Articolo 1 della Legge 6 marzo 2006, n. 123
Articolo 2
Versione
29 marzo 2006
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.
Entrata in vigore il 29 marzo 2006