Articolo 5 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 aprile 1968
Art. 5.
La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:
a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ;
b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949 .
Le commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , sono soppresse.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968
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