Art. 5.
La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:
a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ;
b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949 .
Le commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , sono soppresse.
La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:
a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ;
b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949 .
Le commissioni provinciali di cui all' articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , sono soppresse.