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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona EL giudice Dott. Federica
Sacchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6269/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti BORDIGNON Parte_1 P.IVA_1
LUCA, GOIO FILIPPO, D'ACQUARONE VITTORE e BIGNOTTI NIDIA, elettivamente domiciliata in VIA SAN SALVATORE CORTE REGIA N. 7, 37121
VERONA, presso lo studio ELl'avv. BORDIGNON LUCA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. PETROCELLI CP_1 P.IVA_2
MARIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI SERVI 12, 55100 LUCCA, presso lo studio ELl'avv. PETROCELLI MARIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 ELl'avv. DE CRISTOFARO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA S.LUCIA 4,
35139 PADOVA, presso lo studio ELl'avv. DE CRISTOFARO MARCO
CONVENUTO
con l'intervento di
(C.F. con il patrocinio ELl'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_1
ALBERTO BEER, elettivamente domiciliata in CORSO MAMELI N.47,
VERBANIA, presso lo studio ELl'avv. ALBERTO BEER
(C.F. ) con il patrocinio ELl'avv. Controparte_4 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 30 ALBERTO BEER, elettivamente domiciliato in CORSO MAMELI N.47,
VERBANIA, presso lo studio ELl'avv. ALBERTO BEER
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'intervento dei terzi e Controparte_3
Controparte_4
Nel merito:
Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda od eccezione disattesa, condannare
[...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 tempore, in via solidale e/o parziaria tra loro, alla restituzione dei corrispettivi loro versati da previa eventuale risoluzione e/o annullamento dei relativi contratti, nonché in Parte_1 ogni caso al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi anche in via equitativa, da quest'ultima sofferti per i fatti di cui è causa.
Con rifusione di spese e compensi professionali di lite, oltre al rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi istruttori già richiesti ma rigettati, e segnatamente la prova per interrogatorio formale ELle parti convenute, e per esse dei rispettivi legali rappresentanti, nonché per la prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che agli esordi ELla pandemia assunse la decisione di produrre e Parte_1 commercializzare mascherine facciali classificabili come dispositivi medici di classe I lavabili e riutilizzabili?”;
2) “Vero che agli inizi ELl'aprile 2020 commissionò a tal fine ad Parte_1 CP_1
l'esecuzione dei test di respirabilità e di filtrazione batterica (BFE) sul tessuto acquistato dalla società portoghese NO EX LD e denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr.
150 36142?» così come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si rammostra al teste;
CP_1
3) “Vero che i risultati dei test di cui al capitolo precedente sono indicati nei report di cui rispettivamente ai docc. 5 e 7 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
4) “Vero che contestualmente commissionò l'esecuzione EL test di pulizia microbica Pt_1
(detto anche “bioburden”) e ELla sua convalida soltanto all'esito positivo dei test di cui al capitolo 2, così come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si rammostra al teste?”; CP_1
5) “Vero che i risultati dei testi di cui al capitolo precedente sono indicati nei report di cui rispettivamente ai docc. 6 e 14 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
6) “Vero che, preso atto ELl'esito positivo dei test di cui ai precedenti capitoli, nel maggio
2020 AM commissionò dunque ad l'esecuzione di altri test (citotossicità, irritazione CP_1
pagina 2 di 30 cutanea, potenziale sensibilizzante, biocompatibilità, respirabilità e BFE anche su mascherina sottoposta a 20 lavaggi)?”;
7) “Vero che codice n. «36142» è quello assegnato dalla NO EX LD al tessuto di cui al capitolo precedente, come risulta dalle fatture di cui al doc.19 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
8) “Vero che il colore EL tessuto è identificato nelle fatture NO per mezzo di codici numerici, come risulta dalle fatture di cui al doc.19 di parte attrice che si rammostra al teste?;
9) “Vero che per l'esecuzione EL test BFE di cui al precedente capitolo 2, agli inizi di marzo
2020 era stato ritagliato da un campione EL suddetto tessuto acquistato da NO Pt_1
EX LD e denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr. 150 36142?», e che tale campione era stato spedito ad agli inizi ELl'aprile 2020?”; CP_1
10) “Vero che nel maggio 2020 anche una mascherina confezionata con il medesimo tessuto di cui ai capitoli precedenti e preventivamente sottoposta a 20 lavaggi era stata inviata ad per l'esecuzione di un altro test BFE, i cui risultati sono illustrati nel report di cui al CP_1 doc. 9 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
11) “Vero che nel maggio 2020 inviò a i report Abich di cui ai docc. 5 e Pt_1 CP_2
9 di parte attrice che si rammostrano al teste?;
12) “Vero che tutte le mascherine realizzate da sono state prodotte col medesimo Pt_1 tessuto denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr. 150 36142» acquistato da NO
EX LD di cui ai capitoli precedenti?”;
13) “Vero che per il confezionamento di parte ELle mascherine (cucitura, etichettatura, imbustamento) incaricò i terzi di cui al doc.29 di parte attrice che si rammostra al teste, Pt_1 ai quali veniva consegnato il tessuto NO di cui ai capitoli precedenti?”;
14) “Vero che il 25 gennaio 2021 la dott.ssa di contattò Testimone_1 CP_1 telefonicamente di segnalandole che al momento ELl'effettuazione Persona_1 Pt_1 dei test il laboratorio non era accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025:2018, e consigliando pertanto di ripetere i test medesimi?”;
15) “Vero che ne seguì la corrispondenza elettronica 25-26 gennaio 2021 di cui al doc.33 di parte attrice che si rammostra alla teste e che la teste conferma integralmente?”;
16) “Vero che nella telefonata che seguì la suddetta corrispondenza, la dott.ssa Testimone_2 di riferì a che i risultati dei testi effettuati nella primavera 2020 erano CP_1 Persona_1 comunque perfettamente veridici?”;
17) “Vero che agli inizi ELl'aprile 2021 fu contattata dalla dott.ssa Persona_1 [...] che, senza illustrarne le ragioni, nuovamente le suggeriva di ripetere alcuni test, Testimone_1 tra cui quello di BFE?”;
pagina 3 di 30 18) “Vero che ne seguì la corrispondenza elettronica 7-13 aprile 2021 di cui al doc.35 di parte attrice che si rammostra alla teste e che la teste conferma integralmente?;
19) “Vero che dopo l'apertura, nel gennaio 2022, ELla procedura di sorveglianza ELla
Direzione Generale Dispositivi Medici EL Ministero ELla Salute di cui al doc.20 di parte attrice che si rammostra al teste, conseguente agli accertamenti compiuti dai NAS di Trento,
OD S.r.l. chiese la risoluzione ELla fornitura ELle mascherine prodotte da e Parte_1 restituì quelle giacenti presso la medesima OD S.r.l., così come risulta dall'accordo transattivo di cui al doc. 21 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
20) “Vero che EL suddetto provvedimento OD diede notizia a già il giorno Pt_1 successivo al suo ricevimento e che cessò dunque immediatamente la produzione e la Pt_1 commercializzazione ELle mascherine di cui sopra?;
21) “Vero che per l'esecuzione EL test BFE EL marzo 2022, di cui al report doc.22 di parte attrice che si rammostra al teste, inviò ad una ELle mascherine giacenti presso i Pt_1 CP_1 propri magazzini?”
22) “Vero che n. 257.367 ELle mascherine chirurgiche prodotte da di cui ai capitoli Pt_1 precedenti sono ancora presenti nel magazzino di sito in Castel Goffredo alla via Pt_1
Bulgaria n. 7, come risulta dal relativo estratto dal software gestionale di magazzino di Pt_1 di cui al doc.28 di parte attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
23) “Vero che il costo di produzione ELle suddette mascherine ammonta in media ad € 1,15 cadauna?”;
24) “Vero che il prezzo di rivendita ELle medesime suddette mascherine è stato mediamente di € 2,50 cadauna come risulta dall'estratto EL gestionale di di cui al doc.31 di parte Pt_1 attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
25) “Vero che per l'imbustamento ELle mascherine AM ha acquistato dalla Packma
Trading S.r.l. l'imbustatrice di cui alla relativa fattura doc.30 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
26) “Vero che l'imbustatrice di cui al capitolo precedente consente di imbustare unicamente mascherine chirurgiche?”;
27) “Vero che per il periodo 9 giugno – 27 giugno 2022 AM aveva addetto, tramite personale somministrato da i signori e alla CP_6 Parte_2 Parte_3 asportazione ELle etichette di marcatura CE sulle mascherine giacenti in magazzino, al fine di tentarne la vendita come mascherine di comunità?”;
28) “Vero che nel corso EL 2021 ha venduto n.460.417 mascherine e che nel corso EL Pt_1
2022 ne ha vendute complessivamente n.39.539, di cui n.27.949 nel mese di gennaio, come pagina 4 di 30 risulta dal doc.38 di parte attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
29) “Vero che le mascherine di cui al doc. 40 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state prelevate a campione da quelle giacenti presso il magazzino di sito in Castel Pt_1
Goffredo alla via Bulgaria 7?”.
Si indicano a testi, sui suddetti capitoli di prova:
- residente a [...]; Tes_3
- residente a [...]; Persona_1
- residente a [...]; Testimone_4
- residente in [...]; Testimone_5
- residente in [...]; Testimone_6
- residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]. Testimone_7
Si chiede inoltre che l'adito Tribunale voglia disporre c.t.u. atta a riferire se i risultati di un test di filtrazione batterica (BFE) effettuato mediante l'utilizzo di un impattore di a CP_7 singolo stadio restituiscano valori uguali o differenti, ed in quale misura, rispetto al medesimo test effettuato mediante l'osservanza ELle modalità indicate nella norma tecnica
UNI EN 14683:2019 All. B. Si precisa nuovamente a tal fine che, oltre alle mascherine già depositate in cancelleria, nel caso in cui si rendesse necessario ripetere i test restano a disposizione EL C.t.u., per un prelievo a campione, anche le mascherine giacenti presso i magazzini di Pt_1
Si chiede inoltre, laddove ritenuta necessaria, che l'adito Tribunale disponga c.t.u. deputata a quantificare, sulla base ELla documentazione comunque già agli atti EL giudizio, il costo medio di produzione ELle mascherine e quello medio di rivendita.
Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi indicandosi anche a tal fine a teste:
- di ES EL Garda (BS); Tes_3
- di Verona. Persona_1
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA CP_1
(i.) in via preliminare per il rigetto ELle domande di per intervenuta decadenza ex Pt_1 art.1667 c. 2 c.c. o comunque per intervenuta prescrizione ex art.1667 c. 3 c.c.;
(ii.) nel merito, in tesi per il rigetto ELle domande di perché infondate in fatto e in Pt_1 diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
(iii.) in ipotesi per la riduzione EL risarcimento dovuto in relazione all'entità ELla colpa di e comunque per l'esclusione ELla risarcibilità dei danni che avrebbe potuto Pt_1 Pt_1 evitare con la diligenza da essa esigibile, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
pagina 5 di 30 (iv.) ancora in ulteriore subordine, per l'applicazione ELle limitazioni di responsabilità previste nelle offerte 0934-2020 e 2053-2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Reiterazione istanze istruttorie: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale EL legale rappresentante di e prova per testi sui seguenti capitoli: Pt_1
1) si è rivolta ad all'inizio di aprile 2020 al fine di far eseguire, su Pt_4 CP_1 pezzi di tessuto con cui aveva intenzione di realizzare mascherine facciali, dei test preliminari ed esplorativi, volti a saggiarne la potenziale utilizzabilità in tal senso, alla luce EL regime emergenziale introdotto dall'art. 15 D.L. 18/2020 e ELla procedura di validazione straordinaria prevista da tale norma, come da offerta doc.7 che si mostra al teste;
2) DVC nell'aprile e nel maggio 2020 tutti i laboratori di analisi operanti sul territorio italiano erano privi ELlo strumento denominato impattore di a cascata a sei stadi CP_7 richiamato dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019 per le analisi di BFE, esercendo unicamente per i test di BFE degli impattori c.d. monostadio;
3) DVC quella descritta al capitolo precedente era anche la situazione di dall'aprile CP_1
2020 al settembre 2020, allorquando è stato consegnato ad dalla ditta di CP_1 CP_8
Cagliate (MB) l'impattore di a 6 stadi per test di BFE ordinato in data 9.4.2020; CP_7
4) DVC tra l'aprile 2020 e il settembre 2020 ha effettuato tutti i test di BFE sui CP_1 campioni di lotti di tessuto/prodotto inviati dai propri clienti utilizzando l'impattore monostadio di cui al tempo disponeva presso il proprio laboratorio, segnalando tale circostanza nei report di prova emessi;
5) DVC la segnalazione nei report di cui al capitolo che precede EL metodo utilizzato ha avuto luogo con la medesima dicitura che è stata inserita da nei report di cui ai doc. 9 CP_1
e al doc. 14 che si mostrano al teste;
6) DVC tutti i report dei test di BFE affidati ad dai clienti per la quale essa ha CP_1 erogato supporto e consulenza per la validazione in deroga ex art. 15 D.L. 18/2020 nel periodo aprile 2020 - settembre 2020, come da quest'ultima effettuati con impattatore monostadio, sono stati trasmessi da o dai clienti interessati all' CP_1 Parte_5
ai fini ELl'istruzione ELle corrispondenti domande di validazione e l'
[...] [...]
ha, nella totalità dei casi, rilasciato l'autorizzazione all'immissione in Parte_5 commercio ELle mascherine oggetto di tali domande;
7) tra l'aprile e il maggio 2020 ha assistito la società nella CP_9 Parte_6 presentazione ELla domanda di valutazione in deroga ex art. 15 D.L. 18/2020 relativa alle mascherine che tale società aveva intenzione di produrre riconvertendo una parte ELla propria produzione;
pagina 6 di 30 8) DVC nell'ambito ELl'assistenza di cui al capitolo che precede, la società Natuzzi s.p.a.ha trasmesso ad dei campioni di lotti di prodotto e di materiale, sui quali ha CP_1 CP_1 effettuato i test di BFE utilizzando l'impattore monostadio di cui all'epoca disponeva, indicando la circostanza nella documentazione di report emessa;
9) con il supporto di , ha inviato i report dei test di cui al capitolo Controparte_10 CP_1 che precede all' , che, su tali basi, ha rilasciato l'autorizzazione Parte_5 all'immissione in commercio ELle mascherine di Parte_6
10) DVC il metodo di test ELla BFE utilizzato da per i test effettuati per conto di CP_1 di cui al precedente capitolo 8) è lo stesso metodo che ha utilizzato per Parte_6 CP_1
i test sui pezzi di tessuto inviati da nell'aprile 2020 e nel maggio 2020 in esecuzione Pt_1 ELle offerte di cui al doc. 8 e al doc. 13 che si mostrano al teste;
11) DVC tra l'aprile 2020 e il maggio 2020 ha avuto numerosi confronti telefonici CP_1 con i funzionari ELl' al fine di avere chiarimenti sui metodi Pt_5 Parte_5 analitici da utilizzare nei test di BFE e, nel corso di tali confronti, l' Parte_5
ha considerato anche i test effettuati con impattore monostadio, anziché con impattore
[...]
