Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2021, proposto da
Rocco Servizi Turistici S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Vitagliano, Raffaele Caroccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Vitagliano in Napoli, via T. Caravita;
contro
Comune di Gamberale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Iuliis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA SC AL, Tekno Service S.r.l.S., TA NT IZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
1) della determinazione n. 124 del 24.09.2021, con cui il Settore Tecnico del Comune di Gamberale ha – in autotutela rispetto alla precedente decisione di concessione del finanziamento – annullato il contributo concesso all'odierna ricorrente, comunicata alla ricorrente in data 07.10.2021;
2) dei verbali del procedimento di sovvenzione dei giorni 07.05.2021 e 24.09.2021, se ed in quanto lesivi della ricorrente;
3) ove occorrer possa, della deliberazione n. 32/2020 della Giunta Comunale;
4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gamberale;
Vista la nota del 5 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa ER NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio vista la dichiarazione della parte ricorrente depositata in giudizio con cui chiede l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, con compensazione delle spese;
ritenuto di dare atto della mancanza di interesse alla decisione e di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NZ, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER NZ |
IL SEGRETARIO