TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2958/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 11/09/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta che ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ) sono proprietari esclusivi, in comunione tra loro, per C.F._2 intervenuta usucapione, del seguente bene immobile così individuato al N.C.T. del Comune di Udine: foglio 20, mappale 567;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. ed a quello del Catasto di procedere alla volturazione;
3. nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze indicate in citazione hanno trovato piena e puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali del geom. e di CP_3 Tes_1 rispettivamente professionista vicino di casa il primo e congiunto e dante causa degli attori il secondo.
Entrambi i testi hanno infatti confermato con sicurezza l'uso esclusivo, pacifico e prolungato perdurante da almeno il 1993, da parte degli attori, dell'area in questione adibendola a strada di accesso alla loro abitazione.
In particolare, i testi hanno riferito che il mappale 567 è stato sempre utilizzato come strada di accesso, con tanto di cancello, e come ampio cortile in ghiaia della loro residenza.
Quanto precede costituisce un sostanziale riconoscimento della sussistenza di tutti i presupposti del possesso ad usucapionem, sicché deve dichiararsi in modo incontrovertibile che, per il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, gli attori sono divenuti proprietari esclusivi dell'area in questione.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. va ordinato al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed a quello del
Catasto di provvedere alla volturazione.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la sostanziale mancanza di contenzioso tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2958/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 11/09/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta che ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( ) sono proprietari esclusivi, in comunione tra loro, per C.F._2 intervenuta usucapione, del seguente bene immobile così individuato al N.C.T. del Comune di Udine: foglio 20, mappale 567;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. ed a quello del Catasto di procedere alla volturazione;
3. nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze indicate in citazione hanno trovato piena e puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali del geom. e di CP_3 Tes_1 rispettivamente professionista vicino di casa il primo e congiunto e dante causa degli attori il secondo.
Entrambi i testi hanno infatti confermato con sicurezza l'uso esclusivo, pacifico e prolungato perdurante da almeno il 1993, da parte degli attori, dell'area in questione adibendola a strada di accesso alla loro abitazione.
In particolare, i testi hanno riferito che il mappale 567 è stato sempre utilizzato come strada di accesso, con tanto di cancello, e come ampio cortile in ghiaia della loro residenza.
Quanto precede costituisce un sostanziale riconoscimento della sussistenza di tutti i presupposti del possesso ad usucapionem, sicché deve dichiararsi in modo incontrovertibile che, per il possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, gli attori sono divenuti proprietari esclusivi dell'area in questione.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. va ordinato al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed a quello del
Catasto di provvedere alla volturazione.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la sostanziale mancanza di contenzioso tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
2