a 6 stadi, quale strumento per venire incontro alle drammatiche necessità di approvvigionamento di mascherine protettive nelle prime fasi ELla pandemia da COVID-19;
12) , prima di effettuare il test di BFE oggetto ELl'offerta n. 0934-2020 EL CP_9
3.4.2020 (doc. 8 che si mostra al teste), ha segnalato a in persona ELla sua legale Pt_1 rappresentante pro tempore, di non disporre ELl'impattore di a 6 stadi e, pertanto, CP_7 di poter effettuare i test di BFE soltanto con metodologia modificata rispetto alla norma UNI
EN 14683:2019;
13) DVC i pezzi di tessuto trasmessi da a nell'aprile 2020 per l'effettuazione Pt_1 CP_1 EL test di BFE di cui all'offerta n. 0934-2020 EL 3.4.2020 (doc. 8 che si mostra al teste) erano privi di numero di lotto o altro numero di campionamento o identificazione apposto o fornito da Pt_1
14) , prima di effettuare il test di BFE oggetto ELl'offerta n. 2053-2020 EL CP_9 maggio 2020 (doc. 13 che si mostra al teste), ha segnalato a in persona ELla sua Pt_1 legale rappresentante pro tempore, di non disporre ELl'impattore di a 6 stadi e, CP_7 pertanto, di poter effettuare i test di BFE soltanto con metodologia modificata rispetto alla norma UNI EN 14683:2019;
15) DVC i pezzi di tessuto trasmessi da a nel maggio 2020 per Pt_1 CP_1
l'effettuazione EL test di BFE di cui all'offerta n.2053-2020 EL maggio 2020 (doc. 13 che si mostra al teste) n. 0934-2020 erano privi di numero di lotto o altro numero di campionamento o identificazione apposto o fornito da Pt_1
pagina 7 di 30 16) DVC l'assenza dei numeri di lotto, campionamento o identificazione dei pezzi di tessuto indicati nei capitoli 11) e 13) che precedono risulta anche dai rapporti emessi da in CP_1 esito ai test effettuati e, in particolare, dal report REL/0949/2020/MIC/ELB (doc. 9 che si mostra al teste) e dal report REL/1564/2020/MIC/ELB (doc. 14 che si mostra al teste);
17) DVC nell'aprile 2020, dopo l'effettuazione EL test di cui al report
REL/0949/2020/MIC/ELB (doc. 9 che si mostra al teste), ha chiesto ABICH Pt_1 informazioni sull'iter che essa avrebbe dovuto seguire ove avesse voluto intraprendere la Pa produzione di mascherine secondo il regime di validazione straordinaria da parte ELl' , come da corrispondenza e-mail doc. 10 che si mostra al teste;
18) DVC, stante l'interesse allora manifestato da in data 21.4.2020 ha Pt_1 CP_1 inviato alla stessa un'offerta per la “consulenza nella presentazione ELla domanda di autorizzazione alla produzione in deroga di mascherine facciali ad uso medico (Art.15
Decreto Legge EL 17 Marzo 2020)”, come da doc.11 che si mostra al teste;
19) ha comunicato a che le attività di consulenza offerte di cui al CP_9 Pt_1 capitolo che precede sarebbero state svolte insieme al partner specializzato PHI-SCIENCE
s.r.l., come da doc. 11 che si mostra al teste;
20) ha richiesto ad una scontistica per le attività di consulenza ed Pt_4 CP_1
ha messo a tal fine in contatto direttamente con il Dott. di CP_1 Pt_1 Testimone_8
PHISCIENCE s.r.l., come da doc.12 che si mostra al teste;
21) ha omesso di dare seguito all'offerta di cui al precedente capitolo 18); Pt_4
22) nell'aprile/maggio 2020 ha commesso ad gli ulteriori test di cui ai Pt_4 CP_1 doc.6 avv., doc.7 avv., doc.8 avv., doc.10 avv., doc.11 avv., doc.12 avv., doc.13 avv., doc.14 avv. che si mostrano al teste;
23) DVC i test di cui al capitolo che precede sono stati condotti su materiali privi di riferimento a numeri di campionatura, lotto o identificazione forniti da Pt_1
24) DVC a gennaio 2021, ha contattato chiedendo informazioni sulla valenza Pt_1 CP_1 dei test effettuati a maggio 2020, come da doc. 16 che si mostra al teste;
25) DVC ad aprile 2021 ha di nuovo contattato chiedendole l'effettuazione Pt_1 CP_1 di ulteriori test come da doc.17 che si mostra al teste;
26) DVC in risposta alla richiesta di cui al capitolo che precede, l'8.4.2021 ha inviato CP_1
a l'offerta n.0816.2021 di cui al doc.18 che si mostra al teste, relativa Pt_1 all'effettuazione di test di BFE su lotti di mascherine di tramite impattore di Pt_1
a 6 stadi;
CP_7
27) ha omesso di riscontrare l'offerta di cui al capitolo che precede;
Pt_4
28) DVC a giugno 2021, su richiesta di ha trasmesso a quest'ultima Pt_1 CP_1 un'offerta per l'assistenza e la consulenza nell'iter di valutazione di conformità EL prodotto pagina 8 di 30 finalizzato all'apposizione sullo stesso ELla marcatura CE, come da offerte doc. 19 EL
16.6.2021 che si mostrano a teste;
29) ha omesso di riscontrare l'offerta di cui al capitolo che precede;
Pt_4
30) DVC in data 18.3.2022 il NAS di Trento ha effettuato una visita presso CP_1 chiedendo ELle informazioni e dei documenti in merito ai rapporti da quest'ultima intrattenuti con e ai test di BFE effettuati su incarico ELla stessa nell'aprile/maggio Pt_1
2020, come da verbale doc. 24 che si mostra al teste;
31) DVC a seguito di tale accesso e ELla consegna dei documenti contenuti nel verbale di cui al doc. 24 che si mostra al teste, il NAS di Trento, il Ministero ELla Salute e l'Autorità giudiziaria si sono, fino alla data odierna, astenuti da qualsiasi iniziativa, atto o comunicazione ulteriore relativo ai fatti di cui al verbale, senza dunque dar seguito in alcun modo allo stesso;
32) DVC in data 24.2.2022, ha chiesto ad di effettuare dei “test di controllo” Pt_1 CP_1 su alcune “mascherine” inviate (“mascherine lavabili” prive di numero di lotto o riferimento di campionatura), come da doc. 20 che si mostra al teste, in esito ai quali è stato rilasciato a il rapporto n. 0850/2022-01 EL 29.3.2022, come doc. 22 avv. che si mostra al teste;
Pt_1
33) DVC nell'aprile 2020 e nel maggio 2020 svolgeva la propria attività avvalendosi CP_1 di circa 40 dipendenti distribuiti su due unità locali, come risulta dalla visura storica doc.25 che si mostra al teste. indicando come testimoni su tutti i capitoli che precedono la Dott.ssa e la Testimone_2
Dott.ssa Testimone_1
chiede inoltre di essere ammessa in controprova sui capitoli di prova testimoniale CP_1 ELle controparti che vengano eventualmente ammessi, indicando su di essi i medesimi testimoni sopra indicati.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA C.&C. CP_2
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità ELl'atto di citazione avversario;
Nel merito, in via preliminare: accertato il corretto contenuto ELle obbligazioni assunte da Contr
accertato che le stesse erano testualmente ed espressamente circoscritte ad un riscontro circa la completezza EL fascicolo documentale ai fini ELl'ottenimento ELla marcatura CE;
accertato che l'ammontare dei compensi richiesti da C&C è congruente ad un incarico avente questo solo e specifico contenuto;
accertato che C&C non si è mai assunta l'impegno di procedere ad una verifica circa l'effettiva rispondenza dei materiali alle specifiche tecniche necessarie per la marcatura CE e circa l'adeguatezza ELle procedure di verifica adottate da o da questa commissionate a terzi;
accertato che C&C in ogni caso non avrebbe Pt_1 nemmeno potuto compiere questa verifica, non essendole mai stati trasmessi i test effettuati pagina 9 di 30 da (coerentemente, peraltro, con il contenuto degli impegni assunti nei confronti CP_1 ELl'attrice); accertata in ogni caso la genericità e comunque la mancanza assoluta di prova EL pregiudizio dedotto dall'attrice e EL nesso di causa che lo legherebbe alle condotte di entrambe le parti Contr convenute (non potendovi essere responsabilità di se non v'è una logicamente precedente responsabilità di ); si dichiari la totale assenza di inadempimento di C&C CP_1 con riguardo al contratto concluso con come pure l'assenza assoluta di responsabilità Pt_1 nella causazione EL (preteso) danno lamentato;
Nel merito, in via conseguenziale: respingersi tutte le richieste formulate ex dverso, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale in capo a C&C per tutte le ragioni esposte;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali, e condanna di
[...] Contr
al risarcimento dei danni subiti da ad una robusta sanzione per la manifesta Pt_1 temerarietà ELla lite instaurata nei confronti ELla convenuta, ex art. 96, co. 3, c.p.c.
In via istruttoria: Si insite per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
cap. 1 Vero che si occupa di fornire assistenza e Controparte_2 consulenzasulle modalità di predisposizione ELla documentazione necessaria affinché il cliente ottenga la marcatura CE;
cap. 2 Vero che l'Ing. era il referente ELla procedura relativa alla Testimone_9 marcatura CE ELle mascherine prodotte da Parte_1
cap. 3 Vero che la e precisamente l'Ing. , ha Controparte_2 Tes_9 predisposto la documentazione fac-simile secondo le norme armonizzate, le direttive e dei regolamenti di riferimento;
cap. 4 Vero che la documentazione che di fornisce ai clienti, CP_2 Controparte_2 proprio perché fac simile, è in formato editabile, per consentire ai clienti di modificarla e utilizzarla per altri moELli di prodotti analoghi;
cap. 5 Vero che in data 19.5.2020 l'Ing. ha inviato la documentazione fac-simile a Tes_9
affinché venisse compilata con i dati in suo esclusivo possesso (si rammostra al Parte_1 teste il doc. 08 ter); cap. 6 Vero che in data 22.5.2020 inviava a e Parte_1 CP_2 Controparte_2 precisamente all'Ing. la documentazione compilata con i dati in suo esclusivo Tes_9 possesso (si rammostra al teste il doc. 09); cap. 7 Vero che ha compilato la parte relativa ai “Dati Tecnici” EL “Manuale Parte_1
d'uso” facente parte EL “Fascicolo tecnico” relativo alle mascherine da essa prodotte, indicando i risultati dei test effettuati da (si rammostra al teste l'allegato 22 EL doc. CP_1
09);
pagina 10 di 30 cap. 8 Vero che ha compilato la parte relativa ai “Dati tecnici” senza mettere a Parte_1 disposizione di i test effettuati da sulle mascherine prodotte;
CP_5 CP_1 cap. 9 Vero che ha inviato a i test effettuati da sulle Parte_1 CP_2 CP_1 mascherine.
Si indicano come testimoni: l'Ing. e l'Ing. . Testimone_10 Testimone_9
CONCLUSIONI DEGLI INTERVENIENTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza dalla garanzia per vizi e/o difetti come evidenziato nella comparsa id costituzione e risposta di detti intervenienti, nonché la prescrizione ELl'azione intentata da per le motivazioni Parte_1 esposte nel medesimo atto di costituzione in giudizio;
voglia quindi l'Ill.mo Tribunale di
Padova, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, nel merito respingere tutte le domande svolte da essendo le stesse infondate in Parte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
Si aderisce alla richiesta di ammissione di prove testimoniali come dedotte dalla difesa di negli atti difensivi ELla medesima. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di assistenza giudiziale a carico di anche Parte_1 alla luce ELla condotta tenuta dalla medesima attrice a fronte ELla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale adìto con provvedimento EL 25 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2023 alla e alla CP_1 [...]
, l'attrice, adiva questo Tribunale esponendo: Controparte_2 Parte_1 che essa si occupava ELla produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento ed attrezzattura tecnico-professionale e che nell'anno 2020, con l'insorgere ELla pandemia di Covid-19 e l'improvvisa carenza di dispositivi medici, aveva deciso di convertire la propria attività nella produzione di mascherine facciali, classificabili come dispositivi medici di tipo I, lavabili e riutilizzabili;
che, ai sensi EL D.Lgs.46/1997, per essere immesse nel mercato come dispositivi medici, le mascherine dovevano essere dotate di marcatura CE, rispondere ai requisiti di pulizia microbica e respirabilità cui alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e presentare un'efficienza di filtrazione batterica (BFE) pari o superiore al 95% in pagina 11 di 30 quanto, in ipotesi di BFE inferiore al 95%, le mascherine non costituivano dispositivo medico ed erano considerate “mascherine di comunità”; che per fabbricare le mascherine essa aveva inteso utilizzare EL tessuto antibatterico, di cui già disponeva in magazzino, acquistato presso la portoghese NO EX
LD e denominato “microfibra 100% pol. h.
1.60 gr.150 36142”, per cui aveva provveduto a richiedere ad importante e rinomato laboratorio di analisi su CP_1
tutto il territorio nazionale, di verificare se tale tessuto presentava le caratteristiche indicate;
che, su indicazione ELla stessa , essa aveva dapprima fatto accertare la BFE, CP_1
trasmettendo un campione EL tessuto, opportunamente imbustato, il 3 aprile 2020 e aveva ottenuto in risposta il report n.REL/0949/2020/MIC/ELB di , che CP_1
attestava che il campione, sottoposto a “valutazione ELl'efficienza batterica di filtrazione (BFE) per maschere ad uso medico secondo la norma UNI EN
14683:2019 modificata” presentava una (BFE) % ≥ 95% e dunque un livello conforme a quello richiesto per la maschera ad uso medico di tipo I;
che, a fronte di tale esito favorevole, essa aveva richiesto anche i test per la valutazione ELla pulizia microbica e di respirabilità e ciò, sia su campione non lavato, che su campione sottoposto a venti lavaggi, test che avevano dato esito favorevole e successivamente aveva richiesto anche i test necessari all'immissione in commercio ELle mascherine, superati i quali, per ottenere la marcatura CE, si era rivolta alla C&C di per predisporre il fascicolo tecnico, CP_2 Controparte_2 attraverso la verifica ELla regolarità ELla documentazione e ELl'intera procedura seguita;
che la C&C aveva riscontrato la correttezza EL fascicolo tecnico e aveva fatto dichiarare ad essa attrice «che il prodotto: mascherina medica lavabile – Tipo I
MoELlo e codice: Uniqd Mask - 0012 e 0012B […] è stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme […] Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti»; che il Ministero ELla Salute aveva riconosciuto le suddette mascherine, lavabili e riutilizzabili, come dispositivo medico di tipo I ed essa aveva intrapreso la produzione, per la quale aveva anche acquistato uno specifico macchinario per l'imbustamento, e aveva affidato a terzi il taglio EL tessuto e la cucitura, con l'impiego EL medesimo tessuto originariamente sottoposto a test;
pagina 12 di 30 che un accertamento a campione condotto nel gennaio 2022 dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e EL servizio farmaceutico EL Ministero ELla Salute, a seguito di verifica EL NAS di Trento su mascherine da essa vendute alla società OD, aveva riscontrato che le mascherine non rispondevano in realtà ai requisiti di BFE prescritti dalla norma e che i test erano stati condotti da con metodi di CP_1
valutazione difformi da quelli prescritti dalla norma tecnica;
che, a seguito di tale verifica, la OD aveva preteso la risoluzione EL contratto di compravendita e la restituzione di migliaia di mascherine, che aveva ancora a magazzino;
che essa aveva quindi richiesto alcuni test di verifica alla stessa che, con report CP_1
n.0850/22-01, aveva attestato di aver sottoposto il campione a valutazione di
«efficienza di filtrazione batterica (BFE) secondo UNI EN 14683:2019 App. B» e cioè con metodo di valutazione corretto e non “modificato”, come in precedenza, e di aver rilevato una percentuale calcolata di BFE per ciascun provino compresa tra il 32 ed il 39% e dunque ben inferiore a quella precedentemente attestata, di almeno il
95%; che essa era stata costretta a cessare la produzione e la vendita, anche ELle ingenti scorte di mascherine già a magazzino, oltre che a ritirare quelle vendute a OD e a restituirne il prezzo;
che dalle verifiche successivamente effettuate con la consulenza EL laboratorio LACI
s.r.l., essa aveva appreso che i due test avevano dato risultati divergenti in quanto il metodo applicato da per la determinazione ELla BFE conteneva “modifiche CP_1
tali, rispetto alla norma armonizzata di riferimento UNI EN 14683:2019 Appendice B da rendere i risultati ottenuti non affidabili”; che la si era pertanto resa inadempiente all'incarico ricevuto;
CP_1
che si era resa inadempiente anche la C&C, che aveva il compito di verificare la correttezza ELl'intero fascicolo tecnico, necessario all'ottenimento ELla marcatura
CE e non si era avveduta che la non aveva ottemperato alle prescrizioni ELla CP_1
norma armonizzata sui metodi di prova, non avvisando dunque essa attrice ELla possibile inattendibilità dei risultati;
che, in conseguenza dei dedotti inadempimenti, essa aveva subito un danno, ravvisabile nella perdita patrimoniale per le somme spese per i test effettuati da
, per l'importo complessivo di €.14.821,78 e per le somme versate a C&C per CP_1
pagina 13 di 30 la marcatura CE, per l'importo di €.3.660,00, nonché nella perdita patrimoniale derivante dall'impossibilità di rivendere le mascherine ancora in magazzino in numero di 257.367, etichettate ed imbustate singolarmente, per la cui produzione aveva sostenuto un costo di €.295.972,05 nonché, ancora, nell'esborso sostenuto per l'acquisto di uno specifico macchinario per l'imbustamento ELle mascherine, resosi inservibile, con una perdita di €.18.608,61, e nel mancato guadagno per la mancata vendita ELle mascherine, con lucro cessante per un totale di €.347.445,45 ed infine nei costi, pari ad €.3.390,00, sostenuti per la somministrazione interinale dalla
Adecco Italia s.p.a., di due lavoratrici, impiegate per asportare da ciascuna mascherina le etichette ELla marcatura CE, per poter essere vendute quali semplici mascherine di comunità; che essa aveva inoltre subito un grave danno all'immagine commerciale, per il discredito derivante dalla fornitura di un prodotto non conforme alle specifiche richieste dalla legge e in ragione EL procedimento penale apertosi a seguito degli accertamenti ELla Direzione Generale EL Ministero ELla Salute, danno da liquidarsi necessariamente in via equitativa;
che il danno era ascrivibile in uguale misura a entrambe le convenute, le cui condotte erano legate da un vincolo di interdipendenza, sebbene derivanti da distinti inadempimenti contrattuali;
ciò premesso l'attrice chiedeva la condanna ELle convenute alla restituzione ELle somme percepite in esecuzione dei contratti con loro intercorsi e al risarcimento dei danni da essa sofferti.
