TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2597
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990, art 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della p.a. ex art. 97 cost., irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia riguarda la definizione del rapporto di credito tra le parti, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo convenzionale a cui sono sottoposte le strutture accreditate e gli atti impugnati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2597
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2597
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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