente impositore Regione Campania per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018;
n.07120210016314480000 notificata in data 17/03/2022, con PEC ente impositore il Comune di Napoli per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014;
n.0712022023646406000 notificata in data 07/07/2022, con PEC ente impositore il Comune di Napoli per il presunto mancato pagamento della tassa sui rifiuti degli anni 2016- 2017.
Eccepisce :
- prescrizione.
Chiede:
- annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate IO.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- spese di giustizia.
Si costituisce in giudizio Comune di Napoli. Chiede:
- inammissibile il ricorso;
- spese di giustizia.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate IO Direzione Provinciale di Napoli.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 04/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che la Corte dichiara non luogo a provvedere a seguito di rinuncia al ricorso limitatamente alle cartelle n.07120210016314480000 e n.0712022023646406000;
- che è infondata l'accezione relativa alla prescrizione della cartella n.07120240030588313000 notificata in data 18/03/2024, con PEC ente impositore Regione Campania per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018. Non è decorso il termine di prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato e si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara non luogo a provvedere in seguito a rinuncia al ricorso limitatamente alle cartelle: n.07120210016314480000 e n.0712022023646406000. Rigetta nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 oltre spese generali per ciascuna delle resistenti costituite Agenzia delle Entrate IO e Comune di Napoli.
Spese nulle per Regione Campania e Agenzia delle Entrate IO Direzione Provinciale di Napoli.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11618/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA RIFIUTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017421712000 TASSA RIFIUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 difeso da se stesso,
contro
Agenzia delle Entrate IO, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259017421712000, limitatamente alle cartelle:
n.07120240030588313000 notificata in data 18/03/2024, con PEC ente impositore Regione Campania per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018;
n.07120210016314480000 notificata in data 17/03/2022, con PEC ente impositore il Comune di Napoli per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014;
n.0712022023646406000 notificata in data 07/07/2022, con PEC ente impositore il Comune di Napoli per il presunto mancato pagamento della tassa sui rifiuti degli anni 2016- 2017.
Eccepisce :
- prescrizione.
Chiede:
- annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate IO.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- spese di giustizia.
Si costituisce in giudizio Comune di Napoli. Chiede:
- inammissibile il ricorso;
- spese di giustizia.
Non si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate IO Direzione Provinciale di Napoli.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
All'Udienza del 04/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che la Corte dichiara non luogo a provvedere a seguito di rinuncia al ricorso limitatamente alle cartelle n.07120210016314480000 e n.0712022023646406000;
- che è infondata l'accezione relativa alla prescrizione della cartella n.07120240030588313000 notificata in data 18/03/2024, con PEC ente impositore Regione Campania per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018. Non è decorso il termine di prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato e si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara non luogo a provvedere in seguito a rinuncia al ricorso limitatamente alle cartelle: n.07120210016314480000 e n.0712022023646406000. Rigetta nel resto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 oltre spese generali per ciascuna delle resistenti costituite Agenzia delle Entrate IO e Comune di Napoli.
Spese nulle per Regione Campania e Agenzia delle Entrate IO Direzione Provinciale di Napoli.