*
La convenuta , costituendosi, contrastava le pretese ELl'attrice, in particolare CP_1
deducendo: che le domande risarcitorie erano infondate;
che l'attrice si era rivolta ad essa convenuta all'inizio di aprile 2020, al fine di far eseguire, su materiali con cui aveva intenzione di realizzare mascherine facciali, dei test preliminari ed esplorativi, volti a saggiarne la potenziale utilizzabilità in conformità al regime emergenziale, da pochissimo introdotto dall'art.15 EL
D.L.18/2020, che consentiva l'immissione in commercio di articoli qualificabili come maschere facciali ad uso medico, secondo un iter procedurale straordinario, semplificato rispetto all'iter ordinario, volto a sopperire all'assoluta carenza sul pagina 14 di 30 mercato italiano di tale tipologia di dispositivi nel contesto ELl'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Par che tale normativa prescriveva all'aspirante fabbricante di presentare all' una domanda di valutazione in deroga EL dispositivo, corredata da un'autocertificazione relativa al rispetto dei “requisiti essenziali” previsti dal D.Lgs.46/1997, di trasmettere Par all' , entro i successivi tre giorni, tutta la documentazione necessaria ad attestare il Par rispetto dei “requisiti essenziali”, in modo che l' stesso potesse valutarla alla luce EL proprio documento “Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad Par uso medico”, di attendere il parere favorevole ELl' per la commercializzazione EL dispositivo, di riportare sull'etichettatura la dicitura “produzione e immissione in commercio ai sensi ELl'art.15, comma 2, EL Decreto Legge n.18 EL 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020”; che essa non aveva ricevuto un incarico di consulenza o assistenza, finalizzato alla presentazione ELla domanda di validazione straordinaria, ex art.15 D.L. 18/2020, bensì soltanto di svolgimento dei test preliminari di cui sopra, in un contesto temporale in cui nessuno dei laboratori di analisi operanti sul territorio nazionale - e neppure essa convenuta - disponeva ELla strumentazione completa, necessaria per effettuare i test con i metodi prescritti dalla norma armonizzata UNI EN 14683:2019 ed in particolare ELlo strumento denominato impattore di a cascata a 6 CP_7
stadi, richiamato dalla norma indicata per l'analisi di BFE, esercendo unicamente un impattore c.d. monostadio;
che tale limitazione era stata indicata nell'offerta contrattuale n.0934-2020 EL
3.4.2020, accettata da ed era stata segnalata nel report Pt_1
n.REL/0949/2020/MIC/ELB emesso a conclusione EL test, eseguito su di un generico campione di “tessuto” inviato dall'attrice, non identificato da alcun numero di lotto e/o da alcun riferimento di campionamento, per cui era arbitraria la pretesa ELl'attrice di ricondurre tale campione al tessuto antibatterico acquistato presso la portoghese NO EX LD, sia ai materiali sottoposti ai successivi test, sia ancora ai lotti di tessuto con cui erano state realizzate le mascherine oggetto di causa;
che nel maggio 2020 le aveva inviato un nuovo, isolato campione sul quale Pt_1 effettuare il test BFE, costituito da una generica “mascherina” priva di numero di lotto, di riferimento a partite di materiale o di altri elementi identificativi ed anche in tale occasione essa aveva esplicitamente precisato nell'offerta che sarebbe stata pagina 15 di 30 utilizzata una metodologia “secondo EN 14683:2019 modificata” e analoga precisazione aveva indicato nel report EL test (n. REL/1564/2020/MIC/ELB EL
22.5.2020); che essa aveva eseguito ulteriori test, relativi ad aspetti diversi dalla BFE, effettuati su materiale genericamente indicato da come “UNIQD MASK Codici 0012 e Pt_1
0012B”, e dunque privo di qualsiasi elemento di riconducibilità a lotti di prodotto o di tracciabilità rispetto alle materie prime o al processo realizzativo impiegato;
che l'attrice aveva proseguito in autonomia l'iter necessario per l'avvio ELla produzione e per l'immissione in commercio ELle mascherine facciali ed in particolare, come risultava dalla banca dati dei dispositivi medici registrati presso il
Ministero ELla Salute, non aveva utilizzato la procedura di validazione in deroga, ex art.15 D.L. 18/2020 ma aveva seguito l'iter c.d. ordinario, previsto per i dispositivi medici di classe I, aveva conseguito la prescritta “valutazione di conformità” e aveva provveduto agli altri adempimenti di cui al D.Lgs. 46/1997, con modalità di cui essa convenuta era ignara;
che soltanto nel gennaio 2021 l'attrice le aveva chiesto informazioni sulla valenza dei test effettuati nel maggio 2020 per le “certificazioni” ELle mascherine, in realtà non previste e nell'aprile 2021 le aveva richiesto ulteriori test su campioni, funzionali all'eventuale utilizzo dei test di BFE fatti in origine secondo la norma UNI EN
14683:2019 modificata, ed essa si era resa disponibile a nuovi test, con l'impiego ELl'impattore di a cascata a 6 stadi, nel frattempo acquistato, senza tuttavia CP_7 ricevere riscontro dall'attrice; che soltanto dopo che dalle analisi conseguenti un intervento EL NAS di Trento era risultato che le mascherine prodotte da presentavano una BFE inferiore al Pt_1
limite prescritto questa, in data 24.2.2022, le aveva chiesto di effettuare test di controllo su alcune mascherine, senza alcun numero di lotto o riferimento di campionatura, test che essa aveva effettuato con l'impiego ELl'impattore di CP_7
a cascata a 6 stadi e che avevano attestato che le mascherine presentavano una BFE compresa tra il 32% e il 39% e dunque, inferiore alla BFE prevista per poterle commercializzare come dispositivo medico di tipo I;
che l'inadempimento imputato ad essa convenuta ineriva le obbligazioni di cui all'offerta per la fornitura di servizi n.0934-20 EL 3.4.2020 e all'offerta per la fornitura di servizi n.2053-20 EL 8.5.2020, alle quali erano seguiti i report pagina 16 di 30 EL 17.4.2020 e EL Parte_8 Parte_9
22.5.2020 e poiché, in seguito a dette prestazioni, l'attrice aveva avuto contezza ELl'errore asseritamente commesso da essa convenuta nel gennaio 2022 e l'atto di citazione era stato notificato soltanto in data 31.10.2023, ne erano conseguite, la decadenza ELl'attrice dall'azione risarcitoria per vizi ELl'opera, non avendoli denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e la prescrizione ELl'azione, avendo agito dopo oltre due anni dalla consegna ELl'opera stessa, ai sensi ELl'art. 1667 c.c., trattandosi di contratti d'appalto; che la pretesa ELl'attrice era comunque infondata nel merito, poiché essa aveva esattamente adempiuto la prestazione promessa ed era comunque escluso un nesso di causa tra l'attività di essa convenuta e gli eventi di danno allegati dall'attrice, in quanto quest'ultima non aveva attivato l'iter di validazione ELlo sviluppo EL Par prodotto ai fini ELla presentazione di una richiesta all' , ex art.15 D.L. 34/2020, sulla base ELla documentazione da elaborare e di un parere favorevole all'immissione in commercio c.d. in deroga ma aveva contattato in autonomia l'operatore specializzato C&C, al fine di essere assistita nel processo di validazione ELle mascherine c.d. ordinario, ex art.11 D.Lgs. 46/1997, nell'emissione ELla relativa “dichiarazione di conformità” e nella loro “marcatura” come dispositivi medici CE, ex art.16 D.Lgs. 46/1997, nonché nella decisione di ritenere sufficienti i report preliminari ed esplorativi sulla BFE, commissionati ad essa convenuta;
che il nesso di causalità era escluso anche sotto altro profilo, e cioè con riferimento all'impossibilità di collegare le mascherine prodotte da e oggetto ELle analisi Pt_1
EL NAS di Trento e dei test da essa eseguiti nel febbraio 2022, con il generico tessuto e la generica mascherina sui quali essa aveva effettuato i test preliminari nel
2020, anche in considerazione EL fatto che per la commercializzazione di dispositivi Co medici a marchio sarebbero state necessarie specifiche analisi di BFE su materiali e campioni tracciabili, ai quali la produzione fosse univocamente riconducibile, secondo la norma UNI EN 13485:2016, per cui l'esito dei test preliminari era irrilevante;
che, sotto ulteriore profilo, non era provato il nesso di causa in quanto la stessa attrice aveva allegato che le mascherine erano state realizzate con diverse partite di tessuto, di vari colori, acquistato nel corso EL 2020, con cadenza pressoché mensile, dalla ditta portoghese NO e dunque con materiali diversi dalla porzione di tessuto di pagina 17 di 30 colore bianco, oggetto dei test preliminari EL 2020, con obliterazione di tutti gli elementi ELla procedura prescritta dalla norma UNI EN 13485:2016, vigente in materia;
che, in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere ravvisato il fatto colposo ELl'attrice, ex art.1227, c.1 c.c., stante l'evidente nesso causale con gli eventi lamentati ELl'avvio ELla produzione ELle mascherine sulla sola base dei test preliminari ed esplorativi, in assenza di idonea implementazione EL sistema di gestione ELla qualità, di test specifici sui prodotti da commercializzare, di test relativi ai lotti di tessuto successivamente acquistati e di test sui prodotti realizzati presso terzi;
che inoltre, sempre in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere riconosciuto che la diligente effettuazione da parte ELl'attrice dei test periodici da ultimo indicati, avrebbe consentito di evitare il danno lamentato, ai sensi ELl'art.1227, c.2 c.c.; che ancora, in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere considerata la limitazione ai casi di dolo o colpa grave prevista nei contratti scritti e avrebbe dovuto essere esclusa la risarcibilità dei danni indiretti e EL danno d'immagine, peraltro non provato;
che essa intendeva inoltre contestare la quantificazione EL danno emergente e da lucro cessante, operata con riferimento alle mascherine giacenti presso l'attrice, nonché i presupposti per la ripetizione EL corrispettivo dei test da essa effettuati, avendo puntualmente adempiuto le obbligazioni previste;
ciò premesso la predetta convenuta concludeva in via preliminare e di merito come in epigrafe.
*
La convenuta C&C, costituendosi, contrastava, analogamente, le pretese ELl'attrice, in particolare deducendo: che l'atto di citazione era nullo, ai sensi ELl'art.164 c.p.c., per omessa o assolutamente incerta indicazione ELl'oggetto e ELla causa petendi, in quanto l'attrice, non solo aveva completamente omesso di allegare il quantum dei pretesi danni non patrimoniali ma non aveva fornito alcun elemento idoneo a far comprendere il fondamento ELle richieste, in violazione EL diritto di difesa di essa convenuta;
pagina 18 di 30 che, come si evinceva dal contenuto ELla proposta contrattuale da essa formulata e accettata dall'attrice, la propria prestazione aveva ad oggetto una consulenza sulle norme rilevanti e la messa a disposizione di istruzioni d'uso e di fac-simile per comprendere le modalità per confezionare l'apparato documentale, al fine di ottenere la marcatura CE ELle mascherine e dimostrare la continuità EL rispetto dei relativi requisiti (consulenza per l'individuazione ELle norme armonizzate, ELle direttive e dei regolamenti di riferimento, l'analisi dei rischi sul prodotto, le istruzioni d'uso relativamente alla sicurezza, la dichiarazione di conformità, l'etichetta con marcatura
CE, le procedure di produzione atte a dimostrare la costanza EL rispetto dei requisiti in fac-simile), mentre era compito EL solo produttore ciò che riguardava la dimostrazione EL rispetto ELle normative nelle procedure produttive e la costanza ELla qualità EL prodotto dal punto di vista ELla sicurezza;
che pertanto essa non aveva promesso alcuna prestazione sul “merito” ELla certificazione e sulle procedure utilizzate dal produttore per ottenerla;
che essa aveva fatto compilare dall'attrice la documentazione preliminare necessaria
(dati dispositivo medico;
dati DM di classe;
dati cliente;
ELega Registrazione Ing.
per mera “comunicazione informatica” con il Ministero ELla Salute) e le Tes_10
aveva poi trasmesso, in data 19.5.2020, il “fascicolo tecnico – marcatura CE” con comunicazione nella quale essa aveva precisato che «per poter procedere alla registrazione presso il Ministero ELla Salute è necessario controlliate e ci rimandate senza più parti in rosso i file “manuale” e “labelling” (in ogni caso prima di procedere alla registrazione facciamo una verifica finale anche noi)”; che pertanto il completamento dei documenti competeva a come ulteriormente Pt_1 specificato nelle istruzioni contenute all'interno EL fascicolo;
che essa aveva quindi provveduto alla registrazione presso il Ministero ELla Salute EL dispositivo medico di utilizzando i file “manuale” e “labelling”, Pt_1 compilati con le informazioni in esclusivo possesso ELl'attrice, in particolare con riferimento alla parte “Dati tecnici”; che, di conseguenza, la pretesa risarcitoria correlata alle vicende descritte in citazione era stata infondatamente rivolta nei confronti di essa convenuta, in quanto essa non aveva certificato alcunchè ed era stata incaricata semplicemente di fornire consulenza sulla predisposizione EL fascicolo e sulla completezza ELla documentazione inserita per ottenere la marcatura CE, con esclusione di qualunque verifica circa il rispetto nel pagina 19 di 30 prodotto ELle direttive e norme vigenti, che non costituiva oggetto ELla propria prestazione né ELle proprie competenze;
che la quantificazione EL danno era comunque esorbitante, anche in considerazione ELl'assenza di individuazione degli elementi posti a fondamento ELla parte più consistente di esso;
che, in particolare, l'attrice non aveva diritto alla restituzione di quanto versatole per la marcatura CE, per un totale di €.3.660,00, trattandosi di pretesa inammissibile - in difetto di domanda di risoluzione EL contratto, ai sensi ELl'art.1453 c.c., non formulata dall'attrice e non surrogabile invocando il fondamento risarcitorio ELla domanda restitutoria – e comunque infondata, avendo essa eseguito la prestazione puntualmente, peraltro per un compenso la cui modestia era indice di attività marginale e di mera consulenza;
che era inoltre insussistente il danno lamentato, fra l'altro quantificato nella misura esorbitante di €.662.026,11 con riferimento a voci non provate, o non riconducibili causalmente all'evento oggetto di causa;
che, anche qualora il danno fosse risultato provato, esso avrebbe dovuto essere ridimensionato in virtù EL principio ELla compensatio lucri cum damno, in dipendenza EL fatto che per quasi due anni, ovvero da fine maggio 2020 ad inizio
2022, aveva venduto i propri prodotti come dispositivi medici, fatturando Pt_1
ingenti somme, con i correlati guadagni, per cui i vantaggi ottenuti dalla condotta contrattuale, asseritamente inadempiente, ELle convenute, superavano di gran lunga i danni affermati;
che non era provato il danno all'immagine commerciale di anche quanto Pt_1 all'ammontare, non essendo ravvisabile in re ipsa ma oggetto di allegazione e di prova, oneri che l'attrice non aveva soddisfatto con la generica affermazione di aver subito un “discredito professionale” con la fornitura di un prodotto non conforme alle specifiche richieste dalla legge, ai propri clienti ed in particolare alla cliente OD;
che ricorrevano i presupposti per la condanna ELl'attrice ex art.96, co. 3, c.p.c.; ciò premesso la convenuta chiedeva, nel merito, il rigetto ELle domande.
*
Con atto di intervento depositato in data 8.3.2024, per l'udienza di prima comparizione ELle parti EL 21.3.2024, intervenivano in giudizio e Controparte_3
in particolare deducendo: Controparte_4
pagina 20 di 30 che in data 12 agosto 2021 essi avevano stipulato con un contratto, Controparte_12
con il quale avevano ceduto alla medesima le proprie quote societarie di e CP_1
con il quale essi avevano inoltre prestato garanzia alla parte acquirente relativamente a contenziosi che fossero sorti tra e terzi in relazione ad attività svolte CP_1
dalla medesima in epoca antecedente alla cessione ELle quote societarie;
CP_1
che pertanto essi avevano un interesse giuridicamente rilevante a che le domande tutte svolte da fossero integralmente respinte;
Parte_1
ciò premesso gli intervenienti, nel prendere posizione sostanzialmente adesiva alle difese, eccezioni e conclusioni formulate da concludevano come in CP_1
epigrafe.
*
All'esito di istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL 30.1.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
Osserva il Tribunale, preliminarmente, che è inammissibile l'intervento in causa di
, e Invero i predetti hanno allegato la titolarità di Controparte_3 Controparte_4
un interesse ad intervenire per sostenere le ragioni ELla convenuta in CP_1
forza EL contratto di cessione di quote ELla predetta società, con il quale avrebbero garantito la cessionaria relativamente a contenziosi che fossero sorti tra e CP_1
terzi in relazione ad attività svolte dalla medesima in epoca antecedente CP_1
alla cessione ELle quote societarie.
Il contratto, prodotto soltanto in allegato alla prima memoria ai sensi ELl'art.171 ter c.p.c. (doc.1), non risulta contemplare tale garanzia, come evidenziato dall'attrice, e ne consegue che non è dato ravvisare l'interesse prospettato dagli intervenienti, ai sensi ELl'art.105, comma 2 c.p.c. e va pertanto esclusa la loro legittimazione all'intervento adesivo svolto.
*
Ancora in via preliminare va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ELla citazione, riproposta dalla convenuta C&C in sede di precisazione ELle conclusioni, atteso che l'attrice ha chiaramente descritto nell'atto introduttivo EL giudizio i fatti posti a fondamento ELla propria pretesa risarcitoria verso la predetta convenuta, addebitandole di non aver diligentemente operato nei suoi compiti di ausilio nella predisposizione EL fascicolo tecnico presentato al Ministero ELla Salute per ottenere pagina 21 di 30 la marcatura CE sulle mascherine di sua produzione ed in particolare di non aver svolto un'adeguata verifica ELla regolarità ELla documentazione presente nel fascicolo, con riferimento alla dichiarazione conformità BFE, in quanto non fondata su procedimento di verificazione conforme alla previsione ELla norma UNI EN
14683:2019.
Risultano poi adeguatamente descritte le circostanze poste a sostegno ELl'individuazione e ELla quantificazione EL danno patrimoniale, puntualmente determinato mentre la circostanza che la stessa attrice non abbia indicato il
“quantum” EL danno non patrimoniale, non incide sulla validità ELla citazione, avendo descritto la natura EL danno (pregiudizio all'immagine commerciale) e invocato la liquidazione equitativa di esso, domanda che, in assenza dei presupposti ELla liquidazione in via equitativa, potrebbe risultare infondata ma non assolutamente indeterminata ed incidente, come tale, sulla validità ELla citazione.
* * *
Quanto al merito ELle domande ELl'attrice va premesso in fatto che le circostanze di causa sono sostanzialmente pacifiche in quanto dalle almeno parzialmente concordi allegazioni ELle parti e dai documenti prodotti risulta, per quanto rileva ai fini ELla decisione, quanto segue:
1.che nella fase di emergenza sanitaria da COVID-19 la ha deciso di Parte_1
produrre mascherine facciali e, al fine di testare con urgenza il materiale che intendeva utilizzare, sottoscrivendo l'offerta n.0934-20 EL 3.4.2020 (doc.8 convenuta), ha incaricato la , fra l'altro, di testare l'efficienza di filtrazione CP_1
(BFE) EL tessuto utilizzato “secondo EN 14683:2019 modificata”;
2. che, in esecuzione ELl'incarico la ha analizzato un campione di tessuto di CP_1
colore bianco ed ha redatto il report n.REL/0949/2020/MIC/ELB EL 17.4.2020
(doc.5 attrice), nel quale, fra l'altro risulta esplicitato quanto segue: “La norma di riferimento impiegata è la UNI EN 14683:2019- Maschere facciali ad uso medico.
Rispetto a quanto indicato nella norma, la metodica descritta è stata modificata in quanto l'analisi dei batteri filtrati non viene effettuata mediante impattore di
a cascata a 6 stadi ma mediante impattore a singolo stadio. Dal momento CP_7 che lo scopo ELl'analisi non è quello di definire la dimensione ELle particelle di aerosol contenente batteri che vengono campionate in diverse frazioni (i 6 stadi di
pagina 22 di 30 ) ma il numero totale di batteri che passa attraverso il campione, si ritiene CP_7 che l'impattore a singolo stadio sia altrettanto idoneo come sistema di rilevazione ”;
3.che l'attrice ha successivamente incaricato di testare la BFE di una CP_1
mascherina da essa prodotta, dopo numerosi lavaggi ed a tal fine ha sottoscritto l'offerta n.2053-20 EL 8.5.2020 (do.13 convenuta) che, analogamente alla precedente, prevedeva che il test BFE fosse eseguito “secondo EN 14683:2019 modificata”;
4.che in esecuzione ELl'incarico, ha analizzato una mascherina di colore CP_1
bianco ed ha redatto il report n.REL/1564/2020/MIC/ELB EL 22.5.2020 (doc.9 attrice), recante al punto 2.2 dicitura EL tutto analoga a quella EL report di cui al precedente punto 2.;
5.che in data 20.5.2020, e cioè prima ELl'esito ELla seconda analisi, l'attrice ha presentato domanda per la registrazione presso il Ministero ELla Salute come dispositivo medico ELla mascherina lavabile denominata “uniqd mask” (doc.17 attrice);
6.che la ha assistito l'attrice nella predisposizione EL fascicolo tecnico CP_5
presentato al Ministero per il rilascio ELla certificazione, fascicolo nel quale non erano inclusi i test di , il secondo neppure esistente a tale data (doc. C&C e CP_1
doc.20 attrice);
7.che in data 24.5.2020 l'attrice ha conseguito la registrazione presso il Ministero ELla Salute come “dispositivo medico” ELla mascherina avente nome commerciale
“mascherina medica lavabile uniqd mask” (doc.18 attrice);
8.che ha provveduto alla produzione e vendita di mascherine lavabili, Pt_1
commercializzate come presidi medici di tipo I, utilizzando tessuti di vari colori, acquistati dalla ditta NO EX LD, produttrice EL tessuto di colore bianco utilizzato per l'analisi di cui al punto 2. e per la realizzazione ELla mascherina oggetto ELl'analisi di cui al punto 4.;
9. che fra il marzo 2020 e il dicembre 2021 l'attrice ha acquistato dalla NO
EX LD rilevanti partite di tessuto (doc.19), in gran parte descritto come
“Microfibra ref.36142” - e cioè con il codice che la stessa attrice ha affermato riferirsi al campione utilizzato per le analisi compiute da , di cui ai punti 2. e 4. - e in CP_1
parte avente diversa descrizione (Gabardine, Minimat cc.);
pagina 23 di 30 10. che nell'ambito EL procedimento di sorveglianza attivato dal Ministero ELla
Salute in data 11.1.2022 nei confronti di OD, relativamente alle mascherine lavabili dalla stessa commercializzate con il cod. “M434 0” e prodotte dall'attrice, è risultato che nel fascicolo tecnico presentato “venivano citati 32 documenti, che erano stati resi solo in parte disponibili, e, in particolare, ha riscontrato che non risultavano pervenuti la dichiarazione di conformità UE, attestante che le prescrizioni EL citato Regolamento erano state rispettate e i risultati ELle prove riguardanti l'efficienza di filtrazione batterica (BFE), la respirabilità e il bioburden”
e che sono stati poi trasmessi detti documenti i quali tuttavia “risultavano svolti su altro prodotto denominato UNIQ-D MASK di altra impresa e non riconducibili al prodotto in oggetto”;
11. che pertanto il Ministero ha ravvisato irregolarità nella commercializzazione ELle mascherine da parte di OD, non per vizi ELla mascherina “campione” oggetto ELla registrazione e dei test ma perché per le mascherine con codice M434 0 CP_1
non vi erano la dichiarazione di conformità UE e i risultati ELle prove riguardanti la
BFE ed inoltre vi era “un referto analitico fatto eseguire dal NAS di Trento che rileva che le mascherine prodotte da OD non soddisfano i requisiti ELla EN 14683 per
l'efficienza di filtrazione batterica” (doc.20 attrice);
12. che per tali ragioni il Ministero ELla Salute ha inibito a OD la commercializzazione ELle mascherine con codice M434 0 (doc.20 attrice);
13. che con atto di transazione in data 8.9.2022 ha definito i rapporti con Pt_1
, al quale aveva venduto le mascherine da questi poi cedute a OD, e Parte_10 con quest'ultima, la quale ha accettato, dal primo, un risarcimento di €.10.800,00 e dall'attrice, il pagamento ELla somma di €.35.000,00 verso restituzione di 268.340 mascherine (doc.21 attrice);
14. che ha invocato per la prima volta l'inadempimento ELle convenute alle Pt_1
obbligazioni derivanti dai contratti intercorsi con le medesime di cui ai punti 1., 3., 6. che precedono, con l'atto di citazione introduttivo EL presente giudizio, notificato in data 31.10.2023.
*
Così accertati i fatti, va rilevato che i contratti intercorsi fra e sono Pt_1 CP_1
certamente riconducibili al contratto d'appalto, regolato dagli artt.1655 e segg. c.c., atteso che tale contratto è configurabile anche in ipotesi di prestazione di un servizio pagina 24 di 30 verso corrispettivo, purchè il prestatore operi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e nella specie non vi è dubbio che abbia apprestato CP_1
l'organizzazione necessaria a compiere le analisi richieste da e abbia svolto le Pt_1
prestazioni con gestione a proprio rischio. Appare in particolare irrilevante, ai fini ELla qualificazione EL contratto come contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo la tesi sostenuta dall'attrice, la circostanza che l'attività “umana” necessaria per l'esecuzione ELla prestazione sia stata svolta da un solo prestatore qualificato e cioè dalla dott.ssa poiché ciò che distingue il contratto d'opera intellettuale Per_2
dall'appalto è la natura personale ELla prestazione nel primo contratto, laddove nella specie il servizio reso, consistente nell'esecuzione EL test sulla BFE e dunque avente un contenuto predeterminato, è stato possibile solo attraverso l'impiego EL sofisticato apparato strumentale organizzato da , azionabile da altri operatori, CP_1
con competenza analoga a quella ELla dott.ssa la cui opera personale non è Per_2
dunque caratterizzante la prestazione.
Non vi è poi dubbio che sia applicabile anche alla fattispecie il disposto ELl'art.1667
c.c., invocato da per sostenere la decadenza ELl'attrice dall'azione risarcitoria CP_1
e per eccepire la prescrizione ELl'azione stessa.
Invero le prestazioni dedotte nei contratti sono state realizzate dalla convenuta, che ha eseguito puntualmente le analisi indicate nelle proposte contrattuali scritte e ha consegnato i report descrittivi dei risultati ELle analisi stesse e dunque non si versa certamente in ipotesi di totale inadempimento;
al contrario, tali analisi, nell'assunto ELl'attrice, non sono state eseguite in conformità alle regole tecniche previste in materia e dunque il loro esito sarebbe viziato, il che appare configurare esattamente una difformità o vizio EL servizio, pienamente riconducibile al disposto ELl'art.1667
c.c., anche quanto ai termini di decadenza dalla denuncia e di prescrizione EL diritto di far valere tale difformità.
Nella specie l'attrice, sulla base ELle sue stesse allegazioni, ha avuto la conoscenza ELla pretesa difformità ELla prestazione svolta da certamente in epoca non CP_1
successiva al momento in cui, in data 8.9.2022, ha sottoscritto l'atto di transazione con OD, per la definizione ELla controversia insorta con la stessa a seguito ELl'analisi svolta sulle mascherine da essa prodotte e cedute alla stessa OD, dal
NAS di Trento, che aveva riscontrato una BFE inferiore a quella stimata da CP_1 nelle sue analisi. E' evidente infatti che in tale epoca l'attrice aveva avuto piena pagina 25 di 30 cognizione ELla difformità ELla prestazione di , anche perchè in data CP_1
15.9.2022 essa aveva ottenuto il parere tecnico in precedenza richiesto a Laci s.r.l.
(doc.24 attrice), che aveva ricostruito la vicenda, precisandone sul piano tecnico tutte le circostanze.
Pertanto, nel momento in cui ha promosso la presente azione giudiziale, facendo valere per la prima volta la difformità ELle prestazioni quale titolo ELla propria pretesa risarcitoria verso , con la citazione notificata in data 31.10.2023, CP_1
l'attrice era decaduta dalla denuncia ELle difformità, per decorso di ben oltre sessanta giorni dalla scoperta.
Inoltre, alla data di proposizione ELl'azione EL 31.10.2023, era interamente decorso anche il termine biennale di prescrizione di cui al comma ELl'art.1667 c.c., atteso che la consegna dei report di analisi era avvenuta in data 17.4.2020 e in data 22.5.2020.
Le pretese risarcitorie ELl'attrice nei confronti ELla convenuta vanno pertanto CP_1
rigettate in quanto sono fondate le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione ELl'azione proposta.
* *
Analoghe eccezioni non sono state svolte dalla convenuta C&C relativamente al contratto intercorso fra la stessa e l'attrice per il conseguimento ELla marcatura CE sulle mascherine di produzione di né l'eccezione di prescrizione sollevata da Pt_1
può giovare a C&C. Invero va dato atto che la Suprema Corte ha più volte CP_1 affermato, in tema di obbligazioni solidali, che “la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo EL rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (cfr. Cass.13/06/2019, n.15869) ma nella specie la C&C si è ritualmente costituita e non ha eccepito la prescrizione.
Quanto al merito ELla pretesa risarcitoria va rilevato che la C&C ha negato che le obbligazioni da lei assunte comportassero una valutazione circa l'attendibilità dei certificati di analisi ELla BFE effettuati da sulle mascherine ed ha aggiunto CP_1
che essa non aveva comunque preso cognizione EL contenuto dei certificati, che non erano nel fascicolo tecnico predisposto per la presentazione al Ministero.
pagina 26 di 30 Va tuttavia rilevato che fra le obbligazioni a carico ELla convenuta vi era quella di verificare la completezza EL fascicolo e dei documenti e nella specie il fascicolo non era completo, dato che avrebbe dovuto comprendere anche il certificato di analisi
BFE. Infatti dal verbale ELla procedura di sorveglianza EL Ministero ELla Salute in data 11.1.2022 (doc.20 attrice) risulta che il Ministero ha dovuto richiedere alla produttrice ELle mascherine sottoposte a verifica presso OD, fra l'altro, il certificato di analisi BFE, che non aveva rinvenuto fra i 32 documenti allegati al fascicolo tecnico, predisposto con la consulenza ELla stessa C&C (doc.8 C&C).
In seguito alla produzione EL certificato di analisi BFE rilasciato da , il CP_1
Ministero non ha contestato l'attendibilità ELle risultanze di esso per l'effettuazione ELl'analisi con procedura UNI EN 14683:2019 “modificata” ma lo ha ritenuto irrilevante ai fini ELla propria verifica, in quanto lo stesso si riferiva alla mascherina registrata come UNI-Q MUSK e non alla mascherina cod. M434 0, reperita presso la
OD (“Con nota 86258 EL 30/11/2021 la società in indirizzo faceva pervenire all'Ufficio la dichiarazione di conformità ELla mascherina in oggetto e i test report relativi a efficienza di filtrazione batterica (BFE), respirabilità, bioburden e biocompatibilità, che all'esito ELl'esame risultavano svolti su altro prodotto denominato UNIQ-D MASK di altra impresa e non riconducibili al prodotto in oggetto”).
In altre parole lo stesso Ministero non ha ritenuto che vi fosse conformità ELle mascherine cod. M434 0 alle mascherine UNIQ-D MUSK, per le quali l'attrice aveva ottenuto la registrazione CE e per questo ha inibito la prosecuzione ELla commercializzazione ELle prime.
Ne consegue che la negligenza di C&C, che avrebbe dovuto riscontrare l'assenza nel fascicolo tecnico, che essa aveva controllato o avrebbe dovuto controllare (doc.3
C&C), EL report relativo al test di efficienza di filtrazione batterica (BFE) ELla mascherina da registrare, non appare legata da nesso di causalità con il danno lamentato dall'attrice poiché, anche se il test fosse stato presente nel fascicolo tecnico e fosse stato conforme alle prescrizioni UNI EN 14683:2019, esso sarebbe risultato irrilevante ai fini ELla commercializzazione ELle mascherine cod. M434 0, in quanto riferito ad un diverso moELlo di mascherina e cioè alla UNIQ-D Pt_11
Inoltre, se C&C avesse diligentemente operato e avesse constatato l'assenza EL report di analisi di BFE, avrebbe dovuto richiedere all'attrice, che ne aveva la pagina 27 di 30 disponibilità, l'inserimento nel fascicolo tecnico e in tal modo avrebbe potuto e dovuto constatare che il report riguardava un'analisi non rispondente alle prescrizioni ELla norma UNI EN 14683:2019, in quanto “modificata” e con ciò avrebbe potuto sottolineare quanto l'attrice già conosceva e cioè l'adozione di una tecnica non perfettamente conforme alla prescrizione ELla norma ma, non avendo, pacificamente, competenza tecnica in materia, nulla avrebbe potuto indicare in ordine all'affidabilità EL risultato EL test.
Ancora va sottolineato che ha avuto la piena consapevolezza EL fatto che il Pt_1 test eseguito secondo la norma UNI EN 14683:2019 “modificata” avrebbe potuto non essere idoneo a verificare l'effettiva capacità di filtrazione ELla mascherine di sua produzione già nel gennaio EL 2021, come si evince dalle comunicazioni intercorse con la , relative all'evoluzione dei test da effettuare per ottenere la CP_1
dichiarazione di conformità CE (doc.35 attrice) e dunque all'insufficienza EL test utilizzato agli esordi ELla pandemia a garantire i requisiti di filtrazione prescritti.
Di conseguenza l'attrice aveva avuto la piena cognizione ELl'irregolarità ELla Contr propria produzione, a prescindere dalla segnalazione da parte di ben prima che il Ministero ELla Salute procedesse all'accertamento ispettivo che ha portato al divieto di commercializzazione ELle mascherine prodotte da e vendute a Pt_1
OD, e tale, consapevole omissione sarebbe comunque idonea ad interrompere il
Contr nesso di causa fra la condotta omissiva di e l'evento dannoso lamentato dall'attrice.
In particolare va escluso il nesso di causa fra la condotta negligente ELla C&C e il danno lamentato dall'attrice anche con riferimento alla pretesa di rimborso dalla spesa sostenuta per il compenso erogato alla stessa C&C per la sua prestazione.
Invero va considerato che la convenuta, pur con l'omissione descritta, ha svolto le prestazioni di consulenza promesse, provvedendo alla presentazione EL fascicolo tecnico in modo che ha potuto ottenere la certificazione CE, che non risulta Pt_1
revocata, e dunque l'attività compensata è risultata utile.
La stessa attrice ha infatti provveduto a produrre e commercializzare ben 1.529.034 mascherine nel 2020, 460.417 mascherine nel 2021, 39.539 mascherine nel 2022 e
4.000 mascherine nel 2023 (doc.38 attrice), e le sono rimaste in carico 257.367 mascherine, verosimilmente da sottrarre alle vendite EL 2021, e da ricondurre a quelle restituite da OD in esecuzione ELla transazione intervenuta in data pagina 28 di 30 8.9.2022 (inverosimile appare la tesi ELl'attrice, circa un errore materiale di indicazione EL numero di mascherine restituite con l'atto di transazione, asseritamente pari a 26.834 e non a 268.340, non potendo attribuirsi valenza probatoria a sostegno di tale assunto ai prospetti redatti dalla stessa attrice - docc.31 e
38), relativa perciò a mascherine commercializzate con codice diverso da quello ELle mascherine certificate.
Di conseguenza – pur dovendosi considerare ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta C&C, la restituzione EL corrispettivo, in assenza di domanda di risoluzione EL contratto per inadempimento (domanda che l'attrice ha esplicitato solo nelle conclusioni ELla I memoria ex art.171 ter c.p.c. e dunque tardivamente, trattandosi di autonoma domanda che non può considerarsi implicita nella proposizione ELla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale), dato che la restituzione può essere riconosciuta anche a titolo risarcitorio (cfr. in tal senso
Cass.29/12/2023, n.36497) - nella specie l'esborso per il corrispettivo ELla prestazione svolta da C&C non può essere considerato inutile e dunque perdita patrimoniale ingiusta, in quanto la controprestazione ricevuta dall'attrice le ha assicurato il risultato economico atteso, dato che le ha consentito di ottenere la certificazione CE e di commercializzare nella fase ELla pandemia un'enorme mole di mascherine, la cui produzione e vendita era comunque destinata a cessare con l'attenuazione e la cessazione EL regime emergenziale (l'obbligo di impiego ELle mascherine è pacificamente cessato il 16.6.2022).
Va per completezza osservato che non è contestato che il risultato ELl'accertamento ELla BFE con impattore monostadio sia diverso da quello ELl'analisi effettuata con impattore a 6 stadi e, tuttavia, da un lato, non sarebbe rilevante un CP_7
accertamento tecnico volto a precisare le differenze in via astratta, dall'altro, una verifica sulle mascherine prodotte in causa dall'attrice e/o giacenti nel magazzino ELla stessa, non sarebbe rilevante al fine ELla prova ELl'inattendibilità dei risultati dei due test eseguiti da nel 2020 e ELla conseguente rilevanza causale ELla CP_1
negligenza ELla C&C nella verifica. Infatti l'indisponibilità dei campioni oggetto di questi ultimi test non consentirebbe un risultato certo, dato che la generica conformità EL codice identificativo EL tessuto impiegato per la produzione ELle mascherine prodotte in causa con quello dei campioni oggetto dei test (peraltro in nessun modo registrato nei test stessi, che si riferiscono a tessuto per mascherine “Batch: n.p.
pagina 29 di 30 1285/20-03”, il primo, e a mascherina “UNIQ-D MASK 20 lavaggi Batch: n.p.
1998/20-01”, il secondo), appare inidonea ad attestare la reale identità EL tessuto, anche sul piano ELla capacità di filtrazione batterica, considerato che sono stati impiegati nella produzione anche tessuti certamente diversi, in particolare per il colore e dunque sottoposti a cicli produttivi, almeno in parte, diversi.
In conclusione le domande ELl'attrice sono infondate a vanno pertanto rigettate.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei rapporti fra attrice e convenute.
Quanto alla posizione dei terzi intervenienti va osservato che vi sono i presupposti per la compensazione ELle spese, poiché l'intervento non ha aggravato l'onere relativo per le controparti.
Le ragioni EL rigetto ELle domande ELl'attrice non consentono di ravvisare i presupposti per la condanna ELla medesima ai sensi ELl'art.96, comma 3 c.p.c., in
Contr favore ELla convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'intervento di e;
Controparte_3 Controparte_4
rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
[...]
condanna a rifondere alle convenute le spese EL procedimento, che Parte_1 liquida per ciascuna di esse in €.4.000,00 per la fase di studio, €.2.700,00 per la fase introduttiva, €.10.500,00 per la fase istruttoria ed €.7.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;
compensa interamente le spese nei confronti degli intervenienti, e Controparte_3
. Controparte_4
Padova 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona EL giudice Dott. Federica
Sacchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6269/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti BORDIGNON Parte_1 P.IVA_1
LUCA, GOIO FILIPPO, D'ACQUARONE VITTORE e BIGNOTTI NIDIA, elettivamente domiciliata in VIA SAN SALVATORE CORTE REGIA N. 7, 37121
VERONA, presso lo studio ELl'avv. BORDIGNON LUCA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. PETROCELLI CP_1 P.IVA_2
MARIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI SERVI 12, 55100 LUCCA, presso lo studio ELl'avv. PETROCELLI MARIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 ELl'avv. DE CRISTOFARO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA S.LUCIA 4,
35139 PADOVA, presso lo studio ELl'avv. DE CRISTOFARO MARCO
CONVENUTO
con l'intervento di
(C.F. con il patrocinio ELl'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_1
ALBERTO BEER, elettivamente domiciliata in CORSO MAMELI N.47,
VERBANIA, presso lo studio ELl'avv. ALBERTO BEER
(C.F. ) con il patrocinio ELl'avv. Controparte_4 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 30 ALBERTO BEER, elettivamente domiciliato in CORSO MAMELI N.47,
VERBANIA, presso lo studio ELl'avv. ALBERTO BEER
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'intervento dei terzi e Controparte_3
Controparte_4
Nel merito:
Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria domanda od eccezione disattesa, condannare
[...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 tempore, in via solidale e/o parziaria tra loro, alla restituzione dei corrispettivi loro versati da previa eventuale risoluzione e/o annullamento dei relativi contratti, nonché in Parte_1 ogni caso al risarcimento dei danni tutti, da liquidarsi anche in via equitativa, da quest'ultima sofferti per i fatti di cui è causa.
Con rifusione di spese e compensi professionali di lite, oltre al rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi istruttori già richiesti ma rigettati, e segnatamente la prova per interrogatorio formale ELle parti convenute, e per esse dei rispettivi legali rappresentanti, nonché per la prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che agli esordi ELla pandemia assunse la decisione di produrre e Parte_1 commercializzare mascherine facciali classificabili come dispositivi medici di classe I lavabili e riutilizzabili?”;
2) “Vero che agli inizi ELl'aprile 2020 commissionò a tal fine ad Parte_1 CP_1
l'esecuzione dei test di respirabilità e di filtrazione batterica (BFE) sul tessuto acquistato dalla società portoghese NO EX LD e denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr.
150 36142?» così come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si rammostra al teste;
CP_1
3) “Vero che i risultati dei test di cui al capitolo precedente sono indicati nei report di cui rispettivamente ai docc. 5 e 7 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
4) “Vero che contestualmente commissionò l'esecuzione EL test di pulizia microbica Pt_1
(detto anche “bioburden”) e ELla sua convalida soltanto all'esito positivo dei test di cui al capitolo 2, così come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si rammostra al teste?”; CP_1
5) “Vero che i risultati dei testi di cui al capitolo precedente sono indicati nei report di cui rispettivamente ai docc. 6 e 14 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
6) “Vero che, preso atto ELl'esito positivo dei test di cui ai precedenti capitoli, nel maggio
2020 AM commissionò dunque ad l'esecuzione di altri test (citotossicità, irritazione CP_1
pagina 2 di 30 cutanea, potenziale sensibilizzante, biocompatibilità, respirabilità e BFE anche su mascherina sottoposta a 20 lavaggi)?”;
7) “Vero che codice n. «36142» è quello assegnato dalla NO EX LD al tessuto di cui al capitolo precedente, come risulta dalle fatture di cui al doc.19 di parte attrice che si rammostrano al teste?”;
8) “Vero che il colore EL tessuto è identificato nelle fatture NO per mezzo di codici numerici, come risulta dalle fatture di cui al doc.19 di parte attrice che si rammostra al teste?;
9) “Vero che per l'esecuzione EL test BFE di cui al precedente capitolo 2, agli inizi di marzo
2020 era stato ritagliato da un campione EL suddetto tessuto acquistato da NO Pt_1
EX LD e denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr. 150 36142?», e che tale campione era stato spedito ad agli inizi ELl'aprile 2020?”; CP_1
10) “Vero che nel maggio 2020 anche una mascherina confezionata con il medesimo tessuto di cui ai capitoli precedenti e preventivamente sottoposta a 20 lavaggi era stata inviata ad per l'esecuzione di un altro test BFE, i cui risultati sono illustrati nel report di cui al CP_1 doc. 9 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
11) “Vero che nel maggio 2020 inviò a i report Abich di cui ai docc. 5 e Pt_1 CP_2
9 di parte attrice che si rammostrano al teste?;
12) “Vero che tutte le mascherine realizzate da sono state prodotte col medesimo Pt_1 tessuto denominato «microfibra 100% pol. h.
1.60 gr. 150 36142» acquistato da NO
EX LD di cui ai capitoli precedenti?”;
13) “Vero che per il confezionamento di parte ELle mascherine (cucitura, etichettatura, imbustamento) incaricò i terzi di cui al doc.29 di parte attrice che si rammostra al teste, Pt_1 ai quali veniva consegnato il tessuto NO di cui ai capitoli precedenti?”;
14) “Vero che il 25 gennaio 2021 la dott.ssa di contattò Testimone_1 CP_1 telefonicamente di segnalandole che al momento ELl'effettuazione Persona_1 Pt_1 dei test il laboratorio non era accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025:2018, e consigliando pertanto di ripetere i test medesimi?”;
15) “Vero che ne seguì la corrispondenza elettronica 25-26 gennaio 2021 di cui al doc.33 di parte attrice che si rammostra alla teste e che la teste conferma integralmente?”;
16) “Vero che nella telefonata che seguì la suddetta corrispondenza, la dott.ssa Testimone_2 di riferì a che i risultati dei testi effettuati nella primavera 2020 erano CP_1 Persona_1 comunque perfettamente veridici?”;
17) “Vero che agli inizi ELl'aprile 2021 fu contattata dalla dott.ssa Persona_1 [...] che, senza illustrarne le ragioni, nuovamente le suggeriva di ripetere alcuni test, Testimone_1 tra cui quello di BFE?”;
pagina 3 di 30 18) “Vero che ne seguì la corrispondenza elettronica 7-13 aprile 2021 di cui al doc.35 di parte attrice che si rammostra alla teste e che la teste conferma integralmente?;
19) “Vero che dopo l'apertura, nel gennaio 2022, ELla procedura di sorveglianza ELla
Direzione Generale Dispositivi Medici EL Ministero ELla Salute di cui al doc.20 di parte attrice che si rammostra al teste, conseguente agli accertamenti compiuti dai NAS di Trento,
OD S.r.l. chiese la risoluzione ELla fornitura ELle mascherine prodotte da e Parte_1 restituì quelle giacenti presso la medesima OD S.r.l., così come risulta dall'accordo transattivo di cui al doc. 21 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
20) “Vero che EL suddetto provvedimento OD diede notizia a già il giorno Pt_1 successivo al suo ricevimento e che cessò dunque immediatamente la produzione e la Pt_1 commercializzazione ELle mascherine di cui sopra?;
21) “Vero che per l'esecuzione EL test BFE EL marzo 2022, di cui al report doc.22 di parte attrice che si rammostra al teste, inviò ad una ELle mascherine giacenti presso i Pt_1 CP_1 propri magazzini?”
22) “Vero che n. 257.367 ELle mascherine chirurgiche prodotte da di cui ai capitoli Pt_1 precedenti sono ancora presenti nel magazzino di sito in Castel Goffredo alla via Pt_1
Bulgaria n. 7, come risulta dal relativo estratto dal software gestionale di magazzino di Pt_1 di cui al doc.28 di parte attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
23) “Vero che il costo di produzione ELle suddette mascherine ammonta in media ad € 1,15 cadauna?”;
24) “Vero che il prezzo di rivendita ELle medesime suddette mascherine è stato mediamente di € 2,50 cadauna come risulta dall'estratto EL gestionale di di cui al doc.31 di parte Pt_1 attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
25) “Vero che per l'imbustamento ELle mascherine AM ha acquistato dalla Packma
Trading S.r.l. l'imbustatrice di cui alla relativa fattura doc.30 di parte attrice che si rammostra al teste?”;
26) “Vero che l'imbustatrice di cui al capitolo precedente consente di imbustare unicamente mascherine chirurgiche?”;
27) “Vero che per il periodo 9 giugno – 27 giugno 2022 AM aveva addetto, tramite personale somministrato da i signori e alla CP_6 Parte_2 Parte_3 asportazione ELle etichette di marcatura CE sulle mascherine giacenti in magazzino, al fine di tentarne la vendita come mascherine di comunità?”;
28) “Vero che nel corso EL 2021 ha venduto n.460.417 mascherine e che nel corso EL Pt_1
2022 ne ha vendute complessivamente n.39.539, di cui n.27.949 nel mese di gennaio, come pagina 4 di 30 risulta dal doc.38 di parte attrice che si rammostra al teste e che il teste conferma integralmente?”;
29) “Vero che le mascherine di cui al doc. 40 di parte attrice, che si rammostrano al teste, sono state prelevate a campione da quelle giacenti presso il magazzino di sito in Castel Pt_1
Goffredo alla via Bulgaria 7?”.
Si indicano a testi, sui suddetti capitoli di prova:
- residente a [...]; Tes_3
- residente a [...]; Persona_1
- residente a [...]; Testimone_4
- residente in [...]; Testimone_5
- residente in [...]; Testimone_6
- residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]. Testimone_7
Si chiede inoltre che l'adito Tribunale voglia disporre c.t.u. atta a riferire se i risultati di un test di filtrazione batterica (BFE) effettuato mediante l'utilizzo di un impattore di a CP_7 singolo stadio restituiscano valori uguali o differenti, ed in quale misura, rispetto al medesimo test effettuato mediante l'osservanza ELle modalità indicate nella norma tecnica
UNI EN 14683:2019 All. B. Si precisa nuovamente a tal fine che, oltre alle mascherine già depositate in cancelleria, nel caso in cui si rendesse necessario ripetere i test restano a disposizione EL C.t.u., per un prelievo a campione, anche le mascherine giacenti presso i magazzini di Pt_1
Si chiede inoltre, laddove ritenuta necessaria, che l'adito Tribunale disponga c.t.u. deputata a quantificare, sulla base ELla documentazione comunque già agli atti EL giudizio, il costo medio di produzione ELle mascherine e quello medio di rivendita.
Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi indicandosi anche a tal fine a teste:
- di ES EL Garda (BS); Tes_3
- di Verona. Persona_1
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA CP_1
(i.) in via preliminare per il rigetto ELle domande di per intervenuta decadenza ex Pt_1 art.1667 c. 2 c.c. o comunque per intervenuta prescrizione ex art.1667 c. 3 c.c.;
(ii.) nel merito, in tesi per il rigetto ELle domande di perché infondate in fatto e in Pt_1 diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
(iii.) in ipotesi per la riduzione EL risarcimento dovuto in relazione all'entità ELla colpa di e comunque per l'esclusione ELla risarcibilità dei danni che avrebbe potuto Pt_1 Pt_1 evitare con la diligenza da essa esigibile, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
pagina 5 di 30 (iv.) ancora in ulteriore subordine, per l'applicazione ELle limitazioni di responsabilità previste nelle offerte 0934-2020 e 2053-2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Reiterazione istanze istruttorie: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale EL legale rappresentante di e prova per testi sui seguenti capitoli: Pt_1
1) si è rivolta ad all'inizio di aprile 2020 al fine di far eseguire, su Pt_4 CP_1 pezzi di tessuto con cui aveva intenzione di realizzare mascherine facciali, dei test preliminari ed esplorativi, volti a saggiarne la potenziale utilizzabilità in tal senso, alla luce EL regime emergenziale introdotto dall'art. 15 D.L. 18/2020 e ELla procedura di validazione straordinaria prevista da tale norma, come da offerta doc.7 che si mostra al teste;
2) DVC nell'aprile e nel maggio 2020 tutti i laboratori di analisi operanti sul territorio italiano erano privi ELlo strumento denominato impattore di a cascata a sei stadi CP_7 richiamato dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019 per le analisi di BFE, esercendo unicamente per i test di BFE degli impattori c.d. monostadio;
3) DVC quella descritta al capitolo precedente era anche la situazione di dall'aprile CP_1
2020 al settembre 2020, allorquando è stato consegnato ad dalla ditta di CP_1 CP_8
Cagliate (MB) l'impattore di a 6 stadi per test di BFE ordinato in data 9.4.2020; CP_7
4) DVC tra l'aprile 2020 e il settembre 2020 ha effettuato tutti i test di BFE sui CP_1 campioni di lotti di tessuto/prodotto inviati dai propri clienti utilizzando l'impattore monostadio di cui al tempo disponeva presso il proprio laboratorio, segnalando tale circostanza nei report di prova emessi;
5) DVC la segnalazione nei report di cui al capitolo che precede EL metodo utilizzato ha avuto luogo con la medesima dicitura che è stata inserita da nei report di cui ai doc. 9 CP_1
e al doc. 14 che si mostrano al teste;
6) DVC tutti i report dei test di BFE affidati ad dai clienti per la quale essa ha CP_1 erogato supporto e consulenza per la validazione in deroga ex art. 15 D.L. 18/2020 nel periodo aprile 2020 - settembre 2020, come da quest'ultima effettuati con impattatore monostadio, sono stati trasmessi da o dai clienti interessati all' CP_1 Parte_5
ai fini ELl'istruzione ELle corrispondenti domande di validazione e l'
[...] [...]
ha, nella totalità dei casi, rilasciato l'autorizzazione all'immissione in Parte_5 commercio ELle mascherine oggetto di tali domande;
7) tra l'aprile e il maggio 2020 ha assistito la società nella CP_9 Parte_6 presentazione ELla domanda di valutazione in deroga ex art. 15 D.L. 18/2020 relativa alle mascherine che tale società aveva intenzione di produrre riconvertendo una parte ELla propria produzione;
pagina 6 di 30 8) DVC nell'ambito ELl'assistenza di cui al capitolo che precede, la società Natuzzi s.p.a.ha trasmesso ad dei campioni di lotti di prodotto e di materiale, sui quali ha CP_1 CP_1 effettuato i test di BFE utilizzando l'impattore monostadio di cui all'epoca disponeva, indicando la circostanza nella documentazione di report emessa;
9) con il supporto di , ha inviato i report dei test di cui al capitolo Controparte_10 CP_1 che precede all' , che, su tali basi, ha rilasciato l'autorizzazione Parte_5 all'immissione in commercio ELle mascherine di Parte_6
10) DVC il metodo di test ELla BFE utilizzato da per i test effettuati per conto di CP_1 di cui al precedente capitolo 8) è lo stesso metodo che ha utilizzato per Parte_6 CP_1
i test sui pezzi di tessuto inviati da nell'aprile 2020 e nel maggio 2020 in esecuzione Pt_1 ELle offerte di cui al doc. 8 e al doc. 13 che si mostrano al teste;
11) DVC tra l'aprile 2020 e il maggio 2020 ha avuto numerosi confronti telefonici CP_1 con i funzionari ELl' al fine di avere chiarimenti sui metodi Pt_5 Parte_5 analitici da utilizzare nei test di BFE e, nel corso di tali confronti, l' Parte_5
ha considerato anche i test effettuati con impattore monostadio, anziché con impattore
[...]
a 6 stadi, quale strumento per venire incontro alle drammatiche necessità di approvvigionamento di mascherine protettive nelle prime fasi ELla pandemia da COVID-19;
12) , prima di effettuare il test di BFE oggetto ELl'offerta n. 0934-2020 EL CP_9
3.4.2020 (doc. 8 che si mostra al teste), ha segnalato a in persona ELla sua legale Pt_1 rappresentante pro tempore, di non disporre ELl'impattore di a 6 stadi e, pertanto, CP_7 di poter effettuare i test di BFE soltanto con metodologia modificata rispetto alla norma UNI
EN 14683:2019;
13) DVC i pezzi di tessuto trasmessi da a nell'aprile 2020 per l'effettuazione Pt_1 CP_1 EL test di BFE di cui all'offerta n. 0934-2020 EL 3.4.2020 (doc. 8 che si mostra al teste) erano privi di numero di lotto o altro numero di campionamento o identificazione apposto o fornito da Pt_1
14) , prima di effettuare il test di BFE oggetto ELl'offerta n. 2053-2020 EL CP_9 maggio 2020 (doc. 13 che si mostra al teste), ha segnalato a in persona ELla sua Pt_1 legale rappresentante pro tempore, di non disporre ELl'impattore di a 6 stadi e, CP_7 pertanto, di poter effettuare i test di BFE soltanto con metodologia modificata rispetto alla norma UNI EN 14683:2019;
15) DVC i pezzi di tessuto trasmessi da a nel maggio 2020 per Pt_1 CP_1
l'effettuazione EL test di BFE di cui all'offerta n.2053-2020 EL maggio 2020 (doc. 13 che si mostra al teste) n. 0934-2020 erano privi di numero di lotto o altro numero di campionamento o identificazione apposto o fornito da Pt_1
pagina 7 di 30 16) DVC l'assenza dei numeri di lotto, campionamento o identificazione dei pezzi di tessuto indicati nei capitoli 11) e 13) che precedono risulta anche dai rapporti emessi da in CP_1 esito ai test effettuati e, in particolare, dal report REL/0949/2020/MIC/ELB (doc. 9 che si mostra al teste) e dal report REL/1564/2020/MIC/ELB (doc. 14 che si mostra al teste);
17) DVC nell'aprile 2020, dopo l'effettuazione EL test di cui al report
REL/0949/2020/MIC/ELB (doc. 9 che si mostra al teste), ha chiesto ABICH Pt_1 informazioni sull'iter che essa avrebbe dovuto seguire ove avesse voluto intraprendere la Pa produzione di mascherine secondo il regime di validazione straordinaria da parte ELl' , come da corrispondenza e-mail doc. 10 che si mostra al teste;
18) DVC, stante l'interesse allora manifestato da in data 21.4.2020 ha Pt_1 CP_1 inviato alla stessa un'offerta per la “consulenza nella presentazione ELla domanda di autorizzazione alla produzione in deroga di mascherine facciali ad uso medico (Art.15
Decreto Legge EL 17 Marzo 2020)”, come da doc.11 che si mostra al teste;
19) ha comunicato a che le attività di consulenza offerte di cui al CP_9 Pt_1 capitolo che precede sarebbero state svolte insieme al partner specializzato PHI-SCIENCE
s.r.l., come da doc. 11 che si mostra al teste;
20) ha richiesto ad una scontistica per le attività di consulenza ed Pt_4 CP_1
ha messo a tal fine in contatto direttamente con il Dott. di CP_1 Pt_1 Testimone_8
PHISCIENCE s.r.l., come da doc.12 che si mostra al teste;
21) ha omesso di dare seguito all'offerta di cui al precedente capitolo 18); Pt_4
22) nell'aprile/maggio 2020 ha commesso ad gli ulteriori test di cui ai Pt_4 CP_1 doc.6 avv., doc.7 avv., doc.8 avv., doc.10 avv., doc.11 avv., doc.12 avv., doc.13 avv., doc.14 avv. che si mostrano al teste;
23) DVC i test di cui al capitolo che precede sono stati condotti su materiali privi di riferimento a numeri di campionatura, lotto o identificazione forniti da Pt_1
24) DVC a gennaio 2021, ha contattato chiedendo informazioni sulla valenza Pt_1 CP_1 dei test effettuati a maggio 2020, come da doc. 16 che si mostra al teste;
25) DVC ad aprile 2021 ha di nuovo contattato chiedendole l'effettuazione Pt_1 CP_1 di ulteriori test come da doc.17 che si mostra al teste;
26) DVC in risposta alla richiesta di cui al capitolo che precede, l'8.4.2021 ha inviato CP_1
a l'offerta n.0816.2021 di cui al doc.18 che si mostra al teste, relativa Pt_1 all'effettuazione di test di BFE su lotti di mascherine di tramite impattore di Pt_1
a 6 stadi;
CP_7
27) ha omesso di riscontrare l'offerta di cui al capitolo che precede;
Pt_4
28) DVC a giugno 2021, su richiesta di ha trasmesso a quest'ultima Pt_1 CP_1 un'offerta per l'assistenza e la consulenza nell'iter di valutazione di conformità EL prodotto pagina 8 di 30 finalizzato all'apposizione sullo stesso ELla marcatura CE, come da offerte doc. 19 EL
16.6.2021 che si mostrano a teste;
29) ha omesso di riscontrare l'offerta di cui al capitolo che precede;
Pt_4
30) DVC in data 18.3.2022 il NAS di Trento ha effettuato una visita presso CP_1 chiedendo ELle informazioni e dei documenti in merito ai rapporti da quest'ultima intrattenuti con e ai test di BFE effettuati su incarico ELla stessa nell'aprile/maggio Pt_1
2020, come da verbale doc. 24 che si mostra al teste;
31) DVC a seguito di tale accesso e ELla consegna dei documenti contenuti nel verbale di cui al doc. 24 che si mostra al teste, il NAS di Trento, il Ministero ELla Salute e l'Autorità giudiziaria si sono, fino alla data odierna, astenuti da qualsiasi iniziativa, atto o comunicazione ulteriore relativo ai fatti di cui al verbale, senza dunque dar seguito in alcun modo allo stesso;
32) DVC in data 24.2.2022, ha chiesto ad di effettuare dei “test di controllo” Pt_1 CP_1 su alcune “mascherine” inviate (“mascherine lavabili” prive di numero di lotto o riferimento di campionatura), come da doc. 20 che si mostra al teste, in esito ai quali è stato rilasciato a il rapporto n. 0850/2022-01 EL 29.3.2022, come doc. 22 avv. che si mostra al teste;
Pt_1
33) DVC nell'aprile 2020 e nel maggio 2020 svolgeva la propria attività avvalendosi CP_1 di circa 40 dipendenti distribuiti su due unità locali, come risulta dalla visura storica doc.25 che si mostra al teste. indicando come testimoni su tutti i capitoli che precedono la Dott.ssa e la Testimone_2
Dott.ssa Testimone_1
chiede inoltre di essere ammessa in controprova sui capitoli di prova testimoniale CP_1 ELle controparti che vengano eventualmente ammessi, indicando su di essi i medesimi testimoni sopra indicati.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA C.&C. CP_2
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la nullità ELl'atto di citazione avversario;
Nel merito, in via preliminare: accertato il corretto contenuto ELle obbligazioni assunte da Contr
accertato che le stesse erano testualmente ed espressamente circoscritte ad un riscontro circa la completezza EL fascicolo documentale ai fini ELl'ottenimento ELla marcatura CE;
accertato che l'ammontare dei compensi richiesti da C&C è congruente ad un incarico avente questo solo e specifico contenuto;
accertato che C&C non si è mai assunta l'impegno di procedere ad una verifica circa l'effettiva rispondenza dei materiali alle specifiche tecniche necessarie per la marcatura CE e circa l'adeguatezza ELle procedure di verifica adottate da o da questa commissionate a terzi;
accertato che C&C in ogni caso non avrebbe Pt_1 nemmeno potuto compiere questa verifica, non essendole mai stati trasmessi i test effettuati pagina 9 di 30 da (coerentemente, peraltro, con il contenuto degli impegni assunti nei confronti CP_1 ELl'attrice); accertata in ogni caso la genericità e comunque la mancanza assoluta di prova EL pregiudizio dedotto dall'attrice e EL nesso di causa che lo legherebbe alle condotte di entrambe le parti Contr convenute (non potendovi essere responsabilità di se non v'è una logicamente precedente responsabilità di ); si dichiari la totale assenza di inadempimento di C&C CP_1 con riguardo al contratto concluso con come pure l'assenza assoluta di responsabilità Pt_1 nella causazione EL (preteso) danno lamentato;
Nel merito, in via conseguenziale: respingersi tutte le richieste formulate ex dverso, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale in capo a C&C per tutte le ragioni esposte;
In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali, e condanna di
[...] Contr
al risarcimento dei danni subiti da ad una robusta sanzione per la manifesta Pt_1 temerarietà ELla lite instaurata nei confronti ELla convenuta, ex art. 96, co. 3, c.p.c.
In via istruttoria: Si insite per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
cap. 1 Vero che si occupa di fornire assistenza e Controparte_2 consulenzasulle modalità di predisposizione ELla documentazione necessaria affinché il cliente ottenga la marcatura CE;
cap. 2 Vero che l'Ing. era il referente ELla procedura relativa alla Testimone_9 marcatura CE ELle mascherine prodotte da Parte_1
cap. 3 Vero che la e precisamente l'Ing. , ha Controparte_2 Tes_9 predisposto la documentazione fac-simile secondo le norme armonizzate, le direttive e dei regolamenti di riferimento;
cap. 4 Vero che la documentazione che di fornisce ai clienti, CP_2 Controparte_2 proprio perché fac simile, è in formato editabile, per consentire ai clienti di modificarla e utilizzarla per altri moELli di prodotti analoghi;
cap. 5 Vero che in data 19.5.2020 l'Ing. ha inviato la documentazione fac-simile a Tes_9
affinché venisse compilata con i dati in suo esclusivo possesso (si rammostra al Parte_1 teste il doc. 08 ter); cap. 6 Vero che in data 22.5.2020 inviava a e Parte_1 CP_2 Controparte_2 precisamente all'Ing. la documentazione compilata con i dati in suo esclusivo Tes_9 possesso (si rammostra al teste il doc. 09); cap. 7 Vero che ha compilato la parte relativa ai “Dati Tecnici” EL “Manuale Parte_1
d'uso” facente parte EL “Fascicolo tecnico” relativo alle mascherine da essa prodotte, indicando i risultati dei test effettuati da (si rammostra al teste l'allegato 22 EL doc. CP_1
09);
pagina 10 di 30 cap. 8 Vero che ha compilato la parte relativa ai “Dati tecnici” senza mettere a Parte_1 disposizione di i test effettuati da sulle mascherine prodotte;
CP_5 CP_1 cap. 9 Vero che ha inviato a i test effettuati da sulle Parte_1 CP_2 CP_1 mascherine.
Si indicano come testimoni: l'Ing. e l'Ing. . Testimone_10 Testimone_9
CONCLUSIONI DEGLI INTERVENIENTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza dalla garanzia per vizi e/o difetti come evidenziato nella comparsa id costituzione e risposta di detti intervenienti, nonché la prescrizione ELl'azione intentata da per le motivazioni Parte_1 esposte nel medesimo atto di costituzione in giudizio;
voglia quindi l'Ill.mo Tribunale di
Padova, reiectis contrariis e previa ogni opportuna e dovuta declaratoria in fatto ed in diritto, nel merito respingere tutte le domande svolte da essendo le stesse infondate in Parte_1 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
Si aderisce alla richiesta di ammissione di prove testimoniali come dedotte dalla difesa di negli atti difensivi ELla medesima. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di assistenza giudiziale a carico di anche Parte_1 alla luce ELla condotta tenuta dalla medesima attrice a fronte ELla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale adìto con provvedimento EL 25 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2023 alla e alla CP_1 [...]
, l'attrice, adiva questo Tribunale esponendo: Controparte_2 Parte_1 che essa si occupava ELla produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento ed attrezzattura tecnico-professionale e che nell'anno 2020, con l'insorgere ELla pandemia di Covid-19 e l'improvvisa carenza di dispositivi medici, aveva deciso di convertire la propria attività nella produzione di mascherine facciali, classificabili come dispositivi medici di tipo I, lavabili e riutilizzabili;
che, ai sensi EL D.Lgs.46/1997, per essere immesse nel mercato come dispositivi medici, le mascherine dovevano essere dotate di marcatura CE, rispondere ai requisiti di pulizia microbica e respirabilità cui alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e presentare un'efficienza di filtrazione batterica (BFE) pari o superiore al 95% in pagina 11 di 30 quanto, in ipotesi di BFE inferiore al 95%, le mascherine non costituivano dispositivo medico ed erano considerate “mascherine di comunità”; che per fabbricare le mascherine essa aveva inteso utilizzare EL tessuto antibatterico, di cui già disponeva in magazzino, acquistato presso la portoghese NO EX
LD e denominato “microfibra 100% pol. h.
1.60 gr.150 36142”, per cui aveva provveduto a richiedere ad importante e rinomato laboratorio di analisi su CP_1
tutto il territorio nazionale, di verificare se tale tessuto presentava le caratteristiche indicate;
che, su indicazione ELla stessa , essa aveva dapprima fatto accertare la BFE, CP_1
trasmettendo un campione EL tessuto, opportunamente imbustato, il 3 aprile 2020 e aveva ottenuto in risposta il report n.REL/0949/2020/MIC/ELB di , che CP_1
attestava che il campione, sottoposto a “valutazione ELl'efficienza batterica di filtrazione (BFE) per maschere ad uso medico secondo la norma UNI EN
14683:2019 modificata” presentava una (BFE) % ≥ 95% e dunque un livello conforme a quello richiesto per la maschera ad uso medico di tipo I;
che, a fronte di tale esito favorevole, essa aveva richiesto anche i test per la valutazione ELla pulizia microbica e di respirabilità e ciò, sia su campione non lavato, che su campione sottoposto a venti lavaggi, test che avevano dato esito favorevole e successivamente aveva richiesto anche i test necessari all'immissione in commercio ELle mascherine, superati i quali, per ottenere la marcatura CE, si era rivolta alla C&C di per predisporre il fascicolo tecnico, CP_2 Controparte_2 attraverso la verifica ELla regolarità ELla documentazione e ELl'intera procedura seguita;
che la C&C aveva riscontrato la correttezza EL fascicolo tecnico e aveva fatto dichiarare ad essa attrice «che il prodotto: mascherina medica lavabile – Tipo I
MoELlo e codice: Uniqd Mask - 0012 e 0012B […] è stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme […] Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti»; che il Ministero ELla Salute aveva riconosciuto le suddette mascherine, lavabili e riutilizzabili, come dispositivo medico di tipo I ed essa aveva intrapreso la produzione, per la quale aveva anche acquistato uno specifico macchinario per l'imbustamento, e aveva affidato a terzi il taglio EL tessuto e la cucitura, con l'impiego EL medesimo tessuto originariamente sottoposto a test;
pagina 12 di 30 che un accertamento a campione condotto nel gennaio 2022 dalla Direzione Generale dei dispositivi medici e EL servizio farmaceutico EL Ministero ELla Salute, a seguito di verifica EL NAS di Trento su mascherine da essa vendute alla società OD, aveva riscontrato che le mascherine non rispondevano in realtà ai requisiti di BFE prescritti dalla norma e che i test erano stati condotti da con metodi di CP_1
valutazione difformi da quelli prescritti dalla norma tecnica;
che, a seguito di tale verifica, la OD aveva preteso la risoluzione EL contratto di compravendita e la restituzione di migliaia di mascherine, che aveva ancora a magazzino;
che essa aveva quindi richiesto alcuni test di verifica alla stessa che, con report CP_1
n.0850/22-01, aveva attestato di aver sottoposto il campione a valutazione di
«efficienza di filtrazione batterica (BFE) secondo UNI EN 14683:2019 App. B» e cioè con metodo di valutazione corretto e non “modificato”, come in precedenza, e di aver rilevato una percentuale calcolata di BFE per ciascun provino compresa tra il 32 ed il 39% e dunque ben inferiore a quella precedentemente attestata, di almeno il
95%; che essa era stata costretta a cessare la produzione e la vendita, anche ELle ingenti scorte di mascherine già a magazzino, oltre che a ritirare quelle vendute a OD e a restituirne il prezzo;
che dalle verifiche successivamente effettuate con la consulenza EL laboratorio LACI
s.r.l., essa aveva appreso che i due test avevano dato risultati divergenti in quanto il metodo applicato da per la determinazione ELla BFE conteneva “modifiche CP_1
tali, rispetto alla norma armonizzata di riferimento UNI EN 14683:2019 Appendice B da rendere i risultati ottenuti non affidabili”; che la si era pertanto resa inadempiente all'incarico ricevuto;
CP_1
che si era resa inadempiente anche la C&C, che aveva il compito di verificare la correttezza ELl'intero fascicolo tecnico, necessario all'ottenimento ELla marcatura
CE e non si era avveduta che la non aveva ottemperato alle prescrizioni ELla CP_1
norma armonizzata sui metodi di prova, non avvisando dunque essa attrice ELla possibile inattendibilità dei risultati;
che, in conseguenza dei dedotti inadempimenti, essa aveva subito un danno, ravvisabile nella perdita patrimoniale per le somme spese per i test effettuati da
, per l'importo complessivo di €.14.821,78 e per le somme versate a C&C per CP_1
pagina 13 di 30 la marcatura CE, per l'importo di €.3.660,00, nonché nella perdita patrimoniale derivante dall'impossibilità di rivendere le mascherine ancora in magazzino in numero di 257.367, etichettate ed imbustate singolarmente, per la cui produzione aveva sostenuto un costo di €.295.972,05 nonché, ancora, nell'esborso sostenuto per l'acquisto di uno specifico macchinario per l'imbustamento ELle mascherine, resosi inservibile, con una perdita di €.18.608,61, e nel mancato guadagno per la mancata vendita ELle mascherine, con lucro cessante per un totale di €.347.445,45 ed infine nei costi, pari ad €.3.390,00, sostenuti per la somministrazione interinale dalla
Adecco Italia s.p.a., di due lavoratrici, impiegate per asportare da ciascuna mascherina le etichette ELla marcatura CE, per poter essere vendute quali semplici mascherine di comunità; che essa aveva inoltre subito un grave danno all'immagine commerciale, per il discredito derivante dalla fornitura di un prodotto non conforme alle specifiche richieste dalla legge e in ragione EL procedimento penale apertosi a seguito degli accertamenti ELla Direzione Generale EL Ministero ELla Salute, danno da liquidarsi necessariamente in via equitativa;
che il danno era ascrivibile in uguale misura a entrambe le convenute, le cui condotte erano legate da un vincolo di interdipendenza, sebbene derivanti da distinti inadempimenti contrattuali;
ciò premesso l'attrice chiedeva la condanna ELle convenute alla restituzione ELle somme percepite in esecuzione dei contratti con loro intercorsi e al risarcimento dei danni da essa sofferti.
*
La convenuta , costituendosi, contrastava le pretese ELl'attrice, in particolare CP_1
deducendo: che le domande risarcitorie erano infondate;
che l'attrice si era rivolta ad essa convenuta all'inizio di aprile 2020, al fine di far eseguire, su materiali con cui aveva intenzione di realizzare mascherine facciali, dei test preliminari ed esplorativi, volti a saggiarne la potenziale utilizzabilità in conformità al regime emergenziale, da pochissimo introdotto dall'art.15 EL
D.L.18/2020, che consentiva l'immissione in commercio di articoli qualificabili come maschere facciali ad uso medico, secondo un iter procedurale straordinario, semplificato rispetto all'iter ordinario, volto a sopperire all'assoluta carenza sul pagina 14 di 30 mercato italiano di tale tipologia di dispositivi nel contesto ELl'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Par che tale normativa prescriveva all'aspirante fabbricante di presentare all' una domanda di valutazione in deroga EL dispositivo, corredata da un'autocertificazione relativa al rispetto dei “requisiti essenziali” previsti dal D.Lgs.46/1997, di trasmettere Par all' , entro i successivi tre giorni, tutta la documentazione necessaria ad attestare il Par rispetto dei “requisiti essenziali”, in modo che l' stesso potesse valutarla alla luce EL proprio documento “Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad Par uso medico”, di attendere il parere favorevole ELl' per la commercializzazione EL dispositivo, di riportare sull'etichettatura la dicitura “produzione e immissione in commercio ai sensi ELl'art.15, comma 2, EL Decreto Legge n.18 EL 17/03/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020”; che essa non aveva ricevuto un incarico di consulenza o assistenza, finalizzato alla presentazione ELla domanda di validazione straordinaria, ex art.15 D.L. 18/2020, bensì soltanto di svolgimento dei test preliminari di cui sopra, in un contesto temporale in cui nessuno dei laboratori di analisi operanti sul territorio nazionale - e neppure essa convenuta - disponeva ELla strumentazione completa, necessaria per effettuare i test con i metodi prescritti dalla norma armonizzata UNI EN 14683:2019 ed in particolare ELlo strumento denominato impattore di a cascata a 6 CP_7
stadi, richiamato dalla norma indicata per l'analisi di BFE, esercendo unicamente un impattore c.d. monostadio;
che tale limitazione era stata indicata nell'offerta contrattuale n.0934-2020 EL
3.4.2020, accettata da ed era stata segnalata nel report Pt_1
n.REL/0949/2020/MIC/ELB emesso a conclusione EL test, eseguito su di un generico campione di “tessuto” inviato dall'attrice, non identificato da alcun numero di lotto e/o da alcun riferimento di campionamento, per cui era arbitraria la pretesa ELl'attrice di ricondurre tale campione al tessuto antibatterico acquistato presso la portoghese NO EX LD, sia ai materiali sottoposti ai successivi test, sia ancora ai lotti di tessuto con cui erano state realizzate le mascherine oggetto di causa;
che nel maggio 2020 le aveva inviato un nuovo, isolato campione sul quale Pt_1 effettuare il test BFE, costituito da una generica “mascherina” priva di numero di lotto, di riferimento a partite di materiale o di altri elementi identificativi ed anche in tale occasione essa aveva esplicitamente precisato nell'offerta che sarebbe stata pagina 15 di 30 utilizzata una metodologia “secondo EN 14683:2019 modificata” e analoga precisazione aveva indicato nel report EL test (n. REL/1564/2020/MIC/ELB EL
22.5.2020); che essa aveva eseguito ulteriori test, relativi ad aspetti diversi dalla BFE, effettuati su materiale genericamente indicato da come “UNIQD MASK Codici 0012 e Pt_1
0012B”, e dunque privo di qualsiasi elemento di riconducibilità a lotti di prodotto o di tracciabilità rispetto alle materie prime o al processo realizzativo impiegato;
che l'attrice aveva proseguito in autonomia l'iter necessario per l'avvio ELla produzione e per l'immissione in commercio ELle mascherine facciali ed in particolare, come risultava dalla banca dati dei dispositivi medici registrati presso il
Ministero ELla Salute, non aveva utilizzato la procedura di validazione in deroga, ex art.15 D.L. 18/2020 ma aveva seguito l'iter c.d. ordinario, previsto per i dispositivi medici di classe I, aveva conseguito la prescritta “valutazione di conformità” e aveva provveduto agli altri adempimenti di cui al D.Lgs. 46/1997, con modalità di cui essa convenuta era ignara;
che soltanto nel gennaio 2021 l'attrice le aveva chiesto informazioni sulla valenza dei test effettuati nel maggio 2020 per le “certificazioni” ELle mascherine, in realtà non previste e nell'aprile 2021 le aveva richiesto ulteriori test su campioni, funzionali all'eventuale utilizzo dei test di BFE fatti in origine secondo la norma UNI EN
14683:2019 modificata, ed essa si era resa disponibile a nuovi test, con l'impiego ELl'impattore di a cascata a 6 stadi, nel frattempo acquistato, senza tuttavia CP_7 ricevere riscontro dall'attrice; che soltanto dopo che dalle analisi conseguenti un intervento EL NAS di Trento era risultato che le mascherine prodotte da presentavano una BFE inferiore al Pt_1
limite prescritto questa, in data 24.2.2022, le aveva chiesto di effettuare test di controllo su alcune mascherine, senza alcun numero di lotto o riferimento di campionatura, test che essa aveva effettuato con l'impiego ELl'impattore di CP_7
a cascata a 6 stadi e che avevano attestato che le mascherine presentavano una BFE compresa tra il 32% e il 39% e dunque, inferiore alla BFE prevista per poterle commercializzare come dispositivo medico di tipo I;
che l'inadempimento imputato ad essa convenuta ineriva le obbligazioni di cui all'offerta per la fornitura di servizi n.0934-20 EL 3.4.2020 e all'offerta per la fornitura di servizi n.2053-20 EL 8.5.2020, alle quali erano seguiti i report pagina 16 di 30 EL 17.4.2020 e EL Parte_8 Parte_9
22.5.2020 e poiché, in seguito a dette prestazioni, l'attrice aveva avuto contezza ELl'errore asseritamente commesso da essa convenuta nel gennaio 2022 e l'atto di citazione era stato notificato soltanto in data 31.10.2023, ne erano conseguite, la decadenza ELl'attrice dall'azione risarcitoria per vizi ELl'opera, non avendoli denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e la prescrizione ELl'azione, avendo agito dopo oltre due anni dalla consegna ELl'opera stessa, ai sensi ELl'art. 1667 c.c., trattandosi di contratti d'appalto; che la pretesa ELl'attrice era comunque infondata nel merito, poiché essa aveva esattamente adempiuto la prestazione promessa ed era comunque escluso un nesso di causa tra l'attività di essa convenuta e gli eventi di danno allegati dall'attrice, in quanto quest'ultima non aveva attivato l'iter di validazione ELlo sviluppo EL Par prodotto ai fini ELla presentazione di una richiesta all' , ex art.15 D.L. 34/2020, sulla base ELla documentazione da elaborare e di un parere favorevole all'immissione in commercio c.d. in deroga ma aveva contattato in autonomia l'operatore specializzato C&C, al fine di essere assistita nel processo di validazione ELle mascherine c.d. ordinario, ex art.11 D.Lgs. 46/1997, nell'emissione ELla relativa “dichiarazione di conformità” e nella loro “marcatura” come dispositivi medici CE, ex art.16 D.Lgs. 46/1997, nonché nella decisione di ritenere sufficienti i report preliminari ed esplorativi sulla BFE, commissionati ad essa convenuta;
che il nesso di causalità era escluso anche sotto altro profilo, e cioè con riferimento all'impossibilità di collegare le mascherine prodotte da e oggetto ELle analisi Pt_1
EL NAS di Trento e dei test da essa eseguiti nel febbraio 2022, con il generico tessuto e la generica mascherina sui quali essa aveva effettuato i test preliminari nel
2020, anche in considerazione EL fatto che per la commercializzazione di dispositivi Co medici a marchio sarebbero state necessarie specifiche analisi di BFE su materiali e campioni tracciabili, ai quali la produzione fosse univocamente riconducibile, secondo la norma UNI EN 13485:2016, per cui l'esito dei test preliminari era irrilevante;
che, sotto ulteriore profilo, non era provato il nesso di causa in quanto la stessa attrice aveva allegato che le mascherine erano state realizzate con diverse partite di tessuto, di vari colori, acquistato nel corso EL 2020, con cadenza pressoché mensile, dalla ditta portoghese NO e dunque con materiali diversi dalla porzione di tessuto di pagina 17 di 30 colore bianco, oggetto dei test preliminari EL 2020, con obliterazione di tutti gli elementi ELla procedura prescritta dalla norma UNI EN 13485:2016, vigente in materia;
che, in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere ravvisato il fatto colposo ELl'attrice, ex art.1227, c.1 c.c., stante l'evidente nesso causale con gli eventi lamentati ELl'avvio ELla produzione ELle mascherine sulla sola base dei test preliminari ed esplorativi, in assenza di idonea implementazione EL sistema di gestione ELla qualità, di test specifici sui prodotti da commercializzare, di test relativi ai lotti di tessuto successivamente acquistati e di test sui prodotti realizzati presso terzi;
che inoltre, sempre in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere riconosciuto che la diligente effettuazione da parte ELl'attrice dei test periodici da ultimo indicati, avrebbe consentito di evitare il danno lamentato, ai sensi ELl'art.1227, c.2 c.c.; che ancora, in ipotesi di ritenuta, propria responsabilità, avrebbe dovuto essere considerata la limitazione ai casi di dolo o colpa grave prevista nei contratti scritti e avrebbe dovuto essere esclusa la risarcibilità dei danni indiretti e EL danno d'immagine, peraltro non provato;
che essa intendeva inoltre contestare la quantificazione EL danno emergente e da lucro cessante, operata con riferimento alle mascherine giacenti presso l'attrice, nonché i presupposti per la ripetizione EL corrispettivo dei test da essa effettuati, avendo puntualmente adempiuto le obbligazioni previste;
ciò premesso la predetta convenuta concludeva in via preliminare e di merito come in epigrafe.
*
La convenuta C&C, costituendosi, contrastava, analogamente, le pretese ELl'attrice, in particolare deducendo: che l'atto di citazione era nullo, ai sensi ELl'art.164 c.p.c., per omessa o assolutamente incerta indicazione ELl'oggetto e ELla causa petendi, in quanto l'attrice, non solo aveva completamente omesso di allegare il quantum dei pretesi danni non patrimoniali ma non aveva fornito alcun elemento idoneo a far comprendere il fondamento ELle richieste, in violazione EL diritto di difesa di essa convenuta;
pagina 18 di 30 che, come si evinceva dal contenuto ELla proposta contrattuale da essa formulata e accettata dall'attrice, la propria prestazione aveva ad oggetto una consulenza sulle norme rilevanti e la messa a disposizione di istruzioni d'uso e di fac-simile per comprendere le modalità per confezionare l'apparato documentale, al fine di ottenere la marcatura CE ELle mascherine e dimostrare la continuità EL rispetto dei relativi requisiti (consulenza per l'individuazione ELle norme armonizzate, ELle direttive e dei regolamenti di riferimento, l'analisi dei rischi sul prodotto, le istruzioni d'uso relativamente alla sicurezza, la dichiarazione di conformità, l'etichetta con marcatura
CE, le procedure di produzione atte a dimostrare la costanza EL rispetto dei requisiti in fac-simile), mentre era compito EL solo produttore ciò che riguardava la dimostrazione EL rispetto ELle normative nelle procedure produttive e la costanza ELla qualità EL prodotto dal punto di vista ELla sicurezza;
che pertanto essa non aveva promesso alcuna prestazione sul “merito” ELla certificazione e sulle procedure utilizzate dal produttore per ottenerla;
che essa aveva fatto compilare dall'attrice la documentazione preliminare necessaria
(dati dispositivo medico;
dati DM di classe;
dati cliente;
ELega Registrazione Ing.
per mera “comunicazione informatica” con il Ministero ELla Salute) e le Tes_10
aveva poi trasmesso, in data 19.5.2020, il “fascicolo tecnico – marcatura CE” con comunicazione nella quale essa aveva precisato che «per poter procedere alla registrazione presso il Ministero ELla Salute è necessario controlliate e ci rimandate senza più parti in rosso i file “manuale” e “labelling” (in ogni caso prima di procedere alla registrazione facciamo una verifica finale anche noi)”; che pertanto il completamento dei documenti competeva a come ulteriormente Pt_1 specificato nelle istruzioni contenute all'interno EL fascicolo;
che essa aveva quindi provveduto alla registrazione presso il Ministero ELla Salute EL dispositivo medico di utilizzando i file “manuale” e “labelling”, Pt_1 compilati con le informazioni in esclusivo possesso ELl'attrice, in particolare con riferimento alla parte “Dati tecnici”; che, di conseguenza, la pretesa risarcitoria correlata alle vicende descritte in citazione era stata infondatamente rivolta nei confronti di essa convenuta, in quanto essa non aveva certificato alcunchè ed era stata incaricata semplicemente di fornire consulenza sulla predisposizione EL fascicolo e sulla completezza ELla documentazione inserita per ottenere la marcatura CE, con esclusione di qualunque verifica circa il rispetto nel pagina 19 di 30 prodotto ELle direttive e norme vigenti, che non costituiva oggetto ELla propria prestazione né ELle proprie competenze;
che la quantificazione EL danno era comunque esorbitante, anche in considerazione ELl'assenza di individuazione degli elementi posti a fondamento ELla parte più consistente di esso;
che, in particolare, l'attrice non aveva diritto alla restituzione di quanto versatole per la marcatura CE, per un totale di €.3.660,00, trattandosi di pretesa inammissibile - in difetto di domanda di risoluzione EL contratto, ai sensi ELl'art.1453 c.c., non formulata dall'attrice e non surrogabile invocando il fondamento risarcitorio ELla domanda restitutoria – e comunque infondata, avendo essa eseguito la prestazione puntualmente, peraltro per un compenso la cui modestia era indice di attività marginale e di mera consulenza;
che era inoltre insussistente il danno lamentato, fra l'altro quantificato nella misura esorbitante di €.662.026,11 con riferimento a voci non provate, o non riconducibili causalmente all'evento oggetto di causa;
che, anche qualora il danno fosse risultato provato, esso avrebbe dovuto essere ridimensionato in virtù EL principio ELla compensatio lucri cum damno, in dipendenza EL fatto che per quasi due anni, ovvero da fine maggio 2020 ad inizio
2022, aveva venduto i propri prodotti come dispositivi medici, fatturando Pt_1
ingenti somme, con i correlati guadagni, per cui i vantaggi ottenuti dalla condotta contrattuale, asseritamente inadempiente, ELle convenute, superavano di gran lunga i danni affermati;
che non era provato il danno all'immagine commerciale di anche quanto Pt_1 all'ammontare, non essendo ravvisabile in re ipsa ma oggetto di allegazione e di prova, oneri che l'attrice non aveva soddisfatto con la generica affermazione di aver subito un “discredito professionale” con la fornitura di un prodotto non conforme alle specifiche richieste dalla legge, ai propri clienti ed in particolare alla cliente OD;
che ricorrevano i presupposti per la condanna ELl'attrice ex art.96, co. 3, c.p.c.; ciò premesso la convenuta chiedeva, nel merito, il rigetto ELle domande.
*
Con atto di intervento depositato in data 8.3.2024, per l'udienza di prima comparizione ELle parti EL 21.3.2024, intervenivano in giudizio e Controparte_3
in particolare deducendo: Controparte_4
pagina 20 di 30 che in data 12 agosto 2021 essi avevano stipulato con un contratto, Controparte_12
con il quale avevano ceduto alla medesima le proprie quote societarie di e CP_1
con il quale essi avevano inoltre prestato garanzia alla parte acquirente relativamente a contenziosi che fossero sorti tra e terzi in relazione ad attività svolte CP_1
dalla medesima in epoca antecedente alla cessione ELle quote societarie;
CP_1
che pertanto essi avevano un interesse giuridicamente rilevante a che le domande tutte svolte da fossero integralmente respinte;
Parte_1
ciò premesso gli intervenienti, nel prendere posizione sostanzialmente adesiva alle difese, eccezioni e conclusioni formulate da concludevano come in CP_1
epigrafe.
*
All'esito di istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL 30.1.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
Osserva il Tribunale, preliminarmente, che è inammissibile l'intervento in causa di
, e Invero i predetti hanno allegato la titolarità di Controparte_3 Controparte_4
un interesse ad intervenire per sostenere le ragioni ELla convenuta in CP_1
forza EL contratto di cessione di quote ELla predetta società, con il quale avrebbero garantito la cessionaria relativamente a contenziosi che fossero sorti tra e CP_1
terzi in relazione ad attività svolte dalla medesima in epoca antecedente CP_1
alla cessione ELle quote societarie.
Il contratto, prodotto soltanto in allegato alla prima memoria ai sensi ELl'art.171 ter c.p.c. (doc.1), non risulta contemplare tale garanzia, come evidenziato dall'attrice, e ne consegue che non è dato ravvisare l'interesse prospettato dagli intervenienti, ai sensi ELl'art.105, comma 2 c.p.c. e va pertanto esclusa la loro legittimazione all'intervento adesivo svolto.
*
Ancora in via preliminare va rilevato che è infondata l'eccezione di nullità ELla citazione, riproposta dalla convenuta C&C in sede di precisazione ELle conclusioni, atteso che l'attrice ha chiaramente descritto nell'atto introduttivo EL giudizio i fatti posti a fondamento ELla propria pretesa risarcitoria verso la predetta convenuta, addebitandole di non aver diligentemente operato nei suoi compiti di ausilio nella predisposizione EL fascicolo tecnico presentato al Ministero ELla Salute per ottenere pagina 21 di 30 la marcatura CE sulle mascherine di sua produzione ed in particolare di non aver svolto un'adeguata verifica ELla regolarità ELla documentazione presente nel fascicolo, con riferimento alla dichiarazione conformità BFE, in quanto non fondata su procedimento di verificazione conforme alla previsione ELla norma UNI EN
14683:2019.
Risultano poi adeguatamente descritte le circostanze poste a sostegno ELl'individuazione e ELla quantificazione EL danno patrimoniale, puntualmente determinato mentre la circostanza che la stessa attrice non abbia indicato il
“quantum” EL danno non patrimoniale, non incide sulla validità ELla citazione, avendo descritto la natura EL danno (pregiudizio all'immagine commerciale) e invocato la liquidazione equitativa di esso, domanda che, in assenza dei presupposti ELla liquidazione in via equitativa, potrebbe risultare infondata ma non assolutamente indeterminata ed incidente, come tale, sulla validità ELla citazione.
* * *
Quanto al merito ELle domande ELl'attrice va premesso in fatto che le circostanze di causa sono sostanzialmente pacifiche in quanto dalle almeno parzialmente concordi allegazioni ELle parti e dai documenti prodotti risulta, per quanto rileva ai fini ELla decisione, quanto segue:
1.che nella fase di emergenza sanitaria da COVID-19 la ha deciso di Parte_1
produrre mascherine facciali e, al fine di testare con urgenza il materiale che intendeva utilizzare, sottoscrivendo l'offerta n.0934-20 EL 3.4.2020 (doc.8 convenuta), ha incaricato la , fra l'altro, di testare l'efficienza di filtrazione CP_1
(BFE) EL tessuto utilizzato “secondo EN 14683:2019 modificata”;
2. che, in esecuzione ELl'incarico la ha analizzato un campione di tessuto di CP_1
colore bianco ed ha redatto il report n.REL/0949/2020/MIC/ELB EL 17.4.2020
(doc.5 attrice), nel quale, fra l'altro risulta esplicitato quanto segue: “La norma di riferimento impiegata è la UNI EN 14683:2019- Maschere facciali ad uso medico.
Rispetto a quanto indicato nella norma, la metodica descritta è stata modificata in quanto l'analisi dei batteri filtrati non viene effettuata mediante impattore di
a cascata a 6 stadi ma mediante impattore a singolo stadio. Dal momento CP_7 che lo scopo ELl'analisi non è quello di definire la dimensione ELle particelle di aerosol contenente batteri che vengono campionate in diverse frazioni (i 6 stadi di
pagina 22 di 30 ) ma il numero totale di batteri che passa attraverso il campione, si ritiene CP_7 che l'impattore a singolo stadio sia altrettanto idoneo come sistema di rilevazione ”;
3.che l'attrice ha successivamente incaricato di testare la BFE di una CP_1
mascherina da essa prodotta, dopo numerosi lavaggi ed a tal fine ha sottoscritto l'offerta n.2053-20 EL 8.5.2020 (do.13 convenuta) che, analogamente alla precedente, prevedeva che il test BFE fosse eseguito “secondo EN 14683:2019 modificata”;
4.che in esecuzione ELl'incarico, ha analizzato una mascherina di colore CP_1
bianco ed ha redatto il report n.REL/1564/2020/MIC/ELB EL 22.5.2020 (doc.9 attrice), recante al punto 2.2 dicitura EL tutto analoga a quella EL report di cui al precedente punto 2.;
5.che in data 20.5.2020, e cioè prima ELl'esito ELla seconda analisi, l'attrice ha presentato domanda per la registrazione presso il Ministero ELla Salute come dispositivo medico ELla mascherina lavabile denominata “uniqd mask” (doc.17 attrice);
6.che la ha assistito l'attrice nella predisposizione EL fascicolo tecnico CP_5
presentato al Ministero per il rilascio ELla certificazione, fascicolo nel quale non erano inclusi i test di , il secondo neppure esistente a tale data (doc. C&C e CP_1
doc.20 attrice);
7.che in data 24.5.2020 l'attrice ha conseguito la registrazione presso il Ministero ELla Salute come “dispositivo medico” ELla mascherina avente nome commerciale
“mascherina medica lavabile uniqd mask” (doc.18 attrice);
8.che ha provveduto alla produzione e vendita di mascherine lavabili, Pt_1
commercializzate come presidi medici di tipo I, utilizzando tessuti di vari colori, acquistati dalla ditta NO EX LD, produttrice EL tessuto di colore bianco utilizzato per l'analisi di cui al punto 2. e per la realizzazione ELla mascherina oggetto ELl'analisi di cui al punto 4.;
9. che fra il marzo 2020 e il dicembre 2021 l'attrice ha acquistato dalla NO
EX LD rilevanti partite di tessuto (doc.19), in gran parte descritto come
“Microfibra ref.36142” - e cioè con il codice che la stessa attrice ha affermato riferirsi al campione utilizzato per le analisi compiute da , di cui ai punti 2. e 4. - e in CP_1
parte avente diversa descrizione (Gabardine, Minimat cc.);
pagina 23 di 30 10. che nell'ambito EL procedimento di sorveglianza attivato dal Ministero ELla
Salute in data 11.1.2022 nei confronti di OD, relativamente alle mascherine lavabili dalla stessa commercializzate con il cod. “M434 0” e prodotte dall'attrice, è risultato che nel fascicolo tecnico presentato “venivano citati 32 documenti, che erano stati resi solo in parte disponibili, e, in particolare, ha riscontrato che non risultavano pervenuti la dichiarazione di conformità UE, attestante che le prescrizioni EL citato Regolamento erano state rispettate e i risultati ELle prove riguardanti l'efficienza di filtrazione batterica (BFE), la respirabilità e il bioburden”
e che sono stati poi trasmessi detti documenti i quali tuttavia “risultavano svolti su altro prodotto denominato UNIQ-D MASK di altra impresa e non riconducibili al prodotto in oggetto”;
11. che pertanto il Ministero ha ravvisato irregolarità nella commercializzazione ELle mascherine da parte di OD, non per vizi ELla mascherina “campione” oggetto ELla registrazione e dei test ma perché per le mascherine con codice M434 0 CP_1
non vi erano la dichiarazione di conformità UE e i risultati ELle prove riguardanti la
BFE ed inoltre vi era “un referto analitico fatto eseguire dal NAS di Trento che rileva che le mascherine prodotte da OD non soddisfano i requisiti ELla EN 14683 per
l'efficienza di filtrazione batterica” (doc.20 attrice);
12. che per tali ragioni il Ministero ELla Salute ha inibito a OD la commercializzazione ELle mascherine con codice M434 0 (doc.20 attrice);
13. che con atto di transazione in data 8.9.2022 ha definito i rapporti con Pt_1
, al quale aveva venduto le mascherine da questi poi cedute a OD, e Parte_10 con quest'ultima, la quale ha accettato, dal primo, un risarcimento di €.10.800,00 e dall'attrice, il pagamento ELla somma di €.35.000,00 verso restituzione di 268.340 mascherine (doc.21 attrice);
14. che ha invocato per la prima volta l'inadempimento ELle convenute alle Pt_1
obbligazioni derivanti dai contratti intercorsi con le medesime di cui ai punti 1., 3., 6. che precedono, con l'atto di citazione introduttivo EL presente giudizio, notificato in data 31.10.2023.
*
Così accertati i fatti, va rilevato che i contratti intercorsi fra e sono Pt_1 CP_1
certamente riconducibili al contratto d'appalto, regolato dagli artt.1655 e segg. c.c., atteso che tale contratto è configurabile anche in ipotesi di prestazione di un servizio pagina 24 di 30 verso corrispettivo, purchè il prestatore operi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e nella specie non vi è dubbio che abbia apprestato CP_1
l'organizzazione necessaria a compiere le analisi richieste da e abbia svolto le Pt_1
prestazioni con gestione a proprio rischio. Appare in particolare irrilevante, ai fini ELla qualificazione EL contratto come contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo la tesi sostenuta dall'attrice, la circostanza che l'attività “umana” necessaria per l'esecuzione ELla prestazione sia stata svolta da un solo prestatore qualificato e cioè dalla dott.ssa poiché ciò che distingue il contratto d'opera intellettuale Per_2
dall'appalto è la natura personale ELla prestazione nel primo contratto, laddove nella specie il servizio reso, consistente nell'esecuzione EL test sulla BFE e dunque avente un contenuto predeterminato, è stato possibile solo attraverso l'impiego EL sofisticato apparato strumentale organizzato da , azionabile da altri operatori, CP_1
con competenza analoga a quella ELla dott.ssa la cui opera personale non è Per_2
dunque caratterizzante la prestazione.
Non vi è poi dubbio che sia applicabile anche alla fattispecie il disposto ELl'art.1667
c.c., invocato da per sostenere la decadenza ELl'attrice dall'azione risarcitoria CP_1
e per eccepire la prescrizione ELl'azione stessa.
Invero le prestazioni dedotte nei contratti sono state realizzate dalla convenuta, che ha eseguito puntualmente le analisi indicate nelle proposte contrattuali scritte e ha consegnato i report descrittivi dei risultati ELle analisi stesse e dunque non si versa certamente in ipotesi di totale inadempimento;
al contrario, tali analisi, nell'assunto ELl'attrice, non sono state eseguite in conformità alle regole tecniche previste in materia e dunque il loro esito sarebbe viziato, il che appare configurare esattamente una difformità o vizio EL servizio, pienamente riconducibile al disposto ELl'art.1667
c.c., anche quanto ai termini di decadenza dalla denuncia e di prescrizione EL diritto di far valere tale difformità.
Nella specie l'attrice, sulla base ELle sue stesse allegazioni, ha avuto la conoscenza ELla pretesa difformità ELla prestazione svolta da certamente in epoca non CP_1
successiva al momento in cui, in data 8.9.2022, ha sottoscritto l'atto di transazione con OD, per la definizione ELla controversia insorta con la stessa a seguito ELl'analisi svolta sulle mascherine da essa prodotte e cedute alla stessa OD, dal
NAS di Trento, che aveva riscontrato una BFE inferiore a quella stimata da CP_1 nelle sue analisi. E' evidente infatti che in tale epoca l'attrice aveva avuto piena pagina 25 di 30 cognizione ELla difformità ELla prestazione di , anche perchè in data CP_1
15.9.2022 essa aveva ottenuto il parere tecnico in precedenza richiesto a Laci s.r.l.
(doc.24 attrice), che aveva ricostruito la vicenda, precisandone sul piano tecnico tutte le circostanze.
Pertanto, nel momento in cui ha promosso la presente azione giudiziale, facendo valere per la prima volta la difformità ELle prestazioni quale titolo ELla propria pretesa risarcitoria verso , con la citazione notificata in data 31.10.2023, CP_1
l'attrice era decaduta dalla denuncia ELle difformità, per decorso di ben oltre sessanta giorni dalla scoperta.
Inoltre, alla data di proposizione ELl'azione EL 31.10.2023, era interamente decorso anche il termine biennale di prescrizione di cui al comma ELl'art.1667 c.c., atteso che la consegna dei report di analisi era avvenuta in data 17.4.2020 e in data 22.5.2020.
Le pretese risarcitorie ELl'attrice nei confronti ELla convenuta vanno pertanto CP_1
rigettate in quanto sono fondate le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione ELl'azione proposta.
* *
Analoghe eccezioni non sono state svolte dalla convenuta C&C relativamente al contratto intercorso fra la stessa e l'attrice per il conseguimento ELla marcatura CE sulle mascherine di produzione di né l'eccezione di prescrizione sollevata da Pt_1
può giovare a C&C. Invero va dato atto che la Suprema Corte ha più volte CP_1 affermato, in tema di obbligazioni solidali, che “la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo EL rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (cfr. Cass.13/06/2019, n.15869) ma nella specie la C&C si è ritualmente costituita e non ha eccepito la prescrizione.
Quanto al merito ELla pretesa risarcitoria va rilevato che la C&C ha negato che le obbligazioni da lei assunte comportassero una valutazione circa l'attendibilità dei certificati di analisi ELla BFE effettuati da sulle mascherine ed ha aggiunto CP_1
che essa non aveva comunque preso cognizione EL contenuto dei certificati, che non erano nel fascicolo tecnico predisposto per la presentazione al Ministero.
pagina 26 di 30 Va tuttavia rilevato che fra le obbligazioni a carico ELla convenuta vi era quella di verificare la completezza EL fascicolo e dei documenti e nella specie il fascicolo non era completo, dato che avrebbe dovuto comprendere anche il certificato di analisi
BFE. Infatti dal verbale ELla procedura di sorveglianza EL Ministero ELla Salute in data 11.1.2022 (doc.20 attrice) risulta che il Ministero ha dovuto richiedere alla produttrice ELle mascherine sottoposte a verifica presso OD, fra l'altro, il certificato di analisi BFE, che non aveva rinvenuto fra i 32 documenti allegati al fascicolo tecnico, predisposto con la consulenza ELla stessa C&C (doc.8 C&C).
In seguito alla produzione EL certificato di analisi BFE rilasciato da , il CP_1
Ministero non ha contestato l'attendibilità ELle risultanze di esso per l'effettuazione ELl'analisi con procedura UNI EN 14683:2019 “modificata” ma lo ha ritenuto irrilevante ai fini ELla propria verifica, in quanto lo stesso si riferiva alla mascherina registrata come UNI-Q MUSK e non alla mascherina cod. M434 0, reperita presso la
OD (“Con nota 86258 EL 30/11/2021 la società in indirizzo faceva pervenire all'Ufficio la dichiarazione di conformità ELla mascherina in oggetto e i test report relativi a efficienza di filtrazione batterica (BFE), respirabilità, bioburden e biocompatibilità, che all'esito ELl'esame risultavano svolti su altro prodotto denominato UNIQ-D MASK di altra impresa e non riconducibili al prodotto in oggetto”).
In altre parole lo stesso Ministero non ha ritenuto che vi fosse conformità ELle mascherine cod. M434 0 alle mascherine UNIQ-D MUSK, per le quali l'attrice aveva ottenuto la registrazione CE e per questo ha inibito la prosecuzione ELla commercializzazione ELle prime.
Ne consegue che la negligenza di C&C, che avrebbe dovuto riscontrare l'assenza nel fascicolo tecnico, che essa aveva controllato o avrebbe dovuto controllare (doc.3
C&C), EL report relativo al test di efficienza di filtrazione batterica (BFE) ELla mascherina da registrare, non appare legata da nesso di causalità con il danno lamentato dall'attrice poiché, anche se il test fosse stato presente nel fascicolo tecnico e fosse stato conforme alle prescrizioni UNI EN 14683:2019, esso sarebbe risultato irrilevante ai fini ELla commercializzazione ELle mascherine cod. M434 0, in quanto riferito ad un diverso moELlo di mascherina e cioè alla UNIQ-D Pt_11
Inoltre, se C&C avesse diligentemente operato e avesse constatato l'assenza EL report di analisi di BFE, avrebbe dovuto richiedere all'attrice, che ne aveva la pagina 27 di 30 disponibilità, l'inserimento nel fascicolo tecnico e in tal modo avrebbe potuto e dovuto constatare che il report riguardava un'analisi non rispondente alle prescrizioni ELla norma UNI EN 14683:2019, in quanto “modificata” e con ciò avrebbe potuto sottolineare quanto l'attrice già conosceva e cioè l'adozione di una tecnica non perfettamente conforme alla prescrizione ELla norma ma, non avendo, pacificamente, competenza tecnica in materia, nulla avrebbe potuto indicare in ordine all'affidabilità EL risultato EL test.
Ancora va sottolineato che ha avuto la piena consapevolezza EL fatto che il Pt_1 test eseguito secondo la norma UNI EN 14683:2019 “modificata” avrebbe potuto non essere idoneo a verificare l'effettiva capacità di filtrazione ELla mascherine di sua produzione già nel gennaio EL 2021, come si evince dalle comunicazioni intercorse con la , relative all'evoluzione dei test da effettuare per ottenere la CP_1
dichiarazione di conformità CE (doc.35 attrice) e dunque all'insufficienza EL test utilizzato agli esordi ELla pandemia a garantire i requisiti di filtrazione prescritti.
Di conseguenza l'attrice aveva avuto la piena cognizione ELl'irregolarità ELla Contr propria produzione, a prescindere dalla segnalazione da parte di ben prima che il Ministero ELla Salute procedesse all'accertamento ispettivo che ha portato al divieto di commercializzazione ELle mascherine prodotte da e vendute a Pt_1
OD, e tale, consapevole omissione sarebbe comunque idonea ad interrompere il
Contr nesso di causa fra la condotta omissiva di e l'evento dannoso lamentato dall'attrice.
In particolare va escluso il nesso di causa fra la condotta negligente ELla C&C e il danno lamentato dall'attrice anche con riferimento alla pretesa di rimborso dalla spesa sostenuta per il compenso erogato alla stessa C&C per la sua prestazione.
Invero va considerato che la convenuta, pur con l'omissione descritta, ha svolto le prestazioni di consulenza promesse, provvedendo alla presentazione EL fascicolo tecnico in modo che ha potuto ottenere la certificazione CE, che non risulta Pt_1
revocata, e dunque l'attività compensata è risultata utile.
La stessa attrice ha infatti provveduto a produrre e commercializzare ben 1.529.034 mascherine nel 2020, 460.417 mascherine nel 2021, 39.539 mascherine nel 2022 e
4.000 mascherine nel 2023 (doc.38 attrice), e le sono rimaste in carico 257.367 mascherine, verosimilmente da sottrarre alle vendite EL 2021, e da ricondurre a quelle restituite da OD in esecuzione ELla transazione intervenuta in data pagina 28 di 30 8.9.2022 (inverosimile appare la tesi ELl'attrice, circa un errore materiale di indicazione EL numero di mascherine restituite con l'atto di transazione, asseritamente pari a 26.834 e non a 268.340, non potendo attribuirsi valenza probatoria a sostegno di tale assunto ai prospetti redatti dalla stessa attrice - docc.31 e
38), relativa perciò a mascherine commercializzate con codice diverso da quello ELle mascherine certificate.
Di conseguenza – pur dovendosi considerare ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta C&C, la restituzione EL corrispettivo, in assenza di domanda di risoluzione EL contratto per inadempimento (domanda che l'attrice ha esplicitato solo nelle conclusioni ELla I memoria ex art.171 ter c.p.c. e dunque tardivamente, trattandosi di autonoma domanda che non può considerarsi implicita nella proposizione ELla domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale), dato che la restituzione può essere riconosciuta anche a titolo risarcitorio (cfr. in tal senso
Cass.29/12/2023, n.36497) - nella specie l'esborso per il corrispettivo ELla prestazione svolta da C&C non può essere considerato inutile e dunque perdita patrimoniale ingiusta, in quanto la controprestazione ricevuta dall'attrice le ha assicurato il risultato economico atteso, dato che le ha consentito di ottenere la certificazione CE e di commercializzare nella fase ELla pandemia un'enorme mole di mascherine, la cui produzione e vendita era comunque destinata a cessare con l'attenuazione e la cessazione EL regime emergenziale (l'obbligo di impiego ELle mascherine è pacificamente cessato il 16.6.2022).
Va per completezza osservato che non è contestato che il risultato ELl'accertamento ELla BFE con impattore monostadio sia diverso da quello ELl'analisi effettuata con impattore a 6 stadi e, tuttavia, da un lato, non sarebbe rilevante un CP_7
accertamento tecnico volto a precisare le differenze in via astratta, dall'altro, una verifica sulle mascherine prodotte in causa dall'attrice e/o giacenti nel magazzino ELla stessa, non sarebbe rilevante al fine ELla prova ELl'inattendibilità dei risultati dei due test eseguiti da nel 2020 e ELla conseguente rilevanza causale ELla CP_1
negligenza ELla C&C nella verifica. Infatti l'indisponibilità dei campioni oggetto di questi ultimi test non consentirebbe un risultato certo, dato che la generica conformità EL codice identificativo EL tessuto impiegato per la produzione ELle mascherine prodotte in causa con quello dei campioni oggetto dei test (peraltro in nessun modo registrato nei test stessi, che si riferiscono a tessuto per mascherine “Batch: n.p.
pagina 29 di 30 1285/20-03”, il primo, e a mascherina “UNIQ-D MASK 20 lavaggi Batch: n.p.
1998/20-01”, il secondo), appare inidonea ad attestare la reale identità EL tessuto, anche sul piano ELla capacità di filtrazione batterica, considerato che sono stati impiegati nella produzione anche tessuti certamente diversi, in particolare per il colore e dunque sottoposti a cicli produttivi, almeno in parte, diversi.
In conclusione le domande ELl'attrice sono infondate a vanno pertanto rigettate.
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Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei rapporti fra attrice e convenute.
Quanto alla posizione dei terzi intervenienti va osservato che vi sono i presupposti per la compensazione ELle spese, poiché l'intervento non ha aggravato l'onere relativo per le controparti.
Le ragioni EL rigetto ELle domande ELl'attrice non consentono di ravvisare i presupposti per la condanna ELla medesima ai sensi ELl'art.96, comma 3 c.p.c., in
Contr favore ELla convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'intervento di e;
Controparte_3 Controparte_4
rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
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condanna a rifondere alle convenute le spese EL procedimento, che Parte_1 liquida per ciascuna di esse in €.4.000,00 per la fase di studio, €.2.700,00 per la fase introduttiva, €.10.500,00 per la fase istruttoria ed €.7.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;
compensa interamente le spese nei confronti degli intervenienti, e Controparte_3
. Controparte_4
Padova 